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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3291/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Via San Parte_1 C.F._1
Marco 22, Piacenza, presso lo studio dell'Avv. David Santi. Rappresentata e difesa come da delega in atti dagli Avv.ti David Santi e Giuseppe De Falco.
APPELLANTE contro
(C.F. ), e per essa, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in forza di procura rilasciata da (C.F. P.IVA_2 Controparte_3
) quale mandataria del veicolo, elettivamente domiciliata in Via Doninzetti n. 2, Milano, P.IVA_3
presso lo studio degli Avv.ti Francesca Aliverti e Roberto Redaelli che la rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Tribunale
pagina 1 di 11 Ordinario di Pavia, Sezione Terza Civile, n. 1261/2023, Dott. R. Cameli, pubblicata in data
23.10.2023,
a) nel merito, riformare la sentenza, limitatamente ai capi in questa sede impugnati, emessa dal
Tribunale Ordinario di Pavia, sezione Terza Civile, n. 1261/2023, Repert. n. 2217/2023 del
23.10.2023, pubblicata in data 23 ottobre 2023, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado;
b) conseguentemente, accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione predetto non è stato ceduto unitamente al credito vantato nei confronti del debitore principale;
c) in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione non poteva essere ceduto mediante le forme di pubblicità legale di cui all'art. 58, TUB;
d) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione in parola per i motivi esposti;
e) conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., del creditore opposto dal diritto di agire nei confronti del fideiussore opponente;
f) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e/o in diritto;
g) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze.”
Per parte appellata: “In via principale e nel merito: rigettare integralmente le eccezioni, domande ed istanza avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi riportati in atti e, per
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1261/2023, nonché il decreto ingiuntivo n.
451/2022 emesso dal Tribunale di Pavia”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 451/2022 del 14.03.2022, chiesto ed ottenuto da Controparte_2
in qualità di sub-fornitrice di quest'ultima quale mandataria di
[...] Controparte_4 [...]
il Tribunale di Pavia ingiungeva all'odierna appellante, il CP_1 Parte_1 pagamento di € 202.354,32 più interessi e spese della procedura di ingiunzione.
In particolare, agiva in via monitoria rappresentando che: Controparte_2 1 Incaricata da quest'ultima allo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti, nonché di altri servizi. pagina 2 di 11 a) per effetto di una cartolarizzazione, era divenuta titolare di un portafoglio di crediti, Controparte_1
originariamente di titolarità di BA BP PA e che detta cessione era stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/99 e dell'art. 58 TUB, sulla G.U. del
07.06.2018 e che, fra i crediti oggetto di cessione, vi erano anche quelli vantati da BA BP PA (già
e poi BA PO soc. coop.) nei confronti della società Controparte_5 [...]
Parte_2
b) risultava creditrice, nei confronti della predetta società e della complessiva CP_1 Pt_2 Pt_2 somma di € 202.354,32, quale esposizione debitoria derivante da un contratto di mutuo ipotecario del valore di € 145.000,00, concesso in data 22.07.2011 dall'allora alla società Controparte_5
predetta;
c) la società, successivamente, entrava in una fase di difficoltà economica che provocava la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con la banca ed il passaggio della posizione a sofferenza in data
17.02.2014;
d) a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, la signora in data 4.09.2009, aveva Parte_1
sottoscritto una garanzia, qualificata da in termini di fideiussione omnibus, sino alla CP_2 concorrenza di € 214.000. proponeva opposizione ex art. 645 cpc concludendo per la revoca del Parte_1
provvedimento monitorio opposto.
Nel dettaglio, ed a sostegno della propria opposizione, argomentava che il contratto di garanzia sottoscritto dalla stessa nel 2009 andava qualificato come contratto autonomo di garanzia;
da tale qualifica, e poiché questa forma di garanzia non ha natura accessoria del credito, a dir di parte opponente, ne conseguiva che lo stesso non poteva essere trasmesso automaticamente, per mezzo della cessione, essendo necessaria un'accettazione espressa e formale del debitore, del tutto mancante nella fattispecie ad esame (tesi che trovava conforto, secondo l'opponente, sia nell'art. 1263 c.c., che nell'art. 58, III comma, TUB).
Adduceva, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 58 TUB - e nello specifico l'inapplicabilità delle forme di pubblicità legali e di conservazione della validità delle garanzie ivi previste - nei confronti della società cessionaria trattandosi di una un'impresa avente come “oggetto esclusivo la Controparte_1 realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti” e non di una banca. Secondo
l'opponente, difatti, la norma ad esame andrebbe ad applicarsi solo in caso di cessione di rapporti intercorsi da banca a banca, e non da banca ad altro soggetto.
pagina 3 di 11 Rappresentava, infine, come il contratto de quo fosse affetto da nullità parziale stante la sussistenza, al suo interno, delle clausole nn. 2, 6 ed 8, oggetto dell'accertamento condotto da Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust. Da ciò discendeva dunque, a suo dire, l'inefficacia della garanzia prestata stante il mancato rispetto, da parte della del termine semestrale di cui Controparte_5 all'art. 1957 c.c.
Costituendosi nel giudizio di opposizione, chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'opposizione spiegata e, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 1261/2023, pubblicata in data 23.10.23, ha rigettato le domande dell'opponente, confermando il decreto ingiuntivo n. 451/2022.
Ha integralmente compensato le spese di lite fra le parti ravvisando, nel caso di specie, un'ipotesi di
“mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti” osservando come, in punto di distinzione fra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, permanessero dei contrasti interpretativi in giurisprudenza, soprattutto in merito ai profili applicativi concreti.
Ebbene, l'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
-a parere del giudice di prime cure, risulta corretta la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia operata dall'opponente, ma tale qualificazione non determina l'accoglimento della tesi di parte attrice secondo cui, in ragione di tale qualificazione, il citato contratto non potrebbe essere oggetto di trasferimento ex art. 58 TUB, ovvero ex art. 1263 c.c.;
-risulta, infatti, preferibile l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che estende l'applicabilità dell'art. 1263 c.c. nonché la disciplina ex art. 58 terzo comma d.lgs 1.9.1993 n. 385 Testo Unico
Bancario, anche al contratto autonomo di garanzia2;
-risulta infondata la tesi della nullità parziale delle citate clausole 2, 6 e 8 inserite nel contratto;
l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2.5.2005 n. 55 della
Banca D'Italia è costituito esclusivamente dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus; conseguentemente, il contratto autonomo di garanzia esula dall'ambito sanzionatorio del provvedimento della Banca d'Italia e, dunque, dalla declaratoria di nullità parziale;
in ogni caso, anche a voler riconoscere la nullità parziale delle citate clausole negoziali e, quindi, ritenere applicabile l'art. 1957 c.c., la relativa eccezione di decadenza svolta dall'opponente risulta infondata. 2 Il Tribunale rinvia alle seguenti pronunce di merito: Trib. Catania 5.4.2019 n. 1434; Trib. Lecce 28.10.2021, Trib. Spoleto
11.7.2023 n. 532 n. 2916 Trib. Milano 20.3.2018; Trib. Venezia 29.1.2020. pagina 4 di 11 Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando, a tal fine, quattro distinti Parte_1
motivi di appello, così rubricati dalla medesima appellante:
1) “Dell'errata applicazione dell'art. 58, commi 1 e 2, T.U.B.”
2) “Dell'errata esclusione della possibile coincidenza fra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia”
3) “Del regime di trasmissibilità della fideiussione sottoscritta”
4) “Della nullità parziale del contratto e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.”
Costituendosi nel presente giudizio d'appello, , sempre in qualità di sub- Controparte_2 fornitrice di , quest'ultima quale mandataria di ha chiesto Controparte_3 Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta, facendo proprie le valutazioni mosse dal giudice di primo grado.
Con ordinanza del 22.05.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza, celebrata in data 5.06.2024, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione.
Le parti, nei termini previsti dall'art. 352 c.p.c., hanno depositato gli scritti difensivi conclusionali e all'udienza del 9.4.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante il primo ed il terzo motivo d'appello, i quali possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per avere ritenuto come il contratto autonomo di garanzia de quo potesse essere oggetto di trasferimento ex art. 58 TUB, ovvero ex art. 1263 c.c., congiuntamente al credito al quale è connesso.
Difatti, sotto un primo profilo (trattato con il primo motivo d'impugnazione), l'appellante adduce che l'art. 58 TUB non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie poiché tale disposizione riguarderebbe soltanto il caso di cessione di rapporti da banca a banca, e non da banca ad altro soggetto.
Argomenta dunque che, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 10 TUB, possa essere considerata come banca l'impresa autorizzata alla raccolta di risparmio tra il pubblico e all'esercizio del credito e che, pertanto, la cessionaria del credito, non possa rientrare nell'alveo di tale Controparte_1 definizione, trattandosi di società costituita ai sensi della legge n. 130/1999 (cd “Legge sulla
Cartolarizzazione”).
pagina 5 di 11 A ciò conseguirebbe l'“inefficacia delle forme di pubblicità legali ivi previste e altrettanto conseguente inapplicabilità dello strumento di conservazione della validità delle garanzie previsto dal comma 3, su cui il Giudice di prime cure si è concentrato” (vd. pag. 16 dell'atto di citazione in appello).
Sotto altro profilo (terzo motivo d'appello), l'appellante rappresenta come, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il contratto autonomo di garanzia, integrando una garanzia personale atipica, priva del requisito di accessorietà “non si trasmette automaticamente ex art. 1263 c.c. in caso di successione nel credito garantito e non ricade nell'ambito di applicabilità dell'art. 58, comma terzo,
TUB” (vd. pag. 18 dell'atto di citazione in appello)3.
Pertanto, espone l'appellante, tale garanzia non si è automaticamente trasmessa assieme alla cessione del credito, poiché non vi è mai stata manifestazione di consenso da parte del garante, né una previsione in tal senso nel contratto di garanzia sottoscritto.
Rappresenta l'appellante che anche nella comunicazione di cessione del credito indirizzata sia al debitore principale, sia al garante, non veniva mai citata esplicitamente la posizione di garanzia;
pertanto, conclude l'appellante, il contratto autonomo di garanzia è da ritenersi totalmente estinto in sede di cessione del credito.
