Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 620
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Tardività della notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica tardiva di un avviso di accertamento, basato su dati risalenti a otto anni prima e non aggiornati, rende gli elementi non più attendibili e conformi alla reale situazione esistente alla data di notifica. La distruzione della struttura a seguito di incendio ha ulteriormente reso inattendibili i dati del 2016.

  • Accolto
    Carenza di motivazione e contraddittorietà dell'avviso di accertamento

    La motivazione dell'avviso di accertamento è ritenuta carente, insufficiente e contraddittoria poiché basata su dati superati dai fatti intercorsi e non coerenti con la reale situazione presente al momento della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 620
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 620
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo