Art. 4.
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti interni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.
La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovra' aver luogo entro sei mesi dall'importazione temporanea.
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti interni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.
La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovra' aver luogo entro sei mesi dall'importazione temporanea.