Decreto cautelare 20 gennaio 2026
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01765/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2026, proposto da AR CA, in proprio e quale Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore della Comunità Montana del Taburno, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
HE ZA, AR RN RO, CA OL, EF IG, NA BU, RA IN, non costituiti in giudizio;
IA UO e IO GI, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Di IA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto prot. 3741 del 16 gennaio 2026 con cui il Prefetto di Benevento ha disposto la nomina della dr.ssa HE ZA, funzionario economico-finanziario in servizio presso la stessa Prefettura, quale commissario ad acta per la convocazione del Consiglio Generale della Comunità Montana del Taburno, ponendo all'ordine del giorno la discussione della mozione di sfiducia costruttiva presentata il 17.12.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg. IA UO e IO GI e, altresì, dell’Ufficio Territoriale del Governo Benevento e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Forma oggetto di impugnazione, nel presente giudizio, il decreto prot. 3741 del 16/1/2026 con cui il Prefetto di Benevento ha nominato un commissario ad acta per procedere, a fronte dell’inerzia del Presidente della Comunità Montana del Taburno, alla convocazione del relativo Consiglio generale, ponendo all’ordine del giorno la discussione della mozione di sfiducia costruttiva presentata dalla maggioranza dei consiglieri il 17/12/2025; mozione la quale, ai sensi dell’art. 30- bis , comma 2, dello Statuto dell’Ente, “[…] deve essere presentata presso la segreteria dell’Ente e deve essere messa in discussione ed in votazione entro 10 giorni dalla data di presentazione ”.
2. – La Comunità Montana del Taburno, con il ricorso all’esame, ha dedotto l’illegittimità del decreto prefettizio per violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, nonché per carenza di potere, incompetenza, falsa applicazione dell’art. 39 del T.U. Enti Locali e violazione degli artt. 117 e 120 della Costituzione (motivo sub I), e, inoltre, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, L.R. Campania n. 12/2008 e degli artt. 30-bis e 6, comma 7, dello Statuto della Comunità Montana (motivo sub II).
3. – La Prefettura di Benevento, costituitasi in resistenza al gravame, ha svolto ampie controdeduzioni a confutazione delle censure sollevate in ricorso, concludendo per la sua infondatezza, con conseguente richiesta di reiezione.
I controinteressati IO GI e IA UO, nella rispettiva qualità di Sindaci dei Comuni di Solopaca e di Moiano (BN) e di componenti del Consiglio generale della Comunità Montana, costituitisi in giudizio, hanno anch’essi chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo pienamente legittimo l’esercizio del potere di intervento del Prefetto di Benevento.
4. – Alla camera di consiglio dell’11/2/2026, convocata per la disamina dell’istanza di tutela cautelare, nel corso della quale il Collegio ha dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la controversia è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata.
5. – Il ricorso, malgrado lo sforzo argomentativo profuso a suo sostegno, è infondato, e come tale non può essere accolto.
6. – Il Collegio non può condividere la tesi del ricorrente secondo cui l’Autorità Prefettizia non avrebbe il potere di provvedere in via sostitutiva alla convocazione del Consiglio Generale della Comunità Montana, né quello di nominare un commissario ad acta , dovendo rilevare, di contro, che, a fronte dell’inerzia dell’Organo presidenziale e della connessa paralisi istituzionale dell’Ente, l’intervento prefettizio trova pieno fondamento nel disposto dell’art. 39, comma 5, del cd. T.U.EE.LL., il quale, con riferimento ai consigli comunali e provinciali, prevede che “[I] n caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto ”.
6.1. – L’applicazione della norma al caso di specie è per il Collegio pienamente giustificata, su un piano generale, vertendosi in presenza di un illegittimo rifiuto di convocazione dell’organo assembleare di un Ente che partecipa del sistema delle Autonomie Locali, per come definito ex artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000, con la conseguenza che nella vicenda non può ritenersi precluso il ricorso a rimedi, mutuabili all’interno dello stesso corpus normativo (T.U.EE.LL.), e posti a presidio della fondamentale esigenza di assicurare il corretto funzionamento di tali Enti.
