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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 737/2021 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. S. Di Modica) contro e Parte_1 Controparte_1
(contumaci), avente ad oggetto: risarcimento danni;
CP_2
osserva
La documentazione in atti si rivela di per sé idonea a dimostrare che
[...]
(il quale ha svolto l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze della Pt_1 ditta Azienda Agricola F.lli Avola e S. & A.S.S. dei fratelli e Controparte_1
) è stato vittima di infortunio sul lavoro in data 04/10/2006, CP_2 riportando a seguito di tale incidente gravissime lesioni personali (implicanti paraplegia e frattura distocazione del soma D8 e D6, con totale perdita dell'uso degli arti inferiori). La responsabilità dei datori di lavoro per il verificarsi del descritto infortunio è stata accertata con sentenza penale resa dal Tribunale di Ragusa, divenuta definitiva (avendo la Corte di Appello di Catania confermato detta pronuncia ed avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai fratelli avverso la sentenza di secondo grado) (cfr. documentazione CP_1 inclusa nel fascicolo di parte ricorrente). Il compiuto iter processuale ha dunque consacrato il diritto di Parte_1
a conseguire l'integrale risarcimento del danno sofferto, la quantificazione del quale è stata demandata al competente giudice del lavoro.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, premesso di avere ottenuto dall' il riconoscimento di una invalidità permanente pari CP_3 all'85% con conseguente costituzione di apposita rendita vitalizia, deduce di avere diritto anche al c.d. danno differenziale. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “Ogni contraria eccezione e difesa disattesa, in accoglimento della proposta domanda
- ritenere e dichiarare che il a diritto al risarcimento dei danni così come Pt_1 statuito nella sentenza del Tribunale di Ragusa sezione distaccata di Vittoria del
22/09/1999, confermata dalla Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione;
- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto di aver risarcito da
[...]
e il danno differenziale di € 203.518,40 oltre interessi e CP_1 CP_2 rivalutazione, pari alla differenza fra il danno biologico quantificato in sede civilistica e il danno risarcito dall' - per l'effetto condannare CP_3 [...]
nato a [...] il [...] e residente a [...]
62 e nato a [...] il [...] e residente in [...]
D'Aosta n. 61 al pagamento della predetta somma oltre rivalutazione ed interessi o quell'altra che sarà ritenuta equa in favore del ricorrente
[...]
, nato a [...] il [...], (C.F. Pt_1
) Con le spese e salvo ogni altro diritto e azione.”. C.F._1
e hanno trascurato di costituirsi in giudizio, Controparte_1 CP_2 benchè ritualmente e tempestivamente citati, sicchè degli stessi dev'essere dichiarata la contumacia. Il designato c.t.u., ad esito di una indagine del tutto condivisibile in quanto immune da censure di ordine logico giuridico e fondata su corretti criteri, ha accertato che l'odierno ricorrente, per effetto dell'infortunio sopra indicato, risulta affetto da “Esiti di frattura del corpo della 6°,8°,10°,11° vertebra toracica con paraplegia post1traumatica e vescica neurologica, da lesione midollare a livello della 11° vertebra toracica” e che “La valutazione del danno biologico in responsabilità civile per le lesioni accertate e già stabilizzate, corrisponde allo 80% (Ottanta per cento).”. Per la quantificazione del danno biologico di cui si discute, stimasi corretto fare riferimento ai criteri evincibili dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, con specifico riguardo all'epoca dell'incidente (anno 2006); tabelle dalle quali si ricava che il danno biologico corrispondente ad una invalidità dell'80% riportata da un soggetto di quarant'anni (età del ricorrente alla data dell'infortunio) è pari a complessivi € 432.935,00. Il preteso danno differenziale va dunque calcolato capitalizzando la rendita vitalizia attribuita dall' , e ciò al fine di sottrarre il relativo ammontare dal CP_3 complessivo importo del danno biologico come sopra calcolato.
Detta capitalizzazione va calcolata alla stregua dei corretti criteri indicati in ricorso, laddove si precisa quanto segue: la rendita annua di € 28.843,81 (versata dall' e calcolata al momento del sinistro) ricomprende la quota di € CP_3
12.394,97 a titolo di danno biologico così come previsto dalla tabella indennizzo danno biologico in rendita allegata al D.M. Lavoro del 12/07/2000 (cfr. documentazione in atti); di conseguenza, ai fini del calcolo del danno biologico che viene risarcito dall' come indicato dalle istruzioni per l'uso delle CP_3 tavole di coefficiente di capitalizzazione per rendita ad inabili, occorre moltiplicare la rendita annua di € 12.394,97 per 21,2477 (coefficiente di capitalizzazione alla stregua di quanto previsto alla tavola 4 allegata alle predette istruzioni); ne discende che l'importo del danno biologico risarcito dall' è pari ad € 263.364,60 (ossia al prodotto di € 12.394,97 per il CP_3 summenzionato coefficiente di capitalizzazione). Poste le premesse di cui innanzi, in conclusione, deve ritenersi che il danno differenziale spettante al ricorrente sia pari alla differenza tra € 432.935,00 (danno biologico calcolato per una invalidità dell'80% subita da un soggetto di quarant'anni) ed € 263.364,60 (danno biologico risarcito dall ). CP_3
I resistenti vanno dunque condannati in solido al pagamento, in favore di
, del complessivo importo di € 169.570,40 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria con decorrenza dal 4 ottobre 2006 (giorno dell'infortunio) fino al dì del pagamento effettivo. Le spese processuali, in esse comprese quelle relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza. Di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: condanna e in solido al pagamento, in favore Controparte_1 CP_2 di , del complessivo importo di € 169.570,40 oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione dal 4 ottobre 2006 al dì del pagamento effettivo;
condanna e in solido a rifondere al Controparte_1 CP_2 procuratore antistatario di le spese processuali, liquidate in Parte_1 complessivi € 5.800,00, oltre € 379,50 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
pone definitivamente a solidale carico di e di Controparte_1 CP_2 le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come da separato decreto. Ragusa, 22 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 737/2021 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. S. Di Modica) contro e Parte_1 Controparte_1
(contumaci), avente ad oggetto: risarcimento danni;
CP_2
osserva
La documentazione in atti si rivela di per sé idonea a dimostrare che
[...]
(il quale ha svolto l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze della Pt_1 ditta Azienda Agricola F.lli Avola e S. & A.S.S. dei fratelli e Controparte_1
) è stato vittima di infortunio sul lavoro in data 04/10/2006, CP_2 riportando a seguito di tale incidente gravissime lesioni personali (implicanti paraplegia e frattura distocazione del soma D8 e D6, con totale perdita dell'uso degli arti inferiori). La responsabilità dei datori di lavoro per il verificarsi del descritto infortunio è stata accertata con sentenza penale resa dal Tribunale di Ragusa, divenuta definitiva (avendo la Corte di Appello di Catania confermato detta pronuncia ed avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai fratelli avverso la sentenza di secondo grado) (cfr. documentazione CP_1 inclusa nel fascicolo di parte ricorrente). Il compiuto iter processuale ha dunque consacrato il diritto di Parte_1
a conseguire l'integrale risarcimento del danno sofferto, la quantificazione del quale è stata demandata al competente giudice del lavoro.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, premesso di avere ottenuto dall' il riconoscimento di una invalidità permanente pari CP_3 all'85% con conseguente costituzione di apposita rendita vitalizia, deduce di avere diritto anche al c.d. danno differenziale. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “Ogni contraria eccezione e difesa disattesa, in accoglimento della proposta domanda
- ritenere e dichiarare che il a diritto al risarcimento dei danni così come Pt_1 statuito nella sentenza del Tribunale di Ragusa sezione distaccata di Vittoria del
22/09/1999, confermata dalla Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione;
- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto di aver risarcito da
[...]
e il danno differenziale di € 203.518,40 oltre interessi e CP_1 CP_2 rivalutazione, pari alla differenza fra il danno biologico quantificato in sede civilistica e il danno risarcito dall' - per l'effetto condannare CP_3 [...]
nato a [...] il [...] e residente a [...]
