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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 347/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 21/02/2023 al n. 347/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MARCO SERNI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. MARCO BARBARO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._3 studio dell'avv. LARA PELATTI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MASSIMO DI STASIO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché (C.F. p. iva ), elettivamente domiciliata presso Controparte_4 P.IVA_2 lo studio dell'avv. VALENTINA DELL'OLMO, che la rappresenta e difende giusto mandato agli atti
-PARTE APPELLATA- e contro
(C.F. p. iva Controparte_5
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIANCARLO P.IVA_3
POGGIALI, che la rappresenta e difende giusto mandato agli atti
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 30/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
07/01/2023; trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 6.06.2025, all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 20.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “In riforma della sentenza n. 30/2023 resa dal Tribunale di
Firenze, emessa il 7/1/2023 e notificata in data 12/1/2023: 1) Nel merito: Accertata la carenza di responsabilità della sig.ra riguardo agli eventi dannosi Parte_1 oggetto della presente causa, respingere la domanda attrice. 2) In ipotesi: Qualora fosse accolta in tutto od in parte la domanda attrice, dichiarare la compagnia
, tenuta, in forza della polizza responsabilità civile n. 897A0559, Controparte_6 stipulata da a rilevare indenne la sig.ra da Parte_2 Parte_1 quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento dei danni o comunque da qualsiasi pregiudizio economico, danno, spesa ed onere, dovesse subire relativamente ai fatti dedotti in citazione ed a questi connessi
e/o conseguenti. 3) In via istruttoria: previa rimessione sul ruolo della causa, ammettersi le prove per testi di cui alla memoria n. 2 con i testi ivi indicati e precisamente: 1) D.C.V. che l'appartamento della sig.ra è in fase di Pt_1 ristrutturazione dal 2009; 2) D.C.V. che dal 2009 al 2014 non si sono verificati episodi di infiltrazioni che abbiano interessato l'appartamento sottostante. A teste:
residente a [...]; residente a;
Tes_1 Testimone_2 CP_3 Tes_3
residente a [...]; Arch. residente a;
[...] Testimone_4 CP_3 Testimone_5 residente a [...]; 3) D.C.V. che il telo cerato a protezione della finestra della stanza soprastante la cucina – ed il tubo di sfiato sul tetto CP_2 Pt_1 sono rimasti nelle medesime condizioni dal 2009 fino al momento del sopralluogo
27/7/2014 e 30/7/2014 dei Vigili del Fuoco;
4) D.C.V. che al momento del sopralluogo del 27/7/2014 dei Vigili del Fuoco il pavimento sotto la finestra della stanza di cui al capitolo precedente non era bagnato;
A teste: residente a [...]; 5) Testimone_5
D.C.V. che nella stanza adiacente vi è una finestra che guarda lo stesso lato di quella della stanza di cui sopra, senza alcun infisso e protezione dal 2009; A teste: Tes_1
residente a [...]; Arch. residente a;
[...] Testimone_4 CP_3 Testimone_5 residente a [...]; 6) D.C.V. che al momento del sopralluogo del 27/7/2014 alle ore 23,30 e del 30/7/2014 alle ore 01,23 la casa della sig.ra era priva di Pt_1 allacciamento alla corrente elettrica e che i Vigili del Fuoco hanno eseguito il sopralluogo alla luce di torce. 7) D.C.V. che al momento dei due sopralluoghi precedenti la pioggia era cessata. A teste: residente a [...]; residente a [...]
Impruneta; 7) D.C.V. che l'appartamento della sig.ra si trova ad oggi ancora in Pt_1 fase di ristrutturazione e nelle medesime condizioni rispetto al momento delle infiltrazioni di fine luglio-primi di agosto 2014; 8) D.C.V. che dopo la rimozione dell'ostruzione presente nella calata condominiale che ha causato l'allagamento del
3/8/2014, non è avvenuto nessun allagamento o infiltrazione nell'abitazione della sig.ra e nell'appartamento sottostante. A teste: residente a [...]
Impruneta; residente a [...]; Arch. residente Testimone_3 Testimone_4
a . Disporre CTU o un supplemento di CTU diretta ad accertare le cause delle CP_3 infiltrazioni degli episodi del 27/7/2014 e 30/7/2014 tenendo conto delle risultanze istruttorie ed in particolare, accertare (1) la presenza o meno nello stabile della tubazione di scarico delle acque saponose e (2) se a seguito dell'ostruzione della tubazione delle acque meteoriche si sarebbe comunque verificata la risalita e la fuoriuscita dell'acqua anche se la tubazione di scarico della cucina fosse stata Pt_1 allacciata ad un lavello e (3) se il avesse predisposto all'imboccatura della CP_3 calata di scarico dei pluviali delle idonee protezioni atte ad evitare l'accidentale inserimento della tubazione di oggetti ed altro potenzialmente capaci di provocare ostruzioni. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata “Piaccia all'Ill.mo Collegio della Corte d'Appello adita CP_1 in via preliminare dichiarare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza inammissibile in quanto manifestamente infondata per carenza totale del fumus boni iuris che del periculum in mora;
in via principale respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria ci si oppone alla rinnovazione e/o al supplemento di CTU, sia in quanto inutile ed ultroneo, anche alla luce del mutato stato dei luoghi, cui il sig.
aveva cercato di ovviare con la proposizione di un apposito ATP, nonché alle CP_2 reiterate richieste di ammissione delle prove testimoniali e richieste istruttorie di controparte, già respinte in primo grado, in quanto irrilevanti nonché inconferenti. Nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione si chiede ammettersi i testi a controprova indicati in atti nella memoria ex art. 183 cpc VI comma n.
3. Si insiste comunque anche per l'ammissione delle prove capitolate nella memoria ex art.
183 comma VI n. 2 c.p.c., se ritenute dirimenti, anche al fine di non incorrere in eventuali decadenze”; per parte appellata “Piaccia all'Ill.mo Collegio della Corte d'Appello adita CP_2 in via preliminare, dichiarare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza inammissibile in quanto manifestamente infondata per carenza totale del fumus boni iuris che del periculum in mora;
in via principale, respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, ci si oppone alle reiterate richieste di ammissione delle prove testimoniali e richieste istruttorie di controparte, già respinte in primo grado, in quanto irrilevanti nonché inconferenti. Nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione si chiede ammettersi i testi a controprova indicati in atti nella memoria ex art. 183 cpc VI comma n.
3. Si insiste comunque anche per l'ammissione delle prove capitolate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. se ritenute dirimenti, anche al fine di non incorrere in eventuali decadenze. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”; per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, CP_3 contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto da con atto di citazione in appello notificato in data 13 Parte_1 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e così dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito: rigettare l'appello promosso da contro la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 di Firenze n. 30/2023 pubblicata il 9 gennaio 2023; in via istruttoria: reiette le istanze istruttorie. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori del presente grado di giudizio”; per parte appellata “In via preliminare - dichiarare CP_4 inammissibile/improcedibile l'appello come formulato per carenza dei sui elementi essenziali, ex art. 342 c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In via principale - rigettare integralmente il proposto gravame e le richieste istruttorie formulate, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- condannare l'Appellante al pagamento delle spese e competenze di lite. In via subordinata: nella non temuta ipotesi di condanna del
si chiede, in ogni caso, di dichiarare Controparte_7 la non operatività della polizza n. 262173601 per le motivazioni già ampiamente illustrate sia in sede di comparsa di costituzione e risposta, che di memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. e, di conseguenza, di rigettare la domanda di manleva avanzata dal
nei confronti della;
CP_3 Controparte_8 per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, adversis rejectis, CP_5 in ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame dedotti nel merito, quanto alla responsabilità dell'appellante Signora RIGETTARE il motivo di gravame Parte_1 formulato in via di ipotesi dalla medesima ed afferente alla domanda di Parte_1 manleva, perché integralmente infondato per tutti i motivi dedotti nel presente atto.
Con conferma, pertanto, del relativo capo della sentenza gravata n. 30/2023 e della statuizione del primo Giudice sulle spese di lite tra e . Vinte le spese del Pt_1 CP_5 presente grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze , , il CP_1 CP_2 Controparte_9
(per l'innanzi anche , (per l'innanzi anche
[...] CP_3 Controparte_4
e (per l'innanza anche ), proponendo appello CP_4 Controparte_5 CP_5 avverso la sentenza n. 30/2023 con la quale il Tribunale di Firenze, previa riunione delle relative cause, aveva accertato la sua esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. nella causazione dei danni, patrimoniali e non, subiti sia da (in particolare: CP_2 euro 13.500 + IVA per il ripristino dei locali, euro 6500 per mobilia e oggettistica varia, euro 700 per perizia ed euro 640,40 per spese varie, euro 488 per lavori sigillatura del foto sul solaio, euro 195,20 per spese di pulizia, euro 8000 per l'inagibilità dell'appartamento), sia da (in particolare: euro 4615,00 per le lesioni CP_1 determinate dalla caduta sulla sua persona del cartongesso, euro 1297,98 per le relative spese mediche), come conseguenza delle infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante appartamento di sua proprietà. Specificamente, il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della CTU espletata in sede di ATP e di quella successivamente svolta in corso di causa, entrambe a loro volta basate anche sui verbali redatti dai Vigili del Fuoco nell'immediatezza dei fatti, rilevava come la causa dei fenomeni infiltrativi verificatisi il 27 ed il 30 luglio 2014, era da ascriversi, rispettivamente, alla mancanza di protezione del vano finestra della cucina dell'appartamento di proprietà nonché Pt_1 alla non adeguata muratura del tubo degli sfiati di scarico dell'abitazione, che avevano determinato l'allagamento del solaio e, quindi, del sottostante appartamento, con distacco e caduta dei controsoffitti in cartongesso.
Il Tribunale aveva invece respinto, per mancanza di prova, la domanda di condanna ad un facere relativamente alla messa in sicurezza del cantiere rimasto in stato di abbandono nella proprietà Pt_1
Con la medesima pronuncia il Tribunale aveva altresì escluso ogni responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, con riferimento agli indebiti allacci degli scarichi CP_3 della cucina alla colonna di scarico delle acque pluviali;
ne era quindi conseguito l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_3 propria compagnia di assicurazioni CP_4
Con riferimento alla domanda di garanzia spiegata dalla nei confronti di , la Pt_1 CP_5 stessa era stata respinta per mancanza di copertura assicurativa.
La convenuta odierna appellante, era stata infine condannata a rifondere le spese Pt_1 di lite, di CTU e di CTP in favore delle parti e , mentre erano state CP_1 CP_2 CP_5 dichiarate integralmente compensate le spese di lite tra la d il condominio, nonché Pt_1 tra quest'ultimo e CP_4
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea affermazione della responsabilità della sulla base delle risultanze di un Pt_1 accertamento tecnico preventivo incompleto e a sua volta errato;
mancata considerazione dei rilievi fatti in proposito dall'attrice; errata affermazione della fidefacenza dei verbali dei Vigili del Fuoco anche con riferimento a valutazioni circa le cause delle infiltrazioni;
mancata considerazione del fatto che sia la finestra, sia il tubo di sfiato nell'appartamento rano rimasti nella medesima situazione per ben cinque Pt_1 anni, senza che si fosse mai verificata alcuna infiltrazione;
mancata adeguata considerazione che le cause dei primi due episodi di infiltrazione fossero tutti correlati all'ostruzione del canale di scarico condominiale;
mancata considerazione della modesta entità delle piogge;
mancata considerazione del fatto che, dopo i primi due episodi infiltrativi, la aveva provveduto a riparare la finestra e la guaina Pt_1 impermeabilizzante della copertura e, nonostante ciò, si era verificato un terzo episodio di infiltrazioni;
erronea mancata ammissione delle richieste prove testimoniali;
2) errati criteri di quantificazione dei danni;
in particolare erronea quantificazione del danno non patrimoniale corrispondente al disagio del per la mancata CP_2 disponibilità del proprio appartamento per un periodo di circa un anno, considerando la fine di detto arco temporale in corrispondenza della data di deposito della relazione tecnica con cui era stata attestata l'intervenuta risoluzione dei problemi di stabilità e sicurezza, anziché dal momento di effettiva cessazione delle cause che avevano portato all'emissione del provvedimento inibitorio dell'agibilità dell'appartamento;
3)erronea esclusione della domanda di manleva dell'attrice nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure mosse CP_1 dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Si costituiva altresì che contestava quanto dedotto con l'atto di appello, CP_2 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva in secondo grado anche il , che Controparte_10 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione, di cui nel merito contestava la fondatezza.
Anche costituendosi eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello CP_4 per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando nel merito le censure mosse alla sentenza impugnata, di cui chiedeva la conferma.
, costituita in grado di appello, evidenziava la correttezza della sentenza CP_5 impugnata di cui chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata. Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha sì riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità dell'appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2. I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che all'epoca dei fatti di cui è causa era CP_2 proprietario di un appartamento sito in , al primo piano dell'edificio condominiale CP_3 di , in cui risiedeva unitamente alla convivente . Controparte_10 CP_1
Del pari non controverso è che il sovrastante appartamento, posto al secondo piano del medesimo stabile, era di proprietà di , che nel 2009 vi aveva iniziato Parte_1 lavori di straordinaria manutenzione, che, per motivi non meglio specificati, erano stati interrotti nel maggio 2011, rimanendo l'appartamento continuativamente disabitato e nello stato di cantiere fino al 2014, anno degli accadimenti per cui è causa.
A tale ultimo proposito, pacifica è la circostanza che tra il 27 luglio ed il 3 agosto del
2014 l'appartamento del veniva interessato da copiose infiltrazioni provenienti CP_2 dal soffitto, che determinavano il distacco di varie parti del controsoffitto in cartongesso, che colpivano alla testa la sua convivente , mentre stava cercando di CP_1 mettere in salvo gli arredi.
Neppure è contestato che in detto periodo la zona era interessata da piogge protrattesi per vari giorni, ma non di portata straordinaria.
In particolare risulta che verso le 23,30 del 27 luglio del 2014 i Vigili del Fuoco intervenivano nell'abitazione di proprietà del dando atto che nel locale cucina CP_2 si erano staccati dal controsoffitto circa 6, 7 metri quadri di pannelli di cartongesso ed erano ben visibili nel soffitto tracce di infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante, risultato di proprietà di . I Vigili attestavano quindi che in Parte_1 sede di sopralluogo dell'appartamento della avevano rilevato la rottura di un telo Pt_1 cerato posto a precaria chiusura di una finestra, priva di infisso, proprio nella stanza sovrastante la cucina del , spiegando che 'l'acqua piovana entrando trascinava CP_2 sabbia e piccoli detriti in una fessura che c'era tra il solaio e la canna fumaria' e aggiungendo come, in tal modo 'l'acqua ed i detriti, accumulandosi nell'intercapedine tra solaio e controsoffitto hanno provocato il collasso dei pannelli di cartongesso'.
A seguito del detto evento, veniva quindi emesso in data 28.07.2014 un provvedimento con il quale era disposta l'interdizione del locale cucina dell'appartamento del CP_2
'fino al ripristino delle condizioni di sicurezza'.
Con ordinanza in data 29.07.2014 il Comune di - direzione urbanistica servizio CP_3 edilizia privata – dichiarava l'inagibilità dei locali posti al primo piano di Controparte_10
, ordinando di non utilizzarli fino alla revoca del provvedimento, all'esito
[...] della verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza da parte di un tecnico abilitato. In data 30.07.2014, verso l'una di notte, i Vigili del Fuoco intervenivano nuovamente nell'appartamento del , dando atto che quest'ultimo gli aveva mostrato il soffitto CP_2 della propria cucina e di un adiacente palco morto che risultavano tutti 'completamente inzuppati di acqua proveniente dall'appartamento sovrastante'.
I Vigili esponevano che sul luogo era intervenuta anche la che aveva aperto il suo Pt_1 appartamento - sovrastante a quello del - che appariva in stato di cantiere. CP_2
Davano quindi atto di aver constatato 'la presenza di acqua sul solaio posto sopra la cucina della proprietà spiegavano di aver verificato che le acque delle piogge CP_2 cadute nel periodo (in particolare nella notte tra il 29 ed il 30 luglio) erano filtrate dal tubo degli sfiati di scarico presente nell'appartamento della che sboccava sul tetto Pt_1 senza essere stato adeguatamente murato e senza che il relativo foro sulla falda della copertura risultasse compiutamente sigillato.
Davano quindi atto di aver provveduto a sfilare, rimuovendolo, il detto tubo di sfiato, ricoprendo la relativa porzione di tetto con un telo di nylon.
Infine, ancora, verso le ore 17 del 3 agosto 2014, i Vigili del Fuoco intervenivano ulteriormente per un altro crollo del controsoffitto in cartongesso dell'appartamento del
, questa volta in corrispondenza della sala (per complessivi circa 60 mq). In CP_2 particolare i Vigili del Fuoco davano atto di aver forzato la porta di ingresso per accedere all'appartamento sovrastante constatando che 'nel tubo presumibilmente destinato a scarico cucina fuoriusciva copiosamente acqua piovana, provocando l'allagamento dell'appartamento stesso e dei piani sottostanti'.
In tale occasione risultava che l'acqua aveva allagato completamente sia l'appartamento della sia la sottostante abitazione del , defluendo anche attraverso il vano Pt_1 CP_2 delle scale condominiali.
I Vigili del Fuoco spiegavano quindi di aver provveduto a raccordare con l'esterno lo scarico della cucina presente nell'appartamento di proprietà che al momento Pt_1 dell'intervento risultava allacciato al pluviale, in modo che tutta l'acqua defluisse al di fuori dell'abitazione, nella corte condominiale.
Anche questa volta veniva reiterata l'inagibilità del locale del fino al suo CP_2 ripristino.
In occasione di tale ultimo evento è documentato in atti e non è oggetto di controversia che , presente nell'abitazione del compagno , era stata colpita da CP_1 CP_2 un pezzo del controsoffitto in cartongesso distaccatosi ed era stata ricoverata al Pronto
Soccorso per un trauma contusivo con ferita da taglio alla regione temporale destra. Risulta quindi come il giorno successivo (il 4.08.2014) era stato effettuato un sopralluogo con i tecnici di tutte le parti ( , e ) e non è CP_2 Pt_1 CP_3 controverso che in tale occasione veniva constatata l'occlusione del pluviale condominiale a causa della presenza di un oggetto in plastica a forma di bicchiere, presumibilmente proveniente dal tetto, infilatosi all'interno del tubo e bloccatosi tra primo e secondo piano: la suddetta occlusione aveva dunque determinato la risalita dell'acqua fuoriuscita nell'appartamento per il tramite dell'illegittimo allaccio del Pt_1 tubo di scarico della cucina al pluviale condominiale (allaccio che risultava sovrastante rispetto al punto di occlusione).
Tanto premesso, la presente controversia si incentra sulla individuazione delle cause delle infiltrazioni che hanno determinato il danneggiamento dell'appartamento del e sulla conseguente sussistenza o meno della responsabilità della CP_2 Pt_1
Oggetto di contestazione è anche la quantificazione del danno non patrimoniale subito dal come conseguenza dell'inagibilità del suo appartamento, mentre nessun CP_2 motivo di appello ha investito né l'an, né il quantum degli ulteriori danni liquidati dal primo giudice.
3.Il primo motivo di appello: la responsabilità e le cause delle infiltrazioni –
In limine va disattesa l'istanza dell'appellante di rinnovo della ctu o, in subordine, di convocazione a chiarimenti del medesimo, perché, per quanto si andrà più compiutamente ad esporre in relazione alle singole valutazioni peritali, i due CTU che si sono succeduti hanno, nel complesso, fornito un'esauriente risposta ai quesiti, offrendo al giudicante gli elementi necessari per addivenire ad una valutazione tecnica adeguata della situazione di fatto oggetto di causa.
Ciò detto, con il primo, articolato motivo di appello, si censura la ricostruzione delle cause delle infiltrazioni nella proprietà , attribuite dal primo giudice interamente CP_2 alla quale proprietaria dell'appartamento sovrastante da cui, per varie cause, era Pt_1 percolata l'acqua che aveva bagnato il controsoffitto dell'abitazione sottostante, fino a determinare il distacco del cartongesso con il quale era stata realizzata una controsoffittatura. Per_ In proposito il Tribunale ha così argomentato: 'L'ing. nel procedimento di ATP, ha individuato la causa dei fenomeni infiltrativi degli episodi del 27 luglio 2014 e del 30 luglio 2014, rispettivamente nella “…mancanza di protezione del vano finestra della cucina della proprietà ” (cfr. “…che causavano il “collasso” del controsoffitto della Pt_1 cucina, in quanto pannelli in cartongesso si staccavano dai sostegni in alluminio ed altri, pericolanti, venivano rimossi dai vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della cucina stessa”) e nel “…tubo degli sfiati di scarico, che sfondava sul tetto e non era murato a regola d'arte” (cfr. “…il soffitto della cucina era nuovamente interessato dalle infiltrazioni di acqua le quali si estendevano al palco morto sovrastante l'ingresso…”) facendo, per
l'appunto, riferimento ai verbali dei VVFF intervenuti nell'immediato che hanno potuto constatare le stesse de visu'.
Dopo aver sottolineato la fidefacenza dei verbali redatti dai Vigili del Fuoco con riferimento a quanto dagli stessi direttamente constatato, il Tribunale ha così ricostruito Per_ le cause dei primi due fenomeni infiltrativi: 'per il consulente ing. i primi due fenomeni infiltrativi “…sono senz'altro riconducibili all' incuria del cantiere al secondo piano di proprietà che doveva essere lasciato in sicurezza, anche alla luce Pt_1 dell'interruzione dei lavori, con almeno i seguenti provvedimenti: protezione delle aperture verso l'esterno, chiusura e sigillatura delle feritoie in corrispondenza degli sfiati
(verso il tetto) e della canna fumaria (in corrispondenza del solaio di calpestio). Inoltre la presenza degli impianti di calpestio, privi di pavimentazione e costituiti dal solo massetto in calcestruzzo, li rende particolarmente porosi e quindi ricettivi di acqua.”
(cfr. pag .
9-10 Relazione peritale ATP all. 3 atto di citazione). Nulla questio, pertanto, per la piena responsabilità della convenuta per gli eventi infiltrativi del 27 luglio Pt_1
2014 e del 30 luglio 2014 e dei danni a questi conseguenti non essendo emersa, per come si dirà in seguito, la prova del c.d. caso fortuito'.
Con riferimento al terzo episodio di infiltrazioni, verificatosi il 3 agosto 2014, il Tribunale, dopo aver riportato quanto emerso dalla video-ispezione effettuata sul pluviale condominiale, all'esito della quale ne era risultata l'ostruzione con conseguente risalita dell'acqua, evidenziava che questa era entrata nell'appartamento attraverso l'allaccio al pluviale degli scarichi della cucina dell'appartamento di proprietà di cui, alla luce Pt_1 dell'approfondimento effettuato con la ulteriore CTU in corso di causa, evidenziava l'illegittimità, rilevando: 'La situazione di illegittima commistione degli scarichi alla calata condominiale è, quindi, riconducibile ai proprietari esclusivi in quanto, innestare un tubo che scarica le acque della cucina in un pluviale condominiale, altera la destinazione del predetto bene comune che è quella (e solo quella) di scaricare le acque meteoriche. Essendo questa la funzione del pluviale è illegittimo l'innesto di un tubo che scarichi liquidi di altra provenienza, indipendentemente dalla loro composizione e, degli eventuali danni che da questo derivino agli altri condomini, deve risponderne esclusivamente il proprietario in assenza di una delibera condominiale che abbia autorizzato l'innesto. Ciò che nella fattispecie manca, tale non potendosi considerare
l'eventuale acquiescenza del all'illegittimo comportamento dei condomini'. CP_3 L'appellante ha criticato in particolare i seguenti aspetti: mancata ammissione delle prove testimoniali e accoglimento della domanda attorea sulla base dei soli verbali dei
Vigili del Fuoco e della CTU espletata in sede di ATP, ritenuta erronea ed incompleta;
erronea estensione della fidefacenza dei verbali dei VVFF anche a parti eminentemente valutative della relazione, ritenendo tali i punti in cui i Vigili avevano ritenuto che le infiltrazioni provenissero dalla finestra non dotata di protezione adeguata e dal tubo di sfiato non murato a regola d'arte; mancata considerazione delle osservazioni dei CTP secondo i quali le cause dei primi due episodi di infiltrazioni erano da ritenere identiche a quelle del terzo episodio, con la sola differenza che nei primi due i Vigili, intervenuti di notte in appartamento non dotato di illuminazione, avevano proceduto alla visione solo con l'aiuto di torce, non riuscendo a cogliere le reali cause dell'ingresso dell'acqua; mancata considerazione, nell'individuazione delle cause delle infiltrazioni, dei dati pluviometrici e del fatto che negli anni precedenti, nonostante i pregressi numerosi episodi di piogge, non si fossero verificati problemi di percolazione di acqua nell'appartamento sottostante.
Il motivo non può essere ritenuto fondato in nessuna delle sue articolazioni, per come di seguito specificato.
Partendo dalla mancata ammissione delle prove testimoniali, giova in primo luogo richiamare il principio costantemente affermato dalla Cassazione (cfr. ex plurimis Cass.
8/2/2019 n. 3724; 22/01/2018, n. 1532) secondo cui, allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso in esame, l'appellante si è limitato a reiterare genericamente le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, senza specificamente evidenziare in che modo le suddette prove, ove ammesse, consentirebbero di sovvertire la decisione impugnata.
Al contrario, le prove testimoniali richieste non appaiono in alcun modo rilevanti ai fini del decidere. In particolare, se ne deve ribadire l'irrilevanza e più specificamente la carente potenzialità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova di ribaltare l'esito della decisione. Risulta, infatti, come detto, pacifico che l'appartamento della si Pt_1 trovasse 'al grezzo' con i lavori di ristrutturazione interrotti fin dal 2011, quando la finestra sovrastante la cucina del era stata privata dell'infisso e coperta con CP_2 un telo, rimasto per tutti gli anni successivi quale unica protezione dell'apertura. La permanenza per svariati anni dello stesso telo a copertura di una finestra non è elemento significativo per escludere che dalla stessa sia ad un certo punto entrata l'acqua piovana responsabile dell'inzuppamento del piano di calpestio, lasciato privo di pavimentazione e con un buco trapassante il solaio, se solo si osserva che, proprio il protrarsi della protezione con un telo di plastica per anni, è elemento tale da giustificarne l'usura e, dunque, la rottura, infatti constata dal Vigili del Fuoco, che hanno attestato la detta circostanza nel loro verbale.
Lo stesso è a dirsi per le condizioni del tubo di sfiato collocato nell'appartamento di proprietà (che risultava essere stato realizzato per la canalizzazione degli sfiati Pt_1 dell'impianto idrico durante i lavori di ristrutturazione), adiacente ad un piccolo 'abbaino'
e la cui estremità esterna era stata fatta uscire direttamente sul tetto: anche in questo caso il fatto che il detto tubo non fosse stato adeguatamente murato non è in contestazione ed il suo permanere per anni in uno stato di non corretto ancoraggio al tetto non è in contrasto, ma anzi a sostegno, della verificazione del cedimento da cui era conseguita la penetrazione dell'acqua piovana dalla copertura, fenomeno anche questo che i Vigili del Fuoco intervenuti davano atto di aver constatato.
A proposito del valore probatorio attribuito dal primo giudice ai verbali redatti dai Vigili del Fuoco intervenuti in occasione dei sinistri, si evidenzia come la loro fidefacenza investa sicuramente tutto quanto dagli stessi direttamente verificato con esclusione degli aspetti valutativi e quindi: in occasione del primo intervento, la sussistenza del soffitto bagnato che aveva determinato il distacco dei pannelli di cartongesso nell'appartamento del;
la corrispondente presenza, al piano superiore, di una CP_2 finestra coperta con un solo telo di plastica che era risultato strappato e di una fessura nel solaio tra i due appartamenti in corrispondenza della canna fumaria in cui si erano accumulati acqua e detriti di terra. Nel loro secondo accesso i Vigili del Fuoco attestavano invece di aver constatato direttamente che il soffitto della cucina dell'abitazione del era inzuppato di acqua e che, in corrispondenza, al piano di CP_2 sopra - dove nel frattempo la aveva fatto richiudere la finestra responsabile della Pt_1 precedente infiltrazione - vi era acqua che filtrava dal tubo di sfiato aperto direttamente sul tetto e non adeguatamente murato ('…ci portavamo sopra il solaio con l'acqua e si verificava che la pioggia del periodo filtrava dal tubo degli sfiati di scarico dell'appartamento, tubo che sfondava sul tetto…')
Si tratta, in entrambi gli episodi, di elementi fattuali (la rottura del telo di copertura della finestra, la presenza di un buco nel solaio tra i due appartamenti e la penetrazione di acqua dal tubo di sfiato) oggetto di diretta constatazione da parte dei verbalizzanti, rispetto ai quali deve ritenersi sussistente la fede privilegiata che assiste i verbali redatti da pubblici ufficiali.
Quanto alle conseguenze che il primo giudice ne ha tratto in termini di causazione dei fenomeni infiltrativi verificatisi nell'appartamento del , si osserva che le stesse CP_2 non sono state basate sic et simpliciter sulle osservazioni fatte dei Vigili del Fuoco operanti, bensì sulle argomentazioni espresse dal CTU che ha riletto i dati fattuali emersi in occasione dei tre interventi, contestualizzandoli anche all'esito degli ulteriori sopralluoghi.
Venendo quindi alle specifiche doglianze espresse dall'appellante in punto di erroneità
e incompletezza della CTU espletata in sede di atp, si osserva come le stesse non siano condivisibili, fondandosi sul dato meramente ipotetico che i Vigili del Fuoco non abbiano correttamente osservato lo stato dei luoghi nel corso dei primi due interventi in quanto verificatisi entrambi in orari notturni e che la più probabile causa di tutte le infiltrazione fosse l'ingresso dell'acqua dal pluviale condominiale risultato otturato, come verificato in occasione solo del terzo accesso dei VVFF.
In proposito si osserva come non possa essere indirettamente messo in dubbio, attraverso la prospettazione di una carenza di illuminazione nell'appartamento della
– comunque affidata alla strumentazione in dotazione dei Vigili del Fuoco per Pt_1
l'espletamento dei loro interventi – quanto i verbalizzanti hanno attestato di aver direttamente constatato senza alcun riferimento ad alcuna carenza di visibilità, ovvero: la rottura della copertura della finestra in corrispondenza della formazione di acqua percolata attraverso il piano di calpestio dell'appartamento sovrastante – lasciato privo di pavimentazione e con la fessura adiacente alla canna fumaria scoperta - nel soffitto sottostante dell'abitazione del primo piano;
la penetrazione di acqua attraverso il tubo di sfiato che dall'appartamento della si apriva sul tetto. Pt_1
Fermi restando questi dati, il primo CTU ha compiutamente tratto le logiche conseguente in termini di causazione dei fenomeni infiltrativi, verificatisi proprio nel locale sottostante di proprietà . CP_2
Il terzo e più grave fenomeno infiltrativo del 3 agosto, che non è contestato essere stato causato dalla penetrazione dell'acqua all'interno dell'appartamento per il tramite Pt_1 del tubo di scarico della cucina, allacciato al pluviale condominiale, risultato occluso da un oggetto in plastica, non appare in contrasto con la differente origine dei primi due fenomeni, in occasione dei quali il punto di ingresso dell'acqua non è stato individuato sulla base di mere supposizioni, bensì a seguito di diretta constatazione. Ciò ovviamente non toglie che il riempimento del pluviale ostruito fosse, con probabilità, già in atto (ancorchè non ancora visibile) anche nei giorni precedenti, essendo anzi tale fenomeno compatibile con un progressivo aumento del livello dell'acqua nel pluviale sopra il punto di ostruzione – stante le perduranti piogge - fino a raggiungere il tubo di allaccio allo scarico della cucina della (risultato come detto in posizione Pt_1 sopraelevata rispetto all'ostruzione del pluviale) e tramite lo stesso penetrare all'interno dell'appartamento.
A ciò deve aggiungersi che la tesi sostenuta dall'appellante, secondo la quale tale ultimo meccanismo sarebbe da porre alla base, non solo del terzo episodio di infiltrazione, ma anche dei due precedenti, non sarebbe comunque tale da eliminare la responsabilità della a determinare l'ingresso dell'acqua nell'appartamento posto al secondo piano Pt_1
e la conseguente infiltrazione nel soffitto dell'abitazione sottostante non è stata infatti l'ostruzione del pluviale condominiale (che di per sé sola avrebbe determinato la sola fuoriuscita dell'acqua all'esterno della facciata in cui era collocato, ovvero a livello della copertura) bensì l'allaccio irregolare al detto pluviale del tubo di scarico della cucina della Pt_1
Per_ A tale proposito il primo CTU (ing rispondendo alle osservazioni della parte appellante, ha compiutamente spiegato come il collegamento illegittimo allo scarico condominiale fosse da considerare rilevante ai fine della verificazione del sinistro, in quanto la realizzazione di scarichi separati dal pluviale avrebbe certamente evitato il rigurgito dell'acqua nella proprietà e, di conseguenza, nel sottostante Pt_1 appartamento del . CP_2
Quello che invece nella detta prima CTU non era stato sufficientemente chiarito è se l'allaccio degli scarichi della cucina al pluviale fosse una caratteristica CP_11 strutturale dell'edificio, ovvero una modifica effettuata successivamente ad iniziativa -
e dunque sotto la esclusiva responsabilità - del singolo condomino.
Nella successiva CTU espletata in corso di causa (geom è stato in proposito CP_12 spiegato che secondo il regolamento edilizio del di (art. 44) 'L'impianto CP_13 CP_3 di raccolta delle acque piovane pluviali deve essere del tutto indipendente da quelli delle acque di altra natura'. Nel caso di specie veniva verificato che l'allaccio degli scarichi della cucina dell'appartamento della nella tubazione condominiale di raccolta delle Pt_1 acque pluviali, avvenuto in contrasto con l'art. 44 del Regolamento Edilizio del Comune di , risultava essere stato effettuato successivamente alla costruzione del CP_3 fabbricato, presumibilmente dopo il 1999, contestualmente alla sostituzione delle tubature di calata provenienti dal tetto. La detta iniziativa, in contrasto con la funzione propria del bene condominiale e soprattutto in assenza di alcuna delibera condominiale che la autorizzasse, deve dunque essere attribuita al singolo condomino che si è servito del pluviale in funzione di un proprio scarico di differente provenienza rispetto alle acque piovane e che deve dunque sopportare le conseguenze dei danni che ne sono derivati.
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice, non può essere imputata al
, con riferimento ai danni arrecati all'appartamento del , alcuna CP_3 CP_2 responsabilità per omessa vigilanza circa l'abusivo allaccio al pluviale, considerato che dal punto del raccordo illegittimo dello scarico della cucina cessa la natura condominiale ed inizia quella privata del singolo condomino, che ne risponde.
Neppure risulta attinta da alcun motivo di appello la statuizione con la quale il Tribunale ha escluso che le piogge, intense, ma non anomale né eccezionali, potessero integrare un caso fortuito, in grado di interrompere il nesso causale tra il danno e la res.
Deve dunque essere confermata la responsabilità della che, ai sensi dell'art. 2051 Pt_1
c.c., quale proprietaria e custode dell'appartamento al secondo piano sovrastante quello del , risponde dei danni arrecati dell'acqua che, entrata nel proprio CP_2 appartamento stante l'omessa adeguata chiusura di una finestra, la mancata adeguata fissazione e chiusura di un tubo di sfiato sul tetto e l'illegittimo allaccio dello scarico della cucina al pluviale , ha determinato le infiltrazioni ed i conseguenti CP_11 danni nell'abitazione sottostante.
4.Il secondo motivo di appello: il quantum del danno – Con il secondo motivo di appello si censura la quantificazione del danno non patrimoniale subito dal a CP_2 seguito del periodo di inagibilità del proprio appartamento come conseguenza delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento della Pt_1
Il Tribunale ha sul punto così motivato: 'Certamente la compressione e/o la limitazione del diritto di proprietà, che siano state causate dall'altrui fatto dannoso (nella specie, infiltrazione di acqua proveniente dall'appartamento superiore), sono suscettibili di valutazione economica, non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria
(cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. Resta onere dell'attore, l'allegazione del fatto produttivo del danno, nonché il nesso di causalità ed il danno subito. E pur vero, tuttavia, che se l'onere probatorio della sussistenza e quantificazione di tale danno resta
a carico del proprietario, questo può essere assolto anche mediante presunzioni semplici;
in altri termini, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (cfr. ad esempio
Cass. Sez. 2, 27/07/1988, n. 4779). La Corte di Cassazione ha affermato in maniera dirimente che “Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, da allegare e provare da parte del preteso danneggiato – diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo” (cfr Cass. civ. n. 31233/2018). A parere dello scrivente
Giudice è stato dimostrato per tabulas che l'appartamento del sig. sia stato CP_2 parzialmente inagibile a seguito sia delle infiltrazioni del 27 e 30 luglio 2014 (quanto al solo vano cucina) che dell'allagamento in parola del 3 agosto 2014, per come evidenziato sia dalla documentazione fotografica allegata all'ATP sia dalle due ordinanze di inagibilità emanate dal Comune di rispettivamente il 28.07.2014 e del CP_3
03.08.2014 poi revocata in data 19.10.2015 a seguito della trasmissione di regolare perizia redatta dall' Arch. attestante l'avvenuta agibilità Persona_2 dell'immobile. A leggere la perizia resa nel procedimento di ATP si comprende che
l'immobile del sig. (cfr. “…costituito d quattro vani, compresa la cucina, oltre CP_2 accessori, quali: ingresso, servizio igienico, palco morto, balcone con affaccio…” pag.4 elaborato), a causa delle infiltrazioni, ha subito una forte compromissione della sua abitabilità a causa “…della completa asportazione dei pannelli di cartongesso dal telaio dei controsoffitti nella cucina, nella sala, nella camera/studio e nel palco morto… varie macchie sulle pareti segno delle percolazioni dell'acqua…il distacco di alcune piastrelle in ceramica di rivestimento della cucina …rigonfiamento di alcuni elementi in legno della pavimentazione” oltre al danneggiamento di parte della mobilia. Sicuramente
l'estensione delle infiltrazioni in diversi ambienti dell'unità immobiliari dell'attore e la conseguente insalubrità che ne è derivata in base alla descrizione dei fenomeni emersi dalla relazione tecnica resa nel procedimento di Atp, nonché la necessità di lasciare
l'immobile per alcuni mesi stante le ordinanze di inagibilità, inducono a riconoscere un danno che va ben oltre il normale disagio o il normale fastidio tollerabile, risultando inciso in modo significativo il diritto di proprietà quale bene di primaria importanza di rilevanza costituzionale, con conseguente riconoscimento di danno non patrimoniale in favore del sig. . Tale compromissione ha arrecato sicuramente un significativo CP_2 pregiudizio al diritto di proprietà dell'attore, quale diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, tale da superare la soglia del normale fastidio o del disagio tollerabile e tale da condizionare e limitare le abitudini di vita e le relazioni sociali dell'attrice nel proprio appartamento (da ultimo Cassazione 17.12.2019 n 33439). Gli elementi probatori documentali, la CTU e le presunzioni sopra esposti consentono di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale, in applicazione degli artt.
1226/2056/1227 c.c., per mancato/ridotto godimento dell'immobile attoreo, in riferimento agli ambienti della casa colpiti dai suddetti fenomeni, in un arco temporale protrattosi per oltre un anno, che può essere stimato dallo scrivente giudice nella somma complessiva di € 8.000,00 liquidata all'attualità, ovvero comprensiva di ogni accessorio già maturato all'attualità, decorrendo su detta somma gli ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza fino al dì dell'effettivo soddisfo.'
L'appellante ha in particolare contestato il riconoscimento del danno derivante dalla non agibilità dell'abitazione dalla fine del luglio 2014 fino al 19.10.2015, quando il provvedimento emesso dal Comune di inagibilità dei locali era stato revocato a seguito della presentazione della relazione del tecnico arch. . L'appellante riteneva Per_2 errato l'aver riconosciuto un danno sfornito di prova, nonché l'aver fatto coincidere il venir meno dell'inagibilità con la presentazione della relazione del tecnico, considerando quest'ultimo atto determinato dall'impulso della parte e, dunque, rimesso alla sua discrezionalità.
Il motivo è infondato.
Risulta dagli atti che già subito dopo il primo intervento, i Vigili del Fuoco con provvedimento in data 28.07.2014 interdicevano l'utilizzo 'del locale cucina fino al ripristino delle condizioni di sicurezza'. Lo stesso giorno la ditta Alba Restauri di JA
Marjan, comunicava al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di aver 'provveduto alla messa in sicurezza del locale cucina relativo all'appartamento di Controparte_3
[...
, appartenente al sig. Parte_3
Con successiva ordinanza in data 29.08.2014 il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del
Comune di , vista la relazione del soccorso tecnico effettuato in via di urgenza CP_3 dai Vigili del Fuoco ed in particolare rilevato che vi era stato un crollo di porzioni dei controsoffitti, dichiarava l'inagibilità 'dei locali posti in via delle Porte Nuove n° 49 p1', ordinando contestualmente al proprietario dell'appartamento 'di non CP_2 utilizzare tali locali' e di 'procedere immediatamente all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e di eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità…'
Con il suddetto provvedimento veniva altresì comunicato al 'che la CP_2 dichiarazione di inagibilità potrà essere revocata solo a seguito dell'effettuazione dei lavori sopra descritti, comprovato dal deposito di apposita perizia tecnica redatta da un professionista abilitato, ove sia dichiarata la messa in sicurezza del controsoffitto nel vano cucina, in conformità alle vigenti normative'.
All'esito del terzo intervento del 3 agosto 2014, i Vigili del Fuoco comunicavano (telefax urgente in data 4.08.2014) il resoconto dell'accaduto a Sindaco, Polizia Municipale e
Prefettura, invitando le Autorità Comunali a disporre 'tutti i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti ritenuti opportuni, nonché per quanto rilevato da questo
Comando: l'inagibilità del locale vano interessato dalla caduta del controsoffitto fino ad effettuazione della verifica da parte di tecnico abilitato, nonché urgente effettuazione dei lavori di ristrutturazione e/o consolidamento strutturali necessari per ripristino delle originarie condizioni statiche di sicurezza'.
Risulta che con email in data 9.08.2015 il tecnico del , arch CP_2 Persona_2
, inviava alla direzione Urbanistica del Comune la dichiarazione di agibilità
[...]
(come da relazione tecnica in data 8.09.2015) successiva ai lavori di messa in sicurezza dei locali dell'appartamento del interessati dai crolli del controsoffitto. In data CP_2
9.09.2015 veniva inoltrata istanza di revoca dell'ordinanza di inagibilità
[... dell'appartamento che era accolta dal dell'Ufficio del Comune CP_14 CP_15
, con provvedimento in data 13.10.2015. CP_7
Tanto premesso, correttamente il primo giudice ha liquidato il danno subito dal CP_2 come conseguenza della inagibilità del proprio appartamento: in tutto il suddetto arco temporale in cui l'appartamento è rimasto 'inagibile', il dopo aver visto distrutte CP_2 varie parti strutturali della propria abitazione, è stato costretto forzosamente a lasciare la propria casa, al contempo sopportando l'onere di organizzare i lavori di ripristino e l'ansia correlata alla dichiarata inagibilità della propria dimora. Tali aspetti integrano il danno non patrimoniale subito dal a seguito del temporaneo allontanamento CP_2 dalla propria casa e dunque dalle proprie abitudini di vita. Si tratta infatti di una lesione tale da incidere su diritti costituzionalmente garantiti come il diritto di abitazione e la proprietà della casa, intesa anche quale luogo in cui si esplica la personalità dell'individuo. Il diritto di abitazione rientra nella categoria dei diritti fondamentali della persona in forza di diverse pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e delle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, che lo collocano, a pieno titolo, tra i diritti individuati ex art. 2 della Costituzione (Cass.,
SS.UU.,11.11.20008 n. 26972/75”).
Del pari corretta risulta la considerazione della inagibilità dell'immobile in questione fino al momento in cui la stessa è stata revocata dall'ufficio comunale che l'aveva a suo tempo dichiarata. Nel provvedimento interdittivo del Dirigente Comunale era infatti stato chiaramente evidenziato come la revoca sarebbe potuta avvenire non con la semplice esecuzione dei lavori di ripristino, bensì con l'attestazione, da parte di un tecnico abilitato, della adeguatezza dei lavori espletati e del ripristino delle condizioni di sicurezza e, dunque, di agibilità, dei locali.
A tale proposito peraltro la parte appellante non ha eccepito alcun contegno dilatorio e/o omissivo del nell'espletamento delle opere di messa in sicurezza e ripristino CP_2
e nell'incarico dato al tecnico, di talchè non è possibile rilevare alcun concorso colposo dello stesso nell'aggravamento del danno derivante dalla preclusione dell'utilizzo del proprio appartamento fino alla revoca dell'inagibilità dei locali, necessaria per rendere l'appartamento di nuovo abitabile.
Sul punto deve dunque essere respinto il motivo di appello e confermata la quantificazione del danno non patrimoniale da inagibilità dell'abitazione per il periodo di oltre un anno, nei termini indicati dal Tribunale, secondo il criterio equitativo. Risultando infatti provato l'an del danno, non essendo controverso che il vivesse CP_2 stabilmente nell'appartamento in questione insieme alla sua compagna e che sia stato costretto ad allontanarsene temporaneamente a seguito della dichiarata inagibilità, in punto di quantum deve ritenersi sussistano spazi per l'applicazione del criterio di cui all'art. 1226 c.c., norma che interviene infatti per sopperire alla difficoltà tecnica di una analitica e precisa individuazione di uno o più fattori del danno stesso, una volta che l'esistenza di questo sia stata accertata. La valutazione equitativa, per consolidato principio giurisprudenziale, può intervenire anche quando l'esperimento dei mezzi probatori non ha potuto dimostrare sufficientemente l'ammontare del danno. Questo non significa che ad ogni insufficienza probatoria deve corrispondere una valutazione equitativa, ma che detta liquidazione è legittima ogni qual volta il giudice sia convinto dell'impossibilità o della estrema difficoltà per il danneggiato di fornire una prova dettagliata ed adeguata del preciso ammontare del danno, come appunto nella fattispecie.
5.Il terzo motivo di impugnazione: la manleva assicurativa – Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato il rigetto della domanda di manleva formulata dalla nei confronti della propria compagnia di assicurazione . Pt_1 CP_5
Il Tribunale ha in proposito così argomentato: 'La sig.ra er i danni richiesti dal sig. Pt_1
ha chiamato a manleva la compagnia assicuratrice , in forza di polizza CP_2 CP_5 sottoscritta dalla propria madre, assumendo come detta polizza Parte_2 avrebbe offerto la garanzia anche a favore dei figli maggiorenni conviventi. Tale tesi non è confortata dalla lettera delle condizioni generali di contratto della polizza prodotta dalla Compagnia in quanto la clausola contenuta nella voce “Cosa Assicuriamo” della sezione "Responsabilità civile” è chiara: “Il risarcimento delle somme (…) che il
Contraente o i familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri congiunti) e
“conviventi more uxorio” (e relativi figli se conviventi) siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi in tutto il mondo nell'ambito della vita privata...”
Non può esservi dubbio che la copertura riguarda certamente la responsabilità della figlia della contraente, cioè l'assicurata , per i danni personalmente Parte_1 causati dalla stessa a terzi ma non certo per i danni causati da un immobile di sua proprietà esclusiva a terzi, immobile peraltro diverso da quello di abitazione del contraente. A ragionar diversamente, si verificherebbe una situazione paradossale e cioè che con la sottoscrizione di un'unica Polizza si andrebbero a coprire i danni provocati dagli immobili appartenenti ai singoli componenti assicurati del nucleo familiare oltre a quelli intestati al solo contraente;
ciò, se non espressamente pattuito, andrebbe inevitabilmente ed ingiustificatamente ad incidere sul sinallagma contrattuale ovvero sul piano della distribuzione dei rischi che garantisce l'equilibrio delle posizioni dei contraenti'.
La ha rilevato l'erroneità della statuizione nella parte in cui non si è considerato Pt_1 che il danno in questione è comunque riconducibile ad un comportamento colposo dell'assicurata, non avvenuto in occasione di lavori di ristrutturazione, con conseguente ricomprensione nell'oggetto della polizza.
La ha invocato la copertura assicurativa per i danni determinati dal proprio Pt_1 immobile ex art. 2051 c.c. in forza della polizza denominata 'for family', stipulata dalla propria madre, , avente ad oggetto i risarcimenti che quest'ultima ed Parte_2
i familiari con essa conviventi, fossero tenuti a pagare quali civilmente responsabili 'per
i danni involontariamente cagionati a terzi, in tutto il mondo, nell'ambito della vita privata, in conseguenza di un fatto proprio…' In particolare era espressamente prevista l'estensione della detta garanzia anche ai danni causati a terzi dalla guida di veicoli di qualsiasi tipo da parte dei figli minori, qualora avvenuta contro la volontà dei genitori, ovvero in violazione delle prescritte norme di abilitazione.
Nella successiva clausola, dedicata alle esclusioni dalla copertura assicurativa, si annoveravano: tutti i danni cagionati nell'esercizio di attività professionali, o connessa con affari, locazioni noleggi, i danni da incendio, da furto, da custodia di animali, inquinamento, atti dolosi, umidità, stillicidio, insalubrità di locali, nonché tutti i danni 'derivanti dalla proprietà di dimore saltuarie locate a terzi, che non siano identificate ed assicurate nella sezione 'danni alla proprietà' della presente polizza', nonché i danni da circolazione in genere, quelli derivanti da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni di fabbricati di proprietà o in conduzione, quelli infine causati ad abitazioni prese in locazione per un periodo superiore a 30 giorni.
Ciò posto, il motivo è infondato per come di seguito specificato.
Nella fattispecie non è contestato che fosse convivente della madre Parte_1 assicurata, rientrando dunque tra i soggetti previsti ai fini della copertura assicurativa per quanto concerneva tutti i danni da responsabilità civile involontariamente causati a terzi.
L'esclusione della copertura assicurativa deve essere sostenuta non tanto in quanto viene annoverata la responsabilità dei familiari conviventi 'in conseguenza di fatto proprio', (considerato che le esclusioni dalla garanzia successivamente elencate rendono chiaro che ricompresi nell'oggetto della polizza vi sono anche tutti i danni di cui l'assicurato risponde come responsabile civile, ancorchè non scaturiscano direttamente da una sua condotta attiva e/o omissiva e siano dunque correlati a varie forme di responsabilità, anche oggettiva), ma in quanto tra le esclusioni dalla garanzia assicurativa sono espressamente previsti (punto 11 delle condizioni generali di assicurazione) i danni provocati da 'umidità stillicidio e insalubrità dei locali' tra i quali sono annoverabili i danni conseguenti alle infiltrazioni di acqua per cui si procede.
Deve pertanto essere respinto il detto motivo di appello ancorchè con la motivazione parzialmente differente di cui sopra.
6.Le spese di lite – Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza della parte appellante nei confronti delle parti e e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, CP_16 CP_5 così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum
(ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000 ex art. 10 c.p.c.) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con una lieve riduzione rispetto ai valori medi delle fasi di studio e introduttiva attesa la parziale sovrapponibilità delle difese spiegate da ciascuna parte appellata (specificamente: euro 1000 per la fase di studio, euro 900 per la fase introduttiva, euro 1911 per la fase decisionale, per un totale di euro 3811,00, oltre oneri di legge).
