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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 29/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 461/2024
fino ad oggi 29 gennaio 2025 hanno rassegnato note scritte:
- per l'avv. WILD HEINRICH Parte_1
- per BE UF, nessuno
Esaurita la discussione scritta, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando la Sentenza su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 461/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. WILD HEINRICH e dall'avv. dott. PITTRACHER STEFAN
RICORRENTE
contro
BE UF (C.F. ) contumace C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente pagina2 di 9 A) ritenuto il carattere simulato dei contratti di lavoro domestico accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro full time ordinario fra il ricorrente e ER
ER dall'11.11.2019 alla data del licenziamento;
B) riconoscere al ricorrente la categoria di impiegato di quarto livello (CCNL per i dipendenti da studi professionali) ed il relativo livello retributivo;
C) per l'effetto, accertati i relativi crediti del lavoratore, condannare ER
ER, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., per i titoli indicati nel presente ricorso, al pagamento in favore dell'istante della somma di euro
13.810,76 o di quella diversa e anche maggiore che sarà determinata in corso di causa, anche con valutazione equitativa;
D) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'invalidità, illegittimità, ingiustificatezza, inefficacia e nullità, con ogni conseguenza di legge, del licenziamento per cui è causa, accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui all'articolo 3 del d. lgs. n. 23/2015 e conseguentemente condannare ER ER al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, ricompresa tra tre e sei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sulla base del tallone mensile di euro 1.671,96 (comprensivo del rateo di 13ma e 14ma) o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
E) in subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda sub D), accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'invalidità, illegittimità, ingiustificatezza, inefficacia e nullità, con ogni conseguenza di legge, del licenziamento per cui è causa, per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 e/o della pagina3 di 9 procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 23/2015 e conseguentemente condannare ER ER al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, ricompresa tra una e sei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sulla base del tallone mensile di euro 1.671,96 (comprensivo del rateo di 13ma e 14ma) o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
F) in ogni caso, condannare ER ER al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità per mancato preavviso, pari ad euro 1.736,26;
G) il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza dei crediti all'effettivo saldo (con la precisazione che ai sensi del novellato art. 1284 c.c. il saggio degli interessi legali, dal momento del deposito del ricorso, è pari a quello previsto dal D.Lgs. n. 231/2002) e con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), CPA, IVA e contributo unificato, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Di parte convenuta
-
pagina4 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'istante deduce di essere stato assunto da ER ER in Parte_1
data 11.11.2019 e di aver lavorato da allora presso il di lui studio tecnico eseguendo mansioni di disegnatore tecnico, e precisamente:
- redazione di disegni 2D-3D per condomini, ville, hotel ecc.;
- preparazione di layout di dettaglio con planimetrie, piani, prospetti, sezioni e calcoli della volumetria/cubatura, viste 3D – preparazione di tutti i documenti e di tutte le planimetrie necessarie per la presentazione delle domande per concessioni edilizie / permessi a costruire ecc.;
- redazione/disegno e preparazione di planimetrie esecutive, sezioni, prospetti, viste 3D – trasmissione di tali piani e documenti alle imprese edili ed agli ingegneri;
- cambiamento delle planimetrie, preparazione di documenti, stampa e preparazione di files, anche da remoto;
- manutenzione e riparazione di computer (hardware e software);
- manutenzione e riparazione della rete;
- manutenzione e riparazione delle stampanti;
- backup e restore di tutti i files dello studio tecnico.
In tale contesto avrebbe collaborato a definire un a serie di progetti edili, nominativamente indicati e depositati in giudizio (doc. n. 2)
2. Il rapporto sarebbe iniziato senza formale rapporto di lavoro, dopodiché sarebbe stato firmato un contratto di collaborazione familiare (doc. 4), con pagina5 di 9 messa a disposizione di una stanza da letto presso gli uffici del sig. ER (doc.
5). Un tale rapporto è stato dichiarato all'INPS (doc. 6).
Il sig. deduce un rapporto di 40 ore lavorative, oltre straordinari. Pt_1
Il ricorrente elenca i pagamenti ricevuti dal ER, superiori a quelli dovuti in base al rapporto da colf, ma inferiori a quanto dovuto in base ad un corretto inquadramento.