62 e nato a [...] il [...] e residente in [...]
D'Aosta n. 61 al pagamento della predetta somma oltre rivalutazione ed interessi o quell'altra che sarà ritenuta equa in favore del ricorrente
[...]
, nato a [...] il [...], (C.F. Pt_1
) Con le spese e salvo ogni altro diritto e azione.”. C.F._1
e hanno trascurato di costituirsi in giudizio, Controparte_1 CP_2 benchè ritualmente e tempestivamente citati, sicchè degli stessi dev'essere dichiarata la contumacia. Il designato c.t.u., ad esito di una indagine del tutto condivisibile in quanto immune da censure di ordine logico giuridico e fondata su corretti criteri, ha accertato che l'odierno ricorrente, per effetto dell'infortunio sopra indicato, risulta affetto da “Esiti di frattura del corpo della 6°,8°,10°,11° vertebra toracica con paraplegia post1traumatica e vescica neurologica, da lesione midollare a livello della 11° vertebra toracica” e che “La valutazione del danno biologico in responsabilità civile per le lesioni accertate e già stabilizzate, corrisponde allo 80% (Ottanta per cento).”. Per la quantificazione del danno biologico di cui si discute, stimasi corretto fare riferimento ai criteri evincibili dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, con specifico riguardo all'epoca dell'incidente (anno 2006); tabelle dalle quali si ricava che il danno biologico corrispondente ad una invalidità dell'80% riportata da un soggetto di quarant'anni (età del ricorrente alla data dell'infortunio) è pari a complessivi € 432.935,00. Il preteso danno differenziale va dunque calcolato capitalizzando la rendita vitalizia attribuita dall' , e ciò al fine di sottrarre il relativo ammontare dal CP_3 complessivo importo del danno biologico come sopra calcolato.
Detta capitalizzazione va calcolata alla stregua dei corretti criteri indicati in ricorso, laddove si precisa quanto segue: la rendita annua di € 28.843,81 (versata dall' e calcolata al momento del sinistro) ricomprende la quota di € CP_3
12.394,97 a titolo di danno biologico così come previsto dalla tabella indennizzo danno biologico in rendita allegata al D.M. Lavoro del 12/07/2000 (cfr. documentazione in atti); di conseguenza, ai fini del calcolo del danno biologico che viene risarcito dall' come indicato dalle istruzioni per l'uso delle CP_3 tavole di coefficiente di capitalizzazione per rendita ad inabili, occorre moltiplicare la rendita annua di € 12.394,97 per 21,2477 (coefficiente di capitalizzazione alla stregua di quanto previsto alla tavola 4 allegata alle predette istruzioni); ne discende che l'importo del danno biologico risarcito dall' è pari ad € 263.364,60 (ossia al prodotto di € 12.394,97 per il CP_3 summenzionato coefficiente di capitalizzazione). Poste le premesse di cui innanzi, in conclusione, deve ritenersi che il danno differenziale spettante al ricorrente sia pari alla differenza tra € 432.935,00 (danno biologico calcolato per una invalidità dell'80% subita da un soggetto di quarant'anni) ed € 263.364,60 (danno biologico risarcito dall ). CP_3
I resistenti vanno dunque condannati in solido al pagamento, in favore di
, del complessivo importo di € 169.570,40 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria con decorrenza dal 4 ottobre 2006 (giorno dell'infortunio) fino al dì del pagamento effettivo. Le spese processuali, in esse comprese quelle relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza. Di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: condanna e in solido al pagamento, in favore Controparte_1 CP_2 di , del complessivo importo di € 169.570,40 oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione dal 4 ottobre 2006 al dì del pagamento effettivo;
condanna e in solido a rifondere al Controparte_1 CP_2 procuratore antistatario di le spese processuali, liquidate in Parte_1 complessivi € 5.800,00, oltre € 379,50 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
pone definitivamente a solidale carico di e di Controparte_1 CP_2 le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come da separato decreto. Ragusa, 22 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)