Sulla base dei medesimi principi le spese di CTU (sia in sede di atp sia in corso di causa di merito) e CTP, liquidate come in atti, sono poste a carico della parte Pt_1 Considerato che l'appellante non ha invece proposto alcuna domanda nei confronti del condominio e della sua assicurazione entrambe costituitesi in grado di appello, CP_4 le relative spese tra dette parti andranno interamente compensate.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1)respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore delle parti appellate , Parte_1 CP_2
, le spese di lite del grado di appello che si liquidano, per ciascuna CP_17 CP_5 delle dette parti, in euro 3811,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) dichiara compensate le spese di lite del presente grado tra , il Parte_1
e CP_3 CP_4
4)pone le spese delle CTU e CTP, liquidate come in atti, a carico di;
Parte_1
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.10.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 21/02/2023 al n. 347/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MARCO SERNI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. MARCO BARBARO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._3 studio dell'avv. LARA PELATTI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MASSIMO DI STASIO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché (C.F. p. iva ), elettivamente domiciliata presso Controparte_4 P.IVA_2 lo studio dell'avv. VALENTINA DELL'OLMO, che la rappresenta e difende giusto mandato agli atti
-PARTE APPELLATA- e contro
(C.F. p. iva Controparte_5
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIANCARLO P.IVA_3
POGGIALI, che la rappresenta e difende giusto mandato agli atti
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 30/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
07/01/2023; trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 6.06.2025, all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 20.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “In riforma della sentenza n. 30/2023 resa dal Tribunale di
Firenze, emessa il 7/1/2023 e notificata in data 12/1/2023: 1) Nel merito: Accertata la carenza di responsabilità della sig.ra riguardo agli eventi dannosi Parte_1 oggetto della presente causa, respingere la domanda attrice. 2) In ipotesi: Qualora fosse accolta in tutto od in parte la domanda attrice, dichiarare la compagnia
, tenuta, in forza della polizza responsabilità civile n. 897A0559, Controparte_6 stipulata da a rilevare indenne la sig.ra da Parte_2 Parte_1 quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento dei danni o comunque da qualsiasi pregiudizio economico, danno, spesa ed onere, dovesse subire relativamente ai fatti dedotti in citazione ed a questi connessi
e/o conseguenti. 3) In via istruttoria: previa rimessione sul ruolo della causa, ammettersi le prove per testi di cui alla memoria n. 2 con i testi ivi indicati e precisamente: 1) D.C.V. che l'appartamento della sig.ra è in fase di Pt_1 ristrutturazione dal 2009; 2) D.C.V. che dal 2009 al 2014 non si sono verificati episodi di infiltrazioni che abbiano interessato l'appartamento sottostante. A teste:
residente a [...]; residente a;
Tes_1 Testimone_2 CP_3 Tes_3
residente a [...]; Arch. residente a;
[...] Testimone_4 CP_3 Testimone_5 residente a [...]; 3) D.C.V. che il telo cerato a protezione della finestra della stanza soprastante la cucina – ed il tubo di sfiato sul tetto CP_2 Pt_1 sono rimasti nelle medesime condizioni dal 2009 fino al momento del sopralluogo
27/7/2014 e 30/7/2014 dei Vigili del Fuoco;
4) D.C.V. che al momento del sopralluogo del 27/7/2014 dei Vigili del Fuoco il pavimento sotto la finestra della stanza di cui al capitolo precedente non era bagnato;
A teste: residente a [...]; 5) Testimone_5
D.C.V. che nella stanza adiacente vi è una finestra che guarda lo stesso lato di quella della stanza di cui sopra, senza alcun infisso e protezione dal 2009; A teste: Tes_1
residente a [...]; Arch. residente a;
[...] Testimone_4 CP_3 Testimone_5 residente a [...]; 6) D.C.V. che al momento del sopralluogo del 27/7/2014 alle ore 23,30 e del 30/7/2014 alle ore 01,23 la casa della sig.ra era priva di Pt_1 allacciamento alla corrente elettrica e che i Vigili del Fuoco hanno eseguito il sopralluogo alla luce di torce. 7) D.C.V. che al momento dei due sopralluoghi precedenti la pioggia era cessata. A teste: residente a [...]; residente a [...]
Impruneta; 7) D.C.V. che l'appartamento della sig.ra si trova ad oggi ancora in Pt_1 fase di ristrutturazione e nelle medesime condizioni rispetto al momento delle infiltrazioni di fine luglio-primi di agosto 2014; 8) D.C.V. che dopo la rimozione dell'ostruzione presente nella calata condominiale che ha causato l'allagamento del
3/8/2014, non è avvenuto nessun allagamento o infiltrazione nell'abitazione della sig.ra e nell'appartamento sottostante. A teste: residente a [...]
Impruneta; residente a [...]; Arch. residente Testimone_3 Testimone_4
a . Disporre CTU o un supplemento di CTU diretta ad accertare le cause delle CP_3 infiltrazioni degli episodi del 27/7/2014 e 30/7/2014 tenendo conto delle risultanze istruttorie ed in particolare, accertare (1) la presenza o meno nello stabile della tubazione di scarico delle acque saponose e (2) se a seguito dell'ostruzione della tubazione delle acque meteoriche si sarebbe comunque verificata la risalita e la fuoriuscita dell'acqua anche se la tubazione di scarico della cucina fosse stata Pt_1 allacciata ad un lavello e (3) se il avesse predisposto all'imboccatura della CP_3 calata di scarico dei pluviali delle idonee protezioni atte ad evitare l'accidentale inserimento della tubazione di oggetti ed altro potenzialmente capaci di provocare ostruzioni. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata “Piaccia all'Ill.mo Collegio della Corte d'Appello adita CP_1 in via preliminare dichiarare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza inammissibile in quanto manifestamente infondata per carenza totale del fumus boni iuris che del periculum in mora;
in via principale respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria ci si oppone alla rinnovazione e/o al supplemento di CTU, sia in quanto inutile ed ultroneo, anche alla luce del mutato stato dei luoghi, cui il sig.
aveva cercato di ovviare con la proposizione di un apposito ATP, nonché alle CP_2 reiterate richieste di ammissione delle prove testimoniali e richieste istruttorie di controparte, già respinte in primo grado, in quanto irrilevanti nonché inconferenti. Nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione si chiede ammettersi i testi a controprova indicati in atti nella memoria ex art. 183 cpc VI comma n.
3. Si insiste comunque anche per l'ammissione delle prove capitolate nella memoria ex art.
183 comma VI n. 2 c.p.c., se ritenute dirimenti, anche al fine di non incorrere in eventuali decadenze”; per parte appellata “Piaccia all'Ill.mo Collegio della Corte d'Appello adita CP_2 in via preliminare, dichiarare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza inammissibile in quanto manifestamente infondata per carenza totale del fumus boni iuris che del periculum in mora;
in via principale, respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, ci si oppone alle reiterate richieste di ammissione delle prove testimoniali e richieste istruttorie di controparte, già respinte in primo grado, in quanto irrilevanti nonché inconferenti. Nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione si chiede ammettersi i testi a controprova indicati in atti nella memoria ex art. 183 cpc VI comma n.
3. Si insiste comunque anche per l'ammissione delle prove capitolate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. se ritenute dirimenti, anche al fine di non incorrere in eventuali decadenze. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”; per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, CP_3 contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto da con atto di citazione in appello notificato in data 13 Parte_1 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e così dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito: rigettare l'appello promosso da contro la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 di Firenze n. 30/2023 pubblicata il 9 gennaio 2023; in via istruttoria: reiette le istanze istruttorie. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori del presente grado di giudizio”; per parte appellata “In via preliminare - dichiarare CP_4 inammissibile/improcedibile l'appello come formulato per carenza dei sui elementi essenziali, ex art. 342 c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In via principale - rigettare integralmente il proposto gravame e le richieste istruttorie formulate, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- condannare l'Appellante al pagamento delle spese e competenze di lite. In via subordinata: nella non temuta ipotesi di condanna del
si chiede, in ogni caso, di dichiarare Controparte_7 la non operatività della polizza n. 262173601 per le motivazioni già ampiamente illustrate sia in sede di comparsa di costituzione e risposta, che di memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. e, di conseguenza, di rigettare la domanda di manleva avanzata dal
nei confronti della;
CP_3 Controparte_8 per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, adversis rejectis, CP_5 in ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame dedotti nel merito, quanto alla responsabilità dell'appellante Signora RIGETTARE il motivo di gravame Parte_1 formulato in via di ipotesi dalla medesima ed afferente alla domanda di Parte_1 manleva, perché integralmente infondato per tutti i motivi dedotti nel presente atto.
Con conferma, pertanto, del relativo capo della sentenza gravata n. 30/2023 e della statuizione del primo Giudice sulle spese di lite tra e . Vinte le spese del Pt_1 CP_5 presente grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze , , il CP_1 CP_2 Controparte_9
(per l'innanzi anche , (per l'innanzi anche
[...] CP_3 Controparte_4
e (per l'innanza anche ), proponendo appello CP_4 Controparte_5 CP_5 avverso la sentenza n. 30/2023 con la quale il Tribunale di Firenze, previa riunione delle relative cause, aveva accertato la sua esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. nella causazione dei danni, patrimoniali e non, subiti sia da (in particolare: CP_2 euro 13.500 + IVA per il ripristino dei locali, euro 6500 per mobilia e oggettistica varia, euro 700 per perizia ed euro 640,40 per spese varie, euro 488 per lavori sigillatura del foto sul solaio, euro 195,20 per spese di pulizia, euro 8000 per l'inagibilità dell'appartamento), sia da (in particolare: euro 4615,00 per le lesioni CP_1 determinate dalla caduta sulla sua persona del cartongesso, euro 1297,98 per le relative spese mediche), come conseguenza delle infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante appartamento di sua proprietà. Specificamente, il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della CTU espletata in sede di ATP e di quella successivamente svolta in corso di causa, entrambe a loro volta basate anche sui verbali redatti dai Vigili del Fuoco nell'immediatezza dei fatti, rilevava come la causa dei fenomeni infiltrativi verificatisi il 27 ed il 30 luglio 2014, era da ascriversi, rispettivamente, alla mancanza di protezione del vano finestra della cucina dell'appartamento di proprietà nonché Pt_1 alla non adeguata muratura del tubo degli sfiati di scarico dell'abitazione, che avevano determinato l'allagamento del solaio e, quindi, del sottostante appartamento, con distacco e caduta dei controsoffitti in cartongesso.
Il Tribunale aveva invece respinto, per mancanza di prova, la domanda di condanna ad un facere relativamente alla messa in sicurezza del cantiere rimasto in stato di abbandono nella proprietà Pt_1
Con la medesima pronuncia il Tribunale aveva altresì escluso ogni responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, con riferimento agli indebiti allacci degli scarichi CP_3 della cucina alla colonna di scarico delle acque pluviali;
ne era quindi conseguito l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_3 propria compagnia di assicurazioni CP_4
Con riferimento alla domanda di garanzia spiegata dalla nei confronti di , la Pt_1 CP_5 stessa era stata respinta per mancanza di copertura assicurativa.
La convenuta odierna appellante, era stata infine condannata a rifondere le spese Pt_1 di lite, di CTU e di CTP in favore delle parti e , mentre erano state CP_1 CP_2 CP_5 dichiarate integralmente compensate le spese di lite tra la d il condominio, nonché Pt_1 tra quest'ultimo e CP_4
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea affermazione della responsabilità della sulla base delle risultanze di un Pt_1 accertamento tecnico preventivo incompleto e a sua volta errato;
mancata considerazione dei rilievi fatti in proposito dall'attrice; errata affermazione della fidefacenza dei verbali dei Vigili del Fuoco anche con riferimento a valutazioni circa le cause delle infiltrazioni;
mancata considerazione del fatto che sia la finestra, sia il tubo di sfiato nell'appartamento rano rimasti nella medesima situazione per ben cinque Pt_1 anni, senza che si fosse mai verificata alcuna infiltrazione;
mancata adeguata considerazione che le cause dei primi due episodi di infiltrazione fossero tutti correlati all'ostruzione del canale di scarico condominiale;
mancata considerazione della modesta entità delle piogge;
mancata considerazione del fatto che, dopo i primi due episodi infiltrativi, la aveva provveduto a riparare la finestra e la guaina Pt_1 impermeabilizzante della copertura e, nonostante ciò, si era verificato un terzo episodio di infiltrazioni;
erronea mancata ammissione delle richieste prove testimoniali;
2) errati criteri di quantificazione dei danni;
in particolare erronea quantificazione del danno non patrimoniale corrispondente al disagio del per la mancata CP_2 disponibilità del proprio appartamento per un periodo di circa un anno, considerando la fine di detto arco temporale in corrispondenza della data di deposito della relazione tecnica con cui era stata attestata l'intervenuta risoluzione dei problemi di stabilità e sicurezza, anziché dal momento di effettiva cessazione delle cause che avevano portato all'emissione del provvedimento inibitorio dell'agibilità dell'appartamento;
3)erronea esclusione della domanda di manleva dell'attrice nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure mosse CP_1 dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Si costituiva altresì che contestava quanto dedotto con l'atto di appello, CP_2 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva in secondo grado anche il , che Controparte_10 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione, di cui nel merito contestava la fondatezza.
Anche costituendosi eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello CP_4 per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando nel merito le censure mosse alla sentenza impugnata, di cui chiedeva la conferma.
, costituita in grado di appello, evidenziava la correttezza della sentenza CP_5 impugnata di cui chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata. Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha sì riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità dell'appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2. I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che all'epoca dei fatti di cui è causa era CP_2 proprietario di un appartamento sito in , al primo piano dell'edificio condominiale CP_3 di , in cui risiedeva unitamente alla convivente . Controparte_10 CP_1
Del pari non controverso è che il sovrastante appartamento, posto al secondo piano del medesimo stabile, era di proprietà di , che nel 2009 vi aveva iniziato Parte_1 lavori di straordinaria manutenzione, che, per motivi non meglio specificati, erano stati interrotti nel maggio 2011, rimanendo l'appartamento continuativamente disabitato e nello stato di cantiere fino al 2014, anno degli accadimenti per cui è causa.
A tale ultimo proposito, pacifica è la circostanza che tra il 27 luglio ed il 3 agosto del
2014 l'appartamento del veniva interessato da copiose infiltrazioni provenienti CP_2 dal soffitto, che determinavano il distacco di varie parti del controsoffitto in cartongesso, che colpivano alla testa la sua convivente , mentre stava cercando di CP_1 mettere in salvo gli arredi.
Neppure è contestato che in detto periodo la zona era interessata da piogge protrattesi per vari giorni, ma non di portata straordinaria.
In particolare risulta che verso le 23,30 del 27 luglio del 2014 i Vigili del Fuoco intervenivano nell'abitazione di proprietà del dando atto che nel locale cucina CP_2 si erano staccati dal controsoffitto circa 6, 7 metri quadri di pannelli di cartongesso ed erano ben visibili nel soffitto tracce di infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante, risultato di proprietà di . I Vigili attestavano quindi che in Parte_1 sede di sopralluogo dell'appartamento della avevano rilevato la rottura di un telo Pt_1 cerato posto a precaria chiusura di una finestra, priva di infisso, proprio nella stanza sovrastante la cucina del , spiegando che 'l'acqua piovana entrando trascinava CP_2 sabbia e piccoli detriti in una fessura che c'era tra il solaio e la canna fumaria' e aggiungendo come, in tal modo 'l'acqua ed i detriti, accumulandosi nell'intercapedine tra solaio e controsoffitto hanno provocato il collasso dei pannelli di cartongesso'.
A seguito del detto evento, veniva quindi emesso in data 28.07.2014 un provvedimento con il quale era disposta l'interdizione del locale cucina dell'appartamento del CP_2
'fino al ripristino delle condizioni di sicurezza'.
Con ordinanza in data 29.07.2014 il Comune di - direzione urbanistica servizio CP_3 edilizia privata – dichiarava l'inagibilità dei locali posti al primo piano di Controparte_10
, ordinando di non utilizzarli fino alla revoca del provvedimento, all'esito
[...] della verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza da parte di un tecnico abilitato. In data 30.07.2014, verso l'una di notte, i Vigili del Fuoco intervenivano nuovamente nell'appartamento del , dando atto che quest'ultimo gli aveva mostrato il soffitto CP_2 della propria cucina e di un adiacente palco morto che risultavano tutti 'completamente inzuppati di acqua proveniente dall'appartamento sovrastante'.
I Vigili esponevano che sul luogo era intervenuta anche la che aveva aperto il suo Pt_1 appartamento - sovrastante a quello del - che appariva in stato di cantiere. CP_2
Davano quindi atto di aver constatato 'la presenza di acqua sul solaio posto sopra la cucina della proprietà spiegavano di aver verificato che le acque delle piogge CP_2 cadute nel periodo (in particolare nella notte tra il 29 ed il 30 luglio) erano filtrate dal tubo degli sfiati di scarico presente nell'appartamento della che sboccava sul tetto Pt_1 senza essere stato adeguatamente murato e senza che il relativo foro sulla falda della copertura risultasse compiutamente sigillato.
Davano quindi atto di aver provveduto a sfilare, rimuovendolo, il detto tubo di sfiato, ricoprendo la relativa porzione di tetto con un telo di nylon.
Infine, ancora, verso le ore 17 del 3 agosto 2014, i Vigili del Fuoco intervenivano ulteriormente per un altro crollo del controsoffitto in cartongesso dell'appartamento del
, questa volta in corrispondenza della sala (per complessivi circa 60 mq). In CP_2 particolare i Vigili del Fuoco davano atto di aver forzato la porta di ingresso per accedere all'appartamento sovrastante constatando che 'nel tubo presumibilmente destinato a scarico cucina fuoriusciva copiosamente acqua piovana, provocando l'allagamento dell'appartamento stesso e dei piani sottostanti'.
In tale occasione risultava che l'acqua aveva allagato completamente sia l'appartamento della sia la sottostante abitazione del , defluendo anche attraverso il vano Pt_1 CP_2 delle scale condominiali.
I Vigili del Fuoco spiegavano quindi di aver provveduto a raccordare con l'esterno lo scarico della cucina presente nell'appartamento di proprietà che al momento Pt_1 dell'intervento risultava allacciato al pluviale, in modo che tutta l'acqua defluisse al di fuori dell'abitazione, nella corte condominiale.
Anche questa volta veniva reiterata l'inagibilità del locale del fino al suo CP_2 ripristino.
In occasione di tale ultimo evento è documentato in atti e non è oggetto di controversia che , presente nell'abitazione del compagno , era stata colpita da CP_1 CP_2 un pezzo del controsoffitto in cartongesso distaccatosi ed era stata ricoverata al Pronto
Soccorso per un trauma contusivo con ferita da taglio alla regione temporale destra. Risulta quindi come il giorno successivo (il 4.08.2014) era stato effettuato un sopralluogo con i tecnici di tutte le parti ( , e ) e non è CP_2 Pt_1 CP_3 controverso che in tale occasione veniva constatata l'occlusione del pluviale condominiale a causa della presenza di un oggetto in plastica a forma di bicchiere, presumibilmente proveniente dal tetto, infilatosi all'interno del tubo e bloccatosi tra primo e secondo piano: la suddetta occlusione aveva dunque determinato la risalita dell'acqua fuoriuscita nell'appartamento per il tramite dell'illegittimo allaccio del Pt_1 tubo di scarico della cucina al pluviale condominiale (allaccio che risultava sovrastante rispetto al punto di occlusione).
Tanto premesso, la presente controversia si incentra sulla individuazione delle cause delle infiltrazioni che hanno determinato il danneggiamento dell'appartamento del e sulla conseguente sussistenza o meno della responsabilità della CP_2 Pt_1
Oggetto di contestazione è anche la quantificazione del danno non patrimoniale subito dal come conseguenza dell'inagibilità del suo appartamento, mentre nessun CP_2 motivo di appello ha investito né l'an, né il quantum degli ulteriori danni liquidati dal primo giudice.
3.Il primo motivo di appello: la responsabilità e le cause delle infiltrazioni –
In limine va disattesa l'istanza dell'appellante di rinnovo della ctu o, in subordine, di convocazione a chiarimenti del medesimo, perché, per quanto si andrà più compiutamente ad esporre in relazione alle singole valutazioni peritali, i due CTU che si sono succeduti hanno, nel complesso, fornito un'esauriente risposta ai quesiti, offrendo al giudicante gli elementi necessari per addivenire ad una valutazione tecnica adeguata della situazione di fatto oggetto di causa.
Ciò detto, con il primo, articolato motivo di appello, si censura la ricostruzione delle cause delle infiltrazioni nella proprietà , attribuite dal primo giudice interamente CP_2 alla quale proprietaria dell'appartamento sovrastante da cui, per varie cause, era Pt_1 percolata l'acqua che aveva bagnato il controsoffitto dell'abitazione sottostante, fino a determinare il distacco del cartongesso con il quale era stata realizzata una controsoffittatura. Per_ In proposito il Tribunale ha così argomentato: 'L'ing. nel procedimento di ATP, ha individuato la causa dei fenomeni infiltrativi degli episodi del 27 luglio 2014 e del 30 luglio 2014, rispettivamente nella “…mancanza di protezione del vano finestra della cucina della proprietà ” (cfr. “…che causavano il “collasso” del controsoffitto della Pt_1 cucina, in quanto pannelli in cartongesso si staccavano dai sostegni in alluminio ed altri, pericolanti, venivano rimossi dai vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della cucina stessa”) e nel “…tubo degli sfiati di scarico, che sfondava sul tetto e non era murato a regola d'arte” (cfr. “…il soffitto della cucina era nuovamente interessato dalle infiltrazioni di acqua le quali si estendevano al palco morto sovrastante l'ingresso…”) facendo, per
l'appunto, riferimento ai verbali dei VVFF intervenuti nell'immediato che hanno potuto constatare le stesse de visu'.
Dopo aver sottolineato la fidefacenza dei verbali redatti dai Vigili del Fuoco con riferimento a quanto dagli stessi direttamente constatato, il Tribunale ha così ricostruito Per_ le cause dei primi due fenomeni infiltrativi: 'per il consulente ing. i primi due fenomeni infiltrativi “…sono senz'altro riconducibili all' incuria del cantiere al secondo piano di proprietà che doveva essere lasciato in sicurezza, anche alla luce Pt_1 dell'interruzione dei lavori, con almeno i seguenti provvedimenti: protezione delle aperture verso l'esterno, chiusura e sigillatura delle feritoie in corrispondenza degli sfiati
(verso il tetto) e della canna fumaria (in corrispondenza del solaio di calpestio). Inoltre la presenza degli impianti di calpestio, privi di pavimentazione e costituiti dal solo massetto in calcestruzzo, li rende particolarmente porosi e quindi ricettivi di acqua.”
(cfr. pag .
9-10 Relazione peritale ATP all. 3 atto di citazione). Nulla questio, pertanto, per la piena responsabilità della convenuta per gli eventi infiltrativi del 27 luglio Pt_1
2014 e del 30 luglio 2014 e dei danni a questi conseguenti non essendo emersa, per come si dirà in seguito, la prova del c.d. caso fortuito'.
Con riferimento al terzo episodio di infiltrazioni, verificatosi il 3 agosto 2014, il Tribunale, dopo aver riportato quanto emerso dalla video-ispezione effettuata sul pluviale condominiale, all'esito della quale ne era risultata l'ostruzione con conseguente risalita dell'acqua, evidenziava che questa era entrata nell'appartamento attraverso l'allaccio al pluviale degli scarichi della cucina dell'appartamento di proprietà di cui, alla luce Pt_1 dell'approfondimento effettuato con la ulteriore CTU in corso di causa, evidenziava l'illegittimità, rilevando: 'La situazione di illegittima commistione degli scarichi alla calata condominiale è, quindi, riconducibile ai proprietari esclusivi in quanto, innestare un tubo che scarica le acque della cucina in un pluviale condominiale, altera la destinazione del predetto bene comune che è quella (e solo quella) di scaricare le acque meteoriche. Essendo questa la funzione del pluviale è illegittimo l'innesto di un tubo che scarichi liquidi di altra provenienza, indipendentemente dalla loro composizione e, degli eventuali danni che da questo derivino agli altri condomini, deve risponderne esclusivamente il proprietario in assenza di una delibera condominiale che abbia autorizzato l'innesto. Ciò che nella fattispecie manca, tale non potendosi considerare
l'eventuale acquiescenza del all'illegittimo comportamento dei condomini'. CP_3 L'appellante ha criticato in particolare i seguenti aspetti: mancata ammissione delle prove testimoniali e accoglimento della domanda attorea sulla base dei soli verbali dei
Vigili del Fuoco e della CTU espletata in sede di ATP, ritenuta erronea ed incompleta;
erronea estensione della fidefacenza dei verbali dei VVFF anche a parti eminentemente valutative della relazione, ritenendo tali i punti in cui i Vigili avevano ritenuto che le infiltrazioni provenissero dalla finestra non dotata di protezione adeguata e dal tubo di sfiato non murato a regola d'arte; mancata considerazione delle osservazioni dei CTP secondo i quali le cause dei primi due episodi di infiltrazioni erano da ritenere identiche a quelle del terzo episodio, con la sola differenza che nei primi due i Vigili, intervenuti di notte in appartamento non dotato di illuminazione, avevano proceduto alla visione solo con l'aiuto di torce, non riuscendo a cogliere le reali cause dell'ingresso dell'acqua; mancata considerazione, nell'individuazione delle cause delle infiltrazioni, dei dati pluviometrici e del fatto che negli anni precedenti, nonostante i pregressi numerosi episodi di piogge, non si fossero verificati problemi di percolazione di acqua nell'appartamento sottostante.
Il motivo non può essere ritenuto fondato in nessuna delle sue articolazioni, per come di seguito specificato.
Partendo dalla mancata ammissione delle prove testimoniali, giova in primo luogo richiamare il principio costantemente affermato dalla Cassazione (cfr. ex plurimis Cass.
8/2/2019 n. 3724; 22/01/2018, n. 1532) secondo cui, allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso in esame, l'appellante si è limitato a reiterare genericamente le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, senza specificamente evidenziare in che modo le suddette prove, ove ammesse, consentirebbero di sovvertire la decisione impugnata.
Al contrario, le prove testimoniali richieste non appaiono in alcun modo rilevanti ai fini del decidere. In particolare, se ne deve ribadire l'irrilevanza e più specificamente la carente potenzialità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova di ribaltare l'esito della decisione. Risulta, infatti, come detto, pacifico che l'appartamento della si Pt_1 trovasse 'al grezzo' con i lavori di ristrutturazione interrotti fin dal 2011, quando la finestra sovrastante la cucina del era stata privata dell'infisso e coperta con CP_2 un telo, rimasto per tutti gli anni successivi quale unica protezione dell'apertura. La permanenza per svariati anni dello stesso telo a copertura di una finestra non è elemento significativo per escludere che dalla stessa sia ad un certo punto entrata l'acqua piovana responsabile dell'inzuppamento del piano di calpestio, lasciato privo di pavimentazione e con un buco trapassante il solaio, se solo si osserva che, proprio il protrarsi della protezione con un telo di plastica per anni, è elemento tale da giustificarne l'usura e, dunque, la rottura, infatti constata dal Vigili del Fuoco, che hanno attestato la detta circostanza nel loro verbale.
Lo stesso è a dirsi per le condizioni del tubo di sfiato collocato nell'appartamento di proprietà (che risultava essere stato realizzato per la canalizzazione degli sfiati Pt_1 dell'impianto idrico durante i lavori di ristrutturazione), adiacente ad un piccolo 'abbaino'
e la cui estremità esterna era stata fatta uscire direttamente sul tetto: anche in questo caso il fatto che il detto tubo non fosse stato adeguatamente murato non è in contestazione ed il suo permanere per anni in uno stato di non corretto ancoraggio al tetto non è in contrasto, ma anzi a sostegno, della verificazione del cedimento da cui era conseguita la penetrazione dell'acqua piovana dalla copertura, fenomeno anche questo che i Vigili del Fuoco intervenuti davano atto di aver constatato.
A proposito del valore probatorio attribuito dal primo giudice ai verbali redatti dai Vigili del Fuoco intervenuti in occasione dei sinistri, si evidenzia come la loro fidefacenza investa sicuramente tutto quanto dagli stessi direttamente verificato con esclusione degli aspetti valutativi e quindi: in occasione del primo intervento, la sussistenza del soffitto bagnato che aveva determinato il distacco dei pannelli di cartongesso nell'appartamento del;
la corrispondente presenza, al piano superiore, di una CP_2 finestra coperta con un solo telo di plastica che era risultato strappato e di una fessura nel solaio tra i due appartamenti in corrispondenza della canna fumaria in cui si erano accumulati acqua e detriti di terra. Nel loro secondo accesso i Vigili del Fuoco attestavano invece di aver constatato direttamente che il soffitto della cucina dell'abitazione del era inzuppato di acqua e che, in corrispondenza, al piano di CP_2 sopra - dove nel frattempo la aveva fatto richiudere la finestra responsabile della Pt_1 precedente infiltrazione - vi era acqua che filtrava dal tubo di sfiato aperto direttamente sul tetto e non adeguatamente murato ('…ci portavamo sopra il solaio con l'acqua e si verificava che la pioggia del periodo filtrava dal tubo degli sfiati di scarico dell'appartamento, tubo che sfondava sul tetto…')
Si tratta, in entrambi gli episodi, di elementi fattuali (la rottura del telo di copertura della finestra, la presenza di un buco nel solaio tra i due appartamenti e la penetrazione di acqua dal tubo di sfiato) oggetto di diretta constatazione da parte dei verbalizzanti, rispetto ai quali deve ritenersi sussistente la fede privilegiata che assiste i verbali redatti da pubblici ufficiali.
Quanto alle conseguenze che il primo giudice ne ha tratto in termini di causazione dei fenomeni infiltrativi verificatisi nell'appartamento del , si osserva che le stesse CP_2 non sono state basate sic et simpliciter sulle osservazioni fatte dei Vigili del Fuoco operanti, bensì sulle argomentazioni espresse dal CTU che ha riletto i dati fattuali emersi in occasione dei tre interventi, contestualizzandoli anche all'esito degli ulteriori sopralluoghi.
Venendo quindi alle specifiche doglianze espresse dall'appellante in punto di erroneità
e incompletezza della CTU espletata in sede di atp, si osserva come le stesse non siano condivisibili, fondandosi sul dato meramente ipotetico che i Vigili del Fuoco non abbiano correttamente osservato lo stato dei luoghi nel corso dei primi due interventi in quanto verificatisi entrambi in orari notturni e che la più probabile causa di tutte le infiltrazione fosse l'ingresso dell'acqua dal pluviale condominiale risultato otturato, come verificato in occasione solo del terzo accesso dei VVFF.
In proposito si osserva come non possa essere indirettamente messo in dubbio, attraverso la prospettazione di una carenza di illuminazione nell'appartamento della
– comunque affidata alla strumentazione in dotazione dei Vigili del Fuoco per Pt_1
l'espletamento dei loro interventi – quanto i verbalizzanti hanno attestato di aver direttamente constatato senza alcun riferimento ad alcuna carenza di visibilità, ovvero: la rottura della copertura della finestra in corrispondenza della formazione di acqua percolata attraverso il piano di calpestio dell'appartamento sovrastante – lasciato privo di pavimentazione e con la fessura adiacente alla canna fumaria scoperta - nel soffitto sottostante dell'abitazione del primo piano;
la penetrazione di acqua attraverso il tubo di sfiato che dall'appartamento della si apriva sul tetto. Pt_1
Fermi restando questi dati, il primo CTU ha compiutamente tratto le logiche conseguente in termini di causazione dei fenomeni infiltrativi, verificatisi proprio nel locale sottostante di proprietà . CP_2
Il terzo e più grave fenomeno infiltrativo del 3 agosto, che non è contestato essere stato causato dalla penetrazione dell'acqua all'interno dell'appartamento per il tramite Pt_1 del tubo di scarico della cucina, allacciato al pluviale condominiale, risultato occluso da un oggetto in plastica, non appare in contrasto con la differente origine dei primi due fenomeni, in occasione dei quali il punto di ingresso dell'acqua non è stato individuato sulla base di mere supposizioni, bensì a seguito di diretta constatazione. Ciò ovviamente non toglie che il riempimento del pluviale ostruito fosse, con probabilità, già in atto (ancorchè non ancora visibile) anche nei giorni precedenti, essendo anzi tale fenomeno compatibile con un progressivo aumento del livello dell'acqua nel pluviale sopra il punto di ostruzione – stante le perduranti piogge - fino a raggiungere il tubo di allaccio allo scarico della cucina della (risultato come detto in posizione Pt_1 sopraelevata rispetto all'ostruzione del pluviale) e tramite lo stesso penetrare all'interno dell'appartamento.
A ciò deve aggiungersi che la tesi sostenuta dall'appellante, secondo la quale tale ultimo meccanismo sarebbe da porre alla base, non solo del terzo episodio di infiltrazione, ma anche dei due precedenti, non sarebbe comunque tale da eliminare la responsabilità della a determinare l'ingresso dell'acqua nell'appartamento posto al secondo piano Pt_1
e la conseguente infiltrazione nel soffitto dell'abitazione sottostante non è stata infatti l'ostruzione del pluviale condominiale (che di per sé sola avrebbe determinato la sola fuoriuscita dell'acqua all'esterno della facciata in cui era collocato, ovvero a livello della copertura) bensì l'allaccio irregolare al detto pluviale del tubo di scarico della cucina della Pt_1
Per_ A tale proposito il primo CTU (ing rispondendo alle osservazioni della parte appellante, ha compiutamente spiegato come il collegamento illegittimo allo scarico condominiale fosse da considerare rilevante ai fine della verificazione del sinistro, in quanto la realizzazione di scarichi separati dal pluviale avrebbe certamente evitato il rigurgito dell'acqua nella proprietà e, di conseguenza, nel sottostante Pt_1 appartamento del . CP_2
Quello che invece nella detta prima CTU non era stato sufficientemente chiarito è se l'allaccio degli scarichi della cucina al pluviale fosse una caratteristica CP_11 strutturale dell'edificio, ovvero una modifica effettuata successivamente ad iniziativa -
e dunque sotto la esclusiva responsabilità - del singolo condomino.
Nella successiva CTU espletata in corso di causa (geom è stato in proposito CP_12 spiegato che secondo il regolamento edilizio del di (art. 44) 'L'impianto CP_13 CP_3 di raccolta delle acque piovane pluviali deve essere del tutto indipendente da quelli delle acque di altra natura'. Nel caso di specie veniva verificato che l'allaccio degli scarichi della cucina dell'appartamento della nella tubazione condominiale di raccolta delle Pt_1 acque pluviali, avvenuto in contrasto con l'art. 44 del Regolamento Edilizio del Comune di , risultava essere stato effettuato successivamente alla costruzione del CP_3 fabbricato, presumibilmente dopo il 1999, contestualmente alla sostituzione delle tubature di calata provenienti dal tetto. La detta iniziativa, in contrasto con la funzione propria del bene condominiale e soprattutto in assenza di alcuna delibera condominiale che la autorizzasse, deve dunque essere attribuita al singolo condomino che si è servito del pluviale in funzione di un proprio scarico di differente provenienza rispetto alle acque piovane e che deve dunque sopportare le conseguenze dei danni che ne sono derivati.
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice, non può essere imputata al
, con riferimento ai danni arrecati all'appartamento del , alcuna CP_3 CP_2 responsabilità per omessa vigilanza circa l'abusivo allaccio al pluviale, considerato che dal punto del raccordo illegittimo dello scarico della cucina cessa la natura condominiale ed inizia quella privata del singolo condomino, che ne risponde.
Neppure risulta attinta da alcun motivo di appello la statuizione con la quale il Tribunale ha escluso che le piogge, intense, ma non anomale né eccezionali, potessero integrare un caso fortuito, in grado di interrompere il nesso causale tra il danno e la res.
Deve dunque essere confermata la responsabilità della che, ai sensi dell'art. 2051 Pt_1
c.c., quale proprietaria e custode dell'appartamento al secondo piano sovrastante quello del , risponde dei danni arrecati dell'acqua che, entrata nel proprio CP_2 appartamento stante l'omessa adeguata chiusura di una finestra, la mancata adeguata fissazione e chiusura di un tubo di sfiato sul tetto e l'illegittimo allaccio dello scarico della cucina al pluviale , ha determinato le infiltrazioni ed i conseguenti CP_11 danni nell'abitazione sottostante.
4.Il secondo motivo di appello: il quantum del danno – Con il secondo motivo di appello si censura la quantificazione del danno non patrimoniale subito dal a CP_2 seguito del periodo di inagibilità del proprio appartamento come conseguenza delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento della Pt_1
Il Tribunale ha sul punto così motivato: 'Certamente la compressione e/o la limitazione del diritto di proprietà, che siano state causate dall'altrui fatto dannoso (nella specie, infiltrazione di acqua proveniente dall'appartamento superiore), sono suscettibili di valutazione economica, non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria
(cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. Resta onere dell'attore, l'allegazione del fatto produttivo del danno, nonché il nesso di causalità ed il danno subito. E pur vero, tuttavia, che se l'onere probatorio della sussistenza e quantificazione di tale danno resta
a carico del proprietario, questo può essere assolto anche mediante presunzioni semplici;
in altri termini, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (cfr. ad esempio
Cass. Sez. 2, 27/07/1988, n. 4779). La Corte di Cassazione ha affermato in maniera dirimente che “Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, da allegare e provare da parte del preteso danneggiato – diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo” (cfr Cass. civ. n. 31233/2018). A parere dello scrivente
Giudice è stato dimostrato per tabulas che l'appartamento del sig. sia stato CP_2 parzialmente inagibile a seguito sia delle infiltrazioni del 27 e 30 luglio 2014 (quanto al solo vano cucina) che dell'allagamento in parola del 3 agosto 2014, per come evidenziato sia dalla documentazione fotografica allegata all'ATP sia dalle due ordinanze di inagibilità emanate dal Comune di rispettivamente il 28.07.2014 e del CP_3
03.08.2014 poi revocata in data 19.10.2015 a seguito della trasmissione di regolare perizia redatta dall' Arch. attestante l'avvenuta agibilità Persona_2 dell'immobile. A leggere la perizia resa nel procedimento di ATP si comprende che
l'immobile del sig. (cfr. “…costituito d quattro vani, compresa la cucina, oltre CP_2 accessori, quali: ingresso, servizio igienico, palco morto, balcone con affaccio…” pag.4 elaborato), a causa delle infiltrazioni, ha subito una forte compromissione della sua abitabilità a causa “…della completa asportazione dei pannelli di cartongesso dal telaio dei controsoffitti nella cucina, nella sala, nella camera/studio e nel palco morto… varie macchie sulle pareti segno delle percolazioni dell'acqua…il distacco di alcune piastrelle in ceramica di rivestimento della cucina …rigonfiamento di alcuni elementi in legno della pavimentazione” oltre al danneggiamento di parte della mobilia. Sicuramente
l'estensione delle infiltrazioni in diversi ambienti dell'unità immobiliari dell'attore e la conseguente insalubrità che ne è derivata in base alla descrizione dei fenomeni emersi dalla relazione tecnica resa nel procedimento di Atp, nonché la necessità di lasciare
l'immobile per alcuni mesi stante le ordinanze di inagibilità, inducono a riconoscere un danno che va ben oltre il normale disagio o il normale fastidio tollerabile, risultando inciso in modo significativo il diritto di proprietà quale bene di primaria importanza di rilevanza costituzionale, con conseguente riconoscimento di danno non patrimoniale in favore del sig. . Tale compromissione ha arrecato sicuramente un significativo CP_2 pregiudizio al diritto di proprietà dell'attore, quale diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, tale da superare la soglia del normale fastidio o del disagio tollerabile e tale da condizionare e limitare le abitudini di vita e le relazioni sociali dell'attrice nel proprio appartamento (da ultimo Cassazione 17.12.2019 n 33439). Gli elementi probatori documentali, la CTU e le presunzioni sopra esposti consentono di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale, in applicazione degli artt.
1226/2056/1227 c.c., per mancato/ridotto godimento dell'immobile attoreo, in riferimento agli ambienti della casa colpiti dai suddetti fenomeni, in un arco temporale protrattosi per oltre un anno, che può essere stimato dallo scrivente giudice nella somma complessiva di € 8.000,00 liquidata all'attualità, ovvero comprensiva di ogni accessorio già maturato all'attualità, decorrendo su detta somma gli ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza fino al dì dell'effettivo soddisfo.'
L'appellante ha in particolare contestato il riconoscimento del danno derivante dalla non agibilità dell'abitazione dalla fine del luglio 2014 fino al 19.10.2015, quando il provvedimento emesso dal Comune di inagibilità dei locali era stato revocato a seguito della presentazione della relazione del tecnico arch. . L'appellante riteneva Per_2 errato l'aver riconosciuto un danno sfornito di prova, nonché l'aver fatto coincidere il venir meno dell'inagibilità con la presentazione della relazione del tecnico, considerando quest'ultimo atto determinato dall'impulso della parte e, dunque, rimesso alla sua discrezionalità.
Il motivo è infondato.
Risulta dagli atti che già subito dopo il primo intervento, i Vigili del Fuoco con provvedimento in data 28.07.2014 interdicevano l'utilizzo 'del locale cucina fino al ripristino delle condizioni di sicurezza'. Lo stesso giorno la ditta Alba Restauri di JA
Marjan, comunicava al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di aver 'provveduto alla messa in sicurezza del locale cucina relativo all'appartamento di Controparte_3
[...
, appartenente al sig. Parte_3
Con successiva ordinanza in data 29.08.2014 il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del
Comune di , vista la relazione del soccorso tecnico effettuato in via di urgenza CP_3 dai Vigili del Fuoco ed in particolare rilevato che vi era stato un crollo di porzioni dei controsoffitti, dichiarava l'inagibilità 'dei locali posti in via delle Porte Nuove n° 49 p1', ordinando contestualmente al proprietario dell'appartamento 'di non CP_2 utilizzare tali locali' e di 'procedere immediatamente all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e di eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità…'
Con il suddetto provvedimento veniva altresì comunicato al 'che la CP_2 dichiarazione di inagibilità potrà essere revocata solo a seguito dell'effettuazione dei lavori sopra descritti, comprovato dal deposito di apposita perizia tecnica redatta da un professionista abilitato, ove sia dichiarata la messa in sicurezza del controsoffitto nel vano cucina, in conformità alle vigenti normative'.
All'esito del terzo intervento del 3 agosto 2014, i Vigili del Fuoco comunicavano (telefax urgente in data 4.08.2014) il resoconto dell'accaduto a Sindaco, Polizia Municipale e
Prefettura, invitando le Autorità Comunali a disporre 'tutti i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti ritenuti opportuni, nonché per quanto rilevato da questo
Comando: l'inagibilità del locale vano interessato dalla caduta del controsoffitto fino ad effettuazione della verifica da parte di tecnico abilitato, nonché urgente effettuazione dei lavori di ristrutturazione e/o consolidamento strutturali necessari per ripristino delle originarie condizioni statiche di sicurezza'.
Risulta che con email in data 9.08.2015 il tecnico del , arch CP_2 Persona_2
, inviava alla direzione Urbanistica del Comune la dichiarazione di agibilità
[...]
(come da relazione tecnica in data 8.09.2015) successiva ai lavori di messa in sicurezza dei locali dell'appartamento del interessati dai crolli del controsoffitto. In data CP_2
9.09.2015 veniva inoltrata istanza di revoca dell'ordinanza di inagibilità
[... dell'appartamento che era accolta dal dell'Ufficio del Comune CP_14 CP_15
, con provvedimento in data 13.10.2015. CP_7
Tanto premesso, correttamente il primo giudice ha liquidato il danno subito dal CP_2 come conseguenza della inagibilità del proprio appartamento: in tutto il suddetto arco temporale in cui l'appartamento è rimasto 'inagibile', il dopo aver visto distrutte CP_2 varie parti strutturali della propria abitazione, è stato costretto forzosamente a lasciare la propria casa, al contempo sopportando l'onere di organizzare i lavori di ripristino e l'ansia correlata alla dichiarata inagibilità della propria dimora. Tali aspetti integrano il danno non patrimoniale subito dal a seguito del temporaneo allontanamento CP_2 dalla propria casa e dunque dalle proprie abitudini di vita. Si tratta infatti di una lesione tale da incidere su diritti costituzionalmente garantiti come il diritto di abitazione e la proprietà della casa, intesa anche quale luogo in cui si esplica la personalità dell'individuo. Il diritto di abitazione rientra nella categoria dei diritti fondamentali della persona in forza di diverse pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e delle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, che lo collocano, a pieno titolo, tra i diritti individuati ex art. 2 della Costituzione (Cass.,
SS.UU.,11.11.20008 n. 26972/75”).
Del pari corretta risulta la considerazione della inagibilità dell'immobile in questione fino al momento in cui la stessa è stata revocata dall'ufficio comunale che l'aveva a suo tempo dichiarata. Nel provvedimento interdittivo del Dirigente Comunale era infatti stato chiaramente evidenziato come la revoca sarebbe potuta avvenire non con la semplice esecuzione dei lavori di ripristino, bensì con l'attestazione, da parte di un tecnico abilitato, della adeguatezza dei lavori espletati e del ripristino delle condizioni di sicurezza e, dunque, di agibilità, dei locali.
A tale proposito peraltro la parte appellante non ha eccepito alcun contegno dilatorio e/o omissivo del nell'espletamento delle opere di messa in sicurezza e ripristino CP_2
e nell'incarico dato al tecnico, di talchè non è possibile rilevare alcun concorso colposo dello stesso nell'aggravamento del danno derivante dalla preclusione dell'utilizzo del proprio appartamento fino alla revoca dell'inagibilità dei locali, necessaria per rendere l'appartamento di nuovo abitabile.
Sul punto deve dunque essere respinto il motivo di appello e confermata la quantificazione del danno non patrimoniale da inagibilità dell'abitazione per il periodo di oltre un anno, nei termini indicati dal Tribunale, secondo il criterio equitativo. Risultando infatti provato l'an del danno, non essendo controverso che il vivesse CP_2 stabilmente nell'appartamento in questione insieme alla sua compagna e che sia stato costretto ad allontanarsene temporaneamente a seguito della dichiarata inagibilità, in punto di quantum deve ritenersi sussistano spazi per l'applicazione del criterio di cui all'art. 1226 c.c., norma che interviene infatti per sopperire alla difficoltà tecnica di una analitica e precisa individuazione di uno o più fattori del danno stesso, una volta che l'esistenza di questo sia stata accertata. La valutazione equitativa, per consolidato principio giurisprudenziale, può intervenire anche quando l'esperimento dei mezzi probatori non ha potuto dimostrare sufficientemente l'ammontare del danno. Questo non significa che ad ogni insufficienza probatoria deve corrispondere una valutazione equitativa, ma che detta liquidazione è legittima ogni qual volta il giudice sia convinto dell'impossibilità o della estrema difficoltà per il danneggiato di fornire una prova dettagliata ed adeguata del preciso ammontare del danno, come appunto nella fattispecie.
5.Il terzo motivo di impugnazione: la manleva assicurativa – Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato il rigetto della domanda di manleva formulata dalla nei confronti della propria compagnia di assicurazione . Pt_1 CP_5
Il Tribunale ha in proposito così argomentato: 'La sig.ra er i danni richiesti dal sig. Pt_1
ha chiamato a manleva la compagnia assicuratrice , in forza di polizza CP_2 CP_5 sottoscritta dalla propria madre, assumendo come detta polizza Parte_2 avrebbe offerto la garanzia anche a favore dei figli maggiorenni conviventi. Tale tesi non è confortata dalla lettera delle condizioni generali di contratto della polizza prodotta dalla Compagnia in quanto la clausola contenuta nella voce “Cosa Assicuriamo” della sezione "Responsabilità civile” è chiara: “Il risarcimento delle somme (…) che il
Contraente o i familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri congiunti) e
“conviventi more uxorio” (e relativi figli se conviventi) siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi in tutto il mondo nell'ambito della vita privata...”
Non può esservi dubbio che la copertura riguarda certamente la responsabilità della figlia della contraente, cioè l'assicurata , per i danni personalmente Parte_1 causati dalla stessa a terzi ma non certo per i danni causati da un immobile di sua proprietà esclusiva a terzi, immobile peraltro diverso da quello di abitazione del contraente. A ragionar diversamente, si verificherebbe una situazione paradossale e cioè che con la sottoscrizione di un'unica Polizza si andrebbero a coprire i danni provocati dagli immobili appartenenti ai singoli componenti assicurati del nucleo familiare oltre a quelli intestati al solo contraente;
ciò, se non espressamente pattuito, andrebbe inevitabilmente ed ingiustificatamente ad incidere sul sinallagma contrattuale ovvero sul piano della distribuzione dei rischi che garantisce l'equilibrio delle posizioni dei contraenti'.
La ha rilevato l'erroneità della statuizione nella parte in cui non si è considerato Pt_1 che il danno in questione è comunque riconducibile ad un comportamento colposo dell'assicurata, non avvenuto in occasione di lavori di ristrutturazione, con conseguente ricomprensione nell'oggetto della polizza.
La ha invocato la copertura assicurativa per i danni determinati dal proprio Pt_1 immobile ex art. 2051 c.c. in forza della polizza denominata 'for family', stipulata dalla propria madre, , avente ad oggetto i risarcimenti che quest'ultima ed Parte_2
i familiari con essa conviventi, fossero tenuti a pagare quali civilmente responsabili 'per
i danni involontariamente cagionati a terzi, in tutto il mondo, nell'ambito della vita privata, in conseguenza di un fatto proprio…' In particolare era espressamente prevista l'estensione della detta garanzia anche ai danni causati a terzi dalla guida di veicoli di qualsiasi tipo da parte dei figli minori, qualora avvenuta contro la volontà dei genitori, ovvero in violazione delle prescritte norme di abilitazione.
Nella successiva clausola, dedicata alle esclusioni dalla copertura assicurativa, si annoveravano: tutti i danni cagionati nell'esercizio di attività professionali, o connessa con affari, locazioni noleggi, i danni da incendio, da furto, da custodia di animali, inquinamento, atti dolosi, umidità, stillicidio, insalubrità di locali, nonché tutti i danni 'derivanti dalla proprietà di dimore saltuarie locate a terzi, che non siano identificate ed assicurate nella sezione 'danni alla proprietà' della presente polizza', nonché i danni da circolazione in genere, quelli derivanti da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni di fabbricati di proprietà o in conduzione, quelli infine causati ad abitazioni prese in locazione per un periodo superiore a 30 giorni.
Ciò posto, il motivo è infondato per come di seguito specificato.
Nella fattispecie non è contestato che fosse convivente della madre Parte_1 assicurata, rientrando dunque tra i soggetti previsti ai fini della copertura assicurativa per quanto concerneva tutti i danni da responsabilità civile involontariamente causati a terzi.
L'esclusione della copertura assicurativa deve essere sostenuta non tanto in quanto viene annoverata la responsabilità dei familiari conviventi 'in conseguenza di fatto proprio', (considerato che le esclusioni dalla garanzia successivamente elencate rendono chiaro che ricompresi nell'oggetto della polizza vi sono anche tutti i danni di cui l'assicurato risponde come responsabile civile, ancorchè non scaturiscano direttamente da una sua condotta attiva e/o omissiva e siano dunque correlati a varie forme di responsabilità, anche oggettiva), ma in quanto tra le esclusioni dalla garanzia assicurativa sono espressamente previsti (punto 11 delle condizioni generali di assicurazione) i danni provocati da 'umidità stillicidio e insalubrità dei locali' tra i quali sono annoverabili i danni conseguenti alle infiltrazioni di acqua per cui si procede.
Deve pertanto essere respinto il detto motivo di appello ancorchè con la motivazione parzialmente differente di cui sopra.
6.Le spese di lite – Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza della parte appellante nei confronti delle parti e e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, CP_16 CP_5 così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum
(ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000 ex art. 10 c.p.c.) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con una lieve riduzione rispetto ai valori medi delle fasi di studio e introduttiva attesa la parziale sovrapponibilità delle difese spiegate da ciascuna parte appellata (specificamente: euro 1000 per la fase di studio, euro 900 per la fase introduttiva, euro 1911 per la fase decisionale, per un totale di euro 3811,00, oltre oneri di legge).
Sulla base dei medesimi principi le spese di CTU (sia in sede di atp sia in corso di causa di merito) e CTP, liquidate come in atti, sono poste a carico della parte Pt_1 Considerato che l'appellante non ha invece proposto alcuna domanda nei confronti del condominio e della sua assicurazione entrambe costituitesi in grado di appello, CP_4 le relative spese tra dette parti andranno interamente compensate.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1)respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore delle parti appellate , Parte_1 CP_2
, le spese di lite del grado di appello che si liquidano, per ciascuna CP_17 CP_5 delle dette parti, in euro 3811,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) dichiara compensate le spese di lite del presente grado tra , il Parte_1
e CP_3 CP_4
4)pone le spese delle CTU e CTP, liquidate come in atti, a carico di;
Parte_1
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.10.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni