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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL./EST.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT.SSA ALESSANDRA PETROLO CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 512/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 20 maggio 2025, vertente
TRA
ed , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore elettivamente Persona_1
domiciliati in Crotone alla Via Venezia n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Iannotta, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Eugenio Iannotta, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alla lite depositata nel fascicolo telematico, dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Valeria Battista dell'ufficio legale aziendale, in sostituzione dell'Avv.
SE AR difensore originariamente designato, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente in Crotone, Centro Direzionale “Il Granaio”, Via M. Nicoletta;
APPELLATA
E
, elettivamente domiciliato in AN, Viale De Filippis n. 31, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Giacomo Dominijanni, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
1 APPELLATO
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariangela
Guarany, in AN, Piazza Giacomo Matteotti n. 2;
APPELLATA
E
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
E
CP_5
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti ed : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 Parte_2
di AN, previa se necessaria la nomina ai sensi dell'art. 356 c.p.c. di un C.T.U. medico legale
(già ammessa con l'ordinanza istruttoria del 26.04.2017, in seguito revocata), per accertare se le patologie della nascitura fossero diagnosticabili, nonché il grado dell'invalidità permanente dei genitori a seguito dell'omessa informazione, così disporre:
1. In riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in Controparte_6
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e del dr , per tutti i danni subiti Controparte_2
dagli appellanti, in conseguenza dell'omessa informazione circa le patologie da cui era affetta la nascitura, per come accertato dal prof. ; Persona_2
2. Condannare gli appellati, in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli appellanti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3. Condannarli, altresì, al pagamento delle spese e degli onorari relativi ad entrambi i gradi del giudizio;
4. In subordine, compensare le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
AN così provvedere, contrariis reiectis:
Rigettare l'appello proposto da e in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2
di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore avverso la sentenza n. 111/2020 Persona_1
resa dal Tribunale di Crotone -dott.ssa Valentina Tumidei in data 31.01.2020 perché inammissibile,
2 destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza 111/2020 resa dal Tribunale di Crotone -dott.ssa Valentina Tumidei in data 31.01.2020;
Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellato : “Voglia la Eccellentissima Corte di Appello di AN: Controparte_2
1) Preliminarmente, rinviare la trattazione della causa per consentire alla scrivente difesa il tempo a difesa del termine a comparire di 90 giorni tra la notifica dell'atto di citazione in appello e l'udienza di comparizione.
2) Ancora in via preliminare, acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado e i fascicoli di parte della scrivente difesa in esso contenuti.
3) Dichiarare inammissibile, o comunque rigettare, l'appello, confermando la sentenza impugnata, con la medesima motivazione o comunque in accoglimento delle altre eccezioni formulate.
4) In via subordinata, accertare e dichiarare che nessuna obbligazione risarcitoria, in relazione ai fatti per cui è causa, incombe sul convenuto Dott. , per essere, l' Controparte_2 [...]
, ai sensi della normativa indicata, esclusiva interlocutrice contrattuale e Controparte_1
obbligata verso e in proprio e nella qualità indicata nell'atto Parte_1 Parte_2
introduttivo del giudizio.
5) Ancora in via subordinata, accertare e dichiarare che il Dott. non è tenuta ad Controparte_2
alcuna eventuale prestazione risarcitoria e corresponsione di somme nei confronti di degli attori per esservi, l' , esclusivamente obbligata e tenuta ad assumere Controparte_1
da sola, a beneficio dei suddetti, ogni eventuale prestazione di denaro derivante dal sinistro per cui è causa.
6) Sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che la compagnia assicuratrice
[...]
nella denegata e impossibile ipotesi di ritenuta responsabilità del Dott. Controparte_3 CP_2
nella determinazione dell'evento dannoso dedotto nell'atto introduttivo del giudizio n.
[...]
435/2013 presso il Tribunale civile di Crotone, è contrattualmente obbligata a tenere indenne e garantire lo stesso Dott. di quanto questi sia eventualmente tenuto a pagare, quale Controparte_2
civilmente responsabile, a titolo di risarcimento dei danni cagionati per la sua (eventualmente ritenuta) responsabilità professionale medica agli attori del menzionato giudizio, e condannarla al pagamento delle somme eventualmente accertate e dovute.
7) Con vittoria di spese del Dott. nei confronti di tutte le altre parti processuali e Controparte_2
distrazione ex art. 93 c.p.c. a beneficio del sottoscritto difensore”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte Adita, Controparte_7
3
1. Preliminarmente e nel rito dichiarare l'appellante Dott. , decaduto CP_8 CP_2
dall'impugnazione, nell'ipotesi, ad oggi non nota, di mancata reiterazione dell'appello incidentale, finalizzato alla domanda di garanzia;
2. Confermare in ogni sua parte motiva e dispositiva la sentenza di primo grado e per l'effetto rigettare
l'appello per manifesta infondatezza;
3. Preliminarmente e nel rito, accertare e dichiarare l'inesistenza della domanda proposta dagli attori in primo grado, e quindi non violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunziato;
4. Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
5. Preliminarmente nel merito, accertare e dichiarare la non operatività della garanzia assicurativa attivata dal Dott. , per le ragioni meglio esposte in atti;
Controparte_2
6. In caso non temuto di accertamento delle responsabilità a carico del Dott. Controparte_2
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' e in via subordinata la CP_6
responsabilità solidale con il Dott. ; Controparte_2
7. Sempre nel merito e senza recesso dalle assorbenti eccezioni e difese, accertare e dichiarare la mancanza assoluta di responsabilità delle parti convenute in primo grado ed appellate nel presente grado;
8. Nel merito, in sede di eventuale accertamento, rinnovare conferire mandato ad un Collegio di CTU di distinguere cause e responsabilità dei danni a carico dei soggetti coinvolti nel presente procedimento;
9. Accertare e dichiarare inopponibili ad tutti gli atti ed i documenti versati in atti dalla Controparte_3
difesa del Dott. ; Controparte_2
10. In caso, non creduto, assurdo e solo virtuale, di accertamento delle responsabilità, e di accertamento dell'obbligo di manleva di in favore del Dott. , accertarlo nei limiti Controparte_3 Parte_3
del massimale di polizza;
11. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Lo svolgimento del processo di primo grado è così, esaustivamente, compendiato nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_2 Per_1
, nata a [...] il [...], hanno convenuto in giudizio l'
[...] [...]
Cont
(di seguito solo ) ed il dott. (ginecologo Controparte_1 Controparte_2
dipendente pubblico al quale si sono rivolti per il controllo della gravidanza relativa alla minore), al
4 fine di ottenere il risarcimento dei danni - dagli stessi e dalla figlia - patiti e patiendi a causa dell'omessa diagnosi di malformazioni prenatali che, come tale, ha impedito alla gestante la scelta tra la prosecuzione e l'interruzione della gravidanza.
Nello specifico parte attorea, dedotto che, dopo la nascita di ed ulteriori accertamenti Per_1 specialistici condotti presso l'Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma, alla minore sono stati diagnosticati “labiopalatoschisi completa, oloprosencefalia, panipopituitarismo, aumento degli spazi periencefalici frontali, deficit di IgA, sindrome del QT lungo, ipoglicemia, difficoltà alimentari, reflusso gastroesofageo, ernia iatale, mal rotazione intestinale, anemia, azygos continuation, infezione, insufficienza respiratoria e tracheotomia” , che ora la bambina presenta una tracheotomia,
è alimentata tramite PEG ed ha un ritardo nello sviluppo psicomotorio, che a causa dell'omessa diagnosi delle predette patologie sul feto è stata preclusa alla madre la scelta se proseguire o meno la gravidanza e che ciò ha provocato al nucleo familiare significativi danni patrimoniali e non Cont patrimoniali, ha chiesto all'intestato Tribunale di condannare l' ed il dott. CP_2
, in solido tra loro, all'integrale ristoro dei pregiudizi subiti e subendi.
[...]
2.
Si è costituito in giudizio il dott. , il quale, chiesta l'autorizzazione a chiamare Controparte_2
in causa le proprie compagnie di assicurazione ed eccepito il difetto di legittimazione passiva di
e della minore, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda Parte_1
asserendo che alcun profilo di negligenza, imprudenza e imperizia gli è imputabile atteso che la gestante è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso e nessun esame (tra cui l'amniocentesi) ha consentito di riscontrare la presenza di malformazioni sul feto, ed ancora che parte attorea non ha
(neppure) allegato che in caso di tempestiva diagnosi la gestante si sarebbe determinata all'interruzione volontaria della gravidanza.
3.
Cont Si è del pari costituita in giudizio l' , la quale, eccepiti la diligenza, prudenza e perizia del medico intervenuto nell'occasione, la complessità e difficoltà in ispecie di effettuare una tempestiva diagnosi delle malformazioni cui è risultata affetta la nascitura e comunque, la circostanza che parte attorea non ha allegato che qualora ci fosse stata una pronta e puntuale informazione delle patologie la gestante avrebbe interrotto la gravidanza, ha chiesto il rigetto della domanda.
4.
Autorizzata la chiamata in causa domandata dal dott. , all'udienza del Controparte_2
18/07/2017 la difesa del medico ha dedotto di aver agito autonomamente nei confronti di
[...]
e di , in proprio e nella predetta qualità, nonché dell' Parte_1 Parte_2 CP_9
[...] e delle menzionate compagnie al fine di ottenere sostanzialmente la manleva da ogni responsabilità ed ha chiesto la riunione di tale giudizio al presente procedimento.
Premesso che nel giudizio successivamente introdotto di cui al R.G. n. 1212/2014 si sono costitute in
Cont giudizio solo l' (la quale, in ipotesi di accertamento della responsabilità professionale del medico, ha chiesto il rigetto della domanda del sanitario in ragione della colpa grave dello stesso) e
[...]
(la quale ha eccepito l'inoperatività della polizza, l'inammissibilità della Controparte_10 domanda di manleva, la prescrizione del diritto azionato e nel merito l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata da e , in proprio e nella predetta Parte_1 Parte_2
qualità), con ordinanza del 16/07/2015 è stata disposta la riunione del procedimento di cui al R.G. n.
1212/2014 al presente previamente iscritto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ. La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale, mentre la CTU domandata da parte attorea è stata ritenuta inammissibile poiché superflua ai fini del decidere.
Dopo plurimi rinvii atteso il gravoso carico di ruolo, all'udienza dell'08/10/2019, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.”.
Indi, la causa è stata decisa con sentenza n. 111/2020 resa e pubblicata il 31 gennaio 2020, con cui il
Tribunale di Crotone ha rigettato la domanda di ed , in Parte_1 Parte_2
proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e, per Persona_1
l'effetto, ha condannato gli attori al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'
[...]
in € 3.972,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario, IVA e Controparte_1
CPA se dovuti come per legge, nonché a favore del dott. , ma da distrarre a favore Controparte_2
del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., in € 3.972,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti come per legge, ed a favore di Controparte_10 in € 3.972,00 oltre al 15% rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Il Giudice di prime cure, dopo aver premesso che nel caso in esame si controverte in materia di responsabilità da cd. nascita indesiderata atteso che parte attorea imputa al medico convenuto di non aver dato alla gestante l'esatta informazione circa le condizioni del feto ed il rischio della nascita di un figlio menomato, ha, poi, in dichiarata applicazione del criterio della “ragione più liquida”, ritenuto la domanda attorea non meritevole di accoglimento, argomentando che nel caso di specie parte attorea non ha né allegato né provato che se fosse stata informata delle malformazioni di Parte_2
cui poi è risultata affetta , costei avrebbe esercitato positivamente la scelta abortiva. Per_1
§ 2. L'appello
6 Avverso suddetta sentenza, notificata il 19 febbraio 2020, sono insorti Parte_1
ed , in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...] Parte_2
, i quali, con atto di citazione notificato il 18 marzo 2020, hanno proposto appello, Persona_1
affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Con autonome comparse, ritualmente depositate, si sono costituiti in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott. Controparte_1 CP_2
e la in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe integralmente riprodotte e trascritte.
Con ordinanza del 12 ottobre 2020 la Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione in appello nei confronti delle appellate non costituite e Controparte_11
nel rispetto del termine dilatorio di legge, a cura di parte appellante, fissando per nuova CP_5 prima comparizione delle parti l'udienza collegiale del 23 marzo 2021.
Con successiva ordinanza del 27 aprile 2021 ha rigettato le richieste istruttorie formulate da parte appellante rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 settembre 2023.
All'esito dell'udienza del 26 settembre 2023 la causa è stata rinviata all'11 marzo 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della
Prima Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20 maggio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 29 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 5 giugno 2025.
Nei termini assegnati, le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
§ 3. La dichiarazione di contumacia
3.1 In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e di in Controparte_11 CP_5
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, società che, pur ritualmente evocate con atto di citazione in rinnovazione loro notificato il 26 ottobre 2020, non hanno inteso costituirsi in giudizio.
§ 4. Le valutazioni della Corte
7 4.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Sul difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.”, i coniugi adducono che la sentenza impugnata è Parte_4
affetta da vizio di omessa pronuncia per avere il Giudice di primo grado statuito esclusivamente in ordine ai danni da mancata interruzione della gravidanza, omettendo di considerare che con le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio e reiterate nei successivi scritti e verbali di causa, gli attori “hanno chiesto all'Ill.mo Tribunale adito di “accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, per il danno subito in conseguenza dell'omessa informazione circa la patologia dalla quale era affetta la nascitura” (ved. pag. 11 dell'atto di citazione del fascicolo di parte)”. Ebbene, il “Giudice non si è pronunziato sul punto. Non ha neppur esaminato la questione limitandosi a negare indistintamente ogni tipo di diritto risarcitorio ai coniugi sull'assunto che la sig.ra Pt_5 Pt_2
non abbia provato che, nel caso in cui fosse stata informata delle malformazioni di cui poi è risultata afferra la piccola , avrebbe senza dubbio esercitato la scelta abortiva” (cfr. citazione in Per_1
appello, pag. 9).
Rappresentano che, invero, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 5004 del 2017 afferma che il compito del professionista di fiducia non si esaurisce nell'indicare alla paziente la presenza di una eventuale alterazione (cosa che comunque nella vicenda in esame non è avvenuta, dal momento che solo due giorni prima del parto la sig.ra veniva informata dal dott. che la nascitura Pt_2 CP_2
era affetta da labiopalatoschisi una soltanto delle numerose patologie successivamente diagnosticatele). Ma, ancor più, il sanitario che riscontri una normalità morfologica del feto sulla base di esami strumentali, i quali, tuttavia, non ne consentano la visualizzazione nella sua interezza, ha l'obbligo, secondo un'adeguata valutazione della diligenza richiestagli, d'informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione e l'esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali. È dunque evidente l'errore in cui “è incorso il giudice di prime cure, avendo ritenuto che l'accertamento della diagnosticabilità delle patologie da cui era affetta la nascitura fosse superfluo, perché questione pregiudiziale/preliminare che poteva rimanere assorbita in una questione di più agevole e rapido scrutinio. Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto, dunque, accertare se le alterazioni e le patologie del feto potessero essere diagnosticate dal medico e, conseguentemente, riferite ai genitori della nascitura, al fine di valutare se dall'acclarata omessa diagnosi fossero derivate lesioni al diritto di autodeterminazione della madre, di cui la scelta abortiva rappresentava solo una opzione” (cfr. citazione in appello, pag. 11-12).
