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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/09/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4199, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto-Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 con l'avv.to D'AMBROSIO ALESSANDRO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle rispettive note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza cartolare del 3 aprile 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
TAVIANO (LE), il 23/06/2005 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di TAVIANO (LE), al n. 10, P. II, serie A, anno 2005).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, , il 26.12.2006 (divenuta Per_1 maggiorenne in corso di causa), e il 26.01.2012. Per_2
Con decreto depositato in data 1° febbraio 2023, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarato il divorzio, alle condizioni del ricorso
(segnatamente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Taviano (LE), il 23.06.2005, alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Lecce n. cron. 1506/2023 del 01.02.2023, reso nel giudizio recante N.R.G. 7042/2021 e relativo verbale di udienza del 15.11.2022.”. Il verbale di udienza del
15.11.2022, reso nel giudizio di separazione, ha ad oggetto le seguenti condizioni: “- affido condiviso della prole, con collocamento presso la madre;
- facoltà del padre di tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, martedì e venerdì pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, a settimane alternate la domenica dalle ore 8:00 alle ore 22:00; ad anni alterni tutte le altre festività; - obbligo del resistente di corrispondere, mensilmente,
l'importo di € 250, oltre rivalutazione annuale ISTAT, entro il 5 di ogni mese
a titolo di contributo al mantenimento di ogni figlio (n.d.r. si allude all'obbligo periodico posto, in sede separativa, a carico dell'odierno istante, designato, nel corpo della convenzione separativa, Parte_1 come “resistente”, essendo stata costituita la pregressa fase separativa da un procedimento contenzioso, il quale, dopo essere stato introdotto, per l'appunto, con domanda unilaterale della consorte, Parte_2
, si è successivamente trasformato in procedimento a
[...] domanda congiunta, a fronte del sopravvenuto raggiungimento, tra le parti, di un accordo in ordine alle condizioni, personali ed economiche, della separazione); - spese straordinarie, come da vigente protocollo, al 50%; spese compensate”).
All'udienza del 03.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, precisando, in parziale modifica e integrazione delle stesse, quanto segue:
“Precisa come, a parziale modifica delle richieste di cui all'atto introduttivo del giudizio, le parti convengono che le condizioni di affido, collocamento e diritto di visita sono limitate al solo figlio minore , espressamente Per_2 sostituendo tale nuova convenzione quella originariamente contenuta nel ricorso introduttivo”. Trattasi di una rettifica delle originarie previsioni convenzionali, resasi necessaria in conseguenza del raggiungimento, in corso di causa, e, esattamente, in data 26 dicembre 2024, della soglia anagrafica della maggiore età da parte della primogenita, . Persona_3
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione. In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 3 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro di essere accolta, in questa sede, la concorde richiesta di ratifica delle condizioni del ricorso, nei termini in cui le condizioni medesime sono state successivamente precisate e modificate, per il tramite delle note depositate in vista dell'udienza cartolare del 03.04.2025: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore e inderogabile interesse, morale e materiale, della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il
PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
4199/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
8 ottobre 2024, da nato a [...], in data [...], e Parte_1
, nata a TAVIANO (LE), in [...] Parte_2
01/04/1970, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in TAVIANO (LE), il 23/06/2005 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di TAVIANO (LE), al n. 10, P. II, serie A, anno 2005), alle condizioni così come riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse sono state parzialmente precisate e modificate, con successive note autorizzate, depositate in vista dell'udienza virtuale del 03.04.2025.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4199, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto-Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 con l'avv.to D'AMBROSIO ALESSANDRO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle rispettive note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza cartolare del 3 aprile 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
TAVIANO (LE), il 23/06/2005 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di TAVIANO (LE), al n. 10, P. II, serie A, anno 2005).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, , il 26.12.2006 (divenuta Per_1 maggiorenne in corso di causa), e il 26.01.2012. Per_2
Con decreto depositato in data 1° febbraio 2023, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarato il divorzio, alle condizioni del ricorso
(segnatamente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Taviano (LE), il 23.06.2005, alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Lecce n. cron. 1506/2023 del 01.02.2023, reso nel giudizio recante N.R.G. 7042/2021 e relativo verbale di udienza del 15.11.2022.”. Il verbale di udienza del
15.11.2022, reso nel giudizio di separazione, ha ad oggetto le seguenti condizioni: “- affido condiviso della prole, con collocamento presso la madre;
- facoltà del padre di tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, martedì e venerdì pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, a settimane alternate la domenica dalle ore 8:00 alle ore 22:00; ad anni alterni tutte le altre festività; - obbligo del resistente di corrispondere, mensilmente,
l'importo di € 250, oltre rivalutazione annuale ISTAT, entro il 5 di ogni mese
a titolo di contributo al mantenimento di ogni figlio (n.d.r. si allude all'obbligo periodico posto, in sede separativa, a carico dell'odierno istante, designato, nel corpo della convenzione separativa, Parte_1 come “resistente”, essendo stata costituita la pregressa fase separativa da un procedimento contenzioso, il quale, dopo essere stato introdotto, per l'appunto, con domanda unilaterale della consorte, Parte_2
, si è successivamente trasformato in procedimento a
[...] domanda congiunta, a fronte del sopravvenuto raggiungimento, tra le parti, di un accordo in ordine alle condizioni, personali ed economiche, della separazione); - spese straordinarie, come da vigente protocollo, al 50%; spese compensate”).
All'udienza del 03.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, precisando, in parziale modifica e integrazione delle stesse, quanto segue:
“Precisa come, a parziale modifica delle richieste di cui all'atto introduttivo del giudizio, le parti convengono che le condizioni di affido, collocamento e diritto di visita sono limitate al solo figlio minore , espressamente Per_2 sostituendo tale nuova convenzione quella originariamente contenuta nel ricorso introduttivo”. Trattasi di una rettifica delle originarie previsioni convenzionali, resasi necessaria in conseguenza del raggiungimento, in corso di causa, e, esattamente, in data 26 dicembre 2024, della soglia anagrafica della maggiore età da parte della primogenita, . Persona_3
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione. In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 3 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro di essere accolta, in questa sede, la concorde richiesta di ratifica delle condizioni del ricorso, nei termini in cui le condizioni medesime sono state successivamente precisate e modificate, per il tramite delle note depositate in vista dell'udienza cartolare del 03.04.2025: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore e inderogabile interesse, morale e materiale, della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il
PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
4199/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
8 ottobre 2024, da nato a [...], in data [...], e Parte_1
, nata a TAVIANO (LE), in [...] Parte_2
01/04/1970, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in TAVIANO (LE), il 23/06/2005 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di TAVIANO (LE), al n. 10, P. II, serie A, anno 2005), alle condizioni così come riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse sono state parzialmente precisate e modificate, con successive note autorizzate, depositate in vista dell'udienza virtuale del 03.04.2025.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore