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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9440 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 24219 nell'anno 2024 vertente TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rag. signora Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Giorgio Giordano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Erminia La Pietra in Napoli alla via Leopardi n. 80;
- ricorrente E
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, in virtù di procura generale alle liti, per atto notar del 22.03.2024 (rep. 37875/7313). Persona_1
- resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza – ingiunzione per omesso versamento ritenute previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 novembre 2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001709389, notificatale in data 11 ottobre 2024, con la quale l' le ha ingiunto il pagamento della somma di € 631,70, CP_1 oltre € 9,05 per diritti di notifica, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art.2, comma 1 bis, D.L. 12/9/83 n.463, convertito in L.638/1983, sostituito dall'art. 3 comma 6 D.Lgs 8/2016, novellato dall'art.23 D.L: 48/2023 conv. L.85/2023). Ha eccepito la violazione del principio di ragionevolezza della durata del procedimento amministrativo, l'estinzione dell'obbligo di pagamento per intervenuta prescrizione e la violazione dei termini di cui all'art. 28 della L. 689 1981. Ha concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, affinchè venisse annullata o dichiarata priva di effetti l'ordinanza ingiunzione impugnata per violazione del termine ragionevole di notifica del provvedimento, ovvero e comunque dichiarando prescritte e, comunque, non dovute, in tutto o, in subordine e salvo gravame, in parte, le somme richieste dall' , per infondatezza della pretesa;
con CP_1 vittoria di spese. CP_ Radicatosi il contraddittorio l' ha eccepito il rispetto dei termini di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rituale notifica dell'atto di accertamento,
1 concludendo per il rigetto del ricorso, con declaratoria di debenza delle somme portate nell'ordinanza ingiunzione, spese vinte. All'udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa dopo il deposito di note scritte mediante separata sentenza.
L'opposizione non merita accoglimento. Sul piano processuale si osserva che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio volto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr. Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015). Quindi, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. In ogni caso alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Sulla scorta di tale premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia
2 l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (cfr. Cassazione civile sez. VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019). Nel giudizio de quo, sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, vi sono prove sufficienti in ordine alla responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 150/2011, in quanto l' ha dato prova della legittimità del procedimento CP_1 sanzionatorio e del pieno rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, che impone alla PA, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato italiano. L' a fronte dell'eccezione di decadenza dalla potestà sanzionatoria per violazione CP_1 dell'art 14 L 689/1981 ha offerto prova idonea alla ricezione della raccomandata A.R. consegnata il 23.05.2019 a mani del portiere, così come dimostrato anche dalla corrispondenza del n. 78603230821-7 identificativo dell'atto di accertamento e quello indicato sulla busta della pertanto, il termine di 90 gg per la notifica, che Parte_3 decorre non già dalla violazione, bensì dalla data del suo accertamento, risulta pienamente rispettato nel caso di specie con la notifica dell'atto di accertamento del 9.05.2019 ,nei 90 gg successivi, ossia il 23.05.2019. Infatti, l'art.14 cit. non fa decorrere i termini per la contestazione dalla commissione dell'illecito amministrativo (omesso pagamento delle trattenute per un importo annuale), ma dal suo accertamento (la contestazione, “immediata” o “notificata”, presuppone l'accertamento). La Corte di Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 20977/2024, Cass. n. 8326/2018, Cass. n. 6681/2014), sottolinea che il termine decorre dalla conclusione dell'attività istruttoria necessaria per accertare tutti gli elementi dell'infrazione. Il giudice dell'opposizione deve, infatti, valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato, tenuto conto della loro complessità, senza che egli possa sindacare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale. In altre parole, l'attività di “accertamento” non deve limitarsi alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico relativo alla funzione ispettiva svolta dall'Amministrazione sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata valutazione della sua (eventuale) responsabilità. Non è fondata l'eccezione di adempimento poiché il pagamento dell'importo dovuto è avvenuto in data 26/08/2019, come da reversale del versamento in quanto tardivo stando proprio alla indicazione contenuta nell'atto di accertamento: “Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall' art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
3 Va disattesa anche l'eccezione di prescrizione, in quanto l'accertamento del 09.05.2019, per contributi in scadenza di pagamento per l'anno 2016, risulta notificato a mezzo del servizio postale, il 23.05.2019, con consegna del plico al portiere. Tale notifica ha esplicato efficacia interruttiva del termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa. Inoltre, i termini di prescrizione risultano successivamente interrotti dalla pacifica notifica dell'OI opposta notificata in data 11.10.2024, considerato che per il computo dei termini di prescrizione, nel caso in esame, avendo ad oggetto sanzioni e non obbligazione contributiva la normativa di riferimento è l'art. 103, comma 6 bis, D.l. 18/2020, secondo cui: “
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Per quanto esposto ne deriva il rigetto dell'opposizione. Spese secondo soccombenza liquidate ai minimi con esclusione della fase decisoria che è mancata per la modalità cartolare di trattazione.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme per crediti recati dall'ordinanza ingiunzione n. OI-001709389;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 217,00, oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge. Si comunichi Napoli lì 19.12.2025
