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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1810/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore - relatore
Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1810/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNI Controparte_1 P.IVA_1
VALENTINA e dall'Avv. COLOMBA VITTORIO
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 666/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 13/07/2023
1 CONCLUSIONI
In data 10 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appel- lo, ed in riforma della sentenza appellata:
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della convenu- ta;
- sempre in via preliminare e/o processuale: rimettere sul ruolo la causa onde esperire la CTU chiesta e non ammessa;
- nel merito: nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto in tesi, prescritto il credito;
in ipotesi, illecitamente conteggiati gli interessi da parte della Fi- nanziaria e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conse- guente accertamento del saldo dovuto ( in dare e/o avere) e con conseguente dichiara- zione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in ecces- so con l'eventuale residuo debito;
sussistendo l'indeterminatezza;
- Con conseguente ricalcolo del dare / avere.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.”
Per la parte appellata Controparte_1
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibi- le e comunque rigettare l'appello proposto dal sig. C.F.: Parte_1
, in quanto pretestuoso, fondato su motivi smentiti per tabulas, ed C.F._1 in ogni caso destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per le ragioni sopra ar- gomentate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 666/2023, R.G. n.
2816/2020 del Tribunale di Arezzo, Sezione civile, Giudice Dott.ssa Marina Rossi, pub- blicata in data 13/07/2023. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”
2
Fatti di causa
- svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Arezzo n. Parte_1
862/2020 con il quale era ingiunto il pagamento di € 33.574,96 oltre interessi e spese a quale cessionaria del credito per il residuo dovuto in relazione al con- Controparte_1 tratto di finanziamento sottoscritto con Consum.it il 2 maggio 2007, rilevando ed ecce- pendo:
- il difetto di legittimazione di;
Controparte_1
- nel merito che la finanziaria aveva “applicato sicuramente in modo illegittimo il calcolo degli interessi e più in particolare: - anatocismo;
- indeterminatezza;
- possibile usura;
- i così detti “interessi occulti”, come si riservava di “dimostrare in corso di cau- sa”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 666/2023 pubblicata il 13/07/2023 così statuiva:
“- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di prova della legitti- mazione ad agire di da riqualificare in eccezione di merito relativa Controparte_1 all'insussistenza della titolarità del credito da parte dell'opposta. Invero, premesso che l'eccezione è genericamente formulata, risulta in atti che il credito oggetto di causa è stato ceduto pro soluto da a nell'ambito di Parte_2 Controparte_2 un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'art. 58 del TUB, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana alla Parte Seconda, n. 143 del
13.12.2011 (v. doc. 3 fascicolo monitorio). Nel caso di specie l'avviso pubblicato in Gaz- zetta Ufficiale reca l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in “blocco” con indi-
3 cazione degli elementi che accomunano le singole categorie e che consentono di indivi- duarli senza incertezze, tra i quali risulta compreso anche quello facente capo all'opponente (cfr. da ultimo Cass. 4277/23).
Risulta inoltre provato che in data 27.05.2016 ha acquistato da Controparte_3 le ragioni di credito vantate dalla stessa in relazione alla predetta Controparte_2 operazione intercorsa con (v. doc. 5 fasc. monitorio), tra le quali si Parte_2 annovera anche la posizione riferibile a come dimostrato dall'estratto Parte_1 dell'elenco allegato al contratto di cessione (v. doc. 1 fasc. monitorio), e che in data
22.06.2017 ha modificato la propria denominazione sociale in Controparte_3 [...]
(v. doc. 4 fasc. monitorio). Nell'elenco allegato al contratto di cessione è in- CP_1 dicato non solo il nome dell'odierno opponente ma anche il numero di contratto stipu- lato con ON (doc. 1); alcun dubbio può pertanto residuare in merito all'inclusione nella cessione del credito oggetto di causa. Ritiene quindi il Tribunale che sia provata la titolarità del credito da parte di Controparte_1
Le deduzioni attoree correlate alla lamentata applicazione di interessi illegitti- mamente calcolati, all'indeterminatezza degli stessi, alla presenza di anatocismo e di usura appaiono allocate in una prospettiva astratta, senza elementi puntuali di calcolo che le possano suffragare.
