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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 52/2021 RGAC
CORTE D'APPELLO
DI EG IA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 52/2021 vertente
TRA
, NATO A VARAPODIO (RC) IL 02.3.1939 IVI RESIDENTE IN VIA GARIBALDI Parte_1
N. 32, C.F.: , RAPPRESENTATO E DIFESO - GIUSTA PROCURA ALLEGATA C.F._1
AGLI ATTI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO N. 477/2018 TRIBUNALE DI PALMI - DALL'AVV.
ON RA (C.F.: E DALL'AVV. GIUSEPPE CATALANO (C.F.: C.F._2
) ENTRAMBI DEL FORO ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATO C.F._3 CP_1
PRESSO IL LORO STUDIO IN 89010 VARAPODIO (RC) ALLA VIA GALILEO GALILEI N. 9, PEC
Email_1
-appellante-
CONTRO
(NATO A VARAPODIO IL 20.9.1947 - C.F.: ) E CP_2 C.F._4 (NATA A VARAPODIO IL 30.9.1954 - C.F.: ), Controparte_3 C.F._5
RAPPRESENTATI E DIFESI, NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO INNANZI AL TRIBUNALE DI PALMI
DALL'AVV. ANGELA SCIARRONE (C.F.: ) CON DOMICILIO ELETTO IN C.F._6
89021 CINQUEFRONDI (RC) ALLA VIA ROMA N. 66 (P.E.C.:
Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 769/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi il 11.12.2020, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 477/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 29.01.2021 l'odierno appellante impugnava la sentenza n.769/2020 emessa dal Tribunale di Palmi, chiedendone la riforma.
Parti appellate si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione in appello depositata il
07.05.2021.
Con ordinanza pubblicata il 28.02.2025 e comunicata a tutte le parti, la Corte di Appello dichiarava interrotto il giudizio ex art. 300 c.p.c. per morte di parte appellata.
Successivamente, con decreto presidenziale del 01.11.2025, comunicato a tutti i difensori il
03.11.2025, la Corte d'Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso va rilevato che all'udienza del 24.11.2025 parte appellante non ha depositato note e che gli appellati hanno depositato note con cui hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Considerato che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n.69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio
2009, va dichiarata l'estinzione del processo di appello che può avvenire d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. ultimo comma.
Non sussistendo controversia sull'estinzione, le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello Rg 52.21 in epigrafe, proposto da
contro
E , Parte_1 CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza n.769/2020 del Tribunale di Palmi emessa il 11.12.2020 e pubblicata in pari data così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI EG IA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 52/2021 vertente
TRA
, NATO A VARAPODIO (RC) IL 02.3.1939 IVI RESIDENTE IN VIA GARIBALDI Parte_1
N. 32, C.F.: , RAPPRESENTATO E DIFESO - GIUSTA PROCURA ALLEGATA C.F._1
AGLI ATTI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO N. 477/2018 TRIBUNALE DI PALMI - DALL'AVV.
ON RA (C.F.: E DALL'AVV. GIUSEPPE CATALANO (C.F.: C.F._2
) ENTRAMBI DEL FORO ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATO C.F._3 CP_1
PRESSO IL LORO STUDIO IN 89010 VARAPODIO (RC) ALLA VIA GALILEO GALILEI N. 9, PEC
Email_1
-appellante-
CONTRO
(NATO A VARAPODIO IL 20.9.1947 - C.F.: ) E CP_2 C.F._4 (NATA A VARAPODIO IL 30.9.1954 - C.F.: ), Controparte_3 C.F._5
RAPPRESENTATI E DIFESI, NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO INNANZI AL TRIBUNALE DI PALMI
DALL'AVV. ANGELA SCIARRONE (C.F.: ) CON DOMICILIO ELETTO IN C.F._6
89021 CINQUEFRONDI (RC) ALLA VIA ROMA N. 66 (P.E.C.:
Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 769/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi il 11.12.2020, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 477/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 29.01.2021 l'odierno appellante impugnava la sentenza n.769/2020 emessa dal Tribunale di Palmi, chiedendone la riforma.
Parti appellate si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione in appello depositata il
07.05.2021.
Con ordinanza pubblicata il 28.02.2025 e comunicata a tutte le parti, la Corte di Appello dichiarava interrotto il giudizio ex art. 300 c.p.c. per morte di parte appellata.
Successivamente, con decreto presidenziale del 01.11.2025, comunicato a tutti i difensori il
03.11.2025, la Corte d'Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso va rilevato che all'udienza del 24.11.2025 parte appellante non ha depositato note e che gli appellati hanno depositato note con cui hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Considerato che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n.69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio
2009, va dichiarata l'estinzione del processo di appello che può avvenire d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. ultimo comma.
Non sussistendo controversia sull'estinzione, le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello Rg 52.21 in epigrafe, proposto da
contro
E , Parte_1 CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza n.769/2020 del Tribunale di Palmi emessa il 11.12.2020 e pubblicata in pari data così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito