Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Pugliese Marina Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
05/12/1967, residente in [...]169B 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LOMBARDO
ALBERTO (C.F. , che la rappresenta e la difende, come C.F._2
da procura in atti e
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
05/02/1993, residente in [...]00000 TANZANIA TANZANIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LOMBARDO
ALBERTO (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, come C.F._2
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia del divorzio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
osserva quanto segue.
1. Va preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dalle parti, sulla base del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, 3 applicabile anche nei confronti di cittadini extracomunitari
(uno dei quali cittadino tanzaniano), come - invero - precisato dalla Corte di
Giustizia Europea (cfr. sent. 29 novembre 2007 causa C- 68/07: "il Regolamento
n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza"). Ebbene, rileva il Collegio che con riferimento alla domanda di divorzio deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento (CE) n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza delle parti, individuando, in particolare, "in caso di domanda congiunta" la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova "la residenza abituale di uno dei coniugi". E' indubbio, infatti, che la sig.ra , ha sempre Pt_1
mantenuto, e quindi aveva alla data di proposizione della domanda giudiziale, in modo stabile, il centro principale e permanente dei propri interessi e relazioni in
Italia (cfr. Cass. civ., S.U., ord. 17.2.2010 n. 3680), ove risiede da lungo tempo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 2. Per quel che concerne la disciplina sostanziale applicabile al caso di specie, osserva il Collegio come la norma di riferimento vada individuata nell'art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1259/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, con valenza universale, nel senso che la legge designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (cfr. art. 4). Invero, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio (così come alla separazione personale) purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
d) la legge del foro.
Nel caso di specie, e il marito è cittadino Tanzaniano e quindi trova applicazione la legge della Tanzania quale legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
3. In ordine alla legge nazionale applicabile va ricordato che le disposizioni dell'ordinamento tanzaniano (cfr. legge matrimoniale vigente nella Repubblica
Unita di Tanzania (Chapter 29, The Law of Marriage Act: depositata in atti quale doc. 03), ed in particolare, l'art. 99 della legge matrimoniale tanzaniana prevede espressamente il diritto di chiedere la separazione o il divorzio (“Ogni persona sposata può chiedere al tribunale un provvedimento di separazione o divorzio ove il matrimonio sia venuto meno, ma il decreto non può essere pronunciato se
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 non viene dimostrato che la rottura è irreparabile”) e l'articolo 106, comma 2 lettera f prevede espressamente, tra le ipotesi di matrimonio “venuto meno”, la separazione dei coniugi (de facto o pronunciata dal tribunale) per un periodo di almeno tre anni.
Nella fattispecie, la separazione de facto si è protratta per circa cinque anni
(dall'inizio del 2019).
4. Quanto, poi, ai requisisti di "validità formale" del predetto accordo, l'art. 7 del
Regolamento richiede che esso sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi, mentre non vi sono nell'ordinamento italiano ulteriori requisiti di forma.
Si può ritenere che le dichiarazioni, sottoscritte autografamente in originale dai due coniugi, e depositate telematicamente agli atti del processo, nelle quali dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono la pronuncia diretta del divorzio, possano valere come accordo scritto.
Per quanto riguarda il termine, l'art. 5 del Regolamento Roma III prevede che l'accordo con cui i coniugi designano la legge applicabile al loro divorzio possa essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, salvo che la legge del foro stabilisca che i coniugi possono formulare tale designazione anche nel corso del procedimento avanti al giudice.
Si deve conseguentemente ritenere che, oltre agli accordi intervenuti prima della domanda giudiziale, sono validi anche gli accordi effettuati in corso di causa, ed in particolare fino al momento in cui è possibile per le parti integrare le proprie domande, ovvero fino alle memorie integrative di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3
c.p.c., e di cui art. 4, comma 10, della legge sul divorzio (così Tribunale di
Milano 10/02/2014 e Tribunale di Belluno 27/10/2016) e, a seguito della modifica del rito introdotta con il nuovo art. 473-bis.47 e 51 cpc. fino al momento in cui la causa viene portata in decisione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Nel caso di specie entrambi i coniugi hanno chiesto il divorzio diretto in sede di ricorso congiunto (di fatto implicitamente redigendo l'accordo per iscritto
(datandolo e firmandolo) e lo hanno confermato nelle memorie depositate in forza del decreto di fissazione dell'udienza con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., ha disposto la sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte con cui i coniugi dichiarino di non volersi riconciliare e confermino le condizioni di separazione/divorzio concordate in ricorso.
La loro volontà risulta quindi congiuntamente esternata in tali memorie sottoscritte personalmente.
5. Dall'esame degli atti del procedimento emerge con evidenza l'intenzione di applicare la legge tanzaniana che consente l'immediato scioglimento del matrimonio senza la preventiva separazione personale, diversamente - invece - da quanto richiesto dalla legge italiana. Di talché, la disciplina applicabile alla domanda di divorzio è l'art. 99 della legge matrimoniale tanzaniana che prevede espressamente il diritto di chiedere la separazione o il divorzio e l'articolo 106, comma 2 lettera f stessa legge che prevede espressamente, tra le ipotesi di matrimonio “venuto meno”, la separazione dei coniugi (de facto o pronunciata dal tribunale) per un periodo di almeno tre anni.
Giova altresì rilevare che l'assenza di una precedente sentenza di separazione - non richiesta dalla legge straniera (id est, tanzaniana) che regola il rapporto - non osta alla pronuncia di divorzio in applicazione di tale disciplina, atteso che i suoi effetti non risultano contrari all'ordine pubblico, con riferimento tanto alla L. n.
218 del 1995, art. 16, quanto all'art. 12 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, poiché è sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi (cfr. Cass. civ., sez. 1^, sent.
25.7.2006 n. 16978; Cass. civ., sez. 1^, sent. 28.5.2004 n. 10378).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 6. Nel caso in esame ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti. Poiché però la causa è stata formalmente introdotta dalla ricorrente come causa di separazione va disposto il mutamento del rito, con trasformazione dello stesso in procedimento di divorzio consensuale diretto in applicazione della legge della Tanzania come richiesto dal convenuto e come poi concordato dalle parti.
A seguito del mutamento del rito la causa va riservata al collegio per la decisione sulla richiesta di divorzio congiunto
Le parti non hanno previsto alcuna condizione per il divorzio chiedendo solo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel comune di Dar Es
Salaam nella Repubblica Unita di Tanzania, con atto registrato presso l'Ufficio del Commissario Distrettuale di Dar Es Salaam in data 14 novembre 2018 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rapallo come Atto numero 46, parte II Serie C dai Signori
codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/12/1967
e
codice fiscale nato a [...] il Parte_2 C.F._3
05/02/1993,
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 di matrimonio relativo (Anno 2021, Numero 46, Parte 1 , Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 21 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7