Invero, nell'atto di citazione, parte opponente ha sollevato doglianze estremamen- te generiche;
poi in sede di prima udienza, tramite un preverbale non autorizzato, ha depositato una perizia di parte che appare parimenti generica e priva degli allegati in- dicati relativi ai conteggi per il rapporto oggetto di causa. In ogni caso i profili di illi- ceità genericamente ed astrattamente evidenziati tardivamente nella perizia deposita- ta in occasione dell'udienza di prima comparizione sono infondati.
Quanto alla indeterminatezza e alla illegittimità del piano di ammortamento alla francese perché determinante l'applicazione di interessi anatocistici occulti, si rileva quanto segue.
L'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capi- tale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. […]
4 In questo meccanismo, dunque, gli interessi che compongono la singola quota so- no calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capi- tale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo (v. Tribunale Santa Maria Capua Vetere
27.3.2017).
Ciò esclude che vi sia anatocismo.
Quanto detto circa il meccanismo di computo esclude, altresì, che vi sia una inde- terminabilità della prestazione del mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi. A tal proposito si evidenzia che contrariamente da quanto dedotto da parte opponente, il contratto stipu- lato tra le parti contiene la puntuale e specifica indicazione dei tassi d'interesse e delle condizioni economiche applicate ciò che esclude che siano ravvisabili profili di nullità ex art. 117 TUB […]
Circa l'omessa o erronea indicazione del TAEG, occorre rilevare che il TAEG è in- dicato nel contratto (9,39 %). L'eventuale divergenza tra TAEG dichiarato e quello ef- fettivo (derivante dalla valutazione concreta delle modalità di svolgimento del rappor- to) – anche qualora esistente - non può determinare la nullità delle pattuizioni contrat- tuali in punto di interessi, ex art. 117 T.U.B. Ciò in quanto il TAEG non è un elemento strutturale del contratto di mutuo ed è finalizzato (unicamente) ad informare il mutua- tario del costo complessivo del credito erogatogli: le varie voci di costo di tale credito, tuttavia, e tra esse anzitutto la misura degli interessi, sono e restano regolate da altre specifiche previsioni contrattuali. […] Il TAEG non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posi- zione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e, di conseguenza, la sua eventuale erronea indicazione non incide sulla validità del contrat- to ai sensi dell'art. 117 TUB”.
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello impugnando la sentenza: Parte_1
5 1) nella parte in cui “asserisce che la avrebbe dato la prova di essere legit- CP_1 timata ad agire”;
2) nella parte in cui “asserisce che la mancata indicazione, nel contrato di finan- ziamento alla francese, del metodo di calcolo che verrà applicato (se semplice o compo- sto) non violi il principio di determinatezza”;
3) nella parte in cui “asserisce che, pur essendovi una differenza tra il TAEG appli- cato ed il TAEG scritto nel contratto (ove il primo è superiore al secondo) questa non comporta l'applicazione dell'Art. 117 TUB, in quanto il TAEG avrebbe una funzione solo informativa”.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da parte Controparte_1 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 10 luglio 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Nell'impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui “asserisce che la avrebbe dato la prova di essere legittimata ad agire”, parte appellante in sinte- CP_1 si deduce: “doversi avere la prova, in primo luogo, della acquisizione del contratto da parte della dalla ON e, successivamente, della regolare cessione per CP_2 cartolarizzazione, del contratto da parte della alla relativamen- CP_2 CP_1 te al passaggio da ON a Montech Credit, essendo, invece, stata solo depositata la
G.U., non esservi detta prova;
anche perché, non solo non è stata depositata la pubbli- cazione in Camera di Commercio, ma nemmeno è stato depositato il contratto […] re- lativamente al passaggio da ad la prova avrebbe dovuto consi- CP_2 CP_1 stere nell'allegazione de: - G.U.; - visura della Camera di Commercio;
- l'elenco dei cre- diti dal quale fosse, con certezza, evincibile che questo credito faceva parte del pacchet-
6 to ceduto […] Il Giudice di I grado, quindi, avrebbe dovuto dichiarare che la CP_1 non ha fornito la prova della titolarità del credito”.
Il motivo è infondato.
3.1. È stato chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occor- ra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza in- certezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità as- severativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accerta- mento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (vedi Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277); che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esi- stenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società ces- sionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”
(vedi Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944, che in motivazione precisa: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] la questione si risolve in un accerta- mento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito”; principi da ultimo ribaditi da Cass. 27/06/2025, n.17310: “ove non sia conte- stata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credi- to controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della
7 cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ri- condurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n. 17944/2023; Cass. n. 9412/2023)
[…] Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di ade- guata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sem- pre: Cass., n. 17944/2023), e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da ef- fettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come interpretato da questa dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.
8053/2014.”).
3.2. Ciò posto nella fattispecie, come già evidenziato dal Tribunale:
a) per la cessione da ON e del 29 novembre 2011 l'avviso ex art. CP_4
58 TUB consente l'identificazione dei singoli crediti ceduti, attraverso la compiuta speci- ficazione delle relative caratteristiche;
in ogni caso è documentale che la cessione è stata comunicata a con missive provenienti non solo dalla cessionaria ma dalla Parte_1 stessa cedente ON, con espresso invito da parte di quest'ultima a provvedere al pagamento a favore della cessionaria (vedi lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento in data 26 marzo 2015)
8 b) per la cessione da a (oggi ) è CP_4 Controparte_3 Controparte_1 stato prodotto il contratto di cessione del 27 maggio 2016, relativo, specificatamente, ai crediti di in precedenza acquisiti da ON tramite la cessione del 29 CP_4 novembre 2011 ed un estratto dell'elenco allegato, indicante specificatamente la posizio- ne di con specificazione del numero di contratto (2307797), corrispondente Parte_1
a quello sottoscritto c) assumono poi valore significativo ai fini della prova, anche in via presuntiva, del- la cessione del credito, la disponibilità da parte di di tutta la documen- Controparte_1 tazione relativa al credito (originario contratto di finanziamento, estratto conto ex art. 50
TUB), l'assenza di richiesta stragiudiziali o giudiziali da parte dei precedenti creditori successivamente alla cessione.
4. Nell'impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui “asserisce che la mancata indicazione, nel contrato di finanziamento alla francese, del metodo di calcolo che verrà applicato ( se semplice o composto) non violi il principio di determinatezza” parte appellante in sintesi deduce: “il Giudice avrebbe dovuto sanzionare il fatto che, nel contratto di cui trattasi, la banca non ha indicato il metodo di calcolo degli interessi del quale avrebbe fatto uso;
con ciò violando sia il principio di determinatezza che di buona fede;
impedendo, infatti, al contraente debole di sapere quale calcolo sarebbe stato applicato, non lo ha messo in grado di verificare il maggior onere che avrebbe dovuto corrispondere;
mettendolo, quindi, in grado di scegliere se stipulare o meno”.
Il motivo è destituito di fondamento.
9 Il finanziamento per cui è causa prevede un ammortamento a rate costanti (60 rate mensili di € 536,52), con esatta specificazione dei costi, del TAN (fisso) e del TAEG
Risultano quindi compiutamente specificate tutte le condizioni contrattuali;
i giu- dici di legittimità hanno anche recentemente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della moda- lità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (vedi
Cass. sez. I, 08/01/2025, n.391).
5. Nell'impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui “asserisce che, pur essendovi una differenza tra il TAEG applicato ed il TAEG scritto nel contratto (ove il primo è superiore al secondo) questa non comporta l'applicazione dell'Art. 117 TUB, in quanto il TAEG avrebbe una funzione solo informativa” parte appellante in sintesi de- duce: “il giudice di primo grado, poi, pur non contestando che il TAEG applicato di fat- to sia differente è superiore TAEG indicato nel rapporto contrattuale, sostiene che que- sta erronea indicazione non incide sulla validità dell'accordo e, conseguentemente, non
10 porta alla applicazione dell'art 117 TUB […] l'affermazione non ha fondamento giuridi- co posto che il TAEG (ISC) e dichiarato elemento essenziale del contratto essendo fina- lizzato ad informare in modo corretto e preciso il mutuatario del tasso di interesse che dovrà pagare […] sussistendo, quindi, la violazione di corretta e determinata indica- zione del tasso di interesse che sarà applicato, subentra la fattispecie di cui all'art 117
TUB, con conseguente ricalcolo degli interessi sostituendo a quelli bancari quelli colle- gati ai BOT”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non è corretto il presupposto dal quale muove: il Tribunale non ha affermato che il TAEG indicato in contratto (9,39%) sia difforme da quello reale. Sul punto il giudice di primo grado non si è pronunziato, limitandosi ad osservare, come già trascritto che: “l'eventuale divergenza tra TAEG dichiarato e quello effettivo (derivante dalla valutazione concreta delle modalità di svolgimento del rapporto) – anche qualo- ra esistente - non può determinare la nullità delle pattuizioni contrattuali”.
Trattandosi di presupposto non accertato, parte appellante aveva l'onere, non adempiuto, di allegare specificatamente, con i relativi conteggi, quale fosse il diverso e maggiore TAEG reale, quali i costi non computati.
In ogni caso le conclusioni del Tribunale circa l'irrilevanza dell'eventuale erronea indicazione del TAEG sono corrette.
La difesa di né in primo grado né in questa sede ha allegato e dedotto Parte_1 che il finanziamento per cui è causa rientrasse nell'ambito del credito al consumo;
i giu- dici di legittimità hanno chiarito che, al di fuori della specifica previsione dell'art. 125 bis
TUB (peraltro nella fattispecie neppure applicabile ratione temporis, trattandosi di con- tratto sottoscritto nel 2007), “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sinte- tico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nul- lità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto con- to che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma so-
11 lo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla som- matoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (vedi Cass.
19/09/2024, n.25199, vedi anche Cass. 14/02/2023, n.4597; Cass. 09/12/2021,
n.39169).
6. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € €
4.500,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale €
2.000,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 666/2023 del Tribunale di Arez- Controparte_1 zo pubblicata il 13/07/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi 4.500,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
12 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore - relatore
Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1810/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNI Controparte_1 P.IVA_1
VALENTINA e dall'Avv. COLOMBA VITTORIO
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 666/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 13/07/2023
1 CONCLUSIONI
In data 10 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appel- lo, ed in riforma della sentenza appellata:
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della convenu- ta;
- sempre in via preliminare e/o processuale: rimettere sul ruolo la causa onde esperire la CTU chiesta e non ammessa;
- nel merito: nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto in tesi, prescritto il credito;
in ipotesi, illecitamente conteggiati gli interessi da parte della Fi- nanziaria e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conse- guente accertamento del saldo dovuto ( in dare e/o avere) e con conseguente dichiara- zione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in ecces- so con l'eventuale residuo debito;
sussistendo l'indeterminatezza;
- Con conseguente ricalcolo del dare / avere.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.”
Per la parte appellata Controparte_1
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibi- le e comunque rigettare l'appello proposto dal sig. C.F.: Parte_1
, in quanto pretestuoso, fondato su motivi smentiti per tabulas, ed C.F._1 in ogni caso destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per le ragioni sopra ar- gomentate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 666/2023, R.G. n.
2816/2020 del Tribunale di Arezzo, Sezione civile, Giudice Dott.ssa Marina Rossi, pub- blicata in data 13/07/2023. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”
2
Fatti di causa
- svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Arezzo n. Parte_1
862/2020 con il quale era ingiunto il pagamento di € 33.574,96 oltre interessi e spese a quale cessionaria del credito per il residuo dovuto in relazione al con- Controparte_1 tratto di finanziamento sottoscritto con Consum.it il 2 maggio 2007, rilevando ed ecce- pendo:
- il difetto di legittimazione di;
Controparte_1
- nel merito che la finanziaria aveva “applicato sicuramente in modo illegittimo il calcolo degli interessi e più in particolare: - anatocismo;
- indeterminatezza;
- possibile usura;
- i così detti “interessi occulti”, come si riservava di “dimostrare in corso di cau- sa”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 666/2023 pubblicata il 13/07/2023 così statuiva:
“- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di prova della legitti- mazione ad agire di da riqualificare in eccezione di merito relativa Controparte_1 all'insussistenza della titolarità del credito da parte dell'opposta. Invero, premesso che l'eccezione è genericamente formulata, risulta in atti che il credito oggetto di causa è stato ceduto pro soluto da a nell'ambito di Parte_2 Controparte_2 un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'art. 58 del TUB, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana alla Parte Seconda, n. 143 del
13.12.2011 (v. doc. 3 fascicolo monitorio). Nel caso di specie l'avviso pubblicato in Gaz- zetta Ufficiale reca l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in “blocco” con indi-
3 cazione degli elementi che accomunano le singole categorie e che consentono di indivi- duarli senza incertezze, tra i quali risulta compreso anche quello facente capo all'opponente (cfr. da ultimo Cass. 4277/23).
Risulta inoltre provato che in data 27.05.2016 ha acquistato da Controparte_3 le ragioni di credito vantate dalla stessa in relazione alla predetta Controparte_2 operazione intercorsa con (v. doc. 5 fasc. monitorio), tra le quali si Parte_2 annovera anche la posizione riferibile a come dimostrato dall'estratto Parte_1 dell'elenco allegato al contratto di cessione (v. doc. 1 fasc. monitorio), e che in data
22.06.2017 ha modificato la propria denominazione sociale in Controparte_3 [...]
(v. doc. 4 fasc. monitorio). Nell'elenco allegato al contratto di cessione è in- CP_1 dicato non solo il nome dell'odierno opponente ma anche il numero di contratto stipu- lato con ON (doc. 1); alcun dubbio può pertanto residuare in merito all'inclusione nella cessione del credito oggetto di causa. Ritiene quindi il Tribunale che sia provata la titolarità del credito da parte di Controparte_1
Le deduzioni attoree correlate alla lamentata applicazione di interessi illegitti- mamente calcolati, all'indeterminatezza degli stessi, alla presenza di anatocismo e di usura appaiono allocate in una prospettiva astratta, senza elementi puntuali di calcolo che le possano suffragare.
Invero, nell'atto di citazione, parte opponente ha sollevato doglianze estremamen- te generiche;
poi in sede di prima udienza, tramite un preverbale non autorizzato, ha depositato una perizia di parte che appare parimenti generica e priva degli allegati in- dicati relativi ai conteggi per il rapporto oggetto di causa. In ogni caso i profili di illi- ceità genericamente ed astrattamente evidenziati tardivamente nella perizia deposita- ta in occasione dell'udienza di prima comparizione sono infondati.
Quanto alla indeterminatezza e alla illegittimità del piano di ammortamento alla francese perché determinante l'applicazione di interessi anatocistici occulti, si rileva quanto segue.
L'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capi- tale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. […]
4 In questo meccanismo, dunque, gli interessi che compongono la singola quota so- no calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capi- tale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo (v. Tribunale Santa Maria Capua Vetere
27.3.2017).
Ciò esclude che vi sia anatocismo.
Quanto detto circa il meccanismo di computo esclude, altresì, che vi sia una inde- terminabilità della prestazione del mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi. A tal proposito si evidenzia che contrariamente da quanto dedotto da parte opponente, il contratto stipu- lato tra le parti contiene la puntuale e specifica indicazione dei tassi d'interesse e delle condizioni economiche applicate ciò che esclude che siano ravvisabili profili di nullità ex art. 117 TUB […]
Circa l'omessa o erronea indicazione del TAEG, occorre rilevare che il TAEG è in- dicato nel contratto (9,39 %). L'eventuale divergenza tra TAEG dichiarato e quello ef- fettivo (derivante dalla valutazione concreta delle modalità di svolgimento del rappor- to) – anche qualora esistente - non può determinare la nullità delle pattuizioni contrat- tuali in punto di interessi, ex art. 117 T.U.B. Ciò in quanto il TAEG non è un elemento strutturale del contratto di mutuo ed è finalizzato (unicamente) ad informare il mutua- tario del costo complessivo del credito erogatogli: le varie voci di costo di tale credito, tuttavia, e tra esse anzitutto la misura degli interessi, sono e restano regolate da altre specifiche previsioni contrattuali. […] Il TAEG non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posi- zione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e, di conseguenza, la sua eventuale erronea indicazione non incide sulla validità del contrat- to ai sensi dell'art. 117 TUB”.
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello impugnando la sentenza: Parte_1
5 1) nella parte in cui “asserisce che la avrebbe dato la prova di essere legit- CP_1 timata ad agire”;
2) nella parte in cui “asserisce che la mancata indicazione, nel contrato di finan- ziamento alla francese, del metodo di calcolo che verrà applicato (se semplice o compo- sto) non violi il principio di determinatezza”;
3) nella parte in cui “asserisce che, pur essendovi una differenza tra il TAEG appli- cato ed il TAEG scritto nel contratto (ove il primo è superiore al secondo) questa non comporta l'applicazione dell'Art. 117 TUB, in quanto il TAEG avrebbe una funzione solo informativa”.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da parte Controparte_1 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 10 luglio 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Nell'impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui “asserisce che la avrebbe dato la prova di essere legittimata ad agire”, parte appellante in sinte- CP_1 si deduce: “doversi avere la prova, in primo luogo, della acquisizione del contratto da parte della dalla ON e, successivamente, della regolare cessione per CP_2 cartolarizzazione, del contratto da parte della alla relativamen- CP_2 CP_1 te al passaggio da ON a Montech Credit, essendo, invece, stata solo depositata la
G.U., non esservi detta prova;
anche perché, non solo non è stata depositata la pubbli- cazione in Camera di Commercio, ma nemmeno è stato depositato il contratto […] re- lativamente al passaggio da ad la prova avrebbe dovuto consi- CP_2 CP_1 stere nell'allegazione de: - G.U.; - visura della Camera di Commercio;
- l'elenco dei cre- diti dal quale fosse, con certezza, evincibile che questo credito faceva parte del pacchet-
6 to ceduto […] Il Giudice di I grado, quindi, avrebbe dovuto dichiarare che la CP_1 non ha fornito la prova della titolarità del credito”.
Il motivo è infondato.
3.1. È stato chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occor- ra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza in- certezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità as- severativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accerta- mento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (vedi Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277); che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esi- stenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società ces- sionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”
(vedi Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944, che in motivazione precisa: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] la questione si risolve in un accerta- mento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito”; principi da ultimo ribaditi da Cass. 27/06/2025, n.17310: “ove non sia conte- stata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credi- to controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della
7 cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ri- condurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n. 17944/2023; Cass. n. 9412/2023)
[…] Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di ade- guata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sem- pre: Cass., n. 17944/2023), e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da ef- fettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come interpretato da questa dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.
8053/2014.”).
3.2. Ciò posto nella fattispecie, come già evidenziato dal Tribunale:
a) per la cessione da ON e del 29 novembre 2011 l'avviso ex art. CP_4
58 TUB consente l'identificazione dei singoli crediti ceduti, attraverso la compiuta speci- ficazione delle relative caratteristiche;
in ogni caso è documentale che la cessione è stata comunicata a con missive provenienti non solo dalla cessionaria ma dalla Parte_1 stessa cedente ON, con espresso invito da parte di quest'ultima a provvedere al pagamento a favore della cessionaria (vedi lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento in data 26 marzo 2015)
8 b) per la cessione da a (oggi ) è CP_4 Controparte_3 Controparte_1 stato prodotto il contratto di cessione del 27 maggio 2016, relativo, specificatamente, ai crediti di in precedenza acquisiti da ON tramite la cessione del 29 CP_4 novembre 2011 ed un estratto dell'elenco allegato, indicante specificatamente la posizio- ne di con specificazione del numero di contratto (2307797), corrispondente Parte_1
a quello sottoscritto c) assumono poi valore significativo ai fini della prova, anche in via presuntiva, del- la cessione del credito, la disponibilità da parte di di tutta la documen- Controparte_1 tazione relativa al credito (originario contratto di finanziamento, estratto conto ex art. 50
TUB), l'assenza di richiesta stragiudiziali o giudiziali da parte dei precedenti creditori successivamente alla cessione.
