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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Fabrizio Zagarella, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11145 del registro generali delle cause civili dell'anno 2022, riservata all'udienza del 10/03/2025, mediante trattazione scritta, promossa:
[...]
, n. il 7/11/1940 a CACCAMO (PA), , TE C.F._1 elett.te dom.to in VIA E. NOTARBARTOLO 44 90143 PALERMO (PA) presso l'avv.
CUTIETTA FRANCESCO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
( Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, n. il 13/12/1988 a PALERMO, , elett.te in Controparte_1 C.F._2
VIA M. STABILE 241 90141 PALERMO, presso l'AVV. RIBAUDO GIUSEPPE, insieme al proprio procuratore AVV. BARONE GABRIELE del Foro di Termini Imerese (PA) che lo rappresenta e difende per mandato in atti ( Email_2
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazioni
Conclusioni delle parti: come in atti
Il Giudice Unico
Alle ore 8,10 dell'11/03/2025, ha pubblicato la sentenza che segue, mediante deposito in
Cancelleria del dispositivo, ai sensi degli artt. 429 e 447 bis, IV° comma, c.p.c..
1 – R.G. n° 11145/22 R.G.
Gop F. Zagarella
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Lette le rispettive note scritte di precisazione delle conclusioni. Definitivamente pronunziando:
In parziale accoglimento delle domande proposte da: con ricorso TE del 2/09/2022:
Revoca il decreto ingiuntivo n° 2937/2022 emesso da questo Tribunale, altro magistrato, il
9/06/2022 e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da TE
, condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della
[...] Controparte_1 somma di euro 559,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria decorrenti dalla odierna pronunci a quella dell'effettivo soddisfo, secondo le decorrenze specificate in motivazione, compensando le somme emergenti col credito di euro 600,00 oltre interessi legali dalla data di stipula del contratto di locazione sino alla data odierna, vantato dal resistente conduttore nei confronti del locatore.
Condanna a rifondere il ricorrente delle spese del Controparte_1 TE giudizio come in motivazione indicate in complessivi euro 1576,00 di cui € 48,50 per esborsi documentati, oltre spese forfetarie del 15%, ed accessori di legge, compensando fra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. il 25% di tali somme.
Sentenza esecutiva ex art. 447 bis, IV° comma, c.p.c. motivi della decisione
Con ricorso depositato in data il 2/09/2022 ha proposto opposizione al TE decreto ingiuntivo n° 2937/22, concesso da questo Tribunale, altro magistrato, concesso il
9/06/2022 da questo Tribunale, altro magistrato, nel procedimento monitorio n. 7476/2022
R.G., con cui gli è stato ingiunto, ad istanza di , il pagamento della somma di Controparte_1 euro 600,00 oltre interessi di legge e spese del rito sommario monitorio, a titolo di restituzione del deposito cauzionale a lui versato dal predetto in sede di stipula di un contratto di locazione, afferente la conduzione da parte del medesimo Provino di una unità immobiliare di proprietà dell'odierno dell'opponente, locata all'odierno opposto.
La causa, costituito regolarmente il contradditorio, viene decisa in data odierna come segue.
Innanzitutto: va rilevato, preliminarmente, che l'originario difensore di , avv. Controparte_1
Alessia Bisanti, sotto le date 15-17/10/2024, è stato sostituito dall'avv. Gabriele Barone che si è costituioto in giudizio con memoria del 17 ottobre 2024. L'opponente eccepisce, in prima battuta, la incompetenza del tribunale per valore, sostenendo che la causa appartenga alla competenza del Giudice di Pace essendo oggetto della pretesa l'importo di euro 600,00, pertanto inferiore al limite per valore delle cause attinenti beni mobili poste dal legislatore alla valutazione del detto giudice.
Al proposito richiama l'opponente la pronuncia del Supremo Collegio a S.U. (sentenza n.21582 del 19/10/2011) che hanno affermato che le questioni relative al pagamento di somme di denaro, sebbene scaturenti da rapporti giuridici o di fatto riguardanti beni immobili, sono di competenza del Giudice di Pace perché non attinenti al rapporto, bensì all'adempimento di una prestazione pecuniaria e, pertanto, rientrante tra le “cause relative a beni mobili” di cui all'art. 7 c.p.c.
L'eccezione siffattamente argomentata coglie l'adesione dell'odierno decidente.
Con la sentenza richiamata da parte opponente, gli ER romani hanno inteso far rientrare nel novero delle cause attribuibili, in ragione del valore, oggi sino a diecimila euro, e comunque, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo che ha instaurato la litispendenza di questa causa, alla competenza del Giudice di Pace quelle attinenti beni mobili ed ogni altra che attenga l'attuazione di un obbligo pecuniario, ancorché correlato ad un diritto reale immobiliare.
Osserva questo decidente che, se è vero che l'entità della pretesa restituzione è al di sotto del limite di valore attribuito al Giudice di Pace, confligge con la massima della evocata pronuncia della Cassazione la circostanza che il rapporto sottostante non possa essere eluso, rifendendosi la somma chiesta in restituzione ad un contratto di locazione tout court.
Le cause aventi ad oggetto i contratti di locazione sono espressamente devoluti dal legislatore speciale alla cognizione oggi del Tribunale, giusta l'art. 8, n. 3, del codice di rito.
La restituzione del deposito cauzionale, qualunque ne sia il valore pattuito in contratto dalle parti,
è domanda devoluta alla cognizione del Tribunale. Pertanto l'eccezione è infondata.
Posto ciò, nel merito si dirà che la domanda dell'opponente è fondata e va accolta per quanto di ragione.
1) Dal verbale di consegna dell'immobile del 26/11/2021 emerge che al conduttore CP_1 il proprietario locatore ha contestato il mancato pagamento di una porzione del TE canone mensile.
ha versato al locatore la somma di euro 220,00 anziché quella di euro 450,00 Controparte_1 dovuti per la usufruizione dell'unità immobiliare per ventisei giorni, rispetto all'intero mese il cui canone intero ammontava contrattualmente ad euro 600,00. Ne consegue che il convenuto è debitore ancora del di euro 230,00. TE
2) L'opponente ha prodotto la fattura (all. 3 dell'opposizione) n. 952711 del 15/11/2021,
3 – R.G. n° 11145/22 R.G.
Gop F. Zagarella emessa dall'azienda erogatrice del gas per un importo complessivo di euro 38,00, CP_2 cui devono aggiungersi euro 281,00 per mancato pagamento di quattro precedenti fatture relative al medesimo immobile e riportate dalla stessa fattura. Il che conduce all'obbligo dell'ex conduttore di dover ancora versare al proprietario dell'unità immobiliare al superiore titolo anche l'importo di euro 319,00, somma versata a da IN LF ì, come dimostra CP_2
l'estratto contro della sua carta di credito del 31/01/2022, somma che afferisce il periodo locatizio del Provino dal 14/07/2020 al 10/11/2021, data dell'ultima stima attribuita dall'azienda erogatrice del gas all'utenza n. 20702830 di via L. Ariosto n. 28/V, piano 4°, interno 11, locato a col contratto sottoscritto il 31/07/2019 per il periodo 1/08/2019- Controparte_1
31/07/2023.
3) Parte attrice, così come contestato in sede di consegna del bene al proprietario, ha chiesto di provare di aver subito il danneggiamento di una parete a vetro camera, il cui valore ha indicato in euro 120,00 in forza di un preventivo emesso del 15/12/2021 emesso dalla vetreria La Greca di Burrosi Marianna.
4) Al proposito è stata disposta ed espletata c.t.u. nonché sul dedotto danneggiamento di due piantane ovvero abat jours che fossero.
Al riguardo il c.t.u. arch. , col la sua relazione depositata in data 19/02/2024, ha Persona_1 accertato che il vetro camera dell'infisso posto nell'ingresso-soggiorno dell'abitazione è stato effettivamente danneggiato e, dovendo essere sostituito il prezzo del preventivo esibito appariva congruo ma viene dal c.t.u. incrementato ad euro 220,00 per l'incidenza della spesa di trasporto.
Il giudice decidente non condivide in toto tale rilievo, non sussistendo alcuna certezza circa il riferito trasporto ed oneri conseguenziali.
5) Quanto all'asserto danneggiamento di due piantane, lo stesso c.t.u. afferma che il proprietario le ha dismesse e gettate poiché inutilizzabili. La circostanza non può denotare una responsabilità per danni in capo al convenuto-opposto poiché il danneggiamento ad esso imputabile in astratto appare meramente ipotetico e perciò non può farsi rientrare nell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
6) Dai superiori rilievi emerge evidente che la domanda monitoria originale deve essere disattesa con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del convenuto-opposto al pagamento in favore di delle somme di € 230,00 + 319,00 + 120,00, per un complessivo TE importo di euro 559,00, oltre agli interessi legali maturati sulla somma di euro 230,00 dal
1°/12/2021 al soddisfo (per mancato pagamento parziario del canone di novembre 2021) oltre agli interessi maturati sulla somma di euro 319,00 (fatt. decorrenti dal 16/11/2021 al CP_2
4 – R.G. n° 11145/22 R.G.
Gop F. Zagarella soddisfo, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria pro-tempore maturati sull'importo di
120,00 dalla data di questa sentenza al soddisfo, trattandosi di debito di valore di natura risarcitoria ex art. 1218, 1223 e 1224 cod. civ.
7) Va rilevato, a tal punto, che parte ricorrente-opponente, con le note di deposito del
6/09/2024, ha precisato l'entità del suo credito vantato in via riconvenzionale e che precisa ammontare ad euro 1272,34, calcolato detraendo dalla complessiva somma di euro 1872,34, avendo in esso considerato l'importo di euro 212,34 per conguaglio maturato di oneri condominiali comunicati dall'amministrazione condominiale, e detratto il deposito cauzionale trattenuto dal proprietario, pari ad euro 600,00.
Del tutto incomprensibile appare, a tal proposito, come raggiunga parte ricorrente l'importo di euro 1872,34, essendo lui creditore della sola somma di euro 559,00.
1.1.1. Al proposito si osserva che la somma di euro 212,34 non può essere riconosciuta in questa sede poiché gli oneri condominiali ex art. 9 l. n. 392/1978, possono essere oggetto di azione di rivalsa del proprietario-locatore solo laddove da costui pagati all'amministrazione condominiale, e sempre che siano trascorsi due mesi dalla richiesta ex art. 5 l. n. 392/1978; ciò in forza della natura di obbligazione propter rem che ricade sul proprietario-condomino per il titolo di proprietà dell'immobile.
8) In secondo luogo: va osservato che parte resistente, allora difeso dall'avv. Alessia Bisanti con comparsa di risposta del 6/11/2022, ha dedotto di avere elevato il recesso anticipato della locazione con lettera r.r. dell'11/05/2021, e di aver lasciato al portiere dello stabile la detenzione dell'appartamento in data 11/11/2021.
Orbene: di tale lettera r.r. agli atti del giudizio non si rinviene traccia, sicché la dedotta circostanza del recesso anticipato di sei mesi non può essere presa in considerazione;
tantomeno v'è al giudizio traccia della formale/informale consegna dell'immobile prima della data del verbale di consegna del 26/11/2021.
Ma al riguardo parte ricorrente non ha formulato domanda differente attinente ulteriori canoni maturati o dovuti ad altro titolo. Quindi il decidente non ha alcuna ragione di riconoscere altre somme a credito del . TE
9) In conclusione: appare evidente che l'opposto ricorrente in monitorio non ha diritto alcuno alla restituzione della somma contrattualmente versata a titolo di deposito cauzionale, venendo compensata in giudizio ex art. 1246 co. 1° c.c. con le superiori somme per cui è condanna del convenuto.
10) Il rigetto per infondatezza della eccezione di incompetenza del Giudice di Pace e
5 – R.G. n° 11145/22 R.G.
Gop F. Zagarella l'accoglimento in tal senso della difesa del resistente, importano una congrua riduzione compensativa delle spese di lite che il resistente-opposto dovrà versare a parte ricorrente per la sua parziale e sostanziale soccombenza ex art. 91 e 92 c.p.c.
11) Valuta questo giudice infondata la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente per lite temeraria proposta dal ricorrente in monitorio . Non sussistono i presupposti Controparte_1 della temerarietà dell'azione monitoria, atteso che effettivamente il deposito cauzionale era stata trattenuto dal proprietario dell'immobile locato, sino alla data dell'accertamento degli asserti pregiudizi dell'immobile, accertamento che in sede di rilascio del bene locato non aveva ricevuto certezza piena. Quindi ab origine l'azione monitoria del per il recupero del deposito CP_1 cauzionale presentava elementi che denotavano il suo fumus boni iuris che fa venir meno la temerarietà dell'azione proposta.
12) In conclusione, revocato il decreto ingiuntivo n. 2937 del 9/06/2022, e accertato che il debito risarcitorio di nei confronti ammonta a soli euro Controparte_1 TE
559,00 oltre agli interessi di legge e la rivalutazione monetaria come sopra precisata al punto 6), somma, infine, da compensare col deposito cauzionale di euro 600,00 oltre agli interessi al tasso di legge maturati dalla data di stipula del contratto alla data odierna ed al soddisfo.
Le spese seguono il principio della soccombenza parziale di ex art. 91 c.p.c. e Controparte_1 si valuta equo indicare in complessivi euro 1576,50, di cui € 48,50 per spese documentate del giudizio di opposizione, euro 1278,00 per compensi difensivi di questa fase del giudizio, euro
250,00 per onorari del procedimento di mediazione, il tutto oltre spese forfetarie del 15% sui compensi forensi, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge e vanno gravati sul soccombente quanto al
75% del complessivo ammontare, compensandone fra le parti il 25% ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Quanto alla spesa di ct.u. ritiene questo giudice che debba essere pagata a giusta metà fra le parti e negli importi liquidati con differenti decreti.
Sentenza esecutiva ex art. 429 e 447 bis, IV co., c.p.c.
Così deciso a Palermo il 19/03/2025 e chiuso il verbale alle ore 10,00.
Il Giudice
Fabrizio Zagarella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – R.G. n° 11145/22 R.G.
Gop F. Zagarella
6 – R.G. n° 11145/22 R.G.
Gop F. Zagarella