TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 3775/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3775/2023 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
17.07.2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Garofano
RICORRENTE
E
, nato a [...] in data [...], C.F.: , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dagli avv.ti Adriana Bruna Petrola e Danila Visciani
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di Curatore Speciale delle minori , nata Controparte_2 Persona_1
a Salerno il 19.03.2015, C.F.: e , nata a [...] il [...], C.F._3 CP_3
C.F.: C.F._4
RESISTENTE
E
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONE DELLE PARTI, PER IL RICORRENTE: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
FATTO E DIRITTO
1 r.g. 3775/2023
Con ricorso depositato in data 11.05.2023, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel comune di Salerno in data 22.07.2012 e che dalla loro unione CP_1 erano nate (19.03.2015) e (19.11.2019), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge Per_1 CP_3 alle condizioni di cui al ricorso e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche parte resistente, , si costituiva in CP_1 giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione, pur contestando la ricostruzione dei fatti posti a sostegno della domanda ed articolando diverse condizioni alle quali disporre la pronunzia.
Il Giudice delegato, attesa l'elevata conflittualità tra le parti, nonché la rappresentazione di condotte di violenza da parte del resistente (sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento) anche in presenza delle minori, nominava l'avv. , quale curatore speciale delle Controparte_2 minori e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza dell'11.07.2023.
All'udienza dell'11.07.2023 le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Collegio che le autorizzava a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse delle minori.
Proseguita la fase istruttoria, attivati tutti gli strumenti necessari per la tutela delle minori, all'udienza del 17.07.2025 si domandava emettersi sentenza non definitiva di separazione personale, chiedendo la prosecuzione della causa per l'ulteriore corso.
Il procedimento era, conseguentemente, rimesso al collegio per la decisione sullo status.
Tanto premesso, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla separazione, dovendo rimettersi sul ruolo la causa come da separata ordinanza, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria per la decisione sulle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] in data [...], C.F.: C.F._1 CP_1
2 r.g. 3775/2023
che hanno contratto matrimonio concordatario in Salerno in data 22.07.2012, C.F._2 trascritto nel predetto Comune al n. 122 P. 2 S. A Uff. 1 anno 2012;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3775/2023 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
17.07.2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Garofano
RICORRENTE
E
, nato a [...] in data [...], C.F.: , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dagli avv.ti Adriana Bruna Petrola e Danila Visciani
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di Curatore Speciale delle minori , nata Controparte_2 Persona_1
a Salerno il 19.03.2015, C.F.: e , nata a [...] il [...], C.F._3 CP_3
C.F.: C.F._4
RESISTENTE
E
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONE DELLE PARTI, PER IL RICORRENTE: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
FATTO E DIRITTO
1 r.g. 3775/2023
Con ricorso depositato in data 11.05.2023, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel comune di Salerno in data 22.07.2012 e che dalla loro unione CP_1 erano nate (19.03.2015) e (19.11.2019), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge Per_1 CP_3 alle condizioni di cui al ricorso e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche parte resistente, , si costituiva in CP_1 giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione, pur contestando la ricostruzione dei fatti posti a sostegno della domanda ed articolando diverse condizioni alle quali disporre la pronunzia.
Il Giudice delegato, attesa l'elevata conflittualità tra le parti, nonché la rappresentazione di condotte di violenza da parte del resistente (sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento) anche in presenza delle minori, nominava l'avv. , quale curatore speciale delle Controparte_2 minori e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza dell'11.07.2023.
All'udienza dell'11.07.2023 le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Collegio che le autorizzava a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse delle minori.
Proseguita la fase istruttoria, attivati tutti gli strumenti necessari per la tutela delle minori, all'udienza del 17.07.2025 si domandava emettersi sentenza non definitiva di separazione personale, chiedendo la prosecuzione della causa per l'ulteriore corso.
Il procedimento era, conseguentemente, rimesso al collegio per la decisione sullo status.
Tanto premesso, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla separazione, dovendo rimettersi sul ruolo la causa come da separata ordinanza, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria per la decisione sulle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] in data [...], C.F.: C.F._1 CP_1
2 r.g. 3775/2023
che hanno contratto matrimonio concordatario in Salerno in data 22.07.2012, C.F._2 trascritto nel predetto Comune al n. 122 P. 2 S. A Uff. 1 anno 2012;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3