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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 760/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite di Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti,
[...] P.IVA_2
dall'Avv. Roberto Ascani;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_2 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Federica Zurlo;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CO … accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della della Sentenza del Tribunale di 1 Ascoli Piceno n.453/2024, notificata il 1/7/2024 … respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla condannando in ogni caso la stessa al pagamento della Controparte_2
somma di euro 50.860,75 o quella diversa somma di giustizia, oltre gli interessi come quantificati nell'ingiunzione; vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”; appellata: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,in via principale e nel merito, rigettare l'appello così come proposto dalla siccome infondato Parte_1
sia in fatto che in diritto;
in subordine, nella estrema e denegata ipotesi di accoglimento, ove fosse accertata e dichiarata la natura di contratto autonomo di garanzia della dichiarazione fideiussoria del 24.1.2003 e lettera di collegamento del 13.11.2003, dichiararne la nullità e/o inefficacia per pratica sleale e scorretta, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
229/09, reso il 9-10.4.2009 dal Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti della sig.ra CP_2
Sempre con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite”;
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. L'unico motivo, articolato in due profili correlati, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'art. 1957 c.c. da Controparte_2
.
[...]
Il motivo è fondato.
La clausola di cui al n. 8 della scrittura priva del 24.1.2003, per il cui tramite Controparte_2
ebbe a rilasciare la fideiussione (così deve essere qualificata la fonte negoziale
[...]
dell'obbligazione), prevede quanto segue: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
2 banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ad avviso del Collegio, tale clausola, nella sostanza equivalente a quella “a prima richiesta”, pur non risolvendosi in una deroga integrale alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento, ossia la “semplice richiesta scritta”, all'esito della quale il fideiussore è obbligato all'immediato pagamento (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione, n. 27333 del 12/12/2005, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 13078 del 21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del 26/09/2017, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34678 del 27/12/2024, Ordinanza della Corte di Cassazione n.660 del 10/01/2025).
Ciò che è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dalla missiva del 18.8.2005, Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a., a seguito della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine e comunque del recesso dai contratti di mutuo e di anticipazione salvo buon fine, ha immediatamente richiesto a , debitore principale, e Controparte_3 CP_2 CP_2
fideiussore, l'adempimento dell'obbligazione principale e dell'obbligazione di garanzia, con correlato rispetto, pertanto del termine semestrale.
La clausola in esame, come sopra interpretata, non intercetta alcuna delle ipotesi stigmatizzate dalla norma di cui all'art. 1469 bis c.c., nella lettera ratione temporis applicabile, né dà origine ad una forma patologica di squilibrio contrattuale.
La fideiussione si risolve in un negozio unilaterale, che si perfeziona tramite le modalità delineate dalle norme di cui all'art. 1333 c.c., dal quale sorgono obbligazioni a carico del solo proponente, ciò
che preclude che si possa porre una questione di equilibrio sinallagmatico del carico obbligatorio.
Nel caso di specie, peraltro, la condotta del creditore garantito è stata improntata alla totale buona fede poiché, lo si ripete, Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a ha immediatamente (o, comunque,
nel termine di sei mesi e con le modalità di cui alla clausola n. 8) intimato a Controparte_2
(e al debitore principale) l'adempimento dell'obbligazione di garanzia, sì da consentire al fideiussore di pagare e poi surrogarsi nella posizione del creditore garantito o di agire in regresso nei confronti
3 del debitore principale, senza, dunque, essere esposto al rischio della sopravvenuta insolvenza di quest'ultimo.
Tuttavia, ha scelto di rendersi inadempiente e tale inadempimento persiste Controparte_2
dal 2005.
II. L'accoglimento dell'appello conduce alla riforma della sentenza impugnata.
Al riguardo, deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)”.
Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., Controparte_2
deve essere condannata all'immediato pagamento, in favore di della
[...] Parte_1
somma di euro 50.860,75 oltre interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo.
III. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività in tutte le fasi. Parte_1
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase istruttoria, risoltasi nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., e per la fase decisionale, esauritasi nella discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel presente grado, la difesa appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
4 La Corte d'Appello di CO, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, condanna all'immediato Controparte_2
pagamento, in favore della somma di euro 50.860,75 oltre interessi come Parte_1
richiesti, anche con riferimento al termine di decorrenza, nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore Controparte_2 Parte_1
delle spese del primo grado, che si liquidano in euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore Controparte_2 Parte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 5.211,00 per compenso ed euro 804,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
CO, 29.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 760/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite di Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti,
[...] P.IVA_2
dall'Avv. Roberto Ascani;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_2 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Federica Zurlo;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CO … accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della della Sentenza del Tribunale di 1 Ascoli Piceno n.453/2024, notificata il 1/7/2024 … respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla condannando in ogni caso la stessa al pagamento della Controparte_2
somma di euro 50.860,75 o quella diversa somma di giustizia, oltre gli interessi come quantificati nell'ingiunzione; vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”; appellata: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,in via principale e nel merito, rigettare l'appello così come proposto dalla siccome infondato Parte_1
sia in fatto che in diritto;
in subordine, nella estrema e denegata ipotesi di accoglimento, ove fosse accertata e dichiarata la natura di contratto autonomo di garanzia della dichiarazione fideiussoria del 24.1.2003 e lettera di collegamento del 13.11.2003, dichiararne la nullità e/o inefficacia per pratica sleale e scorretta, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
229/09, reso il 9-10.4.2009 dal Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti della sig.ra CP_2
Sempre con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite”;
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. L'unico motivo, articolato in due profili correlati, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'art. 1957 c.c. da Controparte_2
.
[...]
Il motivo è fondato.
La clausola di cui al n. 8 della scrittura priva del 24.1.2003, per il cui tramite Controparte_2
ebbe a rilasciare la fideiussione (così deve essere qualificata la fonte negoziale
[...]
dell'obbligazione), prevede quanto segue: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
2 banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ad avviso del Collegio, tale clausola, nella sostanza equivalente a quella “a prima richiesta”, pur non risolvendosi in una deroga integrale alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento, ossia la “semplice richiesta scritta”, all'esito della quale il fideiussore è obbligato all'immediato pagamento (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione, n. 27333 del 12/12/2005, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 13078 del 21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del 26/09/2017, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34678 del 27/12/2024, Ordinanza della Corte di Cassazione n.660 del 10/01/2025).
Ciò che è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dalla missiva del 18.8.2005, Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a., a seguito della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine e comunque del recesso dai contratti di mutuo e di anticipazione salvo buon fine, ha immediatamente richiesto a , debitore principale, e Controparte_3 CP_2 CP_2
fideiussore, l'adempimento dell'obbligazione principale e dell'obbligazione di garanzia, con correlato rispetto, pertanto del termine semestrale.
La clausola in esame, come sopra interpretata, non intercetta alcuna delle ipotesi stigmatizzate dalla norma di cui all'art. 1469 bis c.c., nella lettera ratione temporis applicabile, né dà origine ad una forma patologica di squilibrio contrattuale.
La fideiussione si risolve in un negozio unilaterale, che si perfeziona tramite le modalità delineate dalle norme di cui all'art. 1333 c.c., dal quale sorgono obbligazioni a carico del solo proponente, ciò
che preclude che si possa porre una questione di equilibrio sinallagmatico del carico obbligatorio.
Nel caso di specie, peraltro, la condotta del creditore garantito è stata improntata alla totale buona fede poiché, lo si ripete, Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a ha immediatamente (o, comunque,
nel termine di sei mesi e con le modalità di cui alla clausola n. 8) intimato a Controparte_2
(e al debitore principale) l'adempimento dell'obbligazione di garanzia, sì da consentire al fideiussore di pagare e poi surrogarsi nella posizione del creditore garantito o di agire in regresso nei confronti
3 del debitore principale, senza, dunque, essere esposto al rischio della sopravvenuta insolvenza di quest'ultimo.
Tuttavia, ha scelto di rendersi inadempiente e tale inadempimento persiste Controparte_2
dal 2005.
II. L'accoglimento dell'appello conduce alla riforma della sentenza impugnata.
Al riguardo, deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)”.
Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., Controparte_2
deve essere condannata all'immediato pagamento, in favore di della
[...] Parte_1
somma di euro 50.860,75 oltre interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo.
III. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività in tutte le fasi. Parte_1
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase istruttoria, risoltasi nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., e per la fase decisionale, esauritasi nella discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel presente grado, la difesa appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
4 La Corte d'Appello di CO, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, condanna all'immediato Controparte_2
pagamento, in favore della somma di euro 50.860,75 oltre interessi come Parte_1
richiesti, anche con riferimento al termine di decorrenza, nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore Controparte_2 Parte_1
delle spese del primo grado, che si liquidano in euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore Controparte_2 Parte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 5.211,00 per compenso ed euro 804,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
CO, 29.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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