Articolo 2 della Legge 30 giugno 1951, n. 559
Articolo 1
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8 agosto 1951
Art. 2.
La spesa di cui all'articolo precedente sara' compensata mediante una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 agosto 1951