6.2. – D’altra parte, ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, le comunità montane sono classificate come unioni di comuni e, in quanto tali, nei loro confronti trova applicazione il successivo art. 32, comma 4, e con esso, in quanto compatibili e non derogati, “ i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione ”.
6.3. – Ne deriva, inter alia , l’applicazione delle disposizioni sulla funzionalità degli organi collegiali e, con esse, dell’art. 39, comma 5, cit. , norma di chiusura del sistema (come si ricava dalla relativa formulazione), la cui utilizzabilità, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non è inibita dalla rivendicata diversità della “ fattispecie ” oggetto di controversia rispetto a quella ipotizzata dalla norma di legge, diversità che non sussiste, non potendo convenirsi con l’assunto secondo cui le comunità montane, essendo il loro ordinamento di competenza (non dello Stato, ma) delle Regioni, costituirebbero sol per questo “ Enti diversi da quelli contemplati ” dall’art. 39 cit..
6.4. – L’attribuzione della disciplina delle comunità montane alla competenza legislativa residuale delle Regioni - ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. - non implica, infatti, per ciò stesso, il riconoscimento anche di un potere autoritativo delle stesse regioni, quanto all’intervento surrogatorio di cui si discute, che possa prescindere dalla esistenza di una specifica norma regionale che ne legittimi il relativo esercizio.
6.4.1. – La L.R. Campania 30 settembre 2008, n. 12, che ha regolato la materia delle Comunità montane, pur prevedendo espressamente la decadenza del Presidente della Comunità montana in caso di approvazione di “ motivata mozione di sfiducia ” (art. 12, comma 3), non contempla, infatti, alcuna potestà sostitutiva della Regione Campania nel caso di inerzia o inadempimento dei suoi organi, limitandosi invece a rimandare direttamente alla disciplina statale recata dal T.U.EE.LL., e menzionando (art. 9) esclusivamente la ben diversa eventualità che il Consiglio generale venga convocato dal Presidente della giunta regionale per l’ipotesi di “ comunità montane prive di organi costituiti ”.
6.4.2. – Né, d’altro canto, l’intervento sostitutivo del Prefetto confligge con una previsione difforme contenuta in una normativa primaria speciale prevalente o nello Statuto della Comunità, il quale, anzi, all’art. 18, co. 4, prevede testualmente come la convocazione delle sessioni straordinarie del Consiglio Generale abbia luogo, tra le altre ipotesi, “[…] b) per determinazione del Prefetto nei casi previsti dalla Legge ” (v. anche l’art. 6, co. 2, lett. d, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Generale), ossia proprio in applicazione dell’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 per il caso in esso previsto.
7. – In difetto, dunque, di una specifica regolazione normativa regionale in subiecta materia , nella presente vicenda non appare prospettabile alcuna invasione nelle competenze legislative residuali della Regione Campania, né, analogamente, è ipotizzabile una lesione dell’autonomia statutaria dell’Ente Comunitario, che nulla ha disposto per il caso di omessa convocazione del Consiglio generale ai fini della messa in discussione e in votazione, entro 10 giorni dalla presentazione, della mozione di sfiducia costruttiva prevista dall’art. 30-bis dello Statuto.
7.1. – A fronte dell’indicato deficit regolatorio regionale e statutario deve allora riconoscersi, per quanto sinora osservato, che ricorrono tutti i presupposti, anche soggettivi, per l’applicazione dell’art. 39, comma 5, cit. alla fattispecie per cui è controversia, dovendo escludersi, per l’effetto, che il Prefetto abbia agito in difetto di potere.
Da qui l’infondatezza del motivo sub I.
8. – Con il motivo sub II parte ricorrente deduce che la mozione di sfiducia costruttiva, in violazione dell’art. 30-bis dello Statuto dell’Ente, non sarebbe stata sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica: ciò in quanto non potrebbe computarsi a tal fine il voto favorevole del Sindaco di Vitulano, avv. IN, il quale, pur avendo sottoscritto la detta mozione, aveva in precedenza rilasciato una delega a un consigliere comunale in applicazione dell’art. 9 della cit. Legge Regionale, ai sensi del quale “[I] l consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni ”.
