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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7872/2022 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del proprio legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Miceli e Benedetta Dorato, come da mandato in atti;
OPPONENTE
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1
Perulli, come da mandato in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 17.10.22 la Parte_1
presentava opposizione avverso il d.i. n. 1652/2022 del 31/08/2022,
[...]
RG n. 5033/2022, emesso nei suoi confronti per il mancato pagamento di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica e gas naturale da parte di CP_1
in relazione alle forniture N. 0001762E - POD N. IT001E91278320; N.
[...]
0001715E - POD N. IT001E92321390; N. 0001634E POD - N. IT001E97434140; N.
0001794E - POD N. IT001E92321896; N. 0004557E - POD N. IT001E92322820; N. 0003176G - PDR N. 07960189102064; N. 0001933G - PDR N. 07960189102065, per un importo pari a € 51.231,13, oltre interessi e spese;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità della pretesa creditoria azionata ai suoi danni, la nullità del d.i. opposto per l'inesistenza dei presupposti ex art. 633 segg. c.p.c.; aggiungeva che, in ogni caso, il creditore opponente non avesse fornito la prova del credito azionato;
specificava che l'utenza N.
0001794E - POD N. IT001E92321896 fosse stata oggetto di disdetta in data 10 luglio
2020, ma che l'opposta avesse continuato ad emettere, in relazione alla medesima, fatture anche successivamente a tale data, e che i relativi importi fossero confluiti nel credito azionato nel procedimento monitorio;
eccepiva, altresì, la nullità per vessatorietà ai sensi dell'art 1341 c.c. della clausola 27 delle condizioni contrattuali, inerente la competenza territoriale –clausola la cui conformità all'originale della copia fotostatica prodotta era, peraltro, contestata, siccome priva di data e di sottoscrizione;
in ragione di tale asserita nullità, alla prima udienza l'opponente sollevava altresì eccezione di incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Palermo, in ragione della collocazione della propria sede;
instava, quindi, per la revoca del d.i. opposto. si costituiva in giudizio, deducendo la legittimità del provvedimento Controparte_1
medesimo, in quanto emesso nel rispetto dei presupposti di legge;
assumeva di aver dimostrato l'esistenza e la consistenza del credito azionato nei confronti dell'opponente; eccepiva, poi, la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'attore alla prima udienza, prospettandone, comunque, l'infondatezza, alla luce dell'art. 27 delle condizioni contrattuali sottoscritte dall'opponente; chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e comunque l'accertamento del credito vantato nei confronti dell'opponente e la condanna di quest'ultima al pagamento.
Con provvedimento del 27.09.24, il DI opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo;
con ordinanza del 07.02.24 veniva fissata l'udienza del 4.12.24 per la precisazione delle conclusioni;
in tal sede la causa veniva trattenuta in decisione e venivano assegnati alle parti i termini ex art 190 c.p.c.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1652/2022, emesso dal Tribunale di Lecce, con il quale veniva richiesto a
[...] Parte_1
il pagamento della somma di € 51.231,13, oltre interessi e spese, in ragione del
[...]
mancato pagamento di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica e gas naturale da parte di Controparte_1
Nella fase di opposizione ad un provvedimento monitorio vengono delibate sia la legittimità del decreto di ingiunzione, sia la fondatezza del diritto di credito fatto valere, sicchè pare opportuno soffermarsi anzitutto sulle contestazioni inerenti l'ingiunzione, per poi procedere a valutare l'oggetto della pretesa.
L'opponente, alla prima udienza, ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito dall'opposto con il ricorso per decreto ingiuntivo, inferendo la nullità della clausola 27 delle condizioni contrattuali – determinante lo spostamento della competenza territoriale
– in quanto vessatoria ex art 1341 c.c.
L'eccezione è inammissibile: la competenza per territorio derogabile costituisce una eccezione di rito in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta, tempestivamente depositata (ex art 38, c 1, c.p.c.).
Atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena in cui l'attore in opposizione è sostanzialmente colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato convenuto, l'opponente avrebbe dovuto sollevare tale eccezione con il primo atto difensivo, vale a dire con l'atto di citazione in opposizione al d.i..
