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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/11/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG N. 3082/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3082/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del Commissario Liquidatore Parte_1 C.F._1
Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ferrari, con domicilio eletto come in CP_1 atti
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Nicola Campana, con domicilio eletto come in atti
- parte resistente -
e di
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Nicola Campana, con domicilio eletto come in atti
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare: in via preliminare
-Rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla sig.ra Controparte_2
, per le ragioni esposte in narrativa.
[...]
-Rigettare l'istanza di estromissione dal giudizio della sig.ra . Controparte_2 nel merito:
Pag. 1 di 8 -Rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal sig. in quanto Parte_2 infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
-Rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla sig.ra Parte_3
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
[...]
- Accertare e dichiarare che i signori e Parte_2 Parte_3 hanno contratto un debito verso il sig. di € 18.000,00, per le causali descritte in
[...] Pt_1 narrativa, e pertanto condannarli in solido al pagamento di tale importo, oltre interessi legali da ogni scadenza dei titoli al saldo, con saggio maggiorato ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c.;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2 D.M.
55/2014 e successive modifiche, I.V.A. e C.P.A.”
Conclusioni per : Parte_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa,
Nel merito:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere le domande ex adverso formulate nei confronti del sig. e, conseguentemente, Parte_2
- condannare il sig a risarcire il sig. dei Parte_1 Parte_2 danni da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
In via riconvenzionale:
- Accertato l'indebito arricchimento del sig. , per un importo di € 10.000,00, Parte_1 ai danni del sig. , condannare il sig. a Parte_2 Parte_1 restituire al sig. , l'importo di € 10.000,00. Parte_2
In via istruttoria:
Tutto ciò considerato, la presente difesa insta, senza inversione dell'onere della prova, per
l'ammissione,
- della prova testimoniale sui seguenti capitoli e contraria su quelli eventualmente ex adverso dedotti:
1) Vero che, prima di essere venduto alla signora , Controparte_2
l'appartamento sito in Paullo (MI), via Grieco n. 5 era parte di un complesso immobiliare poi sottoposto a frazionamento dal sig. ; Parte_1
2) Vero che, a inizio gennaio 2022, la signora , si occupò del Controparte_2 rifacimento degli impianti idraulico e di riscaldamento dell'appartamento dalla stessa acquistato dal sig. ; Parte_1
Pag. 2 di 8 3) Vero che, i lavori di rifacimento degli impianti idraulico e di riscaldamento nell'immobile compravenduto, vennero eseguiti direttamente dai familiari della signora Controparte_2
;
[...]
- di CTU volta a stabilire e quantificare il valore delle opere eseguite sugli impianti idraulico e di riscaldamento nell'appartamento acquistato dalla signora . Controparte_2
Si indicano a testimoni:
- il sig. (C.F.: ), domiciliato in Milano Parte_4 C.F._4
(MI), via Manduria n. 102, parente della signora , che ha CP_2 Controparte_2 eseguito i lavori nell'appartamento;
- il sig. (C.F. ), residente in [...] C.F._5
Lorenteggio n. 157, cugino della signora . Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario”
Conclusioni per : Controparte_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa,
In via preliminare:
- accertato il difetto di legittimazione passiva in capo alla signora Controparte_2
dichiarare l'estromissione della stessa dal presente giudizio.
[...]
Nel merito:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere le domande ex adverso formulate nei confronti della signora e, conseguentemente, Controparte_2
- condannare il sig. a risarcire la signora Parte_1 Controparte_2 dei danni da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
[...]
In via istruttoria:
Tutto ciò considerato, la presente difesa insta, senza inversione dell'onere della prova, per
l'ammissione,
- della prova testimoniale sui seguenti capitoli e contraria su quelli eventualmente ex adverso dedotti:
1) Vero che, prima di essere venduto alla signora , Controparte_2
l'appartamento sito in Paullo (MI), via Grieco n. 5 era parte di un complesso immobiliare poi sottoposto a frazionamento dal sig. ; Parte_1
2) Vero che, a inizio gennaio 2022, la signora , si occupò del Controparte_2 rifacimento degli impianti idraulico e di riscaldamento dell'appartamento dalla stessa acquistato dal sig. ; Parte_1
Pag. 3 di 8 3) Vero che, i lavori di rifacimento degli impianti idraulico e di riscaldamento nell'immobile compravenduto, vennero eseguiti, a inizio gennaio 2022, direttamente dai familiari della signora
; Controparte_2
- di CTU volta a stabilire e quantificare il valore delle opere eseguite sugli impianti idraulico e di riscaldamento nell'appartamento acquistato dalla signora . Controparte_2
Si indicano a testimoni:
- il sig. (C.F.: ), domiciliato in Milano Parte_4 C.F._4
(MI), via Manduria n. 102, parente della signora , che ha Controparte_2 eseguito i lavori nell'appartamento:
- il sig. (C.F. ), residente in [...] Testimone_1 C.F._5
Lorenteggio n. 157, cugino della signora . Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 domandando che venga accertato e dichiarato il debito di € 18.000,00 contratto nei suoi confronti da e e pertanto che i convenuti Parte_2 Parte_3 vengano condannati, in solido tra loro, al pagamento di tale importo, oltre interessi legali da ogni scadenza degli assegni a lui consegnati dai resistenti al saldo, con saggio maggiorato ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c.
Con comparse depositate il 15.02.2023 si sono costituiti i convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva in capo a e chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande di controparte, la condanna di parte attrice al risarcimento del danno 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale, accertato l'indebito arricchimento di per l'importo di € Parte_1
10.000,00, la condanna di a restituire a Parte_1 Parte_2
l'importo di € 10.000,00.
All'esito della prima udienza il Giudice ha assegnato termine al ricorrente per l'introduzione della procedura di negoziazione assistita.
Esperita la detta procedura, convertito il rito nelle forme ordinarie e depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta la natura documentale della causa, il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Pag. 4 di 8 A seguito di rinvii per esigenze di riorganizzazione del ruolo, rinunciati i termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2025.
3. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a
[...]
. Controparte_2
La convenuta ha allegato di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento nei confronti del ricorrente, avendo corrisposto interamente, a mezzo di assegni circolari consegnati al rogito, il prezzo convenuto per la compravendita dell'immobile di e di non dover null'altro Parte_1 in favore di questi.
L'eccezione è infondata.
Deve infatti distinguersi la legittimazione processuale, attiva o passiva, dalla titolarità del diritto, anche passiva, del rapporto giuridico fatto valere in giudizio. La prima attiene alla titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore. La titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso riguarda invece il merito della causa e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio delle parti. Ne consegue che il difetto di legittimazione attiva o passiva può configurare una autonoma questione solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, o pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la estraneità al rapporto controverso (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 30/05/2008, n. 14468).
Pertanto, nel caso in esame, avuto riguardo alla formulazione della domanda e ai fatti allegati dal ricorrente, non sussiste la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta, le cui argomentazioni attengono più propriamente all'accertamento dei fatti di causa e pertanto al merito della controversia.
4. La domanda di parte ricorrente è in parte fondata e pertanto deve essere accolta nei termini che seguono.
A fondamento delle proprie domande l'attore ha allegato di aver ricevuto da Controparte_2
, all'atto del rogito di compravendita del proprio immobile sito in Paullo via
[...]
Grieco n. 5 e ad integrazione del prezzo di vendita pattuito con contratto preliminare, n. 10 assegni di € 2.000,00 ciascuno per un totale di € 20.000,00 tratti sulla Banca Centro Padana con scadenza nei mesi da gennaio a ottobre 2022, che l'attore avrebbe dovuto presentare ogni mese al marito della signora per ricevere il pagamento. I primi due assegni di gennaio e febbraio venivano CP_2 presentati a , che li pagava, stracciando il titolo mentre gli altri non Parte_2 venivano pagati né potevano essere riscossi per mancanza di fondi sufficienti.
Pag. 5 di 8 I convenuti hanno sostenuto che dopo la prima pattuizione in sede di preliminare di € 150.000,00 quale prezzo della compravendita, nel contratto definitivo le parti si accordavano per il minor prezzo di € 120.000,00, che veniva interamente pagato a mezzo di assegni circolari (cfr. doc. 4 fascicolo di parte ricorrente) e che gli assegni prodotti da parte ricorrente, siglati dal sig. non sarebbero Pt_2 affatto riconducibili all'operazione di compravendita immobiliare citata.
Risulta documentalmente ed è d'altra parte incontestata, la dazione a di otto Parte_1 assegni siglati da di € 2.000,00 ciascuno, la cui autenticità non è Parte_2 stata messa in discussione dai convenuti.
Come noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, salvo che sia privo dell'indicazione del beneficiario, l'assegno bancario deve ritenersi una promessa di pagamento, la quale, in forza di quanto disposto dall'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
10/07/2024, n. 18831; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/10/2023, n. 28141; Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 08/08/2023, n. 24092; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 16/09/2013, n. 21098; Cass. civ., Sez.
I, Sentenza, 29/09/2011, n. 19929; Cass. civ., Sez. I, 08/02/2006, n. 2816).
Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che gli otto assegni posti a fondamento della domanda di pagamento sono stati emessi a favore di da Parte_1 [...]
. Le sottoscrizioni apposte sugli assegni non sono state disconosciute e Parte_2 devono quindi ritenersi autentiche.
, inoltre, non ha fornito alcuna prova dell'inesistenza del rapporto Parte_