Il GdL Dott.ssa Alessandra Santulli
4
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 24219 nell'anno 2024 vertente TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rag. signora Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Giorgio Giordano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Erminia La Pietra in Napoli alla via Leopardi n. 80;
- ricorrente E
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, in virtù di procura generale alle liti, per atto notar del 22.03.2024 (rep. 37875/7313). Persona_1
- resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza – ingiunzione per omesso versamento ritenute previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 novembre 2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001709389, notificatale in data 11 ottobre 2024, con la quale l' le ha ingiunto il pagamento della somma di € 631,70, CP_1 oltre € 9,05 per diritti di notifica, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art.2, comma 1 bis, D.L. 12/9/83 n.463, convertito in L.638/1983, sostituito dall'art. 3 comma 6 D.Lgs 8/2016, novellato dall'art.23 D.L: 48/2023 conv. L.85/2023). Ha eccepito la violazione del principio di ragionevolezza della durata del procedimento amministrativo, l'estinzione dell'obbligo di pagamento per intervenuta prescrizione e la violazione dei termini di cui all'art. 28 della L. 689 1981. Ha concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, affinchè venisse annullata o dichiarata priva di effetti l'ordinanza ingiunzione impugnata per violazione del termine ragionevole di notifica del provvedimento, ovvero e comunque dichiarando prescritte e, comunque, non dovute, in tutto o, in subordine e salvo gravame, in parte, le somme richieste dall' , per infondatezza della pretesa;
con CP_1 vittoria di spese. CP_ Radicatosi il contraddittorio l' ha eccepito il rispetto dei termini di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rituale notifica dell'atto di accertamento,
1 concludendo per il rigetto del ricorso, con declaratoria di debenza delle somme portate nell'ordinanza ingiunzione, spese vinte. All'udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa dopo il deposito di note scritte mediante separata sentenza.
L'opposizione non merita accoglimento. Sul piano processuale si osserva che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio volto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr. Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015). Quindi, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. In ogni caso alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Sulla scorta di tale premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia
2 l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (cfr. Cassazione civile sez. VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019). Nel giudizio de quo, sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, vi sono prove sufficienti in ordine alla responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 150/2011, in quanto l' ha dato prova della legittimità del procedimento CP_1 sanzionatorio e del pieno rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, che impone alla PA, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato italiano. L' a fronte dell'eccezione di decadenza dalla potestà sanzionatoria per violazione CP_1 dell'art 14 L 689/1981 ha offerto prova idonea alla ricezione della raccomandata A.R. consegnata il 23.05.2019 a mani del portiere, così come dimostrato anche dalla corrispondenza del n. 78603230821-7 identificativo dell'atto di accertamento e quello indicato sulla busta della pertanto, il termine di 90 gg per la notifica, che Parte_3 decorre non già dalla violazione, bensì dalla data del suo accertamento, risulta pienamente rispettato nel caso di specie con la notifica dell'atto di accertamento del 9.05.2019 ,nei 90 gg successivi, ossia il 23.05.2019. Infatti, l'art.14 cit. non fa decorrere i termini per la contestazione dalla commissione dell'illecito amministrativo (omesso pagamento delle trattenute per un importo annuale), ma dal suo accertamento (la contestazione, “immediata” o “notificata”, presuppone l'accertamento). La Corte di Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 20977/2024, Cass. n. 8326/2018, Cass. n. 6681/2014), sottolinea che il termine decorre dalla conclusione dell'attività istruttoria necessaria per accertare tutti gli elementi dell'infrazione. Il giudice dell'opposizione deve, infatti, valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato, tenuto conto della loro complessità, senza che egli possa sindacare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale. In altre parole, l'attività di “accertamento” non deve limitarsi alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico relativo alla funzione ispettiva svolta dall'Amministrazione sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata valutazione della sua (eventuale) responsabilità. Non è fondata l'eccezione di adempimento poiché il pagamento dell'importo dovuto è avvenuto in data 26/08/2019, come da reversale del versamento in quanto tardivo stando proprio alla indicazione contenuta nell'atto di accertamento: “Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall' art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
3 Va disattesa anche l'eccezione di prescrizione, in quanto l'accertamento del 09.05.2019, per contributi in scadenza di pagamento per l'anno 2016, risulta notificato a mezzo del servizio postale, il 23.05.2019, con consegna del plico al portiere. Tale notifica ha esplicato efficacia interruttiva del termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa. Inoltre, i termini di prescrizione risultano successivamente interrotti dalla pacifica notifica dell'OI opposta notificata in data 11.10.2024, considerato che per il computo dei termini di prescrizione, nel caso in esame, avendo ad oggetto sanzioni e non obbligazione contributiva la normativa di riferimento è l'art. 103, comma 6 bis, D.l. 18/2020, secondo cui: “
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Per quanto esposto ne deriva il rigetto dell'opposizione. Spese secondo soccombenza liquidate ai minimi con esclusione della fase decisoria che è mancata per la modalità cartolare di trattazione.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme per crediti recati dall'ordinanza ingiunzione n. OI-001709389;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 217,00, oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge. Si comunichi Napoli lì 19.12.2025
Il GdL Dott.ssa Alessandra Santulli
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