I motivi d'appello sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Quanto al primo profilo di doglianza, relativo alla qualifica di società di cartolarizzazione della cessionaria va detto che è la legge sulla cartolarizzazione dei crediti (L. n. 130/1999) che CP_1
espressamente prevede che possano costituirsi delle società per la cartolarizzazione dei crediti (come pacificamente è la società cessionaria e che, alle cessioni dei crediti attuate ai sensi di Controparte_1 tale legge, si applichino le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4 TUB (vd. art. 4 L. n.
130/1999).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la qualifica di società di cartolarizzazione della cessionaria comporta ex lege l'applicazione delle disposizioni dettate dal TUB in punto CP_1 di cessioni dei crediti in blocco di cui all'art. 58.
Per quel che concerne l'ulteriore profilo di doglianza, relativo alla trasmissibilità del contratto autonomo di garanzia assieme alla cessione del credito, si osserva quanto segue:
- il Tribunale, dopo aver dato atto della sussistenza di orientamenti della giurisprudenza di merito contrastanti sulla questione ha, in maniera del tutto condivisibile, aderito all'orientamento 3 Cita, a sostegno della propria tesi: i) Tribunale di Brescia che con sentenza n. 1777/2001, in tema di lettera di patronage, rilevata la natura autonoma di tale garanzia rispetto al credito, ne ha ravvisato, come logica conseguenza, la non trasmissibilitàex lege della garanzia unitamente al credito;
ii) Tribunale di Torino, sentenza n. 2033/2023. pagina 6 di 11 maggioritario che estende l'applicabilità dell'art. 1263 c.c., nonché della disciplina di cui all'art. 58, terzo comma TUB, anche al contratto autonomo di garanzia;
-del resto, tale tesi trova conforto altresì nella giurisprudenza di legittimità; difatti, la S.C., sulla questione dell'applicabilità, o meno, dell'art. 1263 c.c. al contratto autonomo di garanzia ed, in particolare, sulla necessità del consenso del debitore ai fini del perfezionarsi del trasferimento della garanzia, ha osservato che: “la censura è infondata perché contrasta con il chiaro dettato dell'art.
1263, 1° comma, c.c., secondo cui, per effetto della cessione, il credito è trasferito con i privilegi, le garanzie e gli accessori ad esso relativi. La norma non prevede la necessità di consenso alcuno in ordine alla garanzia, sicché il trasferimento di essa segue automaticamente la cessione del credito.”
(Cass. n. 10555/2002);
-la Corte osserva poi che anche i rilievi mossi dal giudice di primo grado volti a valorizzare la scelta di adesione a tale secondo orientamento appaiono del tutto pertinenti e, dunque, condivisibili;
-difatti, in primis, dall'interpretazione letterale dell'art. 1263 c.c. da un lato, e dell'art. 58 TUB, dall'altro, si evince che anche il contratto autonomo di garanzia è trasmissibile con la cessione dei crediti. Difatti l'art. 1263 c.c. nel disciplinare la cessione dei crediti specifica che, per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario “con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”; anche l'art. 58 TUB, III comma, espressamente recita: “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”; l'utilizzo della locuzione “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo” deve intendersi nel senso che qualsiasi garanzia, e dunque anche il contratto autonomo di garanzia, sia trasmissibile con la cessione attuata ai sensi dell'art. 58 TUB;
-inoltre, il contratto autonomo di garanzia – per quanto contratto atipico, tutelato ex art. 1322 c.c. – persegue, pur sempre, la finalità di garantire il beneficiario. Pertanto, tale schema contrattuale, seppur caratterizzato da una spiccata autonomia, rispetto alla garanzia fideiussoria, in relazione all'obbligazione principale, mantiene comunque un'evidente ed innegabile funzione di garanzia;
-infine, le stesse Sezioni Unite con la pronuncia n. 3947/2010, nel delineare i tratti distintivi che sussistono fra fideiussione e contratto autonomo di garanzia hanno precisato, altresì, che tale ultima garanzia è comunque caratterizzata da una innegabile ontologica accessorietà, seppur in senso lato,
pagina 7 di 11 rispetto al credito garantito, non potendo ridursi ad obbligazione del tutto indipendente rispetto a quest'ultimo.
Anche il secondo e l'ultimo motivo d'appello prospettati dalla possono essere trattati Parte_1
assieme, perché intrinsecamente collegati.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante, pur condividendo la qualifica data dal giudice di primo grado al contratto per cui è causa quale contratto autonomo di garanzia, lamenta il fatto che il giudice ha errato “nel dedurre che tale qualificazione faccia venire meno la qualificazione contemporanea di fideiussione omnibus”.
Adduce, difatti, che la garanzia in parola è da considerarsi quale contratto di fideiussione omnibus in relazione alle obbligazioni che intende garantire e con riferimento ai soggetti in favore dei quali è prestata, mentre deve essere considerata contratto autonomo di garanzia in relazione al proprio difetto di accessorietà che la connota.
Mediante l'ultimo motivo d'appello l'appellante, data la possibile qualifica, del contratto autonomo di garanzia, anche quale fideiussione omnibus, adduce come lo stesso sia affetto da nullità parziale stante la sussistenza, al suo interno, delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento di Banca d'Italia.
Contesta poi la statuizione del giudice di primo grado il quale, pronunciandosi ad abundantiam sul rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. da parte della banca, non avrebbe preso in considerazione la circostanza per cui le azioni proposte dalla banca non sono state proposte, a dir dell'appelante, con la diligenza richiesta dalla norma richiamata.
Ritiene l'appellante che il termine di cui all'art. 1957 c.c. non possa ritenersi rispettato per il solo fatto che lo stesso creditore si sia insinuato nella procedura esecutiva, “aspettando supinamente l'esito della stessa”.
Nel dettaglio, l'appellante contesta il fatto che, nell'ambito della procedura esecutiva incardinata, la banca ha acconsentito a che la in qualità di garante del credito, chiedesse ed ottenesse Parte_1
l'assegnazione di un bene immobile senza conguaglio e con cancellazione di ogni trascrizione, ivi compresa l'ipoteca concessa a favore della banca attrice;
invero, un creditore diligente “si sarebbe opposto ed avrebbe contestato la richiesta della sig.ra ” (vd. pag. 25 dell'atto di citazione in Parte_1
appello).
I motivi d'appello sono infondati per le seguenti ragioni.
Premesso che, come si è avuto modo di precisare, parte appellante si è avvalsa della qualifica del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia, al fine di invocare la non trasmissibilità dello pagina 8 di 11 stesso alla cessione del credito occorsa, salvo pretendere poi, in maniera contraddittoria, la differente qualifica della garanzia prestata in termini di fideiussione omnibus, allo scopo di far accertare la nullità parziale della stessa per la sussistenza, al suo interno, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI per contrasto con la normativa antitrust, in quanto frutto di un'intesa illecita.
Ferma, dunque, tale insanabile contraddittorietà che già sarebbe idonea, ex se, a ravvisare l'infondatezza delle pretese avanzate attraverso i motivi di appello in esame, rileva comunque la Corte, ad abundantiam, che anche a voler riconoscere la nullità delle clausole citate4, come puntualmente ravvisato dal giudice di primo grado, risulta infondata l'eccezione di decadenza dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Difatti, l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue "istanze" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (vd. ex multis Cass. n. 6823/2001).
Ebbene, nel caso di specie, risulta per tabulas, che la banca creditrice ebbe ad inviare la lettera di messa in mora del 17 settembre 2013 – con contestuale comunicazione di disdetta da tutti i rapporti in essere fra la società e e l'istituto di credito - alla società debitrice principale e alla Pt_2 Pt_2 garante, (vd. doc. 12, fasc. I grado, e che quest'ultima la ricevette in data Parte_1 CP_2
14 ottobre 2013.
Successivamente, in data 10 gennaio 2014, dunque nel rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., l'istituto di credito ebbe a proporre ricorso per intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE 126/2013 nei confronti della debitrice principale Parte_2 Parte_2
, nonché nei confronti di socio amministratore della società (vd. doc. 13,
[...] Parte_2
fasc. I grado, . CP_2
In seguito, nell'ambito di tale procedura esecutiva, , quale mandataria di Controparte_3 [...]
, dato atto dell'intervenuta cessione del credito nei confronti di quest'ultima, ebbe a redigere e CP_1 4 Le clausole richiamate dall'odierna appellante quali clausole del contratto de quo riproduttive di quelle adottate dallo schema ABI sono le clausole nn. 2, 6 e 9 (vd. doc. 3, fasc. I grado, . Parte_1 pagina 9 di 11 depositare la nota di precisazione del credito del 10 settembre 2019 (vd. doc. 21, fasc. I grado, CP_2
e a partecipare al progetto di distribuzione depositato in data 17.04.2020 dal professionista delegato
(vd. doc. 22, fasc. I grado, . CP_2
È altresì comprovato che la procedura esecutiva si concluse - circostanza indipendente dalla volontà del creditore - in data 17.06.2020 (vd. doc. 19, fasc. I grado, , attraverso l'esecuzione del predetto CP_2
progetto di distribuzione.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, emerge, dunque, senza alcun dubbio, che il creditore ha proposto apposita istanza giudiziale – ossia l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare – dopo la scadenza dell'obbligazione principale, nel pieno rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., e che, successivamente, ha coltivato diligentemente il recupero del proprio credito, tramite la partecipazione e l'impulso fornito alla procedura esecutiva immobiliare e attraverso, da ultimo, apposito invio di un'ulteriore lettera da parte della in data 11.05.2020 con la quale la CP_1 cessionaria ha comunicato alla l'avvenuta cessione del credito, diffidandola al versamento Parte_1
del residuo credito (vd. doc. 8, fasc. I grado, , nonché tramite avvio della successiva iniziativa CP_2
monitoria.
Il fatto che poi il G.E. abbia accolto l'istanza della di separazione in natura della propria Parte_1 quota di ½ dell'immobile oggetto della procedura esecutiva e che, dunque, ciò abbia influito sulle sorti del recupero del credito della società cessionaria, è del tutto irrilevante per quel che concerne il rispetto della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.; difatti, per le ragioni esposte la condotta dell'odierna appellata si è mostrata del tutto diligente, a ciò non ostando l'esito della procedura esecutiva spiegata, tenuto conto, peraltro, che, in assenza di ulteriori dettagli, non può in questa sede effettuarsi alcuna valutazione in ordine alle scelte difensive operate dall'odierna appellata in relazione alla predetta istanza.
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa (come indicato nell'atto di citazione in appello, in € 202.354,32), e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria-trattazione, non svoltasi, nonché l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1261/2023 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 23 Controparte_2
ottobre 2023, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3291/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Via San Parte_1 C.F._1
Marco 22, Piacenza, presso lo studio dell'Avv. David Santi. Rappresentata e difesa come da delega in atti dagli Avv.ti David Santi e Giuseppe De Falco.
APPELLANTE contro
(C.F. ), e per essa, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in forza di procura rilasciata da (C.F. P.IVA_2 Controparte_3
) quale mandataria del veicolo, elettivamente domiciliata in Via Doninzetti n. 2, Milano, P.IVA_3
presso lo studio degli Avv.ti Francesca Aliverti e Roberto Redaelli che la rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Tribunale
pagina 1 di 11 Ordinario di Pavia, Sezione Terza Civile, n. 1261/2023, Dott. R. Cameli, pubblicata in data
23.10.2023,
a) nel merito, riformare la sentenza, limitatamente ai capi in questa sede impugnati, emessa dal
Tribunale Ordinario di Pavia, sezione Terza Civile, n. 1261/2023, Repert. n. 2217/2023 del
23.10.2023, pubblicata in data 23 ottobre 2023, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado;
b) conseguentemente, accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione predetto non è stato ceduto unitamente al credito vantato nei confronti del debitore principale;
c) in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione non poteva essere ceduto mediante le forme di pubblicità legale di cui all'art. 58, TUB;
d) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione in parola per i motivi esposti;
e) conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., del creditore opposto dal diritto di agire nei confronti del fideiussore opponente;
f) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e/o in diritto;
g) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze.”
Per parte appellata: “In via principale e nel merito: rigettare integralmente le eccezioni, domande ed istanza avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi riportati in atti e, per
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1261/2023, nonché il decreto ingiuntivo n.
451/2022 emesso dal Tribunale di Pavia”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 451/2022 del 14.03.2022, chiesto ed ottenuto da Controparte_2
in qualità di sub-fornitrice di quest'ultima quale mandataria di
[...] Controparte_4 [...]
il Tribunale di Pavia ingiungeva all'odierna appellante, il CP_1 Parte_1 pagamento di € 202.354,32 più interessi e spese della procedura di ingiunzione.
In particolare, agiva in via monitoria rappresentando che: Controparte_2 1 Incaricata da quest'ultima allo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti, nonché di altri servizi. pagina 2 di 11 a) per effetto di una cartolarizzazione, era divenuta titolare di un portafoglio di crediti, Controparte_1
originariamente di titolarità di BA BP PA e che detta cessione era stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/99 e dell'art. 58 TUB, sulla G.U. del
07.06.2018 e che, fra i crediti oggetto di cessione, vi erano anche quelli vantati da BA BP PA (già
e poi BA PO soc. coop.) nei confronti della società Controparte_5 [...]
Parte_2
b) risultava creditrice, nei confronti della predetta società e della complessiva CP_1 Pt_2 Pt_2 somma di € 202.354,32, quale esposizione debitoria derivante da un contratto di mutuo ipotecario del valore di € 145.000,00, concesso in data 22.07.2011 dall'allora alla società Controparte_5
predetta;
c) la società, successivamente, entrava in una fase di difficoltà economica che provocava la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con la banca ed il passaggio della posizione a sofferenza in data
17.02.2014;
d) a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, la signora in data 4.09.2009, aveva Parte_1
sottoscritto una garanzia, qualificata da in termini di fideiussione omnibus, sino alla CP_2 concorrenza di € 214.000. proponeva opposizione ex art. 645 cpc concludendo per la revoca del Parte_1
provvedimento monitorio opposto.
Nel dettaglio, ed a sostegno della propria opposizione, argomentava che il contratto di garanzia sottoscritto dalla stessa nel 2009 andava qualificato come contratto autonomo di garanzia;
da tale qualifica, e poiché questa forma di garanzia non ha natura accessoria del credito, a dir di parte opponente, ne conseguiva che lo stesso non poteva essere trasmesso automaticamente, per mezzo della cessione, essendo necessaria un'accettazione espressa e formale del debitore, del tutto mancante nella fattispecie ad esame (tesi che trovava conforto, secondo l'opponente, sia nell'art. 1263 c.c., che nell'art. 58, III comma, TUB).
Adduceva, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 58 TUB - e nello specifico l'inapplicabilità delle forme di pubblicità legali e di conservazione della validità delle garanzie ivi previste - nei confronti della società cessionaria trattandosi di una un'impresa avente come “oggetto esclusivo la Controparte_1 realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti” e non di una banca. Secondo
l'opponente, difatti, la norma ad esame andrebbe ad applicarsi solo in caso di cessione di rapporti intercorsi da banca a banca, e non da banca ad altro soggetto.
pagina 3 di 11 Rappresentava, infine, come il contratto de quo fosse affetto da nullità parziale stante la sussistenza, al suo interno, delle clausole nn. 2, 6 ed 8, oggetto dell'accertamento condotto da Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust. Da ciò discendeva dunque, a suo dire, l'inefficacia della garanzia prestata stante il mancato rispetto, da parte della del termine semestrale di cui Controparte_5 all'art. 1957 c.c.
Costituendosi nel giudizio di opposizione, chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'opposizione spiegata e, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 1261/2023, pubblicata in data 23.10.23, ha rigettato le domande dell'opponente, confermando il decreto ingiuntivo n. 451/2022.
Ha integralmente compensato le spese di lite fra le parti ravvisando, nel caso di specie, un'ipotesi di
“mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti” osservando come, in punto di distinzione fra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, permanessero dei contrasti interpretativi in giurisprudenza, soprattutto in merito ai profili applicativi concreti.
Ebbene, l'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
-a parere del giudice di prime cure, risulta corretta la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia operata dall'opponente, ma tale qualificazione non determina l'accoglimento della tesi di parte attrice secondo cui, in ragione di tale qualificazione, il citato contratto non potrebbe essere oggetto di trasferimento ex art. 58 TUB, ovvero ex art. 1263 c.c.;
-risulta, infatti, preferibile l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che estende l'applicabilità dell'art. 1263 c.c. nonché la disciplina ex art. 58 terzo comma d.lgs 1.9.1993 n. 385 Testo Unico
Bancario, anche al contratto autonomo di garanzia2;
-risulta infondata la tesi della nullità parziale delle citate clausole 2, 6 e 8 inserite nel contratto;
l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2.5.2005 n. 55 della
Banca D'Italia è costituito esclusivamente dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus; conseguentemente, il contratto autonomo di garanzia esula dall'ambito sanzionatorio del provvedimento della Banca d'Italia e, dunque, dalla declaratoria di nullità parziale;
in ogni caso, anche a voler riconoscere la nullità parziale delle citate clausole negoziali e, quindi, ritenere applicabile l'art. 1957 c.c., la relativa eccezione di decadenza svolta dall'opponente risulta infondata. 2 Il Tribunale rinvia alle seguenti pronunce di merito: Trib. Catania 5.4.2019 n. 1434; Trib. Lecce 28.10.2021, Trib. Spoleto
11.7.2023 n. 532 n. 2916 Trib. Milano 20.3.2018; Trib. Venezia 29.1.2020. pagina 4 di 11 Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando, a tal fine, quattro distinti Parte_1
motivi di appello, così rubricati dalla medesima appellante:
1) “Dell'errata applicazione dell'art. 58, commi 1 e 2, T.U.B.”
2) “Dell'errata esclusione della possibile coincidenza fra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia”
3) “Del regime di trasmissibilità della fideiussione sottoscritta”
4) “Della nullità parziale del contratto e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.”
Costituendosi nel presente giudizio d'appello, , sempre in qualità di sub- Controparte_2 fornitrice di , quest'ultima quale mandataria di ha chiesto Controparte_3 Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta, facendo proprie le valutazioni mosse dal giudice di primo grado.
Con ordinanza del 22.05.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza, celebrata in data 5.06.2024, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione.
Le parti, nei termini previsti dall'art. 352 c.p.c., hanno depositato gli scritti difensivi conclusionali e all'udienza del 9.4.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante il primo ed il terzo motivo d'appello, i quali possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per avere ritenuto come il contratto autonomo di garanzia de quo potesse essere oggetto di trasferimento ex art. 58 TUB, ovvero ex art. 1263 c.c., congiuntamente al credito al quale è connesso.
Difatti, sotto un primo profilo (trattato con il primo motivo d'impugnazione), l'appellante adduce che l'art. 58 TUB non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie poiché tale disposizione riguarderebbe soltanto il caso di cessione di rapporti da banca a banca, e non da banca ad altro soggetto.
Argomenta dunque che, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 10 TUB, possa essere considerata come banca l'impresa autorizzata alla raccolta di risparmio tra il pubblico e all'esercizio del credito e che, pertanto, la cessionaria del credito, non possa rientrare nell'alveo di tale Controparte_1 definizione, trattandosi di società costituita ai sensi della legge n. 130/1999 (cd “Legge sulla
Cartolarizzazione”).
pagina 5 di 11 A ciò conseguirebbe l'“inefficacia delle forme di pubblicità legali ivi previste e altrettanto conseguente inapplicabilità dello strumento di conservazione della validità delle garanzie previsto dal comma 3, su cui il Giudice di prime cure si è concentrato” (vd. pag. 16 dell'atto di citazione in appello).
Sotto altro profilo (terzo motivo d'appello), l'appellante rappresenta come, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il contratto autonomo di garanzia, integrando una garanzia personale atipica, priva del requisito di accessorietà “non si trasmette automaticamente ex art. 1263 c.c. in caso di successione nel credito garantito e non ricade nell'ambito di applicabilità dell'art. 58, comma terzo,
TUB” (vd. pag. 18 dell'atto di citazione in appello)3.
Pertanto, espone l'appellante, tale garanzia non si è automaticamente trasmessa assieme alla cessione del credito, poiché non vi è mai stata manifestazione di consenso da parte del garante, né una previsione in tal senso nel contratto di garanzia sottoscritto.
Rappresenta l'appellante che anche nella comunicazione di cessione del credito indirizzata sia al debitore principale, sia al garante, non veniva mai citata esplicitamente la posizione di garanzia;
pertanto, conclude l'appellante, il contratto autonomo di garanzia è da ritenersi totalmente estinto in sede di cessione del credito.
I motivi d'appello sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Quanto al primo profilo di doglianza, relativo alla qualifica di società di cartolarizzazione della cessionaria va detto che è la legge sulla cartolarizzazione dei crediti (L. n. 130/1999) che CP_1
espressamente prevede che possano costituirsi delle società per la cartolarizzazione dei crediti (come pacificamente è la società cessionaria e che, alle cessioni dei crediti attuate ai sensi di Controparte_1 tale legge, si applichino le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4 TUB (vd. art. 4 L. n.
130/1999).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la qualifica di società di cartolarizzazione della cessionaria comporta ex lege l'applicazione delle disposizioni dettate dal TUB in punto CP_1 di cessioni dei crediti in blocco di cui all'art. 58.
Per quel che concerne l'ulteriore profilo di doglianza, relativo alla trasmissibilità del contratto autonomo di garanzia assieme alla cessione del credito, si osserva quanto segue:
- il Tribunale, dopo aver dato atto della sussistenza di orientamenti della giurisprudenza di merito contrastanti sulla questione ha, in maniera del tutto condivisibile, aderito all'orientamento 3 Cita, a sostegno della propria tesi: i) Tribunale di Brescia che con sentenza n. 1777/2001, in tema di lettera di patronage, rilevata la natura autonoma di tale garanzia rispetto al credito, ne ha ravvisato, come logica conseguenza, la non trasmissibilitàex lege della garanzia unitamente al credito;
ii) Tribunale di Torino, sentenza n. 2033/2023. pagina 6 di 11 maggioritario che estende l'applicabilità dell'art. 1263 c.c., nonché della disciplina di cui all'art. 58, terzo comma TUB, anche al contratto autonomo di garanzia;
-del resto, tale tesi trova conforto altresì nella giurisprudenza di legittimità; difatti, la S.C., sulla questione dell'applicabilità, o meno, dell'art. 1263 c.c. al contratto autonomo di garanzia ed, in particolare, sulla necessità del consenso del debitore ai fini del perfezionarsi del trasferimento della garanzia, ha osservato che: “la censura è infondata perché contrasta con il chiaro dettato dell'art.
1263, 1° comma, c.c., secondo cui, per effetto della cessione, il credito è trasferito con i privilegi, le garanzie e gli accessori ad esso relativi. La norma non prevede la necessità di consenso alcuno in ordine alla garanzia, sicché il trasferimento di essa segue automaticamente la cessione del credito.”
(Cass. n. 10555/2002);
-la Corte osserva poi che anche i rilievi mossi dal giudice di primo grado volti a valorizzare la scelta di adesione a tale secondo orientamento appaiono del tutto pertinenti e, dunque, condivisibili;
-difatti, in primis, dall'interpretazione letterale dell'art. 1263 c.c. da un lato, e dell'art. 58 TUB, dall'altro, si evince che anche il contratto autonomo di garanzia è trasmissibile con la cessione dei crediti. Difatti l'art. 1263 c.c. nel disciplinare la cessione dei crediti specifica che, per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario “con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”; anche l'art. 58 TUB, III comma, espressamente recita: “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”; l'utilizzo della locuzione “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo” deve intendersi nel senso che qualsiasi garanzia, e dunque anche il contratto autonomo di garanzia, sia trasmissibile con la cessione attuata ai sensi dell'art. 58 TUB;
-inoltre, il contratto autonomo di garanzia – per quanto contratto atipico, tutelato ex art. 1322 c.c. – persegue, pur sempre, la finalità di garantire il beneficiario. Pertanto, tale schema contrattuale, seppur caratterizzato da una spiccata autonomia, rispetto alla garanzia fideiussoria, in relazione all'obbligazione principale, mantiene comunque un'evidente ed innegabile funzione di garanzia;
-infine, le stesse Sezioni Unite con la pronuncia n. 3947/2010, nel delineare i tratti distintivi che sussistono fra fideiussione e contratto autonomo di garanzia hanno precisato, altresì, che tale ultima garanzia è comunque caratterizzata da una innegabile ontologica accessorietà, seppur in senso lato,
pagina 7 di 11 rispetto al credito garantito, non potendo ridursi ad obbligazione del tutto indipendente rispetto a quest'ultimo.
Anche il secondo e l'ultimo motivo d'appello prospettati dalla possono essere trattati Parte_1
assieme, perché intrinsecamente collegati.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante, pur condividendo la qualifica data dal giudice di primo grado al contratto per cui è causa quale contratto autonomo di garanzia, lamenta il fatto che il giudice ha errato “nel dedurre che tale qualificazione faccia venire meno la qualificazione contemporanea di fideiussione omnibus”.
Adduce, difatti, che la garanzia in parola è da considerarsi quale contratto di fideiussione omnibus in relazione alle obbligazioni che intende garantire e con riferimento ai soggetti in favore dei quali è prestata, mentre deve essere considerata contratto autonomo di garanzia in relazione al proprio difetto di accessorietà che la connota.
Mediante l'ultimo motivo d'appello l'appellante, data la possibile qualifica, del contratto autonomo di garanzia, anche quale fideiussione omnibus, adduce come lo stesso sia affetto da nullità parziale stante la sussistenza, al suo interno, delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento di Banca d'Italia.
Contesta poi la statuizione del giudice di primo grado il quale, pronunciandosi ad abundantiam sul rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. da parte della banca, non avrebbe preso in considerazione la circostanza per cui le azioni proposte dalla banca non sono state proposte, a dir dell'appelante, con la diligenza richiesta dalla norma richiamata.
