Articolo 4 della Legge 22 novembre 1954, n. 1168
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 gennaio 1955
Art. 4.
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti interni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.
La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovra' aver luogo entro sei mesi dall'importazione temporanea.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1955