Il motivo è complessivamente infondato.
In linea generale può osservarsi che si ha omessa pronuncia quando il giudice provveda senza tener conto di tutte le richieste delle parti, e quindi omettendo di pronunciare su alcune di esse, ossia quando
8 manchi la decisione su una domanda che, ritualmente ed incondizionatamente proposta, richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, ovvero ancora quando il giudice non decida su alcuni dei capi della domanda, autonomamente apprezzabili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto.
Il vizio non è ravvisabile allorquando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, ovvero nel diverso caso in cui una questione sia stata espressamente o implicitamente ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Casss. 26 gennaio 2016, n. 1360;
Cass. 20 febbraio 2015, n.3417). Ed ancora: la Suprema Corte ha ritenuto non ricorrere l'omissione di pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, anche se manchi una specifica argomentazione in tal senso (Cass. 30 gennaio 2020, n.2153).
Secondo risalente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.,
9 marzo 2011, n. 5583).
Perché si possa prospettare un vizio di omessa pronuncia è necessario che una domanda sia stata, ritualmente e incondizionatamente proposta.
Occorre dunque verificare se, nel caso in esame, i coniugi avessero proposto la Parte_4
domanda in ordine alla quale denunciano vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale di Crotone,
i.e. la domanda di risarcimento del danno per essere stati i genitori privati della possibilità di prepararsi ad accogliere un bambino che presenti problemi di salute particolari e della possibilità di seguirlo con particolare attenzione, intervenendo tempestivamente laddove questi problemi si verifichino – in conseguenza dell'omessa informazione, da parte del medico, circa la patologia della quale era affetta la nascitura.
Orbene, è approdo ormai definitivo della giurisprudenza di legittimità la peculiare ed autonoma rilevanza che può assumere la omessa od inesatta informazione in ambito medico, in seguito all'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto d'opera professionale.
9 E' stato, peraltro, precisato che, in tema di attività medico-chirurgica, sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente - che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto - non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno: è possibile, invece, che anche l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali (il diritto alla salute;
il diritto alla autodeterminazione), entrambi suscettibili di risarcimento ma soltanto qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate distinte specifiche conseguenze dannose (cfr. Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28985).
Nelle prestazioni terapeutiche la controversia di risarcimento danni, derivanti dall'inadempimento delle due distinte obbligazioni, si atteggia pertanto in modo diverso secondo che il danneggiato chieda il risarcimento esclusivamente del pregiudizio alla salute (danno biologico temporaneo e permanente), o invece chieda anche - o soltanto - il risarcimento del distinto pregiudizio subito dalla compressione del
"diritto alla autodeterminazione".
Pertanto, nel primo caso, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un "danno biologico", ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa deve imputarsi esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria è riferibile
"ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, che concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza.
Nel secondo caso, invece, occorre considerare che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente (quale condotta autonomamente lesiva), può causare due diversi tipi di danni: un
"danno alla salute", sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne
10 le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Pertanto, nell'ipotesi di omissione od inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia impedito l'accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all'autodeterminazione sarà risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi, salva la possibilità della prova contraria.
Con specifico riferimento alla violazione del diritto al consenso informato in capo ad una donna in gravidanza, è indubbio il diritto della donna al compimento di una scelta consapevole sulla interruzione di gravidanza, connessa alla possibile presenza di gravi problemi al nascituro, tali da destabilizzare la salute fisiopsichica della madre. Peraltro, la Suprema Corte ha ormai da tempo chiarito, con insegnamento ormai più che consolidato, che la violazione del diritto al consenso informato in capo ad una donna in gravidanza non incide solo sulla auto-determinazione delle scelte abortive, ma può avere altre conseguenze in quanto la madre, se adeguatamente informata, potrebbe ugualmente scegliere di non abortire ( e non avrebbe perciò alcun diritto al risarcimento del danno da nascita indesiderata), ma avrebbe la possibilità di prepararsi psicologicamente ed anche materialmente alla nascita di un bambino con possibili problemi, che potrebbe necessitare di un particolare accudimento, di una elaborazione del fatto da parte dei genitori, della accettazione e predisposizione di una diversa organizzazione di vita. Inoltre, la tempestiva informazione sulla possibilità di alterazioni fisiche o psichiche del nato in [...] casi consente di programmare interventi chirurgici o cure tempestive, farmacologiche o riabilitative: interventi tutti che possono consentire, a seconda dei casi, ai genitori di attivarsi immediatamente con la collaborazione dei medici per eliminare il problema o limitarne le conseguenze dannose per il bambino. Pertanto, “la violazione del diritto ad una piena e corretta informazione sulla salute del nascituro può incidere negativamente, ed essere apprezzabile sotto il profilo del risarcimento per equivalente, non solo quanto si provi che, se adeguatamente informata, la madre avrebbe scelto di abortire, ma anche quanto questa prova manchi, laddove i genitori siano stati privati della possibilità di prepararsi ad accogliere un bambino che presenti problemi di salute particolari e della possibilità di seguirlo con particolare attenzione, intervenendo tempestivamente laddove questi problemi si verifichino” (cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2017, n. 5004).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che dalla lesione, sotto tale profilo, del diritto all'informazione, possono derivare alla gestante conseguenze dannose non patrimoniali risarcibili, se non sotto il profilo esteriore dinamico-relazionale, quanto meno sotto il profilo della sofferenza interiore, dovendo
11 presumersi che la possibilità, conseguente alla corretta informazione, di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze di un evento particolarmente gravoso sul piano psicologico oltre che materiale, consenta con ogni evidenza di evitare o, almeno, di limitare la sofferenza ad esso conseguente, la quale è tanto più intensa quanto più inattesa a causa dell'omessa informazione (v. Cass. civ., 19 giugno 2024, n. 16967).
Orbene, parte appellante adduce di aver richiesto il risarcimento da lesione del proprio diritto alla autodeterminazione, lamentando che dall'inadempimento contrattuale, ossia dalla lesione dell'interesse dedotto in contratto a ricevere una esatta informazione sullo stato di salute del feto, sarebbe derivato un pregiudizio di natura non patrimoniale consistente nella compromissione del diritto alla autodeterminazione, ossia di scegliere se proseguire o se interrompere la gravidanza, nonché nella possibilità di prepararsi psicologicamente e, se del caso anche materialmente all'arrivo di una bambina affetta da gravi patologie.
Questa ricostruzione della domanda attorea è avversata, univocamente, dalle controparti le quali, costituendosi in appello, hanno evidenziato che, in realtà, di una domanda siffatta non vi è traccia nella citazione, dacché nell'atto di citazione in primo grado, emergerebbe, esclusivamente, il riferimento alla pretermessa libertà di scelta di interrompere o meno la gravidanza e mai emerge il riferimento dal danno psicologico, derivante dalla repentinità della notizia, preclusiva di una preparazione psicologica all'evento.
Si tratterebbe, dunque, di domanda nuova, come tale inammissibile poiché in violazione del divieto posto dall'art. 345 c.p.c.
Occorre, pertanto, esaminare la citazione introduttiva del primo grado.
In esso atto è dato leggere, testualmente: “Voglia il Signor Giudice, contrariis reiectis:
A – Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, per il danno subito dagli attori in conseguenza dell'omessa informazione circa la patologia della quale era affetta la nascitura;
B – Condannare conseguentemente i convenuti, in solido, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore , Per_1
che saranno dimostrati e quantificati in corso di causa o in via equitativa, oltre alla rifusione delle spese sostenute dai coniugi nel preciso ammontare che sarà dimostrato in corso di causa;
Pt_1
C – Condannare i convenuti, in solido, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dalla piccola
, per le motivazioni contenute nell'atto introduttivo;
Per_1
D – Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93
c.p.c.”.
12 Queste le conclusioni, è necessario soffermarsi su quelle precisate al punto A) della citazione: “A –
Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, per il danno subito dagli attori in conseguenza dell'omessa informazione circa la patologia della quale era affetta la nascitura”.
Per cogliere l'esatta portata di questa domanda, è necessario avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dal tenore complessivo dell'atto introduttivo e, dunque, dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.
Ebbene, dal mero esame dell'atto di citazione è agevole evincere che, invero, gli attori rimproveravano al ginecologo, dott. , di aver “negato ai coniugi la libertà di poter scegliere tra le CP_2 Pt_1 alternative praticabili per legge”; più in dettaglio, si addebitava al dott. la “mancata diagnosi CP_2 tempestiva”, e che “la colposa omessa informazione del ginecologo e della struttura ospedaliera in merito alla suddetta patologia genetica della nascitura non ha consentito, infatti, ai coniugi Pt_1
di poter scegliere e decidere se proseguire o meno la gravidanza.”.
Pare evidente che, siccome esattamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la domanda risarcitoria avesse ad oggetto esclusivamente la lesione del diritto all'autodeterminazione della donna di optare per l'interruzione della gravidanza.
Questa conclusione trova conforto nel tenore letterale degli ulteriori atti processuali di parte attrice.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., depositata, telematicamente, il 12 ottobre 2015, la
Difesa degli attori precisava le domande e le conclusioni contenute nell'atto di citazione del 20 febbraio 2013 nel seguente modo: “È necessario infine specificare che l'omessa rilevazione, da parte del medico specialista, della presenza di gravi malformazioni del feto e la correlativa mancata comunicazione di tale dato alla gestante, deve ritenersi una circostanza idonea a porsi in rapporto di causalità con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere la gravidanza.
Ciò in quanto “deve ritenersi rispondente a un criterio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta a incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza”. In tal senso si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 13/2010”.
Nella comparsa conclusionale presentata, telematicamente, il 6 dicembre 2019, gli attori ribadivano la tesi difensiva secondo cui, in ordine al nesso di causalità tra condotta colposa del sanitario e danno subito dagli attori, la mancata comunicazione della presenza di gravi malformazioni del feto alla gestante, “deve ritenersi una circostanza idonea a porsi in rapporto di causalità con il mancato esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza […] Con la sua condotta negligente il sanitario ha impedito alla gestante di poter decidere, consapevolmente di esercitare la facoltà di aborto”, sussistendo, nella fattispecie, tutti i requisiti previsti dalla L. n. 194 del 1978. Parte attrice ha quindi
13 concluso affermando, recisamente, che “non solo l'attrice aveva diritto a praticare l'aborto ex art. 4 legge n. 194/1978, ma ha anche provato, per il tramite di indici presuntivi, che, ove fosse stata a conoscenza delle anomalie fetali, avrebbe certamente praticato tale soluzione. Al contrario, il Dott.
avrebbe dovuto provare che, per qualsiasi motivazione, la sig. avrebbe rifiutato tale CP_2 Pt_2 pratica”.
Queste argomentazioni sono state sostanzialmente ribadite nelle memorie di replica presentate dagli attori.
Pare evidente che, effettivamente, i signori ed avessero proposto, esclusivamente, la Pt_1 Pt_2
domanda risarcitoria da mancata interruzione della gravidanza, sulla quale il Tribunale si è pronunciato, rigettandola.
È altrettanto indubbio, a giudizio della Corte, che nessuna domanda di risarcimento sia stata formulata dai signori per essere stati privati della possibilità di prepararsi ad accogliere un Parte_4
bambino che presenti problemi di salute particolari e della possibilità di seguirlo con particolare attenzione, intervenendo tempestivamente laddove questi problemi si verifichino.
Il primo motivo è, dunque, rigettato.
4.2 Ragioni di ordine logico impongono l'esame prioritario del terzo motivo, così rubricato: “Sul nesso di causalità”, col quale gli appellanti censurano la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria da mancata interruzione della gravidanza.
Rappresentano che, nel caso di specie, la volontà abortiva della sig.ra è desumibile dal fatto che Pt_2
la stessa abbia scelto di affidarsi alle cure di uno specialista in materia, di sottoporsi ad esami diagnostici, anche specialistici come l'amniocentesi, nonché dalle statistiche sul ricorso all'interruzione della gravidanza in caso di feti malformati.
Il motivo è infondato.
Giova rilevare che, di vero, il Giudice di prime cure ha reietto la domanda attorea così motivando:
“Nel caso di specie parte attorea non ha né allegato né provato che se fosse stata Parte_2
informata delle malformazioni di cui poi è risultata affetta , costei avrebbe esercitato Per_1
positivamente la scelta abortiva: ed invero non solo tale circostanza non è stata dedotta nell'atto introduttivo del giudizio, ma parte attorea non ha neppure offerto elementi di prova che facciano presumere la propensione di ad un'opzione siffatta. Si badi che non coglie nel segno Parte_2
la prospettazione difensiva di parte attorea secondo la quale tale volontà emerge dalla circostanza che la madre si è rivolta ad un medico e si è sottoposta ad esami diagnostici volti a conoscere lo stato di salute del nascituro atteso che la stessa non ha provato di aver richiesto alcun consulto specifico ed in atti risulta che si è sottoposta solo agli esami di routine previsti dalle leges artis in fattispecie
14 analoghe e non ha chiesto di essere sottoposta ad indagini specialistiche volte ad accertare le anomalie del feto (circostanza che, tra l'altro, anche se ricorresse non sarebbe sufficiente a fornire la prova che la gestante se fosse stata informata delle malformazioni del concepito avrebbe interrotto la gravidanza, atteso che tale richiesta è solo un indizio privo dei caratteri di gravità ed univocità, così
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 7269 del 22/03/2013). Poiché in difetto di tale prova, che, si ribadisce, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, deve essere fornita da chi agisce ex art. 2697 cod. civ. (onus incumbit ei qui dicit) e dunque la CTU richiesta da parte attorea deve ritersi esplorativa, pertanto inammissibile, la domanda proposta da ed Parte_1 Pt_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] Per_1
, deve essere respinta in limine” (cfr. sentenza, pag. 7).
[...]
Si tratta di motivazione corretta in iure, nonché coerente con le risultanze probatorie, che va esente da censure.
La legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità legale di ricorrere all'aborto, legittimando l'autodeterminazione della donna a tutela della sua salute, e non solo della sua vita, pur nel rispetto di condizioni rigorose, espressione di un bilanciamento di esigenze di primaria rilevanza.
