TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1320/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento semplificato ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., iscritto al n. 1320/2024 R.G.
promosso da:
rappresentata da (C.F. Parte_1 Parte_2
), rappresentata da (C.F. e P.IVA P.IVA_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall' Avv. Aldo Bissi e dall'Avv. Monica Giacometti in forza di P.IVA_2 procura in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE -
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- RESISTENTE contumace –
Oggetto: successioni.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità e la qualità di erede del sig. nei confronti del padre , deceduto in data Controparte_1 Persona_1
07/09/2022;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità in capo a del diritto Controparte_1 di proprietà per la quota di ½ dei seguenti beni immobili in Tortona:
• foglio 41, particella 337, subalterno 8, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 337, subalterno 15, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 336, subalterno 10 graffato a particella 337, subalterno 13, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 337, subalterno 10 graffato a particella 336, subalterno 7, indi-rizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10
pagina 1 di 5 IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali, nonché ad oneri accessori previdenziali e fiscali come per legge.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessa
Con ricorso del 04/06/2024 rappresentata da ha Parte_1 Parte_2 instaurato procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti di chiedendo accertarsi e dichiararsi l'accettazione tacita di quest'ultimo Controparte_1 dell'eredità del padre, deceduto in data 07/09/2022. Persona_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che la è creditrice nei confronti di per la somma di euro € Parte_1 Controparte_1
175.044,13 oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 959/2015 emesso in data
10/06/2015 dal Tribunale di Alessandria in favore della notificato al Controparte_2 debitore, non opposto nei termini di legge e quindi dichiarato definitivamente esecutivo;
- che in forza del predetto titolo, pende dinanzi al Tribunale di Alessandria una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto i seguenti beni siti in Tortona così identificati:
• foglio 41, particella 337, subalterno 8, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 337, subalterno 15, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 336, subalterno 10 graffato a particella 337, subalterno 13, indi-rizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 337, subalterno 10 graffato a particella 336, subalterno 7, indi-rizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10.
- che i suddetti immobili risultano essere di proprietà, per metà ciascuno, di e Controparte_1 di come da visure catastali prodotte (docc. 5-8). Parte_3
- che il credito suddetto, originariamente in capo alla Ubi Banca s.p.a., è stato acquistato dalla
[...] in forza di contratto di cessione di crediti in blocco del 20/07/2018; Parte_1
- che, ai fini dell'esecuzione immobiliare pendente, ha interesse a far accertare Parte_1 l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa di da parte del figlio, Persona_1
al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni e soddisfare le proprie Controparte_1 pretese creditorie sui beni immobili, come sopra citati.
Nessuno si è costituito per la parte resistente che, dunque, all'udienza del 04/12/2024, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, è stata dichiarata contumace.
pagina 2 di 5 La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 12/03/2025 previa discussione orale ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
*** *** ***
La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Come noto, si ha accettazione tacita di eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Secondo orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità tale qualità “può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ. 11478/2021; Cass. Civ. n. 12259/2022);
“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale
o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021)
“L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024).
Ebbene, facendo applicazione nel caso di specie dei suddetti principi, si osserva che:
- come emerge dalle visure catastali prodotte e relative ai suddetti immobili, gli stessi risultano, per la quota di un mezzo, intestati al resistente, in forza di una voltura presentata a seguito della denunciata successione repertorio 476761/88888/23, trascritta a TORTONA il 15.11.2023, formalità 2732 R.P.
3464 R.G. in morte del signor deceduto il 07/09/2022; Persona_1
- dalla dichiarazione di successione prodotta, risulta che il resistente è l'unico soggetto chiamato ex lege all'eredità del padre, ciò escludendo la possibilità che altri legittimati iure successorio – diversi dal resistente - abbiano potuto compiere l'atto di voltura;
- inoltre, agli atti è presente anche un'ispezione ipotecaria, da cui risulta che su altro immobile diverso da quelli per cui è causa ma sempre facente parte dell'asse ereditario di è stata Persona_1 trascritta, dal Notaio l'accettazione tacita di eredità del chiamato Persona_2 Controparte_1
“effettuata per l'intero patrimonio” (diversamente non potendo essere d'altra parte attesa
[...] l'impossibilità di accettare un'eredità “parzialmente”).
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sin qui esposto, considerato che il resistente, quale chiamato all'eredità ex lege, ha effettuato la voltura in proprio favore della quota parte dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario del padre e ritenuto che tale condotta sia concludente e significativa della volontà di accettare l'eredità paterna (Cass. Sez. 2 nn. 7075/1999, 10796/2009, Sez.
6-2 nn. 22317/2014, 11478/2021) deve ritenersi accertata l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di dell'eredità Controparte_1 del padre Persona_1
Siffatta pronuncia si rende necessaria al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, affermato che la trascrizione può agevolmente avvenire solo nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia compiuto atti di accettazione che risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente. Qualora, invece, gli atti di accettazione compiuti dal chiamato all'eredità non abbiano la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente e, dunque, non siano trascrivibili, il creditore, nel corso della procedura esecutiva e prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c, può proporre un separato giudizio di accertamento della qualità di erede e, in tal modo, ottenere una sentenza di mero accertamento da trascrivere nei registri immobiliari, ripristinando, in tal modo, la continuità delle trascrizioni (Cass. Civ., n. 11638/2014).
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente contumace e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da € 52.001,00 a 260.000,00” attesa la semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata la stessa svolta e così per complessivi Euro 4.217,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro € 786,00 per esborsi documentati, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA l'avvenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di
[...] dell'eredità morendo dismessa dal padre e quindi la titolarità del diritto di CP_1 Persona_1 proprietà in capo al primo, per la quota di un mezzo, dei seguenti beni immobili siti in Tortona:
1. foglio 41, particella 337, subalterno 8, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
2. foglio 41, particella 337, subalterno 15, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
3. foglio 41, particella 336, subalterno 10 graffato a particella 337, subalterno 13, indi-rizzo VIA
BERNARDINO PINTO n. 10;
4. foglio 41, particella 337, subalterno 10 graffato a particella 336, subalterno 7, indi-rizzo VIA
BERNARDINO PINTO n. 10.
2) ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
pagina 4 di 5 3) CONDANNA a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 4.217,00 per compenso professionale, € 786,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, 9.04.2025
La Giudice Dr.ssa Martina Cacioppo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento semplificato ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., iscritto al n. 1320/2024 R.G.
promosso da:
rappresentata da (C.F. Parte_1 Parte_2
), rappresentata da (C.F. e P.IVA P.IVA_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall' Avv. Aldo Bissi e dall'Avv. Monica Giacometti in forza di P.IVA_2 procura in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE -
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- RESISTENTE contumace –
Oggetto: successioni.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità e la qualità di erede del sig. nei confronti del padre , deceduto in data Controparte_1 Persona_1
07/09/2022;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità in capo a del diritto Controparte_1 di proprietà per la quota di ½ dei seguenti beni immobili in Tortona:
• foglio 41, particella 337, subalterno 8, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 337, subalterno 15, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 336, subalterno 10 graffato a particella 337, subalterno 13, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 337, subalterno 10 graffato a particella 336, subalterno 7, indi-rizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10
pagina 1 di 5 IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali, nonché ad oneri accessori previdenziali e fiscali come per legge.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessa
Con ricorso del 04/06/2024 rappresentata da ha Parte_1 Parte_2 instaurato procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti di chiedendo accertarsi e dichiararsi l'accettazione tacita di quest'ultimo Controparte_1 dell'eredità del padre, deceduto in data 07/09/2022. Persona_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che la è creditrice nei confronti di per la somma di euro € Parte_1 Controparte_1
175.044,13 oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 959/2015 emesso in data
10/06/2015 dal Tribunale di Alessandria in favore della notificato al Controparte_2 debitore, non opposto nei termini di legge e quindi dichiarato definitivamente esecutivo;
- che in forza del predetto titolo, pende dinanzi al Tribunale di Alessandria una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto i seguenti beni siti in Tortona così identificati:
• foglio 41, particella 337, subalterno 8, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 337, subalterno 15, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 336, subalterno 10 graffato a particella 337, subalterno 13, indi-rizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
• foglio 41, particella 337, subalterno 10 graffato a particella 336, subalterno 7, indi-rizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10.
- che i suddetti immobili risultano essere di proprietà, per metà ciascuno, di e Controparte_1 di come da visure catastali prodotte (docc. 5-8). Parte_3
- che il credito suddetto, originariamente in capo alla Ubi Banca s.p.a., è stato acquistato dalla
[...] in forza di contratto di cessione di crediti in blocco del 20/07/2018; Parte_1
- che, ai fini dell'esecuzione immobiliare pendente, ha interesse a far accertare Parte_1 l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa di da parte del figlio, Persona_1
al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni e soddisfare le proprie Controparte_1 pretese creditorie sui beni immobili, come sopra citati.
Nessuno si è costituito per la parte resistente che, dunque, all'udienza del 04/12/2024, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, è stata dichiarata contumace.
pagina 2 di 5 La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 12/03/2025 previa discussione orale ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
*** *** ***
La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Come noto, si ha accettazione tacita di eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Secondo orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità tale qualità “può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ. 11478/2021; Cass. Civ. n. 12259/2022);
“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale
o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021)
“L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024).
Ebbene, facendo applicazione nel caso di specie dei suddetti principi, si osserva che:
- come emerge dalle visure catastali prodotte e relative ai suddetti immobili, gli stessi risultano, per la quota di un mezzo, intestati al resistente, in forza di una voltura presentata a seguito della denunciata successione repertorio 476761/88888/23, trascritta a TORTONA il 15.11.2023, formalità 2732 R.P.
3464 R.G. in morte del signor deceduto il 07/09/2022; Persona_1
- dalla dichiarazione di successione prodotta, risulta che il resistente è l'unico soggetto chiamato ex lege all'eredità del padre, ciò escludendo la possibilità che altri legittimati iure successorio – diversi dal resistente - abbiano potuto compiere l'atto di voltura;
- inoltre, agli atti è presente anche un'ispezione ipotecaria, da cui risulta che su altro immobile diverso da quelli per cui è causa ma sempre facente parte dell'asse ereditario di è stata Persona_1 trascritta, dal Notaio l'accettazione tacita di eredità del chiamato Persona_2 Controparte_1
“effettuata per l'intero patrimonio” (diversamente non potendo essere d'altra parte attesa
[...] l'impossibilità di accettare un'eredità “parzialmente”).
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sin qui esposto, considerato che il resistente, quale chiamato all'eredità ex lege, ha effettuato la voltura in proprio favore della quota parte dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario del padre e ritenuto che tale condotta sia concludente e significativa della volontà di accettare l'eredità paterna (Cass. Sez. 2 nn. 7075/1999, 10796/2009, Sez.
6-2 nn. 22317/2014, 11478/2021) deve ritenersi accertata l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di dell'eredità Controparte_1 del padre Persona_1
Siffatta pronuncia si rende necessaria al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, affermato che la trascrizione può agevolmente avvenire solo nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia compiuto atti di accettazione che risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente. Qualora, invece, gli atti di accettazione compiuti dal chiamato all'eredità non abbiano la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente e, dunque, non siano trascrivibili, il creditore, nel corso della procedura esecutiva e prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c, può proporre un separato giudizio di accertamento della qualità di erede e, in tal modo, ottenere una sentenza di mero accertamento da trascrivere nei registri immobiliari, ripristinando, in tal modo, la continuità delle trascrizioni (Cass. Civ., n. 11638/2014).
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente contumace e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da € 52.001,00 a 260.000,00” attesa la semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata la stessa svolta e così per complessivi Euro 4.217,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro € 786,00 per esborsi documentati, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA l'avvenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di
[...] dell'eredità morendo dismessa dal padre e quindi la titolarità del diritto di CP_1 Persona_1 proprietà in capo al primo, per la quota di un mezzo, dei seguenti beni immobili siti in Tortona:
1. foglio 41, particella 337, subalterno 8, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
2. foglio 41, particella 337, subalterno 15, indirizzo VIA BERNARDINO PINTO n. 10;
3. foglio 41, particella 336, subalterno 10 graffato a particella 337, subalterno 13, indi-rizzo VIA
BERNARDINO PINTO n. 10;
4. foglio 41, particella 337, subalterno 10 graffato a particella 336, subalterno 7, indi-rizzo VIA
BERNARDINO PINTO n. 10.
2) ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
pagina 4 di 5 3) CONDANNA a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 4.217,00 per compenso professionale, € 786,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, 9.04.2025
La Giudice Dr.ssa Martina Cacioppo
pagina 5 di 5