Art. 2.
La spesa di cui all'articolo precedente sara' compensata mediante una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La spesa di cui all'articolo precedente sara' compensata mediante una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.