Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 868/2025 r.g.
TRIBUNALE DI TARANTO Seconda Sezione Civile
Il giudice
• sciogliendo la riserva;
• ritenuto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da nei confronti di Parte_1 [...]
finalizzato alla cancellazione della segnalazione a sofferenza del Controparte_1 nominativo del operata dall'istituto di credito resistente presso la Centrale Rischi della Pt_1 Banca d'Italia, possa trovare accoglimento;
• osservato che parte ricorrente lamenta l'indebita segnalazione a sofferenza di una posizione debitoria del ricorrente, ammontante a meno di tremila euro, derivante da scoperto di conto corrente, effettuata da presso la Centrale dei Rischi della Banca Controparte_1
d'Italia sostenendo: (i) che prima di procedere alla segnalazione Controparte_1 del credito succitato a sofferenza, “[…] avrebbe dovuto saggiare l'effettiva portata solutoria del credito medesimo e per converso la solvibilità del debitore quale desumibile dalle relative condizioni di reddito e dallo storico dei rapporti creditizi intestati a suo nome
[…]”, (ii) avrebbe dovuto preventivamente informare il debitore circa la futura segnalazione e (iii) che l'odierna resistente avrebbe proceduto illegittimamente e contrariamente al dettato normativo all'iscrizione a sofferenza “[…] in relazione agli effetti nefasti ed oltremodo pregiudizievoli, per un debito di appena €2500. […] il presupposto del danno grave e irreparabile a seguito di segnalazione illegittima, è in re ipsa, in quanto la illegittima segnalazione è già di per sé foriera di un danno coincidente con la impossibilità di accesso al credito. Gli effetti della segnalazione illegittima sono altresì permanenti ed incidono negativamente sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario. Costituisce fatto notorio che la segnalazione a sofferenza di un soggetto, su iniziativa illecita di un istituto di credito, non passa inosservata agli altri istituti che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali. L'illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l'attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce (cfr. Cass. 12626/2010 e Tribunale Torino 26 giugno 2019). […] la preclusione attuale dell'odierno ricorrente all'accesso ad ogni sorta di credito bancario, quale deriva dalla insana protrazione della suindicata iscrizione nominativa nei Registri informatici del (malgrado la intervenuta estinzione per Pt_2 adempimento del credito insoluto) comporta che il predetto danneggiato non possa ottenere il richiesto mutuo per l'acquisto dell'immobile da adibire quale abitazione principale del proprio nucleo familiare, con gravissimo ed irreparabile pregiudizio economico ed esistenziale. Il ricorrente ha già individuato l'immobile che intende acquistare ed ha raggiunto un accordo con il venditore come risulta dal preliminare di compravendita stipulato inter partes (Cfr. Doc. 4) con la conseguenza che l'unica circostanza ostativa all'acquisto di tale immobile risulta essere l'ottenimento del mutuo che, tuttavia, a causa della pregiudizievole iscrizione, allo stato, non viene concesso da alcun istituto di credito. Ed infatti, il Signor. si è rivolto, ai fini della concessione di un Pt_1 mutuo, a e Banca di Bari e Taranto soc. coop. che, tuttavia negavano Controparte_2 ogni forma di concessione di credito in quanto, come risulta dalla pagina 4 della ispezione nominativa alla C.R. (Cfr. Doc. 3), effettuavano richieste di informazioni creditizie alla Centrale dei Rischi ad Agosto, Settembre, Dicembre 2024 e Febbraio 2025 constatando la persistenza dell'iscrizione del credito a sofferenza di appena €2940,00, in realtà, ormai integralmente estinto. […]”;
• osservato che il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato, tra le altre previsioni normative – prevalentemente secondarie - dalla delibera
o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”;
• osservato che la Corte Suprema (ex multis Cass. n. 23453/2020) ha affermato che “in tema di segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia l'appostazione del credito a sofferenza, richiesta dal punto 1.5 delle istruzioni impartite agli intermediari creditizi con la circolare n. 139 del 1991 (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, aggiornato al 22 giugno 2004), non può essere fatta discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante
e il cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo. In particolare, funzione della segnalazione non è collegata alle procedure concorsuali, ma alla gestione e all'analisi del rischio di credito, consistendo, come si evince dal punto 2 delle istruzioni, nella creazione di un sistema informativo sull'indebitamento della clientela, volto a fornire agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela. In quest'ottica, è esclusa innanzitutto la rilevanza della mera sussistenza di un inadempimento, oppure di uno stato d'illiquidità non strutturale ma meramente contingente o ancora di un mero ritardo nei pagamenti, trattandosi di situazioni che, ove non risultino correlate ad un'oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, determinano un rischio certamente attuale, ma sostanzialmente generico per il recupero del credito, e quindi inidoneo a giustificare la segnalazione. È, altresì, ininfluente la eventuale insussistenza di un'oggettiva previsione di perdite, atteso che la sofferenza può sussistere anche nel caso in cui il patrimonio del debitore lasci ancora intravedere, pur nel contesto della sua negatività, margini oggettivi di rientro (magari attraverso mezzi non del tutto normali), dal momento che ciò che conta è la chiara e documentabile esigenza che allo stato detto patrimonio non si affidi alla previsione di una capacità di rientro sicuro. Significativa, in proposito, è la precisazione contenuta nelle istruzioni, secondo cui la sofferenza può essere ritenuta sussistente
«indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda», nonché dall'esistenza di eventuali garanzie, reali o personali, poste a presidio di crediti”; è opportuno osservare che la versione della cennata circolare applicabile alla fattispecie per cui è causa non ha subito modifiche sostanziali rilevanti con riferimento al giudizio relativo alla valutazione della situazione di insolvenza o delle situazioni sostanzialmente equiparabili;
è stato anche affermato che “ Quella segnalazione presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (cfr., ex multis, Cass. n. 15609/2014); la stessa Corte ha anche precisato che ai fini della segnalazione è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito (Cass. n. 21428/07; Cass. nn. 7958/09; Cass. n. 23083/13); e si è osservato che, se la nozione di insolvenza rilevante ai sensi della ridetta disposizione si identificasse con quella contemplata dalla L. Fall., art. 5, e se il debito potesse essere legittimamente appostato a sofferenza soltanto quando il cliente versa in stato di insolvenza, verrebbe meno la stessa utilità della segnalazione (posto che gli altri intermediari creditizi si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione); risulterebbe, inoltre, priva di contenuto sostanziale la previsione di un obbligo di segnalazione anche in presenza di “situazioni equiparabili" allo stato di insolvenza” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1725/2015); va, infatti rilevato che la “sofferenza” è definita nella medesima Circolare in esame quale esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario e dall'esistenza di eventuali garanzie (reali e personali) poste a presidio dei crediti e lo stato d'insolvenza è definito come incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte;
e la Suprema Corte, con pronunzia n. 21428/2007 ha precisato che
“[…] secondo l'orientamento più diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza di merito, l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di “sofferenza” lo stesso tenore letterale delle sopra riportate "Istruzioni" e, segnatamente, l'accostamento che tali "Istruzioni" hanno inteso di stabilire tra "stato di insolvenza" (anche non accertato giudizialmente) e "situazioni sostanzialmente equiparabili" inducano a preferire quelle ricostruzioni che, "oggettivamente gemmate" (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in "sofferenza" alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo "stato di insolvenza" e le
"situazioni equiparabili" in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come "deficitaria", ovvero, in buona sostanza, di "grave (e non transitoria) difficoltà economica", senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità, essendosi rilevato da più di un Autore che, se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata
l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poichè gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, laddove, del resto, in un ordine di idee nel quale la nozione stessa di "sofferenza" poggi sulla nozione di insolvenza "fallimentare", le "situazioni sostanzialmente equiparabili" all'insolvenza, di cui è parola nelle più volte richiamate "Istruzioni", verrebbero a manifestarsi, secondo quanto trovasi affermato in dottrina, "come le sfumature di una sola tonalità cromatica, se non addirittura come delle addizioni di mero stile. […]";
• considerato pertanto che, in forza dei principi innanzi affermati, lo stato d'insolvenza che legittima la segnalazione di una posizione “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non coincide necessariamente con quello prescritto per la dichiarazione di fallimento, ma postula, da parte dell'intermediario, una valutazione della complessiva condizione economica del debitore, richiedendo il riscontro di una situazione patrimoniale apprezzabile come deficitaria, in quanto caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, senza alcun riferimento al concetto d'incapienza o irrecuperabilità del credito (cfr. anche Cass., Sez. I, 6/12/2019, n. 31921; 9/07/2014, n. 15609; Cass., Sez. III, 16/12/2014, n. 26361) e che nel caso di specie la resistente, non ha Controparte_1 specificamente allegato e adeguatamente dimostrato (sia pure sommariamente) che, al momento della avvenuta segnalazione dalla stessa effettuata, la complessiva condizione economico-patrimoniale del ricorrente giustificasse una valutazione di grave e non transitoria difficoltà economica dello stesso, costituente il presupposto della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, valutazione preliminare che deve essere svolta dall'intermediario prima di procedere a detta segnalazione, in quanto si pone quale presupposto per l'esercizio di detto diritto potestativo, osservandosi che nel caso di specie l'iniziativa del ricorrente, postulando l'affermazione dell'inesistenza di detto diritto, preliminare alla richiesta di condanna cancellazione, si pone in termini di strumentalità rispetto ad un'azione di merito con cui si chiede che, accertata l'inesistenza dei presupposti normativamente previsti per l'esercizio del potere di segnalazione, l'istituto di credito venga condannato alla cancellazione ed è noto che nel caso in cui sia proposta un'azione di accertamento negativo di un diritto (o di un potere), la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è regolarmente applicabile nel senso che colui che sostiene di essere titolare del diritto (o del potere) deve offrire la prova della sussistenza dei relativi presupposti (o fatti costitutivi) (cfr. Cass. n. 9706/2024, la quale ha affermato che “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto”) e nel caso di specie gravava sull'istituto di credito che ha originariamente effettuato la segnalazione a sofferenza del dimostrare, sia pure Pt_1 sommariamente, che sussistevano i presupposti, come innanzi indicati, per detta segnalazione;
e detta considerazione in ordina all'assenza di qualunque allegazione o prova relativa alla valutazione della situazione patrimoniale complessiva del ricorrente all'epoca della avvenuta segnalazione acquista ancora maggiore rilievo se si considera che il credito originariamente vantato dall'odierna resistente era di importo relativamente modesto e che il ha estinto la propria posizione debitoria pochi mesi dopo, pervenendo ad una Pt_1 transazione con il cessionario del medesimo credito;
• ritenuta la sussistenza del requisito del periculum in mora, in considerazione del fatto che detta segnalazione, oltre che incidere su diritti della persona, quale la reputazione, come pure rappresentato dal ricorrente, impedendo sostanzialmente l'accesso al credito, pone la vittima nella sostanziale impossibilità di accedere a beni, ormai sempre più di frequente notoriamente acquistati attraverso il ricorso al credito bancario, che rappresentano lo strumento indispensabile per l'esercizio di diritti non patrimoniali;
ed a sostanziale riscontro di quanto appena evidenziato, il ricorrente ha prodotto il contratto preliminare con il quale si è impegnato ad acquistare un'unità immobiliare in Pulsano, nonché il documento attestante l'informazione relativa alla sua segnalazione a sofferenza ad opera del
[...]
da cui risulta che l'informazione veniva richiesta da e da Controparte_1 Controparte_2
Banca di Bari e Taranto Credito Coop.;
• osservato che parte ricorrente ha anche prospettato l'azione di merito in relazione alla quale l'iniziativa cautelare assume rilievo strumentale (cfr. pag. 6 del ricorso, in cui si prospetta una domanda di merito di accertamento e dichiarazione dell'illegittimità della segnalazione e della conseguente iscrizione del nominativo del ricorrente nella banca dati della centrale rischi, con consequenziale diritto al risarcimento del danno;
e nel paragrafo successivo della stessa pagina parte ricorrente aggiunge che la domanda di merito non sarà circoscritta al profilo risarcitorio ma estesa altresì alla inibitoria al mantenimento della condotta pregiudizievole;
• rilevato che non si ravvisano altri strumenti processuali idonei a soddisfare l'esigenza cautelare prospettata in questa sede, cosicché appare sussistere anche l'ulteriore requisito della residualità richiesto dall'art. 700 c.p.c.; • rilevato che la resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente procedimento, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarre in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
a) in accoglimento del ricorso, ordina alla resistente di richiedere l'immediata cancellazione del nominativo del ricorrente, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 dalla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia; b) condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in € 76,00 per esborsi ed in €1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarre in favore dell'Avv. Francesco Simonetti.
Si comunichi. Lì, 18.04.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco