Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319
Articolo 15Articolo 17
Versione
13 novembre 1990
Art. 16. Retribuzione individuale di anzianita' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 198731 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:
qualifica I L. 192.000;
" II " 216.000;
" III " 252.000;
" IV " 272.000;
" V " 305.000;
" VI " 346.000;
" VII " 403.000;
" VIII " 475.000;
" IX " 475.000;
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 475.000;
II qualifica funzionale: L. 581.000;
professori incaricati esterni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 : L. 475.000.
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 .
4. Al personale che, alla data del 1 ottobre 1990, abbia acquisito, o acquisisca nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di effettivo servizio continuativo nell'amministrazione di appartenenza, competono, dalla predetta data o da quella in cui maturi il predetto periodo di effettivo servizio continuativo, i seguenti importi annui lordi, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1:
qualifica I L. 182.000;
" II " 209.000;
" III " 239.000;
" IV " 280.000;
" V " 311.000;
" VI " 340.000;
" VII " 403.000;
" VIII " 466.000;
" IX " 590.000;
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 590.000;
II qualifica funzionale: L. 721.000;
professori incaricati esterni, di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 : L. 590.000.
5. Gli importi di cui al comma 4, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si triplicano nei confronti del personale che, entro le predette date, abbia maturato o maturi, rispettivanente, dodici o sedici anni di effettivo servizio continuativo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
Note all'art. 16:
- Si trascrive il testo dell' art. 21 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 :
"Art. 21 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1.
Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento ai valori delle classi e scatti in corso di maturazione previsti nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 . Costituisce, altresi', retribuzione individuale di anzianita' il beneficio convenzionale in godimento di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , ed il beneficio di cui al primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto, limitatamente al personale paramedico non inquadrato in profilo professionale di settima qualifica funzionale. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti dal decreto medesimo.
2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli statti secondo il sistema previsto dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 .
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986".
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270 , e' riportato in nota all'art. 15.
Entrata in vigore il 13 novembre 1990
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