Ritiene l'appellante che il termine di cui all'art. 1957 c.c. non possa ritenersi rispettato per il solo fatto che lo stesso creditore si sia insinuato nella procedura esecutiva, “aspettando supinamente l'esito della stessa”.
Nel dettaglio, l'appellante contesta il fatto che, nell'ambito della procedura esecutiva incardinata, la banca ha acconsentito a che la in qualità di garante del credito, chiedesse ed ottenesse Parte_1
l'assegnazione di un bene immobile senza conguaglio e con cancellazione di ogni trascrizione, ivi compresa l'ipoteca concessa a favore della banca attrice;
invero, un creditore diligente “si sarebbe opposto ed avrebbe contestato la richiesta della sig.ra ” (vd. pag. 25 dell'atto di citazione in Parte_1
appello).
I motivi d'appello sono infondati per le seguenti ragioni.
Premesso che, come si è avuto modo di precisare, parte appellante si è avvalsa della qualifica del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia, al fine di invocare la non trasmissibilità dello pagina 8 di 11 stesso alla cessione del credito occorsa, salvo pretendere poi, in maniera contraddittoria, la differente qualifica della garanzia prestata in termini di fideiussione omnibus, allo scopo di far accertare la nullità parziale della stessa per la sussistenza, al suo interno, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI per contrasto con la normativa antitrust, in quanto frutto di un'intesa illecita.
Ferma, dunque, tale insanabile contraddittorietà che già sarebbe idonea, ex se, a ravvisare l'infondatezza delle pretese avanzate attraverso i motivi di appello in esame, rileva comunque la Corte, ad abundantiam, che anche a voler riconoscere la nullità delle clausole citate4, come puntualmente ravvisato dal giudice di primo grado, risulta infondata l'eccezione di decadenza dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Difatti, l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue "istanze" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (vd. ex multis Cass. n. 6823/2001).
Ebbene, nel caso di specie, risulta per tabulas, che la banca creditrice ebbe ad inviare la lettera di messa in mora del 17 settembre 2013 – con contestuale comunicazione di disdetta da tutti i rapporti in essere fra la società e e l'istituto di credito - alla società debitrice principale e alla Pt_2 Pt_2 garante, (vd. doc. 12, fasc. I grado, e che quest'ultima la ricevette in data Parte_1 CP_2
14 ottobre 2013.
Successivamente, in data 10 gennaio 2014, dunque nel rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., l'istituto di credito ebbe a proporre ricorso per intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE 126/2013 nei confronti della debitrice principale Parte_2 Parte_2
, nonché nei confronti di socio amministratore della società (vd. doc. 13,
[...] Parte_2
fasc. I grado, . CP_2
In seguito, nell'ambito di tale procedura esecutiva, , quale mandataria di Controparte_3 [...]
, dato atto dell'intervenuta cessione del credito nei confronti di quest'ultima, ebbe a redigere e CP_1 4 Le clausole richiamate dall'odierna appellante quali clausole del contratto de quo riproduttive di quelle adottate dallo schema ABI sono le clausole nn. 2, 6 e 9 (vd. doc. 3, fasc. I grado, . Parte_1 pagina 9 di 11 depositare la nota di precisazione del credito del 10 settembre 2019 (vd. doc. 21, fasc. I grado, CP_2
e a partecipare al progetto di distribuzione depositato in data 17.04.2020 dal professionista delegato
(vd. doc. 22, fasc. I grado, . CP_2
È altresì comprovato che la procedura esecutiva si concluse - circostanza indipendente dalla volontà del creditore - in data 17.06.2020 (vd. doc. 19, fasc. I grado, , attraverso l'esecuzione del predetto CP_2
progetto di distribuzione.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, emerge, dunque, senza alcun dubbio, che il creditore ha proposto apposita istanza giudiziale – ossia l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare – dopo la scadenza dell'obbligazione principale, nel pieno rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., e che, successivamente, ha coltivato diligentemente il recupero del proprio credito, tramite la partecipazione e l'impulso fornito alla procedura esecutiva immobiliare e attraverso, da ultimo, apposito invio di un'ulteriore lettera da parte della in data 11.05.2020 con la quale la CP_1 cessionaria ha comunicato alla l'avvenuta cessione del credito, diffidandola al versamento Parte_1
del residuo credito (vd. doc. 8, fasc. I grado, , nonché tramite avvio della successiva iniziativa CP_2
monitoria.
Il fatto che poi il G.E. abbia accolto l'istanza della di separazione in natura della propria Parte_1 quota di ½ dell'immobile oggetto della procedura esecutiva e che, dunque, ciò abbia influito sulle sorti del recupero del credito della società cessionaria, è del tutto irrilevante per quel che concerne il rispetto della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.; difatti, per le ragioni esposte la condotta dell'odierna appellata si è mostrata del tutto diligente, a ciò non ostando l'esito della procedura esecutiva spiegata, tenuto conto, peraltro, che, in assenza di ulteriori dettagli, non può in questa sede effettuarsi alcuna valutazione in ordine alle scelte difensive operate dall'odierna appellata in relazione alla predetta istanza.
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa (come indicato nell'atto di citazione in appello, in € 202.354,32), e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria-trattazione, non svoltasi, nonché l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1261/2023 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 23 Controparte_2
ottobre 2023, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
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