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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 961 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Pt_1
con gli Avv.ti Lucia Orsingher, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Controparte_1
Tomaioli e Giacinto Greco ---- appellante
E
E Controparte_2 Persona_1
---- appellato/ non costituito
[...]
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni dell'appellante: “… in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Cosenza
n. 1282/2022, notificata il 15.9.2022
In via principale
a. Rigettare tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale dell'AVA opposto, e con condanna di parte appellata al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario. Pt_1 b. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio e del precedente grado di giudizio, ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso in appello, disporsi la compensazione totale o parziale delle spese”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Pt_1
giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso del Sig. , dante causa degli appellati, Persona_2
rappresentati dal tutore, Sig. proposto avverso l'avviso di addebito n° 334 2018 Controparte_2
00068036 05 000, notificatogli a mezzo PEC addì 12/1/2019, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 6.987,82, a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive eccedenti il minimale (competenza anno 2011).
2. Il Tribunale, in particolare, rispetto ai due motivi di ricorso articolati dal Sig. CP_2
(illegittimità e nullità per omessa notifica degli atti prodromici – prescrizione di tutte le obbligazioni sottese), impropriamente rivolti avverso una intimazione di pagamento, piuttosto che un avviso di addebito, ha giudicato: inammissibile il primo, qualificato come opposizione agli atti esecutivi, per tardiva proposizione del ricorso, rispetto allo strumento processuale utilizzato;
fondato il secondo, per scadenza del termine quinquennale decorrente dalla data in cui i maggiori redditi (accertati dall'Agenzia delle Entrate e rispetto ai quali erano scaturite le pretese contributive) dovevano essere versati (9/7/2012, per crediti relativi all'anno di imposta 2011).
Infatti, tra il 9/7/2012 e la data di notifica dell'AVA (12/1/2019), erano trascorsi oltre sei anni.
3. L' ha proposto appello avverso detta sentenza, evidenziando che la prescrizione era Pt_1
stata interrotta dall'invio, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, dell'avviso di accertamento n° TD 3010203038, che, essendo stato notificato addì 2/1/2017, aveva inibito l'estinzione del credito, che sarebbe avvenuta nel successivo 9/7/2017, siccome accertato dal Tribunale.
Il documento comprovante la notifica del citato atto interruttivo della prescrizione, invero, non era stato prodotto in primo grado, quantunque in tutti gli atti del giudizio fosse stata invocata una misura atta a farlo depositare da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Tale documento è giunto nella piena disponibilità dell' solo dopo l'emanazione della Pt_1
sentenza impugnata;
e di esso l'appellante chiede che la Corte ne tenga conto.
A parte ciò, l' ha riproposto in sede di gravame tutte le altre eccezioni agitate in primo Pt_1
grado, sebbene non esaminate dal Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
4. Gli eredi dell'originario contribuente, già costituitisi in primo grado, sono rimasti contumaci in appello, quantunque correttamente intimati a comparire.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
II.- L' ha versato in atti l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, notificato, a tutti gli Pt_1
effetti di legge, addì 2/1/2017 al corretto destinatario.
III.- La produzione di tale documento è ammissibile anche nel presente grado, in ossequio al pacifico principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui: eccezione in senso lato e dunque il giudice del rinvio deve rilevarlo anche d'ufficio quando esso risulti dalla documentazione ritualmente prodotta, in quanto la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 c.p.c., può avvenire anche in appello (e quindi nel giudizio di rinvio), se essi siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, perché dotati di un grado di decisività e certezza tali che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia>> (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17196 del 02/07/2018).
IV.- Il documento in questione dimostra l'interruzione dei termini prescrizionali perché individua i maggiori redditi accertati in capo all'interessato e perché, in apposita sezione, specifica (a pag. 11), proprio con riferimento ai corrispondenti contributi previdenziali Pt_1
che l'imponibile sul quale essi vanno calcolati è espressamente indicato nel corpo dell'atto.
V.- Infine, si evidenzia come la giurisprudenza del Giudice di legittimità ha chiarito che tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale Pt_1
dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' > (Sez. L, Sentenza n. 17769 del 08/09/2015). Pt_1
VI.- Sicché, è indubbio che l'atto in questione abbia avuto incidenza nell'interruzione dei termini prescrizionali;
anche laddove il computo del dies a quo lo si faccia decorrere non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì da quella più corretta1, individuata nel momento in cui sarebbero scaduti i termini per il pagamento dei contributi, ove regolarmente contabilizzati.
VII.- In ragione di quanto detto, la sentenza del Tribunale va riformata e, in carenza di ulteriori argomenti da esaminare, anche a cagione della contumacia delle parti appellate,
l'appello va accolto.
VIII.-Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti, stanti le gravi ed eccezionali ragioni derivanti dall'intervenuto decesso dell'originaria parte processuale e della ricaduta di esso su due eredi che, al tempo dei fatti, erano minori di età.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato in data 6 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1282/2022, resa in data 14 settembre, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado;
2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, il
7 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo>> (Sez. L - , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018).
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 961 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Pt_1
con gli Avv.ti Lucia Orsingher, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Controparte_1
Tomaioli e Giacinto Greco ---- appellante
E
E Controparte_2 Persona_1
---- appellato/ non costituito
[...]
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni dell'appellante: “… in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Cosenza
n. 1282/2022, notificata il 15.9.2022
In via principale
a. Rigettare tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale dell'AVA opposto, e con condanna di parte appellata al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario. Pt_1 b. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio e del precedente grado di giudizio, ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso in appello, disporsi la compensazione totale o parziale delle spese”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Pt_1
giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso del Sig. , dante causa degli appellati, Persona_2
rappresentati dal tutore, Sig. proposto avverso l'avviso di addebito n° 334 2018 Controparte_2
00068036 05 000, notificatogli a mezzo PEC addì 12/1/2019, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 6.987,82, a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive eccedenti il minimale (competenza anno 2011).
2. Il Tribunale, in particolare, rispetto ai due motivi di ricorso articolati dal Sig. CP_2
(illegittimità e nullità per omessa notifica degli atti prodromici – prescrizione di tutte le obbligazioni sottese), impropriamente rivolti avverso una intimazione di pagamento, piuttosto che un avviso di addebito, ha giudicato: inammissibile il primo, qualificato come opposizione agli atti esecutivi, per tardiva proposizione del ricorso, rispetto allo strumento processuale utilizzato;
fondato il secondo, per scadenza del termine quinquennale decorrente dalla data in cui i maggiori redditi (accertati dall'Agenzia delle Entrate e rispetto ai quali erano scaturite le pretese contributive) dovevano essere versati (9/7/2012, per crediti relativi all'anno di imposta 2011).
Infatti, tra il 9/7/2012 e la data di notifica dell'AVA (12/1/2019), erano trascorsi oltre sei anni.
3. L' ha proposto appello avverso detta sentenza, evidenziando che la prescrizione era Pt_1
stata interrotta dall'invio, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, dell'avviso di accertamento n° TD 3010203038, che, essendo stato notificato addì 2/1/2017, aveva inibito l'estinzione del credito, che sarebbe avvenuta nel successivo 9/7/2017, siccome accertato dal Tribunale.
Il documento comprovante la notifica del citato atto interruttivo della prescrizione, invero, non era stato prodotto in primo grado, quantunque in tutti gli atti del giudizio fosse stata invocata una misura atta a farlo depositare da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Tale documento è giunto nella piena disponibilità dell' solo dopo l'emanazione della Pt_1
sentenza impugnata;
e di esso l'appellante chiede che la Corte ne tenga conto.
A parte ciò, l' ha riproposto in sede di gravame tutte le altre eccezioni agitate in primo Pt_1
grado, sebbene non esaminate dal Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
4. Gli eredi dell'originario contribuente, già costituitisi in primo grado, sono rimasti contumaci in appello, quantunque correttamente intimati a comparire.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
II.- L' ha versato in atti l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, notificato, a tutti gli Pt_1
effetti di legge, addì 2/1/2017 al corretto destinatario.
III.- La produzione di tale documento è ammissibile anche nel presente grado, in ossequio al pacifico principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui: eccezione in senso lato e dunque il giudice del rinvio deve rilevarlo anche d'ufficio quando esso risulti dalla documentazione ritualmente prodotta, in quanto la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 c.p.c., può avvenire anche in appello (e quindi nel giudizio di rinvio), se essi siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, perché dotati di un grado di decisività e certezza tali che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia>> (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17196 del 02/07/2018).
IV.- Il documento in questione dimostra l'interruzione dei termini prescrizionali perché individua i maggiori redditi accertati in capo all'interessato e perché, in apposita sezione, specifica (a pag. 11), proprio con riferimento ai corrispondenti contributi previdenziali Pt_1
che l'imponibile sul quale essi vanno calcolati è espressamente indicato nel corpo dell'atto.
V.- Infine, si evidenzia come la giurisprudenza del Giudice di legittimità ha chiarito che tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale Pt_1
dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' > (Sez. L, Sentenza n. 17769 del 08/09/2015). Pt_1
VI.- Sicché, è indubbio che l'atto in questione abbia avuto incidenza nell'interruzione dei termini prescrizionali;
anche laddove il computo del dies a quo lo si faccia decorrere non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì da quella più corretta1, individuata nel momento in cui sarebbero scaduti i termini per il pagamento dei contributi, ove regolarmente contabilizzati.
VII.- In ragione di quanto detto, la sentenza del Tribunale va riformata e, in carenza di ulteriori argomenti da esaminare, anche a cagione della contumacia delle parti appellate,
l'appello va accolto.
VIII.-Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti, stanti le gravi ed eccezionali ragioni derivanti dall'intervenuto decesso dell'originaria parte processuale e della ricaduta di esso su due eredi che, al tempo dei fatti, erano minori di età.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato in data 6 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1282/2022, resa in data 14 settembre, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado;
2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, il
7 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo>> (Sez. L - , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018).