Ordinanza cautelare 5 settembre 2018
Sentenza 2 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/01/2023, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/01/2023
N. 00009/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Parini n.27;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Presso Corte D'Appello di Torino, Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del verbale di adunanza n. -OMISSIS- della III Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Torino, conosciuto in data successiva, nella parte in cui ha valutato insufficienti gli elaborati della odierna ricorrente ed ha attribuito i punteggi di 25 per la traccia n. 2 del parere in materia civile; di 25 per l’atto giudiziario, atto d’appello penale; assegnando il punteggio di 30 alla traccia n. 1 in materia penale, con una votazione complessiva di 80, inidonea all’ammissione della prova orale;
- del provvedimento contenente l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato il 29 giugno 2018 mediante deposito nella segreteria della Commissione Esami Avvocato presso la Corte d’Appello di Lecce, nonché attraverso il sito del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non compare il nome della odierna ricorrente;
- delle votazioni assegnate dalla Commissione Esami Avvocato per l’anno 2017 presso la Corte di Appello di Torino in calce agli elaborati della odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ad oggi non conosciuto, in parte qua- nei limiti dell’interesse dell’odierna ricorrente;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della odierna ricorrente, previa ammissione con riserva in sede cautelare alla prova orale, di essere dichiarata idonea ed ammessa alla prova orale eventualmente, se del caso, con ricorrezione degli elaborati da parte di una diversa Sottocommissione presso la Corte di Appello di Torino, in modo tale da garantire l’anonimato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato Presso Corte D'Appello di Torino e di Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e gli atti ad esso presupposti con i quali è stata decretata la sua non ammissione agli esami orali del concorso di abilitazione all’esercizio della professione legale.
A supporto della domanda di annullamento parte ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1. Violazione e falsa applicazione della legge 180/2003, del R.D.L. 1578/1933 e del R.D. 37/1934, nonché eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione;
2. Violazione art. 3 L. 241/90, difetto di motivazione, violazione dei criteri per la valutazione delle prove di cui al verbale del 7.12.2017 della Commissione Centrale Esami Avvocato presso Ministero Giustizia, nonché eccesso di potere sotto vari ulteriori profili;
3. Violazione di legge ed eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, irrazionalità e violazione dei principi in tema di collegialità.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia- Commissione Esami Avvocato presso la Corte d’Appello di Torino, Commissione Esami Avvocato presso la Corte d’Appello di Lecce, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n.-OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza del 16 dicembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Rileva il Collegio che il ricorso è infondato.
Nella parte motiva della suindicata ordinanza cautelare è stato evidenziato: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso non risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso - essenzialmente - che:
- la norma transitoria di cui all’art. 49 della Legge n. 247/2012 esclude l’immediata applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa Legge (cfr. anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 20 settembre 2017, n. 7); pertanto i provvedimenti della Commissione esaminatrice degli aspiranti Avvocati (che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale) vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, cit., n. 7/2017);
- nella specie, i criteri generali prestabiliti dalla Commissione Centrale sono adeguatamente specifici e non sono stati violati dalla II Sottocommissione di Torino;
- in particolare, vi è, nel caso di specie, una motivazione adeguata (non solo numerica) e coerente con i predetti criteri generali (prestabiliti) per i due elaborati ritenuti insufficienti, pur se riferita ad entrambi i pareri di diritto civile e penale, che non appare erronea né irragionevole;
- i tempi di correzione degli elaborati non sono inadeguati e comunque la dedotta stringatezza dei tempi medi di correzione degli elaborati scritti (dato relativo) costituisce vicenda normalmente sottratta al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II ter, 9 maggio 2016, n. 5430)”.
Tale motivazione risulta pienamente condivisa dal Collegio, nonché coerente con orientamento giurisprudenziale da ritenersi ormai consolidato.
Consegue la reiezione del ricorso.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative che giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.