Decreto cautelare 31 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 21 novembre 2023
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR CA, rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziano Ugoccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lanzone n. 31;
contro
Comune di Pregnana Milanese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento prot. n. 654/1080 del 7 febbraio 2022, notificato in pari data, con cui il Comune di Pregnana Milanese ha disposto il rigetto dell’istanza di riesame di CA del 25 gennaio 2022;
2) ove occorra, delle ordinanze comunali n. 2843/2014 e n. 7/2016, nonché dei verbali di sopralluogo del 28 ottobre 2013, 20 giugno 2014 e del 15 settembre 2014;
3) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CA AR il 31 ottobre 2023:
4) del provvedimento prot. n. 8433 emesso dal Comune di Pregnana Milanese il 17 ottobre 2023, notificato a mani del ricorrente il 26 ottobre 2023, avente ad oggetto “ formale immissione nel possesso delle aree già acquisite al patrimonio del Comune contraddistinte al catasto terreni e fabbricati ai mappali 73 e 73 sub 72-74-75- 76-144-145-185-186 Fg.3”, con cui l’ente locale ha comunicato al ricorrente “ che l’immissione nel possesso e contestuale accertamento dello stato di consistenza delle aree di cui all’ordinanza n. 7 del 13.4.2016 e di fatto indicate nella planimetria alla stessa allegata avverrà il giorno 7 novembre 2023 ore 10:00 sul posto ”;
5) ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pregnana Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. CA agisce quale proprietario delle aree e dei terreni siti nel Comune di Pregnana Milanese, per una superficie complessiva di 4.942 mq, identificati al Catasto terreni al Foglio 3, particelle 72, 73 sub. 701 e 702, 74, 75, 76, 144, 145, 185, 186 (come da visure storiche sub docc. 8-17), aventi destinazione agricola (“zona E”, disciplinata dall’art. 19 delle delle N.T.A. al P.d.R. del P.G.T. comunale).
Sull’area identificata al Catasto terreni al foglio 3, particella 73 – in particolare - è situato un fabbricato ad uso deposito, avente superficie lorda di 39.52 mq e superficie utile di 34.00 mq, oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 3/1995.
A seguito di sopralluogo della Polizia locale in data 28 ottobre 2013, il Comune di Pregnana Milanese adottava l’ordinanza n. 2843 del 9 aprile 2014 con cui:
- contestava all’odierno ricorrente la realizzazione di opere ritenute abusive su tali terreni per complessivi 252,06 mq.;
- ingiungeva la demolizione delle stesse entro 90 giorni e il ripristino dello stato dei luoghi;
- avvertiva “ che, decorso infruttuosamente il termine imposto, nei modi e nei termini di cui all’art. 31 del DPR 380/2001, i beni che configurano l’intervento abusivo in questione, unitamente alle relative aree di sedime nonché a quelle necessarie, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di interventi analoghi a quelli abusivi saranno acquisiti di diritto, gratuitamente al patrimonio del Comune; che le aree da acquisire nel rispetto dei criteri fissati dal citato art. 31 del DPR 380/2001 risultano di circa mq 4.889 ”.
Veniva altresì contestata al Sig. CA l’avvenuta abusiva pavimentazione dell’area, affermando che “ L’area risulta pavimentata in parte in terra battuta, in parte in ghiaia rullata e in parte in cemento. Complessivamente tali superfici coprono circa il 70% dell’area ”.
Il ricorrente impugnava l’ordinanza comunale n. 2843/2014 con ricorso nanti questo TAR (n.r.g. 1988/2014) che veniva tuttavia respinto con sentenza n. 2114/2014, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4124/2015.
Rilevato a seguito di ulteriori sopralluoghi che l’ordine di demolizione n. 2843/2014 non era stato integralmente ottemperato entro il termine prescritto, il Comune di Pregnana Milanese adottava il provvedimento n. 7 del 13 aprile 2016, con il quale, ricordato il disposto del “ comma 3 dell’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dalla cui formulazione letterale risulta evidente che l’effetto ablatorio si verifica ope legis all’inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire ” - disponeva che “ l’intera area [4889 mq] deve ritenersi acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 ”.
Disponeva altresì “ la trascrizione (…) del presente provvedimento nei pubblici registri, così come previsto dall’art. 31 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 ”.
Avverso il provvedimento n. 7/2016 insorgeva il Sig. CA con ricorso nanti questo TAR articolato su quattro censure e rubricato sub n.r.g. 1340/2016.
Con sentenza n. 1818/2017 il Tar adito accoglieva il gravame reputando fondato il 4° motivo e assorbendo tutte le restanti doglianze.
In particolare il TAR, sulla base della premessa che il ricorrente aveva provveduto alla rimessione in pristino stato dei luoghi, accoglieva la censura nel rilievo che il mancato rispetto del termine di 90 giorni era dipeso unicamente dall’avvenuta sospensione degli effetti di tale provvedimento, disposta – nelle more della definizione del giudizio d’appello - dall’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 663/2015.
Il Comune di Pregnana Milanese appellava la sentenza n. 1818/2017 (n.r.g. 7811/2020) e, con decisione n. 7013/2020, il Consiglio di Stato riformava la pronuncia del Giudice di prime cure rilevando:
a) da un lato, la fondatezza dell’appello comunale, ritenendo irrilevante la sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 663/2015 ai fini del rispetto del termine di 90 giorni prescritto dall’ordine di demolizione;
b) dall’altro, la tardiva (comunque intervenuta con memoria depositata a circa 3 anni dalla notifica dell’appello, cfr. doc. 25) e, dunque, omessa riproposizione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. delle tre censure assorbite con la sentenza n. 1818/2017 appellata, con conseguente intervenuta rinuncia a tali motivi di impugnazione e, quindi, impossibilità ad essere coperti dal giudicato.
Il Sig. CA chiedeva la revocazione della sentenza n. 7013/2020 ma, con sentenza 11 novembre 2021 n. 7531, il Consiglio di Stato respingeva detta iniziativa.
In questo contesto, con istanza trasmessa a mezzo pec in data 25 gennaio 2022, il Sig. CA chiedeva al Comune di riesaminare, sulla base di alcuni elementi non valutati dall’amministrazione comunale nelle determinazioni assunte, le proprie precedenti decisioni e, per l’effetto, di annullare in autotutela dette ordinanze.
Con l’impugnato provvedimento prot. n. 654/1080 del 7 febbraio 2022 detta richiesta veniva respinta.
Di qui, avverso l’atto di riscontro negativo del Comune di Pregnana Milanese, qualificato dal ricorrente come provvedimento di conferma e non quale atto meramente confermativo, il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 septies l. 241/1990 e 112, 113, 114 c.p.a. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. - Mancata applicazione dell’art. 101 c.p.a. - Violazione degli artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990 - Erroneità e falsità dei presupposti - Eccesso di potere per erronea, illogica e contraddittoria motivazione: in quanto sarebbe erronea l’argomentazione del Comune secondo la quale il potere di autotutela non potrebbe essere esercitato stante la sussistenza di un giudicato formatosi anche sull’acquisizione dell’intera area di mq 4.889. Infatti, secondo il ricorrente, sui motivi assorbiti in primo grado e non riproposti non si sarebbe formato il giudicato.
2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 d.p.r. 380/2001 - Falsa applicazione dell’art. 30 d.p.r. 380/2001 - Violazione degli artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990 - Erroneità e falsità dei presupposti - Eccesso di potere per erronea, illogica e contraddittoria motivazione: in quanto sarebbe errata l’argomentazione del Comune secondo la quale per l’ordinanza del 9 aprile 2014 l’intera superficie sarebbe stata oggetto della trasformazione.
3) Violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 - Violazione degli artt. 1, 3 E 6 L. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione: in quanto le ordinanze in parola non spiegherebbero le ragioni per cui sarebbe indispensabile incidere coattivamente sul diritto di proprietà del Sig. CA acquisendo gratuitamente anche le aree pertinenziali, mai interessate dai supposti abusi edilizi.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Pregnana Milanese che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Successivamente alla proposizione del ricorso, con avviso prot. n. 8433 del 17 ottobre 2023, il Comune di Pregnana Milanese, sull’assunto per cui
- “ le aree in oggetto risultano già trascritte nei registri immobiliari a favore del Comune a seguito dell’accertata acquisizione al patrimonio del Comune di Pregnana Milanese ”;
- “ il Comune di Pregnana Milanese ha quindi titolo ed è giuridicamente obbligato a procedure con la formale immissione nel possesso dell’immobile in oggetto tanto premesso”,
comunicava all’esponente che “ l’immissione nel possesso e contestuale accertamento dello stato di consistenza delle aree di cui all’ordinanza n. 7 del 13.4.2016 e di fatto indicate nella planimetria alla stessa allegata avverrà il giorno 7 novembre 2023 ore 10:00 sul posto ”.
Nell’assunto del ricorrente anche tale ultima determinazione comunale sarebbe illegittima.
Di qui la sua impugnazione con ricorso per motivi aggiunti depositati il 31 ottobre 2023 con i quali il sig. CA ha contestato l’invalidità derivata per l’illegittimità – denunciata col ricorso principale – degli atti presupposti al provvedimento comunale, chiedendone l’annullamento previa adozione di misura cautelare.
Con decreto presidenziale n. 997 del 31 ottobre 2023 veniva respinta l’istanza per la concessione di misure cautelari ex art. 56 cpa.
Con ordinanza n. 1062 del 21 novembre 2023 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
All’udienza del 29 maggio 2025, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Al fine di sostenere l’ammissibilità dell’impugnazione proposta avverso il rigetto dell’istanza di autotutela (nota Prot. n. 654/1080 del 7 febbraio 2022) il ricorrente assume che la sua istanza sarebbe stata corredata da nuovi elementi di fatto e di diritto (non considerati dalle ordinanze comunali precedenti, né esaminati in sede giurisdizionale) e che l’amministrazione comunale avrebbe operato una complessiva rivalutazione della situazione di fatto e diritto controversa, confermando (in senso proprio) le precedenti determinazioni sulla scorta di una rinnovata istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi recante, peraltro, autonoma motivazione.
L’assunto non è condivisibile.
Il Comune di Pregnana Milanese, non accogliendo l’istanza di autotutela proposta dal sig. CA, si è inequivocamente limitato a ritenere oramai definite e coperte da giudicato tutte le questioni controverse in quanto - come precisato in narrativa - già specificamente trattate negli atti oggetto dei precedenti ricorsi (definitivamente conclusi in sede giurisdizionale), ivi compresa quella su cui maggiormente si sofferma il ricorrente relativa all’estensione dell’area da acquisire.
Vale dunque il principio da tempo affermato dalla giurisprudenza secondo cui “ il diniego espresso di autotutela su un precedente provvedimento dell'amministrazione è un atto meramente confermativo, non impugnabile in via autonoma, poiché, di norma, non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco, e non può quindi trasformarsi in un mezzo per accordare una sostanziale rimessione in termini rispetto alla contestazione dell'originario provvedimento ” (tra le molte Consiglio di Stato, sez. IV, 11/07/2022, n. 5774).
Che questo sia il contenuto dell’atto impugnato si ricava agevolmente già dalla lettura dell’incipit dell’atto comunale, ove si precisa che “ In riferimento alla Vostra istanza del 24 gennaio pervenuta al protocollo n.654 in data 25/01/2022, si prende atto che la stessa ricalca questioni già reiteratamente poste e un lungo contenzioso che ha visto la conferma definitiva della legittimità degli atti adottati dal Comune ed in particolare dell’ordinanza di demolizione e di quella di acquisizione al patrimonio del Comune della complessiva area di 4.889 mq.”.
E nel corpo dell’atto, coerentemente, il Comune di Pregnana Milanese da un lato ha evidenziato l’impossibilità riaprire una valutazione di merito della questione stante l’effetto preclusivo del giudicato formatosi sui precedenti provvedimenti ordinatori adottati, dall’altra lato ha richiamato proprio il contenuto dei propri atti e delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che avevano definitivamente accertato che l’abuso edilizio consisteva nell’illegittima trasformazione dell’area, con conseguente effetto acquisitivo dell’area di mq 4.889.
Sulla base di tali richiami è stato quindi negato il diritto del ricorrente ad una rivalutazione del caso in sede di autotutela.
Non vi è quindi stata alcuna autonoma rivalutazione degli interessi in gioco né tanto meno un’autonoma attività istruttoria, essendosi solo adottato un provvedimento di mera conferma dei precedenti atti sulla base anche delle sentenze già emesse e di quanto da esse accertato.
Sotto questo profilo a nulla vale il rilievo attribuito dal ricorrente all’espressione contenuta nel provvedimento comunale con la quale “ Si rende noto che al presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. della Lombardia previo notifica entro 60 giorni della presente, oppure in alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni ”, trattandosi evidentemente di un refuso comunque insuscettibile di condurre ad una diversa qualificazione dell’atto impugnato.
Dall’anzidetta statuizione discende altresì l’infondatezza dell’impugnazione aggiuntiva, proposta peraltro avverso una nota di mera comunicazione priva di lesività propria, concernente in realtà solo l’indicazione della data in cui il Comune di Pregnana Milanese cui intendeva prendere possesso dell’area già acquisita al patrimonio comunale.
Di qui, in conclusione, la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto meramente confermativo di precedenti provvedimenti ormai definitivi.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO