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Sentenza 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00356/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2005, proposto da
TE Reami, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brenzone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Coronin, Roberto Rossi, Francesco Bettagno e Andrea Fantin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Rossi in Venezia, S. Croce, 468/B;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Brenzone n. 101 del 13 ottobre 2004;
- del parere della Commissione Edilizia integrata del 01.09.2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brenzone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 9 marzo 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Benzone ha ordinato la demolizione di un manufatto, costituito di due corpi contigui, realizzato in assenza di titolo edilizio sul fondo di proprietà e collocato all’interno di un’area che, secondo la strumentazione urbanistica dell’epoca, era destinata a “ fasce e zone di rispetto e tutela coni visuali ”.
L’ordine di demolizione fa seguito ad alcuni esposti inoltrati dai proprietari confinanti e al successivo sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico comunale che accertava la dislocazione e la consistenza del manufatto.
A motivazione del proprio provvedimento, preceduto dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento e dal conforme parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata, il Comune evidenzia che la costruzione è stata eseguita in carenza di premesso di costruire nonché della preventiva autorizzazione regionale, di cui all’art. 94, D.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di edificazione in zona sismica. Segnala inoltre che non risulta rilasciato il necessario nulla osta paesaggistico ambientale, ai sensi dell’art. 151, comma 2, D. Lgs. n. 490 del 1999, trattandosi di area sottoposta al relativo vincolo.
Nel frattempo la ricorrente (sostenendo peraltro la risalenza del manufatto ad una data anteriore all’anno 1967) richiedeva il rilascio del permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 32, D.L. n. 269 del 2003, denegato dal Comune trattandosi di manufatto eretto oltre la data - limite del 31 marzo 2003 (art. 32, comma 25). Reiterata l’istanza, essa veniva nuovamente respinta. Entrambi i provvedimenti di diniego non erano impugnati.
La ricorrente, che ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione dell’impugnazione, censura l’ordine di demolizione ritenendolo viziato sotto profili procedimentali ed istruttori, contestando sia la sussistenza del contestato abuso, sia la presenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento repressivo e per la susseguente irrogazione della sanzione demolitoria.
L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha resistito nel merito.
Chiamata all’udienza pubblica fissata per lo smaltimento dell’arretrato del 9 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi ivi dedotti.
a. Quanto al primo motivo, con il quale la ricorrente assume che il provvedimento non potesse essere adottato nella pendenza dei termini per la presentazione della domanda di sanatoria (che comunque essa ha debitamente inoltrato, senza poi contestarne il rigetto), deve essere precisato che la sospensione dei procedimenti repressivi non è automatica, restando pur sempre subordinata all'astratta sanabilità delle opere abusivamente eseguite, sotto il profilo oggettivo, temporale e finanziario (così, fra le molte, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 3038 del 2015).
Detta sanabilità deve essere esclusa nel caso concreto, trattandosi di una costruzione realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza del prescritto nulla osta, circostanza che di per sé preclude il rilascio (benché in sanatoria) del titolo abilitativo (art. 32, comma 26, lett. d, D.L. n. 369 del 2003).
b. Con il secondo profilo di doglianza si sostiene che l’ordinanza di demolizione, poiché simultaneamente motivato in riferimento all’assenza del titolo edilizio, al mancato rilascio dell’autorizzazione regionale in materia antisismica e al difetto di nulla osta paesaggistico-ambientale, costituirebbe l’esito atipico, e perciò illegittimo, di tre separati procedimenti amministrativi (afferenti all’aspetto edilizio, a quello della sicurezza sismica e al profilo della tutela ambientale), i quali avrebbero dovuto essere conclusi con tre distinti arresti procedimentali.
La censura è infondata, dovendosi considerare che ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 (al di là dell’incontroversa assenza del titolo edilizio e della prescritta autorizzazione regionale a garanzia dell’osservanza della normativa antisismica) allorché si sia in presenza, come nel caso di specie, di un vincolo paesaggistico, l'ordine di demolizione costituisce sempre un atto vincolato, quando per l'intervento edilizio non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica, e ciò a prescindere dall’ampiezza del titolo abilitativo richiesto (in senso conforme, di recente, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 865 del 2009).
c. Vanno esaminati congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali sono rispettivamente contestati, da un lato, la preesistenza del manufatto all’anno 1967, ciò che ne avrebbe sottratto la realizzazione all’obbligo del preventivo rilascio del titolo edilizio, nonché, dall’altro lato, il difetto di istruttoria e motivazione, non avendo l’Amministrazione tenuto conto della data in cui la costruzione sarebbe stata effettivamente eseguita, così da verificare l’assenza dei presupposti per l’applicazione del provvedimento demolitorio.
In merito ad entrambi i rilievi, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia fornito adeguata prova della data di effettiva realizzazione del manufatto o quanto meno della sua anteriorità al 1967, dovendo osservare che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte, a prescindere dalla loro intrinseca attendibilità, consentirebbero di collocare temporalmente la costruzione soltanto attorno all’anno 2000 e che, in ogni caso, tale conclusione non pare contraddetta dalla documentazione fotografica dimessa in causa, la quale può essere fatta risalire alla data del 9 gennaio 2003 (risultante dal timbro postale ivi apposto).
Cosicché, per quanto possano ravvisarsi alcune lievi discrepanze rispetto ai dati emergenti dagli esposti dei proprietari dei fondi confinanti (e dalla relazione dell’ufficio tecnico del 25 giungo 2003 - doc. 9 del Comune - stilata nel corso di un precedente sopralluogo), sulla base dei quali è stato avviato il procedimento repressivo, non si ravvisano elementi circostanziati idonei a ricondurre l’epoca di effettiva costruzione del manufatto ad una data anteriore al 6 agosto 1967 (entrata in vigore della c.d. “Legge ponte”), esentandolo dal preventivo rilascio di un valido titolo edificatorio.
d. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente asserisce che l’opera andrebbe qualificata come mera pertinenza del fondo agricolo, soggetta a semplice autorizzazione edilizia, in quanto funzionale alla coltivazione dello stesso; come manufatto pertinenziale sottoposto al rilascio della sola autorizzazione, essa non potrebbe formare oggetto dell’ordine di demolizione, poiché, nel caso di intervento eseguito in assenza di titolo edificatorio, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a valutare l’irrogazione della mera sanzione pecuniaria, prevista in tali casi dall’art. 94, L.R. n. 61 del 1985.
L’assunto non può però essere condiviso, pur a prescindere dalla non evidente dimostrazione della univoca funzionalità del manufatto alle esigenze di coltivazione del fondo. L’intervento edilizio, consistente in una non irrilevante trasformazione dello stato dei luoghi, risulta infatti eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, e, per tale motivo non è comunque suscettibile di autorizzazione in luogo della concessione preceduta dall’acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Ciò comporta che, quand'anche si ritenesse l’opera pertinenziale, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione paesistica (vd., in senso analogo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 3608 del 2019 nonché, anche per i cospicui riferimenti giurisprudenziali, id., n. 1122 del 2014).
f. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO