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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/09/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1793 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BUSANI CHIARA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: la ricorrente, sola costituita, come in ricorso.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena in data 26/11/2016 e non hanno avuto figli.
1 2. I coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 297/2024, pubblicata il 05/02/2024, passata in giudicato.
3. Con ricorso in data 11/04/2025, la moglie ha chiesto dichiararsi sciolto il matrimonio e nel giudizio così radicato il marito è rimasto contumace.
5. All'esito dell'udienza del 10/09/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
6. La domanda volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, sola proposta, è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco del ricorso della moglie e dall'irreperibilità del marito, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
7. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 26/11/2016 in MODENA da
[...]
(nata in [...] il [...]) con (nato Parte_1 Controparte_1 in GHANA il 16/06/1976), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MODENA, atto n. 289, parte 1, anno 2016;
2. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/09/2025
2 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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