TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 1765
TAR
Decreto cautelare 20 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità, tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, carenza di potere, incompetenza, falsa applicazione dell'art. 39 del T.U. Enti Locali e violazione degli artt. 117 e 120 della Costituzione

    Il Collegio ritiene che l'intervento prefettizio sia fondato sull'art. 39, comma 5, del T.U. Enti Locali, applicabile alle Comunità Montane in quanto unioni di comuni, per assicurare il corretto funzionamento degli enti locali in caso di inerzia degli organi competenti. Lo Statuto dell'Ente prevede espressamente la possibilità di intervento del Prefetto nei casi previsti dalla legge.

  • Rigettato
    La mozione di sfiducia costruttiva non sarebbe stata sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica a causa della delega rilasciata dal Sindaco di Vitulano

    La Corte ritiene che la delega sia un atto revocabile e che, nel caso di specie, la sottoscrizione della mozione da parte del Sindaco costituisca una revoca tacita o una sospensione della delega per lo specifico atto. Il potere del delegato è derivato e sussidiario, non precludendo l'esercizio diretto della potestà da parte del Sindaco. La successiva nota di revoca generale non incide sulla legittimità della sottoscrizione originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 1765
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1765
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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