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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/12/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 982 del ruolo generale affari civili contenziosi del 2021 tra
(c.f. ) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi opponente contro
(c.f. rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e CP_2 rappresentata dall'Avv. Giuseppe Grillo
opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fideiussione conclusioni: come da atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI DI FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 72/2021, emesso l'1.2.2021 dal Tribunale di Reggio
Calabria, veniva ingiunto alla società in persona del suo legale rappresentate Parte_2 pro tempore, a ed a quali fideiussori della Parte_3 Parte_1
il pagamento della complessiva somma di € 724.703,51, oltre interessi come Parte_4 da domanda, spese e competenze del monitorio, in favore della società
[...]
cessionaria di e per essa alla Controparte_1 Controparte_3 CP_2
pag. 1 a 13 coincidente con l'esposizione debitoria della debitrice principale a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni di restituzione relative al contratto di mutuo edilizio/fondiario del 20.11.2007.
1.1. Avverso detto decreto ingiuntivo ha spiegato opposizione
[...] eccependo la nullità del contratto di fideiussione per contrarietà alla disciplina Parte_1 antitrust, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Reggio Calabria, l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c., e, in ogni caso, l'infondatezza del credito azionato in via monitoria.
L'opponente, dopo aver ripercorso le vicende della pretesa creditoria, nascente da un contratto di mutuo edilizio - a fronte del quale, in data 20.11.2007, lo stesso, la società e hanno rilasciato fideiussione specifica -, Parte_2 Parte_3 del valore di euro 2.000.000,00, stipulato il 20.11.2007 per notar e Persona_1 registrato in Reggio Calabria in pari data al n. 4854 serie IT, concesso originariamente dalla (successivamente incorporata in alla società Controparte_4 Controparte_3
successivamente frazionato con atti del 15.12.2008 e del 23.2.2009 ed il cui Parte_4 credito risulta successivamente ceduto alla società ha rilevato Controparte_1 di aver sciolto, in data 24.9.2009, ogni vincolo di partecipazione nella mutuataria Pt_4 con assunzione di un obbligo di manleva da parte degli altri soci, cessionari delle
[...] quote.
In diritto, ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus stipulata a fronte della riproduzione, nel paradigma negoziale del contratto di garanzia, delle clausole nn. 2, 6, 8 previste dall'intesa ABI del 2002, la cui illegittimità è stata accertata dalla Controparte_5 con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, in quanto contrastanti con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge antitrust. Ha altresì precisato che dalla natura anticoncorrenziale dell'intesa ABI discende non solo l'illegittimità e la caducazione delle clausole citate, pedissequamente riprodotte nel testo contrattuale, ma la demolizione dell'intero modulo fideiussorio;
in conseguenza alla dedotta invalidità, ha eccepito altresì l'incompetenza funzionale del Tribunale di Reggio Calabria.
Ha eccepito, altresì, la decadenza del diritto di credito per la violazione dell'art. 1957 c.c. non avendo il creditore proposto e coltivato diligentemente le sue istanze contro il debitore.
Ha contestato, infine, la fondatezza del credito azionato nei confronti pag. 2 a 13 dell'opponente in qualità di fideiussore, con riferimento:
a) alle quote mutuo rapporti n. 6406744 - oggi n. 930660007810 e n. 6406745 oggi n. 930660007811, in quanto riferita ad appartamenti di proprietà della in Parte_4 relazione ai quali il creditore opposto ha agito esecutivamente mediante pignoramento immobiliare pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria;
b) alla singola quota mutuo n. 6406738 oggi n. 930660007809, in quanto gravante la garanzia su immobile compravenduto dalla con atto del 25.9.2009 rep. n. Parte_4
7802 e racc. n. 3247;
c) alla singola quota mutuo n. 6406750 oggi n. 930660007812, in quanto gravante la garanzia su immobile compravenduto dalla con atto 1.7.2001 rep. n. 8440 e Parte_4 racc. n. 3705;
d) alla singola quota mutuo n. 6406751 oggi n. 930660007813 in quanto gravante la garanzia su immobile compravenduto dalla con atto del 6.7.2012 rep. n. Parte_4
8716 e racc. n. 3890.
In relazione all'ipotesi sub a), ha dedotto che l'aver agito in via esecutiva per il recupero del credito inibisce per l'istituto di credito l'azione nei confronti del fideiussore, non potendo ammettersi una duplicazione dei rimedi recuperatori.
Con riferimento alle ipotesi sub b), c), e d), ha eccepito che la disposta vendita delle unità immobiliari, stante la natura frazionata del mutuo garantito, ha determinato la liberazione dei fideiussori.
Ha chiesto, quindi, di essere autorizzato a chiamare in garanzia, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., sia i cessionari delle quote di partecipazione societaria della Parte_4 ovvero la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 la in persona del legale rappresentante pro tempore, gli acquirenti degli Parte_2 immobili di cui alle quote di mutuo frazionate sopra indicate, ovvero Parte_5 la società e Agrindustria sistemi s.r.l. Parte_4 CP_7
Ha pertanto rassegnato le conclusioni in questi termini:
“voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione in fatto e diritto e:
1) preliminarmente declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Catanzaro
Sezione Specializzata per le Imprese in ragione della materia oggetto di trattazione con domanda ed eccezione di nullità della fideiussione;
pag. 3 a 13 2) accogliere la domanda e relativa eccezione di nullità del contratto di fideiussione del
20.11.2007 per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 (legge antitrust) con ogni ritenuta e conseguente statuizione e, per questo revocare il d.i. opposto n. 72/2021 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria;
3) senza rinuncia alla domanda ed eccezione che precede voglia accertare e dichiarare la intervenuta decadenza della creditrice opposta dall'esercizio dei diritti ed azioni scaturenti dal contratto di fideiussione del 20.11.2007 per violazione del disposto di cui all'art. 1957 cc e, anche per questo revocare il d.i. opposto n. 72/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria;
4) nel merito voglia accertare e dichiarare la infondatezza del credito per cui agisce la creditrice opposta e revocare il d.i. n. 72/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria con ogni ritenuta e conseguente statuizione;
5) voglia, altresì, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., alla prima udienza, autorizzare il sig. Parte_1
odierno opponente, a citare in giudizio e rivolgere domanda di garanzia nei confronti di:
[...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Reggio Controparte_6
Calabria alla via Melacrino n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore con Parte_2 sede in Reggio Calabria alla via Argine dx Annunziata n. 13, affinché queste in ragione dell'obbligo assunto con l'atto di cessione delle quote del 20.4.2009 vengano condannati a mallevare il sig. da ogni pretesa avanzata dalla creditrice opposta con il d.i. n. 72/2021; Parte_1
- nata a [...] il [...] e domiciliata e residente in [...], la in persona del legale rappresentante Controparte_8 pro tempore con sede in Reggio Calabria alla via del Gelsomino e nato a [...]
Reggio Calabria il 22.5.1965 residente in [...], amministratore del tempo della affinché vengano condannati dal Tribunale di Reggio Calabria a mallevare Parte_4 il sig. da ogni pretesa avanzata dal creditore opposto con il d.i. n. 72/2021 Parte_1 relativamente alla quota parte di mutuo n. 6406751 oggi n. 930660007813 relativa all'atto di compravendita del 6.7.2012 rep. 8716 e racc. 3890;
- residente e domiciliata in Scilla alla via Umberto I vico 8 n. 22 e la società CP_7
Agrindustria Sistemi s.r.l., in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore con sede in Amantea alla via Romagna n. 3, affinché vengano condannati dal Tribunale di Reggio Calabria a mallevare il sig. da ogni obbligo nascente dal decreto ingiuntivo oggetto di Parte_1 opposizione n. 72/2021 in relazione alla quota parte di mutuo n. 6406750 oggi n. 930660007812
e n. 6406738 oggi n. 930660007809 oggetto di accollo come evidenziato dai singoli atti di pag. 4 a 13 compravendita.
6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2. Costituendosi in giudizio, la società e, per essa, la Controparte_1 società ha contestato le argomentazioni poste a sostegno della domanda CP_2 in opposizione, in quanto ritenute infondate, chiedendone per l'effetto il rigetto con conferma del decreto emesso.
Preliminarmente, ha esposto quanto segue:
- con atto del 19.10.2010, rep. 19430, per notar di Torino, Persona_2 registrato a Torino il 19.10.2010 al n. 6755 Ssrie 1T, firmataria del Controparte_4 contratto di mutuo edilizio, è stata interessata da un'operazione di fusione per incorporazione in Controparte_3
- nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari, tra cui è incluso quello azionato in questa sede, la società è divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal giorno Controparte_1
14.7.2017, dei predetti crediti, ad essa trasferiti dalla cedente come da Controparte_3 avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale dell'8.8.2017, Parte 2ª, foglio delle inserzioni n. 93;
- ha conferito alla mandataria oggi Controparte_1 Parte_6
con atto del 20.7.2017 (rep. 60852 e racc. 11359), per notar CP_2 [...] di Milano, registrato a Milano 4 il 21.7.2017 al n. 40324 serie 1T, procura per Per_3
l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti, nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali crediti.
Ciò premesso, ha evidenziato di aver assolto compiutamente al proprio onere probatorio in sede di instaurazione del procedimento monitorio, dando atto che dalla produzione documentale allegata risulta pienamente provata la titolarità della pretesa creditoria azionata: sul punto, ha precisato di aver prodotto il contratto di mutuo, nonché gli atti di erogazione e quietanza, gli atti di fideiussione e la certificazione notarile, attestante la perdurante esposizione debitoria di parte opponente, per cui ha affermato la piena fondatezza della pretesa creditoria azionata.
In punto di invalidità del rapporto fideiussorio per la replicazione delle clausole dell'intesa ABI a contenuto anticoncorrenziale, ha evidenziato che l'accertamento della pag. 5 a 13 nullità dell'intesa non cristallizza ex se e in via automatica un nesso di diretta estensione della causa di invalidità sul contratto a valle, non potendo assumersi la sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra l'intesa a monte ed il singolo contratto.
Sull'eccezione di controparte relativa al difetto di competenza funzionale del
Tribunale adito, ne ha dedotto l'infondatezza, rilevando che l'art. 33 della legge n.
287/1990 sancisce la riserva di competenza solo per il diritto fatto valere in via di
“azione”, per cui deve escludersi che l'eccezione di nullità della fideiussione azionata mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo possa comportare uno spostamento di competenza, collocandosi al di fuori dal campo di operatività della disposizione.
Circa l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c., ha sostenuto che la previsione di legge nel caso di specie è stata derogata dal fideiussore, come desumibile dall' interpretazione complessiva del contratto di garanzia e, in particolare, dal testo dell'art. 3 dell'atto fideiussorio.
Ha contestato, altresì, la ricostruzione di parte attrice circa l'asserita estinzione del debito per avere il creditore promosso azione esecutiva nei confronti del debitore principale, ritenendo tale deduzione infondata in fatto e in diritto.
Ha infine rilevato l'inammissibilità della richiesta di chiamata in garanzia dei terzi rilevando, stante la natura solidale dell'obbligazione fideiussoria, l'insussistenza di alcun obbligo di escutere previamente il debitore principale.
Ha rilevato inoltre l'inammissibilità della richiesta di chiamata in garanzia della società e della società rilevando l'infondatezza della Parte_2 Controparte_6 deduzione di parte attrice secondo cui, in virtù della cessione delle quote societarie della le dette società si sarebbero obbligate ad esonerare il da qualsiasi Parte_4 Parte_1 responsabilità ed obbligazione precisando, in ogni caso, l'inopponibilità nei suoi confronti di un eventuale accordo intervenuto tra le parti.
Sulla scorta delle predette deduzioni, ha precisato le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la narrativa del presente atto e le emergenze documentali tutte:
a) preliminarmente concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
n° 72/21 nei confronti di Parte_1
b) nel merito dichiarare inammissibile, improponibile e comunque infondata la spiegata opposizione, e per l'effetto rigettarla, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna pag. 6 a 13 dell'opponente al pagamento dell'importo di € 724.703,51, oltre interessi maturati e maturandi dal
6.10.2020 al soddisfo, vittoria di spese del monitorio e del presente giudizio, ovvero a quella maggiore
o minor somma che risulterà di giustizia. Con riserva di integrazioni difensive nei termini di legge”.
3. Con ordinanza del 13.12.2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
quindi, preso atto del fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria, la causa è stata istruita mediante memorie ex art. 183 c.p.c. e rinviata all'udienza del 3.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
quindi, all'esito, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
4.1. Sulla chiamata in causa, formulata dall'opponente, ai sensi dell'art. 269
c.p.c.
Preliminarmente occorre dare atto delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta di parte opponente di chiamata di più terzi in garanzia ai sensi dell'art. 269
c.p.c., il giudice non ha emesso la relativa autorizzazione.
Come noto, in materia di chiamata di terzo in garanzia, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., come affermato dalla Suprema Corte (c.f.r. Cass. SS.UU. n. 4309/2010), al di fuori dell'ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., resta discrezionale il provvedimento giudiziario di fissazione di una nuova prima udienza per la chiamata, potendo motivare il giudice la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta.
In particolare, si è rilevato che, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Quindi, preso atto della natura facoltativa del litisconsorzio nascente dalle obbligazioni solidali a fronte delle quali l'opponente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in giudizio dei numerosi terzi, si ritiene che l'accoglimento di detta richiesta, nel caso concreto, sia contrastante con le esigenze processuali di economia e di ragionevole durata. pag. 7 a 13 Trattasi infatti di plurimi ed articolati rapporti, ai quali l'opposta e la sua dante causa sono del tutto estranei, il cui accertamento inciderebbe sulla celere definizione della presente controversia nascente dalla pretesa creditoria fatta valere dalla e, per essa, dalla sua mandataria. Controparte_10
Nel senso appena esposto, peraltro, si è detto (Cass. n. 21706/2019) che
“l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato in quanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
peraltro, il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione”.
E' appena il caso di evidenziare, per mera completezza, che la lettura del contratto di fideiussione sottoscritto il 20.11.2007 da con il Banco Parte_1 di Roma s.p.a consente di appurare che, al di là dei motivi (giuridicamente irrilevanti),
l'odierno opponente ha prestato la garanzia fideiussoria senza alcun riferimento alla qualità di socio della Parte_4
La lettura dell'accordo di cessione delle quote societarie della del Parte_4
20.4.2009 rep. 11733 e racc. 1417, depositato da parte opponente, consente poi di appurare l'insussistenza di un obbligo di manleva o di garanzia nei suoi confronti ed a carico dei cessionari legato alle obbligazioni nascenti dal contratto di fideiussione del
20.11.2007.
Infatti, il testo dell'atto di cessione prevede “in ogni caso dichiarano le società cessionarie, come sopra rappresentate, di esonerare il cedente da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali versamenti o prestazioni legate al possesso delle quote cedute, assumendo in proprio ogni conseguenza e confermando di conoscerne la situazione economica e giuridica”; in definitiva, non sembra desumibile dall'acquisizione delle quote l'assunzione in capo agli acquirenti della garanzia fideiussoria prestata dal in assenza di una specifica pattuizione in tal Parte_1 senso ed in assenza di un'esplicitata correlazione tra la qualità di socio della Parte_4 posseduta dal e la sottoscrizione del contratto di fideiussione del 20.11.2007. Parte_1
In ogni caso, come detto, tale accordo sarebbe inopponibile all'odierna parte pag. 8 a 13 opposta.
4.2. Sull'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito.
Come anticipato, l'opponente ha eccepito l'incompetenza funzionale del
Tribunale adito, assumendo che in ossequio alla disciplina tracciata dall'art. 33, comma
2, della l. n. 287/1990 e dall'art. 18 del d.lgs. n. 3/2017, la competenza a conoscere la vertenza deve essere riconosciuta al Tribunale di Catanzaro ed in particolare alla sezione specializzata per le imprese.
4.2.1. L'eccezione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Come noto, ai sensi dell'art. 33 comma 2 della legge n. 287/1990 'le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni'.
In merito, la Suprema Corte (da ultimo: Cass. n. 33041/2023) ha precisato che “la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che
l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del
d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34,
35 e 36 c.p.c.''.
Applicato il condiviso sopraesposto principio di diritto al caso di specie, deve rilevarsi che la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale costituisce un'eccezione avanzata dall'opponente finalizzata a paralizzare la pretesa creditoria e, in quanto tale, la stessa è inidonea a determinare l'attrazione della presente controversia alla cognizione della sezione specializzata per le imprese.
4.3. In merito all'eccezione di nullità della fideiussione e delle clausole censurate in quanto riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 dalla Controparte_5
4.3.1. L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Al bilanciamento tra le esigenze di garanzia della libera esplicazione della iniziativa economica privata e della tutela dei consumatori - quali soggetti del mercato al pari degli imprenditori – si è provveduto in Italia con la legge antitrust n. 287 del 1990, il pag. 9 a 13 cui art. 2 considera vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare - in qualsiasi forma e in maniera sostanziale - il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (Cass.
SS.UU. n. 41994/2021).
Si è peraltro affermato (tra le altre: Cass. n. 16102/2024) che la rilevazione giudiziale della nullità presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentirne l'accertamento, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
Di recente, si è ribadito (Cass. n. 1170/2025) che la rilevazione della nullità richiede che risultino dagli atti processuali tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della;
CP_5
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della è CP_5
riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della , CP_5 evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della nel CP_5
pag. 10 a 13 provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Ebbene, nel caso di specie il ha lamentato la nullità delle clausole Parte_1 contenute nell'allegato contratto del 20.11.2007 (senza peraltro produrre il provvedimento della ), dalla cui lettura, in via assorbente di ogni altra CP_5 questione, si evince che trattasi di un contratto di fideiussione specifico, ossia finalizzato a garantire solo le obbligazioni di restituzione gravanti sulla S.I.T. società immobiliare turistica s.r.l. per effetto della sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario/edilizio stipulato in pari data, e non di una fideiussione omnibus.
Deve concludersi, quindi, facendo applicazione dei condivisi principi di diritto esposti dalla Suprema Corte, che, trattandosi nel caso di specie di fideiussione specifica e non omnibus (circostanza fattuale sopra elencata sub ii), esula dalla presente controversia la tematica della nullità parziale del contratto del 20.11.2007 quale effetto 'a valle' della nullità dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento della
Banca di Italia del 2005.
4.3.2. Conseguentemente deve essere rigettata la strettamente connessa eccezione di decadenza dall'esercizio dei diritti spettanti al creditore nei confronti del fideiussore.
Il rigetto dell'eccezione di nullità dell'art. 3 del contratto di fideiussione, quale preteso effetto a valle dell'accertamento della nullità dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Banca di Italia nel 2005, comporta il rigetto dell'eccezione di decadenza stante il chiaro tenore letterale della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957
c.c., quanto ai termini entro i quali agire verso il debitore principale o altri garanti e fideiussori, contenuto proprio nel citato art. 3.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. n. 26223/2024) ha chiarito che la norma di pag. 11 a 13 cui all'art. 1957 c.c. non è assistita da un vincolo di inderogabilità legale e che la deroga
è valida, se risulta espressamente dal contratto, in quanto è nel potere contrattuale del fideiussore rinunciare consapevolmente alla protezione che la norma gli accorda.
4.4. Sull'eccezione relativa all'infondatezza del credito azionato in via monitoria.
Come detto, parte opponente ha dedotto l'infondatezza del credito azionato in via monitoria, evidenziando che:
- in relazione alle quote mutuo nn. 930660007810 e 930660007811, il creditore opposto ha agito esecutivamente nei confronti del debitore principale;
- in relazione alle quote mutuo nn. 930660007809, 930660007812,
930660007813, i relativi immobili sono stati oggetto di compravendita.
Ha dedotto, pertanto, che a fronte dell'intervenuta alienazione degli immobili di cui alle quote mutuo suindicate, deve ritenersi estinta la garanzia fideiussoria prestata in favore della società venditrice.
4.4.1. Tali eccezioni sono infondate.
Con riferimento alla deduzione relativa alle quote mutuo n. 930660007810 e
930660007811, deve rilevarsi che l'aver agito nei confronti del debitore principale – peraltro la circostanza è indimostrata – non fa venir meno l'obbligazione del fideiussore che, come previsto dall'art. 3 del contratto di fideiussione, permane sino a totale estinzione del debito principale.
Con riferimento all'eccezione per la quale l'obbligazione fideiussoria in capo al sarebbe venuta meno per l'intervenuta compravendita di alcune unità Parte_1 immobiliari da parte del debitore principale (la con conseguente accollo in Parte_4 capo agli acquirenti delle quote di mutuo, deve evidenziarsi che l'eccezione non tiene conto della disciplina dell'accollo.
Ai sensi dell'art. 1273 c.c.:
'
1. Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
2. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
3. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
4. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti pag. 12 a 13 in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale
l'assunzione è avvenuta'.
Nel caso di specie, infatti, non è in alcun modo documentato che, per effetto degli accolli delle quote di mutuo da parte degli acquirenti degli immobili venduti dalla la creditrice (la abbia liberato il debitore originario (la Parte_4 Controparte_3 Pt_4
per l'appunto) che, pertanto, ai sensi dell'art. 1273 comma 3 c.c., è rimasto
[...] obbligato in solido con gli acquirenti.
Infatti, la liberazione espressa del debitore originario (la non Parte_4 costituisce condizione espressa degli atti di frazionamento di mutuo pattuiti tra la e la (all. 12 e 13 del ricorso per decreto ingiuntivo). Controparte_3 Parte_4
La mancata liberazione della quindi, comporta la sopravvivenza Parte_4 dell'obbligazione fideiussoria in capo al AN e, conseguentemente, come detto, il rigetto dell'eccezione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e facendo applicazione dei valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014 in considerazione della limitata attività istruttoria svolta.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 72/2021 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria, presentata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e per essa nei confronti della ogni diversa domanda o eccezione
[...] CP_2 disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
72/2021;
- condanna alla rifusione delle spese legali sostenute da Parte_1
e per essa dalla liquidate in € 11.229,00 per Controparte_1 CP_2 compensi, oltre spese e accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 6.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
pag. 13 a 13