8.1. Anche questa doglianza è priva di pregio.
8.2. – La tesi secondo cui il Sindaco di Vitulano sarebbe stato privo di legittimazione a sottoscrivere la mozione di sfiducia costruttiva, per essersi in precedenza spogliato di ogni potere per effetto della delega rilasciata ex art. 9 L.R. cit ., non può essere accolta.
8.3. – In difetto di contrarie previsioni (regionali o statutarie) circa la natura, la durata e la formalità della delega, previsioni nella specie assenti, quest’ultima, per comune ammissione, costituisce un atto amministrativo revocabile in qualsiasi momento, anche in via solo temporanea e anche in forma tacita o implicita, e pertanto anche, quindi, come avvenuto nel caso di specie, attraverso l’intervento diretto del titolare del relativo potere e l’espressione della sfiducia personalmente da parte sua, iniziativa sindacale evidentemente incompatibile con la prosecuzione della rappresentanza da parte del delegato per quello specifico atto.
8.3.1. – Nella specie, in altri termini, si configura una revoca della delega – o, comunque, quantomeno una “ sospensione ” della sua efficacia limitatamente allo specifico “ affare ” per cui si controverte –, ravvisabile nel comportamento concludente costituito dalla sottoscrizione della mozione direttamente da parte del delegante, contegno che denota l’intento di quest’ultimo di esercitare personalmente l'attività precedentemente delegata, e, per tale via, di riappropriarsi del potere “ originario ” che gli compete, e lo individua quale unico soggetto legittimato a esprimere la volontà dell'Ente nel momento in cui decide di esercitare personalmente la funzione.
8.4. – Non convince, dunque, l’assunto che la sottoscrizione della mozione di sfiducia in questione potesse essere apposta unicamente dal consigliere comunitario delegato alla data del 17/12/2025: e questo nemmeno allorché parte ricorrente spende l’argomento per cui la relativa delega integrerebbe una stabile “ designazione o nomina ” [v. pag. 5 del ricorso], in tesi idonea a precludere al Sindaco in radice il potere di sostituirsi al delegato e sottoscrivere la mozione.
8.5. – In senso contrario deve osservarsi che il potere del delegato è un potere solo “ derivato ” e sussidiario, sicché l’esistenza della delega non può mai precludere l'esercizio della corrispondente potestà da parte del Sindaco. Da qui l’insostenibilità della tesi che la firma sindacale della mozione di sfiducia sarebbe stata apposta “ senza potere ”.
Se il Sindaco si attiva personalmente, il presupposto della delega – la necessità di essere sostituito – viene meno, fermo restando però che, in forza di quella sola singola iniziativa, come avvenuto nel caso in esame con riferimento alla mozione di sfiducia costruttiva, la delega al consigliere non decade per ciò solo integralmente per il futuro, ma rimane solo “ congelata ” o “ inattiva ” in parte qua .
8.6. – La figura del delegato, in sostanza, in tanto può avere rilievo, in quanto il potere di rappresentanza non sia esercitato direttamente dal Sindaco, com’è invece avvenuto, del tutto legittimamente, nella fattispecie oggetto di scrutinio.
8.7. – Ne deriva che è del tutto inconferente, ai fini della comprova del preteso difetto di legittimazione del Sindaco di Vitulano a sottoscrivere la mozione, anche l’ulteriore argomento di parte ricorrente secondo cui la revoca della delega sarebbe intervenuta solo tardivamente con la nota del 31 dicembre 2025 firmata di pugno dal Sindaco.
In disparte quanto già osservato in ordine all’intervenuta sospensione parziale dell’efficacia della delega, ipso facto , già per effetto della sottoscrizione della mozione di sfiducia direttamente da parte del Sindaco, la revoca del 31 dicembre 2025 menzionata da parte ricorrente non assume, nella specie, alcuna specifica incidenza, trattandosi di un atto di ritiro di portata generale (“ detta delega è sospesa sino a nuova disposizione ”) che esula, anche perché postumo, dalla specifica delibera per cui è controversia.
9. – Ne deriva l’infondatezza anche del motivo sub II e, con esso, dell’intero ricorso, che va pertanto respinto.
10. – Le spese possono essere compensate, attesi i profili di peculiarità della vicenda contenziosa e la novità delle questioni emerse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
RA OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA OR | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO