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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/05/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15724/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15724/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1
OPPOSTA
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 10:20 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo , all'UPP dott.ssa Martina
Cocinelli e alla tirocinante dott.ssa Elisa Trotta , sono comparsi:
Per l'avv. DE MARTINI MASSIMO oggi sostituito dall'avv. ANDREA Parte_1
ZANELLATO.
Per 'avv. CENACCHI CLAUDIO CP_1
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive conclusioni.
Il Giudice
Dato atto, il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15724/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MARTINI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMO elettivamente domiciliato in PIAZZA INSURREZIONE 1 35137 PADOVA, presso il difensore avv. DE MARTINI MASSIMO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENACCHI CLAUDIO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI 7 BOLOGNA presso il difensore avv. CENACCHI
CLAUDIO
OPPOSTA
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3652/24 emesso il 05.10.24.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3652/24 emesso il 05.10.24 con il quale era ingiunto il pagamento di € 14.112,35 oltre agli interessi come da domanda ed alle competenze ivi liquidate.
pagina 2 di 4 L'opponente ha eccepito, in via preliminare di rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Bologna in favore del Tribunale di Vicenza, richiamando l'art. 16 del contratto quadro stipulato tra le parti.
Ha concluso, pertanto, chiedendo dichiararsi, in via preliminare di rito, accertata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Vicenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca;
nel merito chiedeva, accertata la risoluzione del contratto per inadempimento a carico di la revoca del decreto ingiuntivo e dichiararsi che nulla è dovuto, in via CP_1
subordinata disporsi la compensazione con il controcredito accertato in corso di causa.
Si è costituita ritualmente l'opposta, contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione, di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
All'udienza del 20.03.2025 il Giudice, rilevato che la eccezione di incompetenza territoriale non appariva del tutto destituita di fondamento, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies all'odierna udienza di discussione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo Giudicante che vada dichiarata, così come eccepito da parte opponente, il difetto di competenza territoriale del
Giudice adito in favore del Tribunale di Vicenza.
Risulta anzitutto documentato che il contratto quadro sottoscritto in data 11/05/2022 sottoscritto ricorrente, per sua stessa ammissione contenuta in ricorso introduttivo, con Parte_1
(all'epoca denominata RE GR s.p.a.) preveda all'art. 16 che “ogni e qualsivoglia controversia fra le Parti derivante da, o in relazione al presente accordo quadro e/o a un singolo contratto, ivi incluse quelle relative alla loro rispettiva efficacia, validità, adempimento e/o risoluzione, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza” (vedi doc.to 1 di parte opponente).
Costituendosi in giudizio, l'opposta, contravvenendo alle sue stesse allegazioni sopra riportate contenute in atto introduttivo, ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ingiunta in quanto l'accordo quadro era stato concluso tra e TT CP_1
GROUP, ovvero da un soggetto diverso da . Pertanto ai fini dell'applicabilità Parte_1
della clausola sarebbe stata necessaria la sottoscrizione espressa di o un subentro automatico Pt_1
nel contratto.
Invero, parte opponente ha documentato nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.:
- l'atto di conferimento del 15.11.2023 del ramo d'azienda da parte di RE GR S.p.a. a
[...]
a liberazione della quota sottoscritta (doc. 5); Controparte_2
- l'atto ricognitivo di avveramento di condizione del 22.12.2023 (doc. 6);
pagina 3 di 4 - la delibera assembleare del 31.01.2024 di cambio denominazione sociale da Controparte_2
a (doc. 7).
[...] Parte_1
Risulta, pertanto, dai predetti documenti che la società (già Parte_1 Controparte_2
ante delibera di mutamento della denominazione sociale) è “conferitaria”/cessionaria
[...]
del ramo di azienda della società e. quindi, subentrante nel rapporto in Controparte_3
contestazione.
Infatti, ai sensi dell'art. 2558 c.c., salvo diversa volontà delle parti, l'acquirente dell'azienda – o del ramo d'azienda - subentra automaticamente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto.
Peraltro, nel contratto quadro, che costituisce il titolo fatto valere dal ricorrente-opposto, risulta la sottoscrizione specifica delle relative clausole anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., pur essendo evidente dalla lettura del contratto, che esso sia stato oggetto di trattativa tra le parti e non costituita un'ipotesi di contratto per adesione.
Infine, a fronte della documentazione fornita da parte opponente, l'opposta non ha mosso alcuna contestazione al riguardo, omettendo di depositare anche le memorie n. 1, 2 e 3 ex art. 171 ter c.p.c.
Ne consegue che va dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Vicenza e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Vicenza e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3652/24 emesso il 05.10.24;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dando termine di tre mesi per la riassunzione avanti il
Tribunale di Vicenza;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1
€ 1.700,00 per compensi ,oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, i.v.a., c.p.a. .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
BOLOGNA, 20 maggio 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15724/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1
OPPOSTA
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 10:20 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo , all'UPP dott.ssa Martina
Cocinelli e alla tirocinante dott.ssa Elisa Trotta , sono comparsi:
Per l'avv. DE MARTINI MASSIMO oggi sostituito dall'avv. ANDREA Parte_1
ZANELLATO.
Per 'avv. CENACCHI CLAUDIO CP_1
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive conclusioni.
Il Giudice
Dato atto, il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15724/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MARTINI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMO elettivamente domiciliato in PIAZZA INSURREZIONE 1 35137 PADOVA, presso il difensore avv. DE MARTINI MASSIMO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENACCHI CLAUDIO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI 7 BOLOGNA presso il difensore avv. CENACCHI
CLAUDIO
OPPOSTA
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3652/24 emesso il 05.10.24.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3652/24 emesso il 05.10.24 con il quale era ingiunto il pagamento di € 14.112,35 oltre agli interessi come da domanda ed alle competenze ivi liquidate.
pagina 2 di 4 L'opponente ha eccepito, in via preliminare di rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Bologna in favore del Tribunale di Vicenza, richiamando l'art. 16 del contratto quadro stipulato tra le parti.
Ha concluso, pertanto, chiedendo dichiararsi, in via preliminare di rito, accertata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Vicenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca;
nel merito chiedeva, accertata la risoluzione del contratto per inadempimento a carico di la revoca del decreto ingiuntivo e dichiararsi che nulla è dovuto, in via CP_1
subordinata disporsi la compensazione con il controcredito accertato in corso di causa.
Si è costituita ritualmente l'opposta, contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione, di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
All'udienza del 20.03.2025 il Giudice, rilevato che la eccezione di incompetenza territoriale non appariva del tutto destituita di fondamento, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies all'odierna udienza di discussione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo Giudicante che vada dichiarata, così come eccepito da parte opponente, il difetto di competenza territoriale del
Giudice adito in favore del Tribunale di Vicenza.
Risulta anzitutto documentato che il contratto quadro sottoscritto in data 11/05/2022 sottoscritto ricorrente, per sua stessa ammissione contenuta in ricorso introduttivo, con Parte_1
(all'epoca denominata RE GR s.p.a.) preveda all'art. 16 che “ogni e qualsivoglia controversia fra le Parti derivante da, o in relazione al presente accordo quadro e/o a un singolo contratto, ivi incluse quelle relative alla loro rispettiva efficacia, validità, adempimento e/o risoluzione, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza” (vedi doc.to 1 di parte opponente).
Costituendosi in giudizio, l'opposta, contravvenendo alle sue stesse allegazioni sopra riportate contenute in atto introduttivo, ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ingiunta in quanto l'accordo quadro era stato concluso tra e TT CP_1
GROUP, ovvero da un soggetto diverso da . Pertanto ai fini dell'applicabilità Parte_1
della clausola sarebbe stata necessaria la sottoscrizione espressa di o un subentro automatico Pt_1
nel contratto.
Invero, parte opponente ha documentato nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.:
- l'atto di conferimento del 15.11.2023 del ramo d'azienda da parte di RE GR S.p.a. a
[...]
a liberazione della quota sottoscritta (doc. 5); Controparte_2
- l'atto ricognitivo di avveramento di condizione del 22.12.2023 (doc. 6);
pagina 3 di 4 - la delibera assembleare del 31.01.2024 di cambio denominazione sociale da Controparte_2
a (doc. 7).
[...] Parte_1
Risulta, pertanto, dai predetti documenti che la società (già Parte_1 Controparte_2
ante delibera di mutamento della denominazione sociale) è “conferitaria”/cessionaria
[...]
del ramo di azienda della società e. quindi, subentrante nel rapporto in Controparte_3
contestazione.
Infatti, ai sensi dell'art. 2558 c.c., salvo diversa volontà delle parti, l'acquirente dell'azienda – o del ramo d'azienda - subentra automaticamente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto.
Peraltro, nel contratto quadro, che costituisce il titolo fatto valere dal ricorrente-opposto, risulta la sottoscrizione specifica delle relative clausole anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., pur essendo evidente dalla lettura del contratto, che esso sia stato oggetto di trattativa tra le parti e non costituita un'ipotesi di contratto per adesione.
Infine, a fronte della documentazione fornita da parte opponente, l'opposta non ha mosso alcuna contestazione al riguardo, omettendo di depositare anche le memorie n. 1, 2 e 3 ex art. 171 ter c.p.c.
Ne consegue che va dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Vicenza e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Vicenza e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3652/24 emesso il 05.10.24;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dando termine di tre mesi per la riassunzione avanti il
Tribunale di Vicenza;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1
€ 1.700,00 per compensi ,oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, i.v.a., c.p.a. .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
BOLOGNA, 20 maggio 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
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