CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1714/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1676/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Zafferana Etnea - Piazza Municipio 95019 Zafferana Etnea CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050077428000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023975856000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.2.2025, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320249023975856000, che dichiara esserle stata notificata in data 27.12.2024, limitatamente alla sottostante cartella n.29320130050077428/000, avente per oggetto la TARSU 2012, iscritta a ruolo dal
Comune di Zafferana Etnea – Ufficio Tributi.
Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando l'omessa notifica del predetto atto impositivo prodromico, nonché decadenza e prescrizione.
Con verbale della Commissione gratuito patrocinio n. 56 /2025 del 08/07/2025, è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, richiesta in data 25 febbraio 2025.
Con coeva istanza del 25 febbraio 2025, il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, dichiarandosi antistatario.
In data 14 luglio 2025, il difensore ha presentato istanza di liquidazione compensi ammessi a patrocinio a spese dello Stato.
Si è costituita DE, la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore, rimasto contumace.
All'odierna udienza del 9 febbraio 2026 vengono trattati dinanzi al medesimo GM i ricorsi n. 1675/2025,
1676/2025, 1677/2025, 1679/2025, 1697/2025, 1698/2025, tutti esperiti avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249023975856000, ma ciascuno avverso un solo atto sottostante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GM, preliminarmente, osserva che la ricorrente ha esperito plurimi ricorsi aventi ad oggetto la medesima intimazione di pagamento n. 29320249023975856000 e uno solo degli atti sottostanti;
ciascun ricorso è stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato.
In ogni ricorso, seriale, si sostiene l'omessa notifica dell'atto prodromico e l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa impositiva.
Nella fattispecie in esame, rubricata al RG n. 1676/2025, unitamente all'intimazione di pagamento n.
29320249023975856000, il ricorso è limitato alla sottostante alla cartella n.29320130050077428/000 emessa per conto del Comune di Zafferana per Tarsu 2012.
Il GM, tenuto a verificare anche d'ufficio la tempestività del ricorso, osserva che la ricorrente, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato nell'atto introduttivo, ha ricevuto notifica dell'intimazione impugnata non il 27.12.2024, bensì il 20 dicembre 2024, come comprovato in atti da DE negli altri omologhi giudizi, oggi trattati congiuntamente avverso la medesima intimazione.
Ne discende che l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato soltanto in data 25.02.2025, è inammissibile, essendo spirato il termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 21, 1° comma, d.lgs.
546/92.
In accoglimento dell'eccezione di DE, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività, mentre si compensano le spese per eccezionali ragioni legate alla condizione economica della ricorrente. ****
Il GM, visti gli artt. 139 e ss. del DPR n. 115/2002, demanda alla Commissione gratuito patrocinio ogni valutazione relativa alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato a seguito della presente declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per tardività. Spese compensate.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato per i provvedimenti di competenza. Catania, 9.2.2026 firma digitale
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1676/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Zafferana Etnea - Piazza Municipio 95019 Zafferana Etnea CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050077428000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023975856000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.2.2025, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320249023975856000, che dichiara esserle stata notificata in data 27.12.2024, limitatamente alla sottostante cartella n.29320130050077428/000, avente per oggetto la TARSU 2012, iscritta a ruolo dal
Comune di Zafferana Etnea – Ufficio Tributi.
Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando l'omessa notifica del predetto atto impositivo prodromico, nonché decadenza e prescrizione.
Con verbale della Commissione gratuito patrocinio n. 56 /2025 del 08/07/2025, è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, richiesta in data 25 febbraio 2025.
Con coeva istanza del 25 febbraio 2025, il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, dichiarandosi antistatario.
In data 14 luglio 2025, il difensore ha presentato istanza di liquidazione compensi ammessi a patrocinio a spese dello Stato.
Si è costituita DE, la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore, rimasto contumace.
All'odierna udienza del 9 febbraio 2026 vengono trattati dinanzi al medesimo GM i ricorsi n. 1675/2025,
1676/2025, 1677/2025, 1679/2025, 1697/2025, 1698/2025, tutti esperiti avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249023975856000, ma ciascuno avverso un solo atto sottostante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GM, preliminarmente, osserva che la ricorrente ha esperito plurimi ricorsi aventi ad oggetto la medesima intimazione di pagamento n. 29320249023975856000 e uno solo degli atti sottostanti;
ciascun ricorso è stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato.
In ogni ricorso, seriale, si sostiene l'omessa notifica dell'atto prodromico e l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa impositiva.
Nella fattispecie in esame, rubricata al RG n. 1676/2025, unitamente all'intimazione di pagamento n.
29320249023975856000, il ricorso è limitato alla sottostante alla cartella n.29320130050077428/000 emessa per conto del Comune di Zafferana per Tarsu 2012.
Il GM, tenuto a verificare anche d'ufficio la tempestività del ricorso, osserva che la ricorrente, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato nell'atto introduttivo, ha ricevuto notifica dell'intimazione impugnata non il 27.12.2024, bensì il 20 dicembre 2024, come comprovato in atti da DE negli altri omologhi giudizi, oggi trattati congiuntamente avverso la medesima intimazione.
Ne discende che l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato soltanto in data 25.02.2025, è inammissibile, essendo spirato il termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 21, 1° comma, d.lgs.
546/92.
In accoglimento dell'eccezione di DE, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività, mentre si compensano le spese per eccezionali ragioni legate alla condizione economica della ricorrente. ****
Il GM, visti gli artt. 139 e ss. del DPR n. 115/2002, demanda alla Commissione gratuito patrocinio ogni valutazione relativa alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato a seguito della presente declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per tardività. Spese compensate.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato per i provvedimenti di competenza. Catania, 9.2.2026 firma digitale