Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1977, n. 1175
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Sentenza 25 marzo 1977

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Quando, attraverso la ricostruzione dei fatti relativi allo scontro tra due veicoli, risulti che l'evento dannoso siasi verificato esclusivamente per inosservanza di Disposizioni di legge e di norme di comune prudenza da parte di uno solo dei conducenti, e che invece osservante di esse sia stato il comportamento dell'altro, resta travolta e superata, nei confronti di quest'ultimo, la presunzione di responsabilita prevista dall'art 2054, secondo comma, cod civ. ( Conf 1583/74, mass n 369753; ( Conf 1876/72, mass n 358922).*

In caso di scontro di veicoli, il giudizio espresso dal giudice del merito, in ordine alla dinamica ed all'eziologia dell'incidente ed alle condotte dei conducenti dei veicoli scontratisi, costituisce un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al Sindacato di legittimita, quando sia congruamente e logicamente motivato. ( Conf 1770/74, mass n 369954; ( Conf 1152/72, mass n 357596; ( Conf 1001/70, mass n 346506).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1977, n. 1175
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1175
    Data del deposito : 25 marzo 1977

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