4. Nell'impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui “asserisce che la mancata indicazione, nel contrato di finanziamento alla francese, del metodo di calcolo che verrà applicato ( se semplice o composto) non violi il principio di determinatezza” parte appellante in sintesi deduce: “il Giudice avrebbe dovuto sanzionare il fatto che, nel contratto di cui trattasi, la banca non ha indicato il metodo di calcolo degli interessi del quale avrebbe fatto uso;
con ciò violando sia il principio di determinatezza che di buona fede;
impedendo, infatti, al contraente debole di sapere quale calcolo sarebbe stato applicato, non lo ha messo in grado di verificare il maggior onere che avrebbe dovuto corrispondere;
mettendolo, quindi, in grado di scegliere se stipulare o meno”.
Il motivo è destituito di fondamento.
9 Il finanziamento per cui è causa prevede un ammortamento a rate costanti (60 rate mensili di € 536,52), con esatta specificazione dei costi, del TAN (fisso) e del TAEG
Risultano quindi compiutamente specificate tutte le condizioni contrattuali;
i giu- dici di legittimità hanno anche recentemente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della moda- lità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (vedi
Cass. sez. I, 08/01/2025, n.391).
5. Nell'impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui “asserisce che, pur essendovi una differenza tra il TAEG applicato ed il TAEG scritto nel contratto (ove il primo è superiore al secondo) questa non comporta l'applicazione dell'Art. 117 TUB, in quanto il TAEG avrebbe una funzione solo informativa” parte appellante in sintesi de- duce: “il giudice di primo grado, poi, pur non contestando che il TAEG applicato di fat- to sia differente è superiore TAEG indicato nel rapporto contrattuale, sostiene che que- sta erronea indicazione non incide sulla validità dell'accordo e, conseguentemente, non
10 porta alla applicazione dell'art 117 TUB […] l'affermazione non ha fondamento giuridi- co posto che il TAEG (ISC) e dichiarato elemento essenziale del contratto essendo fina- lizzato ad informare in modo corretto e preciso il mutuatario del tasso di interesse che dovrà pagare […] sussistendo, quindi, la violazione di corretta e determinata indica- zione del tasso di interesse che sarà applicato, subentra la fattispecie di cui all'art 117
TUB, con conseguente ricalcolo degli interessi sostituendo a quelli bancari quelli colle- gati ai BOT”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non è corretto il presupposto dal quale muove: il Tribunale non ha affermato che il TAEG indicato in contratto (9,39%) sia difforme da quello reale. Sul punto il giudice di primo grado non si è pronunziato, limitandosi ad osservare, come già trascritto che: “l'eventuale divergenza tra TAEG dichiarato e quello effettivo (derivante dalla valutazione concreta delle modalità di svolgimento del rapporto) – anche qualo- ra esistente - non può determinare la nullità delle pattuizioni contrattuali”.
Trattandosi di presupposto non accertato, parte appellante aveva l'onere, non adempiuto, di allegare specificatamente, con i relativi conteggi, quale fosse il diverso e maggiore TAEG reale, quali i costi non computati.
In ogni caso le conclusioni del Tribunale circa l'irrilevanza dell'eventuale erronea indicazione del TAEG sono corrette.
La difesa di né in primo grado né in questa sede ha allegato e dedotto Parte_1 che il finanziamento per cui è causa rientrasse nell'ambito del credito al consumo;
i giu- dici di legittimità hanno chiarito che, al di fuori della specifica previsione dell'art. 125 bis
TUB (peraltro nella fattispecie neppure applicabile ratione temporis, trattandosi di con- tratto sottoscritto nel 2007), “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sinte- tico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nul- lità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto con- to che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma so-
11 lo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla som- matoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (vedi Cass.
19/09/2024, n.25199, vedi anche Cass. 14/02/2023, n.4597; Cass. 09/12/2021,
n.39169).
6. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € €
4.500,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale €
2.000,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 666/2023 del Tribunale di Arez- Controparte_1 zo pubblicata il 13/07/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi 4.500,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
12 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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