Peraltro, l'eccezione prefata risulta ritualmente proposta, oltre che se contiene l'indicazione del diverso giudice ritenuto territorialmente competente, solo laddove venga contestata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio attributivo, circostanza non attuale nella vicenda in esame.
Peraltro, anche a volerla esaminare nel merito, tale contestazione risulterebbe infondata.
Il requisito della “specifica sottoscrizione”, alla cui presenza l'art 1341 c.c., al c 2, subordina l'efficacia di alcune clausole, tra cui quella che determina deroghe alla competenza dell'A.G., infatti, è inteso dalla giurisprudenza nel senso che non è necessario richiamare il contenuto delle singole clausole, anche tramite l'indicazione dell'oggetto delle stesse, ma è sufficiente il riferimento al numero d'ordine che contraddistingue ciascuna di esse. Atteso che, allora, nei contratti depositati dall'opponente risulta tale specifica sottoscrizione, la clausola di cui si discute deve dirsi pienamente efficace.
Né può dirsi che l'opponente non avrebbe potuto sollevare in precedenza l'eccezione di cui si discute per difetto di conoscenza della clausola derogatoria della competenza: anzitutto perché egli era (o doveva) essere a conoscenza di tale clausola, avendola oltretutto sottoscritta specificamente;
e, in secondo luogo, perché, a tutto voler concedere, a fronte dello spirare di un termine perentorio, come quello di cui si discute,
l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile e chiedere di essere rimesso in termini, giusta il c 3 dell'art 153 c.p.c., cosa che non è avvenuta.
Rispetto alla contestazione, formulata dall'opponente, della conformità all'originale della copia delle condizioni contrattuali prodotta, priva di data e di sottoscrizione, deve rilevarsi l'assenza di una indicazione precisa delle ragioni per cui si ritiene che la copia non corrisponda all'originale.
Secondo l'art 1341, c 1, c.c., in effetti, le condizioni generali sono efficaci nei confronti del contraente non predisponente “se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”. Rispetto all'ordinario procedimento di formazione del contratto, quello descritto dall'art 1341 c.c. presenta, quindi, un aspetto peculiare: la conoscenza effettiva del regolamento contrattuale è sostituita dalla mera conoscibilità, in ossequio al principio di autoresponsabilità.
Risulta che il predisponente abbia adempiuto all'onere di porre l'aderente nelle condizioni di poter conoscere il contenuto delle suddette clausole, sicché il difetto di sottoscrizione non appare concludente.
La contestazione sollevata, quindi, non è sufficiente a privare la copia della efficacia probatoria riconosciutale dal codice.
L'opponente, poi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, in ragione del fatto che esso sarebbe stato adottato nonostante l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Tale prospettazione non appare condivisibile: dalla documentazione agli atti, in effetti, emerge come l'opposto abbia prodotto oltre alle fatture, come noto costituenti titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, anche i contratti di somministrazione di gas naturale e di energia elettrica.
Rispetto all'accertamento del diritto di credito fatto valere, atteso che, come noto, da un lato, nel giudizio di opposizione il convenuto opposto assume il ruolo di attore sostanziale, sicché su quest'ultimo ricade l'onere della prova della sussistenza del credito vantato attraverso la pretesa monitoria ed oggetto di opposizione, e che, dall'altro, si verte in materia di responsabilità contrattuale, il somministrante è tenuto a provare l'esistenza del titolo negoziale fatto valere, nonché ad allegare puntualmente l'altrui inadempimento;
laddove, invece, spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, suffragare l'inesistenza o la non imputabilità del medesimo.
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti non può dubitarsi che l'opposto abbia dato prova del credito di cui si discute mediante la produzione dei relativi contratti;
l'opponente, per contro, si è in generale limitato a contestare in modo vago l'altrui diritto.
Con riferimento all'utenza di energia elettrica POD N. IT001E92321896 (codice cliente
N. 0001794E), la quale – nella prospettazione dell'opponente – sarebbe stata inoltrata disdetta in data 10 luglio 2020, e in relazione alla quale l'opposta avrebbe continuato ad emettere fatture in modo illegittimo, anzitutto, si rappresenta che non vi sia prova in atti di simile comunicazione inoltrata a quest'ultima (prova che avrebbe dovuto essere fornita dall'opponente, trattandosi di fatto estintivo dell'altrui pretesa), mentre risulta documentata in atti la circostanza che l'opponente abbia formalizzato la richiesta di cessazione della suddetta fornitura in data 22/04/2022.
Ancora, nella citazione ex art. 645 c.p.c. viene delineata una contestazione generica delle fatture, della relativa comunicazione – che, nella prospettazione di parte opponente, non sarebbe mai avvenuta prima della notifica del d.i. – e dei consumi che dalle stesse si evincono, asseritamente dovuti ad un lettura non effettiva e comunque dovuta ad un non meglio precisato guasto dei contatori.
Dalla documentazione in atti, in realtà, emerge che: le fatture insolute erano state comunicate all'opponente; che esse sono state emesse in base a letture reali dei contatori di gas naturale e di energia elettrica, operate dai Distributori del gas e dell'energia elettrica;
e che il Distributore ha certificato l'entità dei consumi di gas naturale e di energia elettrica.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite
(da ultimo: Sez. 6-3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455-01).
Non risultando attuale tale evenienza nel caso di specie, deve ritenersi che l'opponente non abbia assolto all'onere della prova di cui era gravato, al contrario dell'opposto.
In ossequio alle ragioni dinanzi esposte, l'opposizione formulata da
[...]
non appare meritevole di accoglimento. Parte_1
Le spese di lite, parametrate al valore della controversia, alla consistenza dell'attività processuale svolta, in particolare con riferimento alla fase istruttoria, ed alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza dell'opponente
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1652/2022 del
31/08/2022, RG n. 5033/2022;
- condanna l'opponente al versamento in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida in € 6.500,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
Lecce, 16.6.25 Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il dott. Tommaso Mogavero, magistrato in tirocinio generico presso l'Ufficio epigrafato
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7872/2022 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del proprio legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Miceli e Benedetta Dorato, come da mandato in atti;
OPPONENTE
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1
Perulli, come da mandato in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 17.10.22 la Parte_1
presentava opposizione avverso il d.i. n. 1652/2022 del 31/08/2022,
[...]
RG n. 5033/2022, emesso nei suoi confronti per il mancato pagamento di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica e gas naturale da parte di CP_1
in relazione alle forniture N. 0001762E - POD N. IT001E91278320; N.
[...]
0001715E - POD N. IT001E92321390; N. 0001634E POD - N. IT001E97434140; N.
0001794E - POD N. IT001E92321896; N. 0004557E - POD N. IT001E92322820; N. 0003176G - PDR N. 07960189102064; N. 0001933G - PDR N. 07960189102065, per un importo pari a € 51.231,13, oltre interessi e spese;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità della pretesa creditoria azionata ai suoi danni, la nullità del d.i. opposto per l'inesistenza dei presupposti ex art. 633 segg. c.p.c.; aggiungeva che, in ogni caso, il creditore opponente non avesse fornito la prova del credito azionato;
specificava che l'utenza N.
0001794E - POD N. IT001E92321896 fosse stata oggetto di disdetta in data 10 luglio
2020, ma che l'opposta avesse continuato ad emettere, in relazione alla medesima, fatture anche successivamente a tale data, e che i relativi importi fossero confluiti nel credito azionato nel procedimento monitorio;
eccepiva, altresì, la nullità per vessatorietà ai sensi dell'art 1341 c.c. della clausola 27 delle condizioni contrattuali, inerente la competenza territoriale –clausola la cui conformità all'originale della copia fotostatica prodotta era, peraltro, contestata, siccome priva di data e di sottoscrizione;
in ragione di tale asserita nullità, alla prima udienza l'opponente sollevava altresì eccezione di incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Palermo, in ragione della collocazione della propria sede;
instava, quindi, per la revoca del d.i. opposto. si costituiva in giudizio, deducendo la legittimità del provvedimento Controparte_1
medesimo, in quanto emesso nel rispetto dei presupposti di legge;
assumeva di aver dimostrato l'esistenza e la consistenza del credito azionato nei confronti dell'opponente; eccepiva, poi, la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'attore alla prima udienza, prospettandone, comunque, l'infondatezza, alla luce dell'art. 27 delle condizioni contrattuali sottoscritte dall'opponente; chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e comunque l'accertamento del credito vantato nei confronti dell'opponente e la condanna di quest'ultima al pagamento.
Con provvedimento del 27.09.24, il DI opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo;
con ordinanza del 07.02.24 veniva fissata l'udienza del 4.12.24 per la precisazione delle conclusioni;
in tal sede la causa veniva trattenuta in decisione e venivano assegnati alle parti i termini ex art 190 c.p.c.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1652/2022, emesso dal Tribunale di Lecce, con il quale veniva richiesto a
[...] Parte_1
il pagamento della somma di € 51.231,13, oltre interessi e spese, in ragione del
[...]
mancato pagamento di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica e gas naturale da parte di Controparte_1
Nella fase di opposizione ad un provvedimento monitorio vengono delibate sia la legittimità del decreto di ingiunzione, sia la fondatezza del diritto di credito fatto valere, sicchè pare opportuno soffermarsi anzitutto sulle contestazioni inerenti l'ingiunzione, per poi procedere a valutare l'oggetto della pretesa.
L'opponente, alla prima udienza, ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito dall'opposto con il ricorso per decreto ingiuntivo, inferendo la nullità della clausola 27 delle condizioni contrattuali – determinante lo spostamento della competenza territoriale
– in quanto vessatoria ex art 1341 c.c.
L'eccezione è inammissibile: la competenza per territorio derogabile costituisce una eccezione di rito in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta, tempestivamente depositata (ex art 38, c 1, c.p.c.).
Atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena in cui l'attore in opposizione è sostanzialmente colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato convenuto, l'opponente avrebbe dovuto sollevare tale eccezione con il primo atto difensivo, vale a dire con l'atto di citazione in opposizione al d.i..
Peraltro, l'eccezione prefata risulta ritualmente proposta, oltre che se contiene l'indicazione del diverso giudice ritenuto territorialmente competente, solo laddove venga contestata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio attributivo, circostanza non attuale nella vicenda in esame.
Peraltro, anche a volerla esaminare nel merito, tale contestazione risulterebbe infondata.
Il requisito della “specifica sottoscrizione”, alla cui presenza l'art 1341 c.c., al c 2, subordina l'efficacia di alcune clausole, tra cui quella che determina deroghe alla competenza dell'A.G., infatti, è inteso dalla giurisprudenza nel senso che non è necessario richiamare il contenuto delle singole clausole, anche tramite l'indicazione dell'oggetto delle stesse, ma è sufficiente il riferimento al numero d'ordine che contraddistingue ciascuna di esse. Atteso che, allora, nei contratti depositati dall'opponente risulta tale specifica sottoscrizione, la clausola di cui si discute deve dirsi pienamente efficace.
Né può dirsi che l'opponente non avrebbe potuto sollevare in precedenza l'eccezione di cui si discute per difetto di conoscenza della clausola derogatoria della competenza: anzitutto perché egli era (o doveva) essere a conoscenza di tale clausola, avendola oltretutto sottoscritta specificamente;
e, in secondo luogo, perché, a tutto voler concedere, a fronte dello spirare di un termine perentorio, come quello di cui si discute,
l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile e chiedere di essere rimesso in termini, giusta il c 3 dell'art 153 c.p.c., cosa che non è avvenuta.
Rispetto alla contestazione, formulata dall'opponente, della conformità all'originale della copia delle condizioni contrattuali prodotta, priva di data e di sottoscrizione, deve rilevarsi l'assenza di una indicazione precisa delle ragioni per cui si ritiene che la copia non corrisponda all'originale.