Atteso che all'art. 1 della L. n. 194 del 1978 risulta posto il principio in base al quale lo Stato < la vita umana dal suo inizio>>, con l'ulteriore precisazione che l'interruzione della gravidanza <
è mezzo per il controllo delle nascite>> (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767), si è dalla Suprema Corte posto in rilievo che, mentre entro i primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere ammessa quando, anche in ragione di < del concepito>>, la prosecuzione della gravidanza o il parto comportino un "serio pericolo" per la
"salute fisica o psichica" della gestante (art. 4 L. 194/1978), dopo i primi novanta giorni, essa può essere eccezionalmente consentita solo quando a) la gravidanza o il parto comportino un < pericolo>> per la <> ovvero b) siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un <> per la <> (art. 6 della L. 194 del 1978).
In particolare, la presenza delle condizioni ivi rigorosamente tipizzate (artt. 4 e 6) genera un vero e proprio diritto all'autodeterminazione della gestante di optare per l'interruzione della gravidanza.
L'impossibilità della scelta della madre, pur nel concorso delle condizioni di cui all'art. 6, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile (così
Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767)
15 Occorre però che l'interruzione sia legalmente consentita - е dunque, con riferimento al caso in esame, che sussistano, e siano accertabili mediante appropriati esami clinici, le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna - giacché, senza il concorso di tali presupposti, l'aborto integrerebbe un reato;
con la conseguente esclusione della stessa antigiuridicità del danno, dovuto non più a colpa professionale, bensì a precetto imperativo di legge.
Come limpidamente chiarito dalla Suprema Corte, nella sua massima espressione, “il thema probandum è costituito da un fatto complesso;
e cioè, da un accadimento composto da molteplici circostanze e comportamenti proiettati nel tempo: la rilevante anomalia del nascituro, l'omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, la scelta abortiva di quest'ultima”.
I presupposti della fattispecie facoltizzante devono essere allegati e provati dalla donna, ex art. 2697
c.c. (onus incumbit ei qui dicit): il genitore che agisce per il risarcimento del danno da nascita indesiderata – o, secondo diversa terminologia, danno da privazione della facoltà di esercitare una consapevole scelta se effettuare o no un aborto terapeutico (in tal senso, v. Cass. civ., 27 giugno 2023,
n.18327) – ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale;
quest'onere può essere assolto tramite “praesumptio hominis”, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale.
Si è ulteriormente precisato che, invero, le presunzioni devono essere valutate dal giudice secondo un modello “atomistico-analitico”, fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza (cfr. 27 giugno 2023, n.18327; conf. Cass. civ., 27 gennaio 2025, n. 1903).
Venendo al caso di specie, osserva in primo luogo la Corte che, invero, la signora non ha Pt_2
allegato nei termini preclusivi previsti dal codice di rito la sussistenza del grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, quale condizione legittimante l'aborto terapeutico.
In secondo luogo non ha offerto elementi presuntivi dai quali inferire la sua volontà abortiva. La circostanza che ella si era sottoposta a visite di controllo, è elemento di per sé non univocamente
16 indicativo di volontà abortiva, potendo essere astrattamente indicativo della volontà della donna di gestire al meglio la propria gravidanza.
Il solo fatto di essersi sottoposta ad amniocentesi non è sufficiente a fa presumere la volontà di interrompere la gravidanza (cfr. Cass. civ., 22 marzo 2013, n. 7269: “Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza;
tale prova non può essere desunta dal solo fatto che la gestante abbia chiesto di sottoporsi ad esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto, poiché tale richiesta è solo un indizio privo dei caratteri di gravità ed univocità”).
Del resto, nell'atto di citazione in primo grado mai si afferma la recisa volontà della sig.ra di Pt_2
interrompere la gravidanza, quando, piuttosto, si lamenta di non essere stata posta nelle condizioni di decidere se interromperla o meno.
Né la circostanza ha costituito oggetto della prova testimoniale pur capitolata dagli attori e ammessa dal Tribunale.
Il terzo motivo è rigettato.
4.3 Il rigetto del primo e del terzo motivo assorbe, logicamente, il secondo motivo, recante “Sulla condotta colposa del sanitario”, con la quale i signori ed censurano la sentenza per Pt_1 Pt_2 non avere accolto la domanda risarcitoria nei confronti del dott. responsabile dell'omessa CP_2
informazione in ordine alle malformazioni del feto.
4.4 Con il quarto motivo, così rubricato: “La posizione del padre”, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto assorbita nel rigetto della pretesa creditoria per mancato assolvimento dell'onere probatorio, ogni altra questione, e, fra queste, “la legittimazione del sig. padre Parte_1 della piccola , a chiedere il risarcimento dei danni dall'omessa diagnosi prenatale” (cfr. Per_1
citazione in appello, pag. 18), così ponendosi in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha, ormai da tempo, riconosciuto la legittimazione di entrambi i genitori.
Il motivo è infondato.
