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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/11/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1 in atti, dall' avv. R. Caracuta
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver lavorato come operaio carpentiere edile dal 1980 fino al 1999 e dal 1999 come operaio presso ditte appaltatrici del servizio mensa ospedaliero– esponeva di aver presentato domanda all' per il riconoscimento della natura professionale della CP_1 patologia denunciata (lesione completa cuffia rotatori bilaterale).
Ritenuta l'erroneità del provvedimento di rigetto emesso in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della suindicata patologia, con condanna dell' al CP_1 pagamento del dovuto.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando CP_1 valutazioni medico legali formulate dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell' attività lavorativa espletata dal ricorrente secondo le modalità descritte in ricorso (cfr. dichiarazioni testimoniali e – è Tes_1 Tes_2 stata disposta CTU medico legale al fine di accertare l'eventuale sussistenza del nesso causale tra la patologia denunciata e le mansioni svolte dall'istante nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica.
Ebbene, il ctu nominato evidenziato quanto segue: “L'anamnesi lavorativa ha mostrato che il sig. svolge dal 1999 il lavoro di addetto ai servizi mense in vari ospedali Pt_1 con orario part-time (21 ore e da qualche mese 24). Tale attività comporta la sigillatura con macchina a leva manuale dei pasti, il riempimento dei carrelli, riscaldamento delle vivande sui carrelli, trasporto dei carrelli nei reparti con traino o spinta, distribuzione dei pasti, ritiro dei vassoi, asciugatura manuale dei vassoi. Compiti lavorativi diversi e che ritengo non comportino movimenti ripetuti delle spalle in abduzione oltre i
90°.Movimenti che, come riportato, sono quelli che riducono lo spazio sottoacromiale sollecitando in modo particolare il sovraspinoso e che quindi possono essere messi in rapporto alla malattia denunciata.
Come riportato il sig. ha svolto dal 1980 al 1999 il lavoro di carpentiere e Pt_1 ferraiolo;
attività peraltro svolta in maniera non continuativa. Considerando che la sintomatologia dolorosa è comparsa circa 20 anni dopo il termine di tale attività ritengo che la patologia denunciata non possa essere considerata conseguenza di una attività lavorativa cessata nel 1999”.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni rassegnate dal perito essendo state rese all'esito di un approfondito esame della documentazione in atti e sulla base di argomentate motivazioni, prive di vizi logici e metodologici, aderenti al caso di specie, stante altresì l'assenza di contestazioni - differenti da quelle inviate al CTU nel termine di cui all'art. 195 comma 3 c.p.c. e dal perito valutate in maniera condivisibile - idonee a validamente infirmare il contenuto dell'elaborato peritale.
Ed invero, l'ausiliare – replicando alle osservazioni inviate dal ricorrente – ha rilevato che “le prove testimoniali (..) fanno riferimento in particolare ai movimenti di traino e spinta per la movimentazione dei carrelli malfunzionanti. Movimenti questi che non richiedono certamente l'elevazione degli arti superiori al di sopra dei 90 gradi di abduzione;
come ritengo non comporti tale movimento, se non in maniera del tutto occasionale, lo svolgimento delle altre attività lavorative quotidiane: sigillatura dei pasti, riempimento dei carrelli, riscaldamento delle vivande sui carrelli, trasporto dei carrelli con spinta o traino, distribuzione delle vivande, ritiro dei vassoi ed asciugatura manuale degli stessi. Attività che sicuramente non comportano la necessità di posture incongrue a carico delle articola-zioni scapolo-omerali con "sovraelevazione degli arti superiori ad una altezza superiore al piano della spalla".
Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att cpc, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto;
spese irripetibili.
Brindisi, 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere