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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
D.ssa Cristina DI STEFANO Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 124/2025 R.G., riservata a decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente
TRA
n. a Lanciano il 16.12.1982, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Angelo Manzi
E
n. a Lanciano il 14.3.1976, Controparte_1
(Contumace)
OGGETTO: Divorzio
CONCLUSIONI
L'Avv. Angelo Manzi per conclude: “Voglia l'Onorevole Parte_1
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 01.10.2011 nel Comune di Parte_1 Controparte_1 Lanciano, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lanciano
(CH) al n. 24, parte I, serie Ufficio 1.
2. Affidare il figlio minore in modo condiviso a Persona_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio avrà residenza abituale con la madre in Lanciano (CH)
Via Adamo Giangiulio n. 62, con la quale sarà stabilmente collocato. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Il padre avrà diritto di vedere il figlio e di tenerlo con sé un pomeriggio a settimana, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con quelli scolastici ed extrascolastici del figlio, il giorno di Natale, quello di Capodanno,
l'Epifania, Pasqua, Ferragosto ed il compleanno del figlio ad anni alterni, il giorno del compleanno del padre ed eventualmente il giorno del compleanno dei nonni paterni. Il padre potrà vedere il figlio anche con maggior frequenza e collaborare attivamente negli impegni extrascolastici del minore, compatibilmente con i suoi turni lavorativi.
4. Disporre che provveda al mantenimento del figlio, Controparte_1 mediante versamento diretto da parte del suo datore di lavoro IS S.p.A. alla madre , con le medesime modalità attualmente in essere Parte_1
(bonifico bancario), della somma mensile di € 340,00 (per 12 mensilità). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
5. Disporre che provveda al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio, previa esibizione delle ricevute di spesa.
6. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Lanciano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 29.5.2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito per le richieste formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale il convenuto non ha inteso contraddire, in quanto neanche costituitosi, provvedendo, pertanto, a dichiararsene la contumacia alla predetta udienza. Le richieste avanzate dalla possono essere integralmente recepite in quanto PT non contrarie alla legge e conformi alle condizioni di cui alla separazione intervenuta tra le parti
Non essendovi stata alcuna opposizione del resistente alle richieste di PT
, appare equo disporre la compensazione delle spese del presente
[...] procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 124/2025 R.G., così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Lanciano il 1.10.2011 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno 2011 n. 24 - Parte I Serie Ufficio 1)
Affida il figlio minore in modo condiviso a Persona_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio avrà residenza abituale con la madre in Lanciano (CH) Via Adamo Giangiulio n. 62, con la quale sarà stabilmente collocato. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Il padre avrà diritto di vedere il figlio e di tenerlo con sé un pomeriggio a settimana, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con quelli scolastici ed extrascolastici del figlio, il giorno di Natale, quello di Capodanno, l'Epifania, Pasqua, Ferragosto ed il compleanno del figlio ad anni alterni, il giorno del compleanno del padre ed eventualmente il giorno del compleanno dei nonni paterni. Il padre potrà vedere il figlio anche con maggior frequenza e collaborare attivamente negli impegni extrascolastici del minore, compatibilmente con i suoi turni lavorativi.
provvederà al mantenimento del figlio, mediante Controparte_1 versamento diretto da parte del suo datore di lavoro IS S.p.A. alla madre con le medesime modalità attualmente in Parte_1 essere (bonifico bancario), della somma mensile di € 340,00 (per 12 mensilità). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. provvederà al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio, previa esibizione delle ricevute di spesa.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento
Così deciso in Lanciano il 6.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa