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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 09.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2012/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 C.F._2
Rosanna Gambardella;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.04.2024 l'avv. nella qualità di amministratore di Controparte_2 sostegno di , esponeva: Persona_1
CP_
- che in data 25.07.2022 aveva presentato domanda, presso l' territorialmente competente, per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile al 100% con diritto all'accompagnamento e relativa indennità nonché domanda per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, commi
1 e 3, della L. n. 104/92;
- che in data 08.09.2022 la era stata sottoposta a visita medica dalla competente Commissione Per_1 che la riteneva soggetto invalido grave (100%), senza ritenere sussistenti i requisiti richiesti dalla L. 18/80
e L. 508/88 per il beneficio dell'accompagnamento, mentre veniva riconosciuta soggetto disabile con connotazione di gravità ex art. 3 comma 1 e 3 della Legge n. 104/1992;
1 - che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 874/2023, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, in data 21.02.2024 aveva depositato in cancelleria la consulenza definitiva con cui aveva dichiarato che non sussistevano le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che con atto di dissenso il procuratore della ricorrente aveva dichiarato di contestare le conclusioni del ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento;
per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento in favore di con decorrenza dalla data di Persona_1 presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
con condanna delle spese e dei compensi del giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 02.12.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
3.- L'udienza del 09.06.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 874/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era affetta da “Sindrome Persona_1 schizoaffettiva e sindrome mielodisplastica AREB2 morfologicamente severa” e concludeva che le patologie di cui era affetta la ricorrente la rendevano bisognosa di conferma del riconoscimento di invalidità civile al 100% dalla data della presentazione della domanda amministrativa senza indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio l'avv. nella qualità di amministratore di sostegno di Controparte_2 [...]
chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della Persona_1 prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma
2 primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stato disposto il richiamo della ctu e la consulente ha riconosciuto che è affetta da: “sindrome schizoaffettiva, sindrome Persona_1 mielodisplastica AREB2 morfologicamente severa e diabete mellito tipo II in trattamento insulinico”.
La consulente ha, quindi, concluso che sussistono le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data del ricovero ospedaliero del 16.09.2024.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che Persona_1 presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 16.09.2024.
7.- Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
8.- Atteso l'esito della lite vanno interamente compensate le spese relative alla fase di atp e le spese di tale giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento con decorrenza dal 16 settembre 2024;
- compensa interamente le spese relative alla fase di accertamento tecnico preventivo e di tale fase;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 09.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2012/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 C.F._2
Rosanna Gambardella;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.04.2024 l'avv. nella qualità di amministratore di Controparte_2 sostegno di , esponeva: Persona_1
CP_
- che in data 25.07.2022 aveva presentato domanda, presso l' territorialmente competente, per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile al 100% con diritto all'accompagnamento e relativa indennità nonché domanda per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, commi
1 e 3, della L. n. 104/92;
- che in data 08.09.2022 la era stata sottoposta a visita medica dalla competente Commissione Per_1 che la riteneva soggetto invalido grave (100%), senza ritenere sussistenti i requisiti richiesti dalla L. 18/80
e L. 508/88 per il beneficio dell'accompagnamento, mentre veniva riconosciuta soggetto disabile con connotazione di gravità ex art. 3 comma 1 e 3 della Legge n. 104/1992;
1 - che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 874/2023, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, in data 21.02.2024 aveva depositato in cancelleria la consulenza definitiva con cui aveva dichiarato che non sussistevano le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che con atto di dissenso il procuratore della ricorrente aveva dichiarato di contestare le conclusioni del ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento;
per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento in favore di con decorrenza dalla data di Persona_1 presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
con condanna delle spese e dei compensi del giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 02.12.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
3.- L'udienza del 09.06.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 874/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era affetta da “Sindrome Persona_1 schizoaffettiva e sindrome mielodisplastica AREB2 morfologicamente severa” e concludeva che le patologie di cui era affetta la ricorrente la rendevano bisognosa di conferma del riconoscimento di invalidità civile al 100% dalla data della presentazione della domanda amministrativa senza indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio l'avv. nella qualità di amministratore di sostegno di Controparte_2 [...]
chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della Persona_1 prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma
2 primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stato disposto il richiamo della ctu e la consulente ha riconosciuto che è affetta da: “sindrome schizoaffettiva, sindrome Persona_1 mielodisplastica AREB2 morfologicamente severa e diabete mellito tipo II in trattamento insulinico”.
La consulente ha, quindi, concluso che sussistono le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data del ricovero ospedaliero del 16.09.2024.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che Persona_1 presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 16.09.2024.
7.- Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
8.- Atteso l'esito della lite vanno interamente compensate le spese relative alla fase di atp e le spese di tale giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento con decorrenza dal 16 settembre 2024;
- compensa interamente le spese relative alla fase di accertamento tecnico preventivo e di tale fase;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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