In effetti, il diritto al risarcimento del danno da nascita indesiderata è pacificamente riconosciuto anche al padre del nascituro. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre ma anche al
17 padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura in cui egli opera, non può ritenersi estraneo il padre, il quale deve, perciò, considerarsi tra i soggetti “protetti” e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli”
(cfr. Cass. civ., 5 febbraio 2018, n. 2675; si veda, altresì, Cass. civ., 10 maggio 2002, n. 6735).
Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale non ha messo in discussione la legittimazione ad agire del padre di ma ne ha implicitamente rigettato la domanda risarcitoria, non essendo stata dimostrata Per_1
la volontà dei genitori della nascitura di interrompere la gravidanza.
4.5 Con il sesto motivo, così rubricato: “Sulla condanna alle spese legali”, censurano la statuizione di condanna all'integrale pagamento delle spese di lite nei confronti di tutte le parti costituite in giudizio.
Rappresentano che, così decidendo, il tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione che “si tratta di una materia complessa caratterizzata da un quadro giurisprudenziale in forte evoluzione, che si è attestato sull'attuale aspetto solo in epoca recente e comunque successiva all'instaurazione del giudizio (2013)” e che “la domanda risarcitoria è supportata da una consulenza medico-legale che riconosce profili di responsabilità medica nei confronti del ginecologo specialista” (cfr. citazione in appello, pag. 21-22). Concludono il motivo chiedendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
A norma dell'art.91, comma 1, c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna <
La condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., peraltro, non ha natura sanzionatoria.
Essa non avviene a titolo d risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza (Cass. civ., 28 marzo 2001, n. 4485).
L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti
18 non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. civ., 30 maggio 2000, n.
7182).
Costituendo, come sopradetto, la <> un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, è palese che
è irrilevante, al fine di escludere la soccombenza, delle ragioni che abbiano determinato quest'ultima.
In tal senso, la soccombenza ben può essere determinata, anziché da ragioni di merito, per ragioni di ordine processuale, richiedendo l'art. 91, per la statuizione sulle spese, non una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito.
Peraltro, la disciplina delle spese processuali secondo il principio della soccombenza, può essere derogata nel caso in cui ricorrano i presupposti per una compensazione delle spese di lite ex art.92, comma 2, c.p.c., ipotesi che il Giudice di prime cure non ha, evidentemente, ravvisato, donde la doglianza degli appellanti.
Orbene, l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla
L. n. 69/2009, dispone(va): ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti>>.
Le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, per legittimare la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (cfr., da ultimo, Cass. civ., 29 aprile 2020, n. 8272). Al riguardo, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno avuto modo di precisare che “l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali statuizioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. sez. Un.,
22 febbraio 2021, n. 2572).
In particolare, “anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di
19 questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr.
Cass. civ., 11 marzo 2022, n. 7992).
La sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione va valutata ex ante, cioè con riferimento alla situazione giurisprudenziale esistente all'epoca in cui venne proposta la domanda.
Ora, nel caso in esame, l'assunto degli appellanti, a cui dire il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione la complessità della materia, caratterizzata da un quadro giurisprudenziale in forte evoluzione, che si sarebbe consolidato solo in epoca recente e comunque successiva all'instaurazione del giudizio (2013), è assunto che non può essere condiviso, giacché la giurisprudenza in materia di risarcimento del danno da nascita indesiderata risale almeno alla prima metà degli anni novanta (cfr. Cass. n. 6735/2002, cit.: “Il primo caso di nascita indesiderata esaminato dalla Corte è stato quello su cui è intervenuta la sentenza 8 luglio 1994 n.6464”), e si è consolidata negli anni successivi senza sostanziali mutamenti rispetto alle questioni dirimenti. Anche il sesto motivo è, dunque, rigettato e, con esso, l'appello.
§ 5. Le spese processuali
5.1 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, per la non particolare complessità delle questioni trattate (causa di valore indeterminabile di bassa complessità),
e per tutte le fasi.
5.2 Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AN, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore con atto di citazione Persona_1
notificato il 18 marzo 2020 nei confronti di , Controparte_1
, Controparte_12 Controparte_3 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Croton n. 111 resa e CP_11 CP_5
pubblicata il 31 gennaio 2020, notificata in data 19 febbraio 2020, così provvede:
a. Dichiara la contumacia di e di Controparte_11 CP_5
b. Rigetta l'appello;
c. Condanna e , in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore in solido, al pagamento delle spese di Persona_1
20 lite in favore di , liquidate in € 4.996,00 per compensi professionali oltre rimborso Controparte_2
forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giacomo Dominijanni dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
d. Condanna e , in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore in solido al pagamento delle spese di Persona_1 lite in favore dell' , liquidate in € 4.996,00 per compensi Controparte_1
professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
e. Condanna e , in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore in solido al pagamento delle spese di Persona_1
lite in favore di liquidate in € 4.996,00 per compensi professionali Controparte_3
oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
f. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di
AN del 20 novembre 2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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