Secondo l'art 1341, c 1, c.c., in effetti, le condizioni generali sono efficaci nei confronti del contraente non predisponente “se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”. Rispetto all'ordinario procedimento di formazione del contratto, quello descritto dall'art 1341 c.c. presenta, quindi, un aspetto peculiare: la conoscenza effettiva del regolamento contrattuale è sostituita dalla mera conoscibilità, in ossequio al principio di autoresponsabilità.
Risulta che il predisponente abbia adempiuto all'onere di porre l'aderente nelle condizioni di poter conoscere il contenuto delle suddette clausole, sicché il difetto di sottoscrizione non appare concludente.
La contestazione sollevata, quindi, non è sufficiente a privare la copia della efficacia probatoria riconosciutale dal codice.
L'opponente, poi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, in ragione del fatto che esso sarebbe stato adottato nonostante l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Tale prospettazione non appare condivisibile: dalla documentazione agli atti, in effetti, emerge come l'opposto abbia prodotto oltre alle fatture, come noto costituenti titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, anche i contratti di somministrazione di gas naturale e di energia elettrica.
Rispetto all'accertamento del diritto di credito fatto valere, atteso che, come noto, da un lato, nel giudizio di opposizione il convenuto opposto assume il ruolo di attore sostanziale, sicché su quest'ultimo ricade l'onere della prova della sussistenza del credito vantato attraverso la pretesa monitoria ed oggetto di opposizione, e che, dall'altro, si verte in materia di responsabilità contrattuale, il somministrante è tenuto a provare l'esistenza del titolo negoziale fatto valere, nonché ad allegare puntualmente l'altrui inadempimento;
laddove, invece, spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, suffragare l'inesistenza o la non imputabilità del medesimo.
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti non può dubitarsi che l'opposto abbia dato prova del credito di cui si discute mediante la produzione dei relativi contratti;
l'opponente, per contro, si è in generale limitato a contestare in modo vago l'altrui diritto.
Con riferimento all'utenza di energia elettrica POD N. IT001E92321896 (codice cliente
N. 0001794E), la quale – nella prospettazione dell'opponente – sarebbe stata inoltrata disdetta in data 10 luglio 2020, e in relazione alla quale l'opposta avrebbe continuato ad emettere fatture in modo illegittimo, anzitutto, si rappresenta che non vi sia prova in atti di simile comunicazione inoltrata a quest'ultima (prova che avrebbe dovuto essere fornita dall'opponente, trattandosi di fatto estintivo dell'altrui pretesa), mentre risulta documentata in atti la circostanza che l'opponente abbia formalizzato la richiesta di cessazione della suddetta fornitura in data 22/04/2022.
Ancora, nella citazione ex art. 645 c.p.c. viene delineata una contestazione generica delle fatture, della relativa comunicazione – che, nella prospettazione di parte opponente, non sarebbe mai avvenuta prima della notifica del d.i. – e dei consumi che dalle stesse si evincono, asseritamente dovuti ad un lettura non effettiva e comunque dovuta ad un non meglio precisato guasto dei contatori.
Dalla documentazione in atti, in realtà, emerge che: le fatture insolute erano state comunicate all'opponente; che esse sono state emesse in base a letture reali dei contatori di gas naturale e di energia elettrica, operate dai Distributori del gas e dell'energia elettrica;
e che il Distributore ha certificato l'entità dei consumi di gas naturale e di energia elettrica.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite
(da ultimo: Sez. 6-3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455-01).
Non risultando attuale tale evenienza nel caso di specie, deve ritenersi che l'opponente non abbia assolto all'onere della prova di cui era gravato, al contrario dell'opposto.
In ossequio alle ragioni dinanzi esposte, l'opposizione formulata da
[...]
non appare meritevole di accoglimento. Parte_1
Le spese di lite, parametrate al valore della controversia, alla consistenza dell'attività processuale svolta, in particolare con riferimento alla fase istruttoria, ed alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza dell'opponente
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1652/2022 del
31/08/2022, RG n. 5033/2022;
- condanna l'opponente al versamento in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida in € 6.500,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
Lecce, 16.6.25 Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il dott. Tommaso Mogavero, magistrato in tirocinio generico presso l'Ufficio epigrafato