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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA IN, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4704/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. CS00909072016 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , difesa in questo giudizio dal dott. Difensore_1 , con ricorso depositato il 4/6/2024, si oppone all'Avviso di Accertamento Catastale n. CS0090907 del 6/7/2016, notificato il 13/4/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di CS (AdE) e relativo alla unità immobiliare sita nel Comune di Diamante al Indirizzo_1 (stabilimento balneare). In buona sostanza con l'accertamento in questione, a seguito della DOCFA n. CS0132638 del 6/7/2015, l'Ufficio, per come si legge nello stesso Avviso, sulla base dei dati dichiarati dalla contribuente e di quelli riportati nella relazione di stima (allegata all'Avviso stesso), “previo sopralluogo”, ha modificato gli stessi, inserendo nelle voci di costo, ai fini della determinazione della Rendita Catastale (r.c.), anche quelle relative al “lotto di terreno” ed all'”Area verde”, fermo restante la conferma della categoria catastale e della tipologia (D/8; stabilimento balneare). La variazione apportata dell'Ufficio ha, di fatto, comportato l'aumento della rendita catastale ad € 2.590,00 (rispetto a quella dichiarata di € 1.861,00).
Nel ricorso viene, quindi, richiesto l'annullamento dell'Avviso in questione, sostenendo, in sintesi la carenza di prove su cui si fonda la pretesa impositiva, ritenendo che la “relazione di stima sintetica” allegata all'Avviso non è attendibile, in quanto l'Avviso di Accertamento e la richiamata “relazione” risalgono ad otto anni prima (2016) e non tengono conto della situazione esistente al momento della notifica dell'Avviso opposto. Aggiunge che, infatti, l'area è stata interessata anche da un incendio che ha distrutto completamente le strutture, come da relazione dei VV.FF. del 6/5/2024 (in atti). Lamenta, altresì, la violazione dell'art. 6 bis della l. n. 212/2000, che, a parere della parte ricorrente, prevede l'obbligo del contradditorio preventivo, negato nel caso in esame. Eccepisce, infine, l'intervenuta decadenza e prescrizione, nonché alcune “irregolarità” nella stessa compilazione dell'Avviso impugnato.
L'AdE, con controdeduzioni del 13/11/2024, eccepisce che la “variazione della r.c.” di cui all'Avviso opposto è stata effettuata in base ai “dati” forniti nella DOCFA presentata dal ricorrente. Precisa, infine, che nel caso in esame, non è previsto l'obbligo del “contraddittorio preventivo”.
Alla odierna pubblica udienza, assente la parte ricorrente, il rappresentante dell'Ufficio insiste nell'accoglimento dei propri atti difensivi. La controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In verità questo giudicante, anche sulla base dell'esame degli atti in giudizio, ritiene che, pur volendo ritenere l'Avviso di Accertamento, oggi opposto non soggetto a “tempi di prescrizione”, è quantomeno irrituale ed inusuale che lo stesso -redatto e formalizzato in uno con la “relazione tecnica, previo sopralluogo” in data 6/7/2016- venga, poi, notificato il 23/4/2024 (otto anni dopo), con la pretesa di affermare una “variazione della r.c.” sulla base di una “situazione”, i cui elementi, però, risalgono ad otto anni prima e, mai aggiornati. Gli stessi elementi, però, non possono più essere ritenuti attendibili e conformi alla reale situazione esistente alla data di notifica dell'Avviso, che solo ora (nel 2024), portato a conoscenza della contribuente, assume rilievo e può essere considerato “esecutivo ed efficace”. Tale “operatività”, quindi, si fonda, come detto, su dati ed elementi, che, per non essere più neanche conformi a quelli della DOCFA del 2015, non sono più attendibili e credibili. Questa circostanza, si evince ed è provata oltre che dalle dichiarazioni della parte ricorrente sullo consistenza delle strutture e della loro destinazione d'uso (non contestata dalla parte resistente), anche e soprattutto dalla descrizione degli immobili (seppure interessati dall'incendio) fatta dai VV.FF. Le stesse non corrispondano a quelle illustrate nella “relazione tecnica” del 2016, oggi posta, però, a supporto dell'accertamento e dell'Avviso emesso. In altri termini, è evidente, a parere di questo giudicante, una forte contraddizione e discrasia fra gli atti ed i fatti posti a base dell'accertamento (del 2016), rispetto a quanto “descritto” dai VV.FF. (nel 2024) per gli stessi immobili. A ciò si aggiunga che la struttura è andata completamente distrutta dall'incendio del 6/5/2024 e la