A seguito di una lite avente ad oggetto le condizioni di lavoro del il sig. Pt_1
ER avrebbe licenziato il ricorrente (doc. 16), che ha subito impugnato tale licenziamento (doc. 18).
3. Il lavoratore chiede quindi differenze retributive i base al suo reale inquadramento nel quarto livello del CCNL per gli studi professionali con la qualifica di disegnatore tecnico, il tutto per euro 13.810,76, giusto conteggio sindacale.
Visto l'errato inquadramento del lavoratore, il datore non avrebbe il potere di recedere ad nutum, secondo le regole del rapporto di collaborazione familiare.
Per il ricorrente, assunto il 11.11.2019 trova applicazione il regime delle “tutele crescenti”.
L'articolo 2, comma 2, della legge n. 604/1966 prevede l'obbligo di motivazione per la risoluzione del contratto. In assenza di una qualsiasi motivazione, la procedura sarebbe priva di validità. Chiede quindi l'indennità di preavviso euro
1.736,26, oltre all'indennità tra tre e sei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sulla base del tallone mensile di euro
1.671,96, in base alle tutele previste dal jobs act.
pagina6 di 9 4. Il resistente sig. ER ha serbato contegno contumaciale. Il sig. ER non è comparso nemmeno a rendere l'interpello formale, con conseguente valutazione della sua noncuranza ai sensi dell'art 232 cpc.
Sono invece comparsi due testimoni che hanno confermato le attività svolte dal ricorrente, in termini quantitativi che qualitativi, come descritte dal ricorrente. È quindi corretto l'inquadramento richiesto, posto che appartengono al quarto livello “i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: operatore informatico;
[…] disegnatore, anche su CAD, non progettista, con mansioni di aiuto, rilevamento e/o disegno di particolari esecutivi […].”
I testi hanno confermato l'attività da disegnatore, oltre ad altre attività che i due testi, entrambi architetti, hanno ritenuto molto complesse, ossia la gestione dei vari software per caricare i progetti per il deposito in comune.
Posto, quindi, che il sig. era disegnatore tecnico, i vari contratti da Pt_1
collaboratore familiare sono irrilevanti, e quindi il suo rapporto è a tempo indeterminato, a tempo pieno.
Il licenziamento non è minimamente motivato, e quindi inefficace. È quindi il lavoratore che nella presente sede risolve il contratto.
Ciò posto, in base a tale qualifica va calcolato il suo reddito. Il ricorrente ha depositato i CCNL di settore ed il relativo calcolo sindacale è trascritto in ricorso. Non vi è motivo per dubitare dei calcoli, sia per quanto riguarda il reddito come tale, che per quanto dovuto a titolo di mancato preavviso.
pagina7 di 9 Tenuto conto che l'impresa per cui ha lavorato aveva meno di 15 dipendenti, tenuto conto che il rapporto aveva la durata dal 2019 (novembre) al febbraio
2024, per quindi quasi 5 anni, ritenuto opportuno superare il criterio normativo della mezza mensilità per ogni anno di servizio, considerato il trattamento previdenziale pregiudizievole e discriminatorio, svalutativo di un soggetto di elevata professionalità, si ritiene equo condannare il sig. ER al pagamento di ulteriori 5 mensilità a titolo risarcitorio, il tutto sulla base del tallone mensile di euro 1.671,96 (comprensivo del rateo di 13ma e 14ma).
5. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi di tabellari, se non per la fase istruttoria, comunque testimoniale, ovi si applicano i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro tempo pieno ed ordinario, impiegato di quarto livello (CCNL per i dipendenti da studi professionali), fra il ricorrente e ER ER dall'11.11.2019 alla data del licenziamento del 29.02.2024.
- accerta l'inefficacia del licenziamento dd 9.2.2024, e la risoluzione del rapporto al 29.2.2024 in base al ricorso per cui è causa,
- condanna ER ER a pagare a i seguenti Parte_1
importi: l'indennità di preavviso euro 1.736,26, differenze retributive euro 13.810,76, nn. 5 mensilità da euro 1.671,96 ciascuna a titolo risarcitorio, il tutto oltre interessi legali dalla domanda,
pagina8 di 9 - condanna altresì la parte ER ER a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 3.281 per Parte_1
compenso, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge.
29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina9 di 9
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 461/2024
fino ad oggi 29 gennaio 2025 hanno rassegnato note scritte:
- per l'avv. WILD HEINRICH Parte_1
- per BE UF, nessuno
Esaurita la discussione scritta, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando la Sentenza su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 461/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. WILD HEINRICH e dall'avv. dott. PITTRACHER STEFAN
RICORRENTE
contro
BE UF (C.F. ) contumace C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente pagina2 di 9 A) ritenuto il carattere simulato dei contratti di lavoro domestico accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro full time ordinario fra il ricorrente e ER
ER dall'11.11.2019 alla data del licenziamento;
B) riconoscere al ricorrente la categoria di impiegato di quarto livello (CCNL per i dipendenti da studi professionali) ed il relativo livello retributivo;
C) per l'effetto, accertati i relativi crediti del lavoratore, condannare ER
ER, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., per i titoli indicati nel presente ricorso, al pagamento in favore dell'istante della somma di euro
13.810,76 o di quella diversa e anche maggiore che sarà determinata in corso di causa, anche con valutazione equitativa;
D) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'invalidità, illegittimità, ingiustificatezza, inefficacia e nullità, con ogni conseguenza di legge, del licenziamento per cui è causa, accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui all'articolo 3 del d. lgs. n. 23/2015 e conseguentemente condannare ER ER al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, ricompresa tra tre e sei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sulla base del tallone mensile di euro 1.671,96 (comprensivo del rateo di 13ma e 14ma) o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
E) in subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda sub D), accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'invalidità, illegittimità, ingiustificatezza, inefficacia e nullità, con ogni conseguenza di legge, del licenziamento per cui è causa, per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 e/o della pagina3 di 9 procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 23/2015 e conseguentemente condannare ER ER al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, ricompresa tra una e sei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sulla base del tallone mensile di euro 1.671,96 (comprensivo del rateo di 13ma e 14ma) o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
F) in ogni caso, condannare ER ER al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità per mancato preavviso, pari ad euro 1.736,26;
G) il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza dei crediti all'effettivo saldo (con la precisazione che ai sensi del novellato art. 1284 c.c. il saggio degli interessi legali, dal momento del deposito del ricorso, è pari a quello previsto dal D.Lgs. n. 231/2002) e con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), CPA, IVA e contributo unificato, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Di parte convenuta
-
pagina4 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'istante deduce di essere stato assunto da ER ER in Parte_1
data 11.11.2019 e di aver lavorato da allora presso il di lui studio tecnico eseguendo mansioni di disegnatore tecnico, e precisamente:
- redazione di disegni 2D-3D per condomini, ville, hotel ecc.;
- preparazione di layout di dettaglio con planimetrie, piani, prospetti, sezioni e calcoli della volumetria/cubatura, viste 3D – preparazione di tutti i documenti e di tutte le planimetrie necessarie per la presentazione delle domande per concessioni edilizie / permessi a costruire ecc.;
- redazione/disegno e preparazione di planimetrie esecutive, sezioni, prospetti, viste 3D – trasmissione di tali piani e documenti alle imprese edili ed agli ingegneri;
- cambiamento delle planimetrie, preparazione di documenti, stampa e preparazione di files, anche da remoto;
- manutenzione e riparazione di computer (hardware e software);
- manutenzione e riparazione della rete;
- manutenzione e riparazione delle stampanti;
- backup e restore di tutti i files dello studio tecnico.
In tale contesto avrebbe collaborato a definire un a serie di progetti edili, nominativamente indicati e depositati in giudizio (doc. n. 2)
2. Il rapporto sarebbe iniziato senza formale rapporto di lavoro, dopodiché sarebbe stato firmato un contratto di collaborazione familiare (doc. 4), con pagina5 di 9 messa a disposizione di una stanza da letto presso gli uffici del sig. ER (doc.
5). Un tale rapporto è stato dichiarato all'INPS (doc. 6).
Il sig. deduce un rapporto di 40 ore lavorative, oltre straordinari. Pt_1
Il ricorrente elenca i pagamenti ricevuti dal ER, superiori a quelli dovuti in base al rapporto da colf, ma inferiori a quanto dovuto in base ad un corretto inquadramento.
A seguito di una lite avente ad oggetto le condizioni di lavoro del il sig. Pt_1
ER avrebbe licenziato il ricorrente (doc. 16), che ha subito impugnato tale licenziamento (doc. 18).
3. Il lavoratore chiede quindi differenze retributive i base al suo reale inquadramento nel quarto livello del CCNL per gli studi professionali con la qualifica di disegnatore tecnico, il tutto per euro 13.810,76, giusto conteggio sindacale.
Visto l'errato inquadramento del lavoratore, il datore non avrebbe il potere di recedere ad nutum, secondo le regole del rapporto di collaborazione familiare.
Per il ricorrente, assunto il 11.11.2019 trova applicazione il regime delle “tutele crescenti”.
L'articolo 2, comma 2, della legge n. 604/1966 prevede l'obbligo di motivazione per la risoluzione del contratto. In assenza di una qualsiasi motivazione, la procedura sarebbe priva di validità. Chiede quindi l'indennità di preavviso euro
1.736,26, oltre all'indennità tra tre e sei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sulla base del tallone mensile di euro
1.671,96, in base alle tutele previste dal jobs act.
pagina6 di 9 4. Il resistente sig. ER ha serbato contegno contumaciale. Il sig. ER non è comparso nemmeno a rendere l'interpello formale, con conseguente valutazione della sua noncuranza ai sensi dell'art 232 cpc.
Sono invece comparsi due testimoni che hanno confermato le attività svolte dal ricorrente, in termini quantitativi che qualitativi, come descritte dal ricorrente. È quindi corretto l'inquadramento richiesto, posto che appartengono al quarto livello “i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: operatore informatico;
[…] disegnatore, anche su CAD, non progettista, con mansioni di aiuto, rilevamento e/o disegno di particolari esecutivi […].”
I testi hanno confermato l'attività da disegnatore, oltre ad altre attività che i due testi, entrambi architetti, hanno ritenuto molto complesse, ossia la gestione dei vari software per caricare i progetti per il deposito in comune.
Posto, quindi, che il sig. era disegnatore tecnico, i vari contratti da Pt_1
collaboratore familiare sono irrilevanti, e quindi il suo rapporto è a tempo indeterminato, a tempo pieno.
Il licenziamento non è minimamente motivato, e quindi inefficace. È quindi il lavoratore che nella presente sede risolve il contratto.
Ciò posto, in base a tale qualifica va calcolato il suo reddito. Il ricorrente ha depositato i CCNL di settore ed il relativo calcolo sindacale è trascritto in ricorso. Non vi è motivo per dubitare dei calcoli, sia per quanto riguarda il reddito come tale, che per quanto dovuto a titolo di mancato preavviso.
pagina7 di 9 Tenuto conto che l'impresa per cui ha lavorato aveva meno di 15 dipendenti, tenuto conto che il rapporto aveva la durata dal 2019 (novembre) al febbraio
2024, per quindi quasi 5 anni, ritenuto opportuno superare il criterio normativo della mezza mensilità per ogni anno di servizio, considerato il trattamento previdenziale pregiudizievole e discriminatorio, svalutativo di un soggetto di elevata professionalità, si ritiene equo condannare il sig. ER al pagamento di ulteriori 5 mensilità a titolo risarcitorio, il tutto sulla base del tallone mensile di euro 1.671,96 (comprensivo del rateo di 13ma e 14ma).
5. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi di tabellari, se non per la fase istruttoria, comunque testimoniale, ovi si applicano i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro tempo pieno ed ordinario, impiegato di quarto livello (CCNL per i dipendenti da studi professionali), fra il ricorrente e ER ER dall'11.11.2019 alla data del licenziamento del 29.02.2024.
- accerta l'inefficacia del licenziamento dd 9.2.2024, e la risoluzione del rapporto al 29.2.2024 in base al ricorso per cui è causa,
- condanna ER ER a pagare a i seguenti Parte_1
importi: l'indennità di preavviso euro 1.736,26, differenze retributive euro 13.810,76, nn. 5 mensilità da euro 1.671,96 ciascuna a titolo risarcitorio, il tutto oltre interessi legali dalla domanda,
pagina8 di 9 - condanna altresì la parte ER ER a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 3.281 per Parte_1
compenso, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge.
29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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