Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9440
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione del principio di ragionevolezza della durata del procedimento amministrativo

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Estinzione dell'obbligo di pagamento per intervenuta prescrizione

    La notifica dell'accertamento del 09.05.2019, avvenuta il 23.05.2019, ha interrotto la prescrizione quinquennale. Successive interruzioni sono derivate dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione in data 11.10.2024. I termini di prescrizione sono stati sospesi tra il 23.02.2020 e il 31.05.2020 ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, D.l. 18/2020.

  • Rigettato
    Violazione dei termini di cui all'art. 28 della L. 689/1981

    L'ente resistente ha dimostrato il rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, avendo notificato l'atto di accertamento entro 90 giorni dalla sua emissione (09.05.2019), con consegna avvenuta il 23.05.2019.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa

    Il giudice ha ritenuto provata la responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 150/2011, dato che l'ente ha fornito prova della legittimità del procedimento sanzionatorio e del rispetto dei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9440
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 9440
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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