“rendita catastale” (attualizzata) non può basarsi su un sopralluogo di otto anni prima. Lo stesso ufficio, nel suo atto difensivo depositato il 13/11/2024 (pag. 3), precisa, poi, che “trattasi di una unità immobiliare attualmente soppressa”. Su queste richiamate circostanze, nulla viene eccepito nelle controdeduzioni dell'Ufficio, che, in altri termini nulla dichiara sulla (diversa) composizione e destinazione strutturale degli immobili (rispetto al 2016) e sul loro ammaloramento, nonché sugli effetti dello incendio (che seppure successivo alla notifica dell'Avviso opposto, è stato, comunque, portato a conoscenza dell'Ufficio già con il ricorso introduttivo del giudizio) e che “ha completamente distrutto i locali dello stabilimento balneare” (v. pag. 8 Rapporto Intervento VV.FF, in atti). In altri termini, risulta in atti che la situazione al momento della notifica dell'Avviso opposto (23/4/2024), -che, come detto, conferisce l'effettiva esecutorietà dello stesso, nonchè alla data del deposito delle controdeduzioni dell'Ufficio (avvenuta il 13/11/2024)- non è certamente più quella “verificata” al momento dell'emissione dell'Avviso stesso nel 2016 (fra l'altro con diverse contraddizioni rispetto al richiamato Rapporto dei VV.FF.). L'Ufficio avrebbe, quantomeno, dovuto aggiornare le circostanze accertate nel (lontano) 2016, da verificare prima della data di notifica dell'Avviso stesso (2024) o, quantomeno, in un rapporto di reciproca collaborazione, anche successivamente a quanto rappresentato nel ricorso dal ricorrente. Lo stesso Ufficio sulle circostanze appena esposte (tardiva notifica dell'Avviso rispetto alla sua stessa emissione;
mutamento dei fatti e dei dati caratterizzanti il
“classamento” di un immobile ed intervenuto incendio con la distruzione dell'intero stabilimento), nulla, di fatto, eccepisce, limitandosi, in buona sostanza, ad affermare semplicemente “che trattasi di una unità attualmente soppressa” (v. pag. 3 controdeduzioni). Di conseguenza, a parere di questa Corte, la motivazione di cui all'Avviso opposto, appare, di fatto, carente, insufficiente e contraddittoria. In effetti, l'accertamento de qua avrebbe quantomeno richiesto un sopralluogo ed una nuova “relazione tecnica”, supportata da fatti e da prove “aggiornati” e, soprattutto, coerenti con la reale situazione presente nel 2024, anno di effettiva notifica dell'Avviso. Lo stesso “preventivo contraddittorio”, invocato dalla parte ricorrente (anche se non obbligatorio) avrebbe, certamente, favorito “un aggiornamento/una attualizzazione” dello stato delle cose e della stessa verifica in capo all'Ufficio, nel rispetto dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/92, così come novellato dalla l. n. 130/2022). In definitiva “l'aggiornamento/ la valorizzazione” della Rendita Catastale in esame, così come stabilità (del 2016)nell'Avviso opposto , tenuto conto degli elementi e dei dati superati dai fatti, medio tempo intercorsi, non è legittima e va annullata, perché, fra l'altro non motivata, in termini sufficienti, chiari e logici. L'accoglimento della suddetta prevalente eccezione, con l'annullamento dell'Avviso opposto, rende superfluo l'esame delle altre ragioni esposte da entrambe le parti in causa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 140,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge, da distrarsi a favore del difensore che ne ha fatto esplicita richiesta.
