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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2325/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 27.5.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Benevento alla via Avellino Parte_1 C.F._1
n. 45/b presso lo studio dell'avv. Angelo De Nicolais, dal quale è rapp.to e difeso -
Email_1
APPELLANTE
E
1 - Controparte_1 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli
[...] P.IVA_1 alla Piazza G. Bovio n. 22 presso lo studio degli avv.ti Raffaele Troncone e C.F._2
Maurizio Barbatelli ), che la rappresentano e difendono - C.F._3
- Email_2 Email_3
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. - P.I. , in persona del l.r.p.t., quale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 successore della , elettivamente domicilia in Napoli al Centro Controparte_4
Direzionale - Isola F/12 presso lo studio dell'avv. Angelo Bonito ) che la C.F._4 rappresenta e difende - Email_4
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2291/2023, pubblicata il 15 novembre 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3.3.2021, dopo il vano esperimento della procedura di negoziazione assistita, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, l' Parte_1 [...]
, ubicato in Benevento al Viale Principe di Napoli n. 14/A, e la Controparte_5 [...]
quest'ultima quale impresa assicuratrice della convenuta, onde sentir accogliere la Controparte_6 domanda di risarcimento dei danni patiti per le lesioni riportate in occasione del sinistro occorso in data
01.11.2019, alle ore 19.40 circa, all'ingresso dello stesso nosocomio, previa declaratoria di responsabilità della struttura ospedaliera convenuta.
Esponeva il di aver urtato violentemente contro una colonnina citofonica in ferro, posizionata Parte_1 al centro della strada di accesso del Pronto Soccorso, non segnalata né illuminata, procurandosi una ferita lacero contusa al labbro superiore.
Chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, condannarsi l'ospedale, in solido con la compagnia assicurativa, al pagamento della somma di euro 20.964,53 a ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre interessi e adeguata personalizzazione.
2 Radicatasi la lite, si costituivano a entrambe le parti convenute, resistendo alla domanda e concludendo per il rigetto.
L' formalizzava richiesta di chiamata in causa, a fini di manleva, della propria Controparte_7 compagnia assicurativa, peraltro già citata direttamente dall'attore.
La causa, istruita documentalmente, con prova testi ed interrogatorio formale della parte attrice, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, di rigetto della domanda attorea, con compensazione delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice non provata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, né ex art. 2051 né ex art. 2043 c.c., essendo emerso, dalle risultanze istruttorie, che la colonnina citofonica contro cui aveva impattato l'attore non si trovava affatto posizionata, come invece dedotto in citazione, all'ingresso del nosocomio, ma in un'area dedicata al passaggio dei mezzi di emergenza (“nella quale entrano ed escono i mezzi di ambulanza”), con la conseguenza che l'attraversamento di quell'area da parte dell'attore per lasciare il nosocomio doveva reputarsi condotta in contrasto con le ordinarie regole di prudenza.
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata in data 7.5.2024, ha proposto tempestivo appello deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle Parte_1 conclusioni rassegnate in primo grado, previo espletamento di CTU medico legale volta a quantificare le lesioni subite.
Gli appellati si sono costituti con comparse del 26.9.2024 e del 4.10.2024 (per l'udienza del 25.10.2024, differita di ufficio al 29.10.2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
All'udienza in epigrafe indicata, previsa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., articolata dalle parti appellate, rispondendo il gravame al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n.
27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso
3 di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con i tre motivi articolati nell'atto di gravame si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui sono state valutate le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, l'erronea applicazione alla fattispecie per cui è causa della disciplina dettata in tema di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c. nonché l'omessa valutazione del rilievo probatorio da riconnettersi alla consulenza tecnica di parte attorea, non contestata da controparte.
Le censure sono infondate.
L'appellante ha chiesto la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, ricorrendone i presupposti, dell'art. 2043 c.c.
La fattispecie di cui è causa rientra propriamente nell'alveo della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Invero, la struttura ospedaliera va identificata nel custode della porzione di strada in cui si è verificato il sinistro, posizionata in prossimità dell'ingresso del nosocomio e della corsia riservata alle ambulanze in ingresso al Pronto Soccorso.
In linea generale va precisato che l'ente custode è esonerato da responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno derivi da caso fortuito, che può essere integrato anche dalla condotta colposa del danneggiato, sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere dell'attore provare il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia e il danno integrato dalle lesioni derivanti dall'urto con la cosa.
Nel caso di specie, parte attrice era chiamata a dimostrare che la situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi fosse la condicio sine qua non dell'evento dannoso verificatosi, e che il danneggiato avesse
4 tenuto una condotta diligente nell'imbattersi nella cosa pericolosa, tale da non interrompere il nesso causale tra insidia stradale e lesioni (Cass. n. 11023/2018).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o funzionamento, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. È onere, quindi, del danneggiato di dimostrare in tali termini il collegamento tra la cosa e l'evento dannoso sotto il profilo causale, tant'è che ogni qualvolta che non viene provata la materialità causale dell'evento è da escludere in radice l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.” (Cassazione civile sez. III , -
05/02/2013, n. 2660).
In un tale contesto assume particolare rilevanza il cd. caso fortuito - costituito dalla colpa dello stesso danneggiato, idoneo ad esonerare il convenuto da qualsiasi responsabilità ex art. 2051 c.c.. Deve pertanto ravvisarsi il fortuito anche in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato e che è tale quando acquisti i connotati della imprevedibilità ed eccezionalità (Cass. n. 18435/2014 e n.4659/2014), ovvero allorquando lo stesso danneggiato non adotti l'ordinaria diligenza, per evitare situazioni di pericolo per la sua incolumità.
Quanto all'art. 2043 c.c., tale norma, impone, nell'osservanza della regola primaria del neminem laedere, di fare in modo che il tratto di strada non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto;
detta responsabilità, pertanto, è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.
Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la res, che non può assurgere pertanto a causa del sinistro.
L'istante ha sostenuto di aver urtato con il labbro il paletto del citofono, non segnalato, e tale da costituire, perciò, un'insidia, perché non sufficientemente illuminato.
Le parti convenute, di contro, hanno asserito che il tratto di strada era regolarmente illuminato, e che si trattava di un tratto di strada carrabile, dunque, non destinato ad essere attraversato dai pedoni, oltre al fatto che il paletto non aveva spigoli potenzialmente in grado di causare ferite come quelle effettivamente subite dal . Parte_1
Dai reperti fotografici in atti e dalla prova testimoniale svolta nel corso del giudizio di primo grado è emerso che il tratto di strada in cui è ubicato il paletto è ben distinto in due porzioni, un passo carrabile,
5 destinato al passaggio dell'autoambulanza, ed un passaggio pedonale, con una pavimentazione piastrellata posizionata ben distante dal paletto.
E' emerso, altresì, che asserendo di aver impattato la colonnina del citofono, ha Parte_1 attraversato trasversalmente i due tratti di strada, invece di percorrere esclusivamente la corsia pedonale;
l'unico teste escusso nell'interesse di parte attrice, , così ha riferito: “è uscito, ha Testimone_1 attraversato trasversalmente la parte pavimentata, ha attraversato la prima corsia della parte dove passano le ambulanze ed ha sbattuto contro la colonnina”.
Ulteriori elementi spingono questa Corte a ritenere alquanto contraddittoria la ricostruzione proposta dall'appellante; in primis, l'altezza del paletto del citofono sembra più prossima ai 145 cm, così come riferito da uno dei due testi escussi, che ai 175 cm di cui ha parlato l'attore nel corso Testimone_2 dell'interrogatorio, dovendosi reputare inverosimile che un paletto di tale altezza potesse causare lesioni all'altezza del labbro.
Dalla documentazione in atti, inoltre, si evince chiaramente come il citofono sia dotato di una porzione retroilluminata.
Conclusivamente, deve escludersi che il danno subito sia eziologicamente riconducibile allo stato di pericolo della porzione di strada, intesa nel suo complesso, ovvero a una mancata segnalazione ed illuminazione del paletto del citofono, dovendo piuttosto essere ricondotto al comportamento disattento ed imprudente del danneggiato, che ha percorso trasversalmente a piedi un tratto di strada carrabile, destinato all'esclusivo passaggio delle autoambulanze, assumendosene il rischio.
La condotta colposa del danneggiato ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Va esclusa, altresì, la ricorrenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità della struttura ex art. 2043 c.c., difettando la prova di una situazione di pericolo occulto non prevedibile e non visibile.
Restano assorbite le ulteriori censure.
La verità storica del sinistro e l'obiettiva lesività del fatto consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal
Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese di lite del presente grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di
6 contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 30.05.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2325/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 27.5.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Benevento alla via Avellino Parte_1 C.F._1
n. 45/b presso lo studio dell'avv. Angelo De Nicolais, dal quale è rapp.to e difeso -
Email_1
APPELLANTE
E
1 - Controparte_1 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli
[...] P.IVA_1 alla Piazza G. Bovio n. 22 presso lo studio degli avv.ti Raffaele Troncone e C.F._2
Maurizio Barbatelli ), che la rappresentano e difendono - C.F._3
- Email_2 Email_3
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. - P.I. , in persona del l.r.p.t., quale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 successore della , elettivamente domicilia in Napoli al Centro Controparte_4
Direzionale - Isola F/12 presso lo studio dell'avv. Angelo Bonito ) che la C.F._4 rappresenta e difende - Email_4
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2291/2023, pubblicata il 15 novembre 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3.3.2021, dopo il vano esperimento della procedura di negoziazione assistita, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, l' Parte_1 [...]
, ubicato in Benevento al Viale Principe di Napoli n. 14/A, e la Controparte_5 [...]
quest'ultima quale impresa assicuratrice della convenuta, onde sentir accogliere la Controparte_6 domanda di risarcimento dei danni patiti per le lesioni riportate in occasione del sinistro occorso in data
01.11.2019, alle ore 19.40 circa, all'ingresso dello stesso nosocomio, previa declaratoria di responsabilità della struttura ospedaliera convenuta.
Esponeva il di aver urtato violentemente contro una colonnina citofonica in ferro, posizionata Parte_1 al centro della strada di accesso del Pronto Soccorso, non segnalata né illuminata, procurandosi una ferita lacero contusa al labbro superiore.
Chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, condannarsi l'ospedale, in solido con la compagnia assicurativa, al pagamento della somma di euro 20.964,53 a ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre interessi e adeguata personalizzazione.
2 Radicatasi la lite, si costituivano a entrambe le parti convenute, resistendo alla domanda e concludendo per il rigetto.
L' formalizzava richiesta di chiamata in causa, a fini di manleva, della propria Controparte_7 compagnia assicurativa, peraltro già citata direttamente dall'attore.
La causa, istruita documentalmente, con prova testi ed interrogatorio formale della parte attrice, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, di rigetto della domanda attorea, con compensazione delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice non provata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, né ex art. 2051 né ex art. 2043 c.c., essendo emerso, dalle risultanze istruttorie, che la colonnina citofonica contro cui aveva impattato l'attore non si trovava affatto posizionata, come invece dedotto in citazione, all'ingresso del nosocomio, ma in un'area dedicata al passaggio dei mezzi di emergenza (“nella quale entrano ed escono i mezzi di ambulanza”), con la conseguenza che l'attraversamento di quell'area da parte dell'attore per lasciare il nosocomio doveva reputarsi condotta in contrasto con le ordinarie regole di prudenza.
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata in data 7.5.2024, ha proposto tempestivo appello deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle Parte_1 conclusioni rassegnate in primo grado, previo espletamento di CTU medico legale volta a quantificare le lesioni subite.
Gli appellati si sono costituti con comparse del 26.9.2024 e del 4.10.2024 (per l'udienza del 25.10.2024, differita di ufficio al 29.10.2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
All'udienza in epigrafe indicata, previsa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., articolata dalle parti appellate, rispondendo il gravame al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n.
27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso
3 di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con i tre motivi articolati nell'atto di gravame si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui sono state valutate le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, l'erronea applicazione alla fattispecie per cui è causa della disciplina dettata in tema di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c. nonché l'omessa valutazione del rilievo probatorio da riconnettersi alla consulenza tecnica di parte attorea, non contestata da controparte.
Le censure sono infondate.
L'appellante ha chiesto la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, ricorrendone i presupposti, dell'art. 2043 c.c.
La fattispecie di cui è causa rientra propriamente nell'alveo della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Invero, la struttura ospedaliera va identificata nel custode della porzione di strada in cui si è verificato il sinistro, posizionata in prossimità dell'ingresso del nosocomio e della corsia riservata alle ambulanze in ingresso al Pronto Soccorso.
In linea generale va precisato che l'ente custode è esonerato da responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno derivi da caso fortuito, che può essere integrato anche dalla condotta colposa del danneggiato, sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere dell'attore provare il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia e il danno integrato dalle lesioni derivanti dall'urto con la cosa.
Nel caso di specie, parte attrice era chiamata a dimostrare che la situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi fosse la condicio sine qua non dell'evento dannoso verificatosi, e che il danneggiato avesse
4 tenuto una condotta diligente nell'imbattersi nella cosa pericolosa, tale da non interrompere il nesso causale tra insidia stradale e lesioni (Cass. n. 11023/2018).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o funzionamento, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. È onere, quindi, del danneggiato di dimostrare in tali termini il collegamento tra la cosa e l'evento dannoso sotto il profilo causale, tant'è che ogni qualvolta che non viene provata la materialità causale dell'evento è da escludere in radice l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.” (Cassazione civile sez. III , -
05/02/2013, n. 2660).
In un tale contesto assume particolare rilevanza il cd. caso fortuito - costituito dalla colpa dello stesso danneggiato, idoneo ad esonerare il convenuto da qualsiasi responsabilità ex art. 2051 c.c.. Deve pertanto ravvisarsi il fortuito anche in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato e che è tale quando acquisti i connotati della imprevedibilità ed eccezionalità (Cass. n. 18435/2014 e n.4659/2014), ovvero allorquando lo stesso danneggiato non adotti l'ordinaria diligenza, per evitare situazioni di pericolo per la sua incolumità.
Quanto all'art. 2043 c.c., tale norma, impone, nell'osservanza della regola primaria del neminem laedere, di fare in modo che il tratto di strada non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto;
detta responsabilità, pertanto, è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.
Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la res, che non può assurgere pertanto a causa del sinistro.
L'istante ha sostenuto di aver urtato con il labbro il paletto del citofono, non segnalato, e tale da costituire, perciò, un'insidia, perché non sufficientemente illuminato.
Le parti convenute, di contro, hanno asserito che il tratto di strada era regolarmente illuminato, e che si trattava di un tratto di strada carrabile, dunque, non destinato ad essere attraversato dai pedoni, oltre al fatto che il paletto non aveva spigoli potenzialmente in grado di causare ferite come quelle effettivamente subite dal . Parte_1
Dai reperti fotografici in atti e dalla prova testimoniale svolta nel corso del giudizio di primo grado è emerso che il tratto di strada in cui è ubicato il paletto è ben distinto in due porzioni, un passo carrabile,
5 destinato al passaggio dell'autoambulanza, ed un passaggio pedonale, con una pavimentazione piastrellata posizionata ben distante dal paletto.
E' emerso, altresì, che asserendo di aver impattato la colonnina del citofono, ha Parte_1 attraversato trasversalmente i due tratti di strada, invece di percorrere esclusivamente la corsia pedonale;
l'unico teste escusso nell'interesse di parte attrice, , così ha riferito: “è uscito, ha Testimone_1 attraversato trasversalmente la parte pavimentata, ha attraversato la prima corsia della parte dove passano le ambulanze ed ha sbattuto contro la colonnina”.
Ulteriori elementi spingono questa Corte a ritenere alquanto contraddittoria la ricostruzione proposta dall'appellante; in primis, l'altezza del paletto del citofono sembra più prossima ai 145 cm, così come riferito da uno dei due testi escussi, che ai 175 cm di cui ha parlato l'attore nel corso Testimone_2 dell'interrogatorio, dovendosi reputare inverosimile che un paletto di tale altezza potesse causare lesioni all'altezza del labbro.
Dalla documentazione in atti, inoltre, si evince chiaramente come il citofono sia dotato di una porzione retroilluminata.
Conclusivamente, deve escludersi che il danno subito sia eziologicamente riconducibile allo stato di pericolo della porzione di strada, intesa nel suo complesso, ovvero a una mancata segnalazione ed illuminazione del paletto del citofono, dovendo piuttosto essere ricondotto al comportamento disattento ed imprudente del danneggiato, che ha percorso trasversalmente a piedi un tratto di strada carrabile, destinato all'esclusivo passaggio delle autoambulanze, assumendosene il rischio.
La condotta colposa del danneggiato ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Va esclusa, altresì, la ricorrenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità della struttura ex art. 2043 c.c., difettando la prova di una situazione di pericolo occulto non prevedibile e non visibile.
Restano assorbite le ulteriori censure.
La verità storica del sinistro e l'obiettiva lesività del fatto consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal
Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese di lite del presente grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di
6 contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 30.05.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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