Alla odierna pubblica udienza, assente la parte ricorrente, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in parte motiva.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA IN, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4704/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. CS00909072016 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , difesa in questo giudizio dal dott. Difensore_1 , con ricorso depositato il 4/6/2024, si oppone all'Avviso di Accertamento Catastale n. CS0090907 del 6/7/2016, notificato il 13/4/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di CS (AdE) e relativo alla unità immobiliare sita nel Comune di Diamante al Indirizzo_1 (stabilimento balneare). In buona sostanza con l'accertamento in questione, a seguito della DOCFA n. CS0132638 del 6/7/2015, l'Ufficio, per come si legge nello stesso Avviso, sulla base dei dati dichiarati dalla contribuente e di quelli riportati nella relazione di stima (allegata all'Avviso stesso), “previo sopralluogo”, ha modificato gli stessi, inserendo nelle voci di costo, ai fini della determinazione della Rendita Catastale (r.c.), anche quelle relative al “lotto di terreno” ed all'”Area verde”, fermo restante la conferma della categoria catastale e della tipologia (D/8; stabilimento balneare). La variazione apportata dell'Ufficio ha, di fatto, comportato l'aumento della rendita catastale ad € 2.590,00 (rispetto a quella dichiarata di € 1.861,00).
Nel ricorso viene, quindi, richiesto l'annullamento dell'Avviso in questione, sostenendo, in sintesi la carenza di prove su cui si fonda la pretesa impositiva, ritenendo che la “relazione di stima sintetica” allegata all'Avviso non è attendibile, in quanto l'Avviso di Accertamento e la richiamata “relazione” risalgono ad otto anni prima (2016) e non tengono conto della situazione esistente al momento della notifica dell'Avviso opposto. Aggiunge che, infatti, l'area è stata interessata anche da un incendio che ha distrutto completamente le strutture, come da relazione dei VV.FF. del 6/5/2024 (in atti). Lamenta, altresì, la violazione dell'art. 6 bis della l. n. 212/2000, che, a parere della parte ricorrente, prevede l'obbligo del contradditorio preventivo, negato nel caso in esame. Eccepisce, infine, l'intervenuta decadenza e prescrizione, nonché alcune “irregolarità” nella stessa compilazione dell'Avviso impugnato.
L'AdE, con controdeduzioni del 13/11/2024, eccepisce che la “variazione della r.c.” di cui all'Avviso opposto è stata effettuata in base ai “dati” forniti nella DOCFA presentata dal ricorrente. Precisa, infine, che nel caso in esame, non è previsto l'obbligo del “contraddittorio preventivo”.
Alla odierna pubblica udienza, assente la parte ricorrente, il rappresentante dell'Ufficio insiste nell'accoglimento dei propri atti difensivi. La controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In verità questo giudicante, anche sulla base dell'esame degli atti in giudizio, ritiene che, pur volendo ritenere l'Avviso di Accertamento, oggi opposto non soggetto a “tempi di prescrizione”, è quantomeno irrituale ed inusuale che lo stesso -redatto e formalizzato in uno con la “relazione tecnica, previo sopralluogo” in data 6/7/2016- venga, poi, notificato il 23/4/2024 (otto anni dopo), con la pretesa di affermare una “variazione della r.c.” sulla base di una “situazione”, i cui elementi, però, risalgono ad otto anni prima e, mai aggiornati. Gli stessi elementi, però, non possono più essere ritenuti attendibili e conformi alla reale situazione esistente alla data di notifica dell'Avviso, che solo ora (nel 2024), portato a conoscenza della contribuente, assume rilievo e può essere considerato “esecutivo ed efficace”. Tale “operatività”, quindi, si fonda, come detto, su dati ed elementi, che, per non essere più neanche conformi a quelli della DOCFA del 2015, non sono più attendibili e credibili. Questa circostanza, si evince ed è provata oltre che dalle dichiarazioni della parte ricorrente sullo consistenza delle strutture e della loro destinazione d'uso (non contestata dalla parte resistente), anche e soprattutto dalla descrizione degli immobili (seppure interessati dall'incendio) fatta dai VV.FF. Le stesse non corrispondano a quelle illustrate nella “relazione tecnica” del 2016, oggi posta, però, a supporto dell'accertamento e dell'Avviso emesso. In altri termini, è evidente, a parere di questo giudicante, una forte contraddizione e discrasia fra gli atti ed i fatti posti a base dell'accertamento (del 2016), rispetto a quanto “descritto” dai VV.FF. (nel 2024) per gli stessi immobili. A ciò si aggiunga che la struttura è andata completamente distrutta dall'incendio del 6/5/2024 e la
“rendita catastale” (attualizzata) non può basarsi su un sopralluogo di otto anni prima. Lo stesso ufficio, nel suo atto difensivo depositato il 13/11/2024 (pag. 3), precisa, poi, che “trattasi di una unità immobiliare attualmente soppressa”. Su queste richiamate circostanze, nulla viene eccepito nelle controdeduzioni dell'Ufficio, che, in altri termini nulla dichiara sulla (diversa) composizione e destinazione strutturale degli immobili (rispetto al 2016) e sul loro ammaloramento, nonché sugli effetti dello incendio (che seppure successivo alla notifica dell'Avviso opposto, è stato, comunque, portato a conoscenza dell'Ufficio già con il ricorso introduttivo del giudizio) e che “ha completamente distrutto i locali dello stabilimento balneare” (v. pag. 8 Rapporto Intervento VV.FF, in atti). In altri termini, risulta in atti che la situazione al momento della notifica dell'Avviso opposto (23/4/2024), -che, come detto, conferisce l'effettiva esecutorietà dello stesso, nonchè alla data del deposito delle controdeduzioni dell'Ufficio (avvenuta il 13/11/2024)- non è certamente più quella “verificata” al momento dell'emissione dell'Avviso stesso nel 2016 (fra l'altro con diverse contraddizioni rispetto al richiamato Rapporto dei VV.FF.). L'Ufficio avrebbe, quantomeno, dovuto aggiornare le circostanze accertate nel (lontano) 2016, da verificare prima della data di notifica dell'Avviso stesso (2024) o, quantomeno, in un rapporto di reciproca collaborazione, anche successivamente a quanto rappresentato nel ricorso dal ricorrente. Lo stesso Ufficio sulle circostanze appena esposte (tardiva notifica dell'Avviso rispetto alla sua stessa emissione;
mutamento dei fatti e dei dati caratterizzanti il
“classamento” di un immobile ed intervenuto incendio con la distruzione dell'intero stabilimento), nulla, di fatto, eccepisce, limitandosi, in buona sostanza, ad affermare semplicemente “che trattasi di una unità attualmente soppressa” (v. pag. 3 controdeduzioni). Di conseguenza, a parere di questa Corte, la motivazione di cui all'Avviso opposto, appare, di fatto, carente, insufficiente e contraddittoria. In effetti, l'accertamento de qua avrebbe quantomeno richiesto un sopralluogo ed una nuova “relazione tecnica”, supportata da fatti e da prove “aggiornati” e, soprattutto, coerenti con la reale situazione presente nel 2024, anno di effettiva notifica dell'Avviso. Lo stesso “preventivo contraddittorio”, invocato dalla parte ricorrente (anche se non obbligatorio) avrebbe, certamente, favorito “un aggiornamento/una attualizzazione” dello stato delle cose e della stessa verifica in capo all'Ufficio, nel rispetto dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/92, così come novellato dalla l. n. 130/2022). In definitiva “l'aggiornamento/ la valorizzazione” della Rendita Catastale in esame, così come stabilità (del 2016)nell'Avviso opposto , tenuto conto degli elementi e dei dati superati dai fatti, medio tempo intercorsi, non è legittima e va annullata, perché, fra l'altro non motivata, in termini sufficienti, chiari e logici. L'accoglimento della suddetta prevalente eccezione, con l'annullamento dell'Avviso opposto, rende superfluo l'esame delle altre ragioni esposte da entrambe le parti in causa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 140,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge, da distrarsi a favore del difensore che ne ha fatto esplicita richiesta.
Alla odierna pubblica udienza, assente la parte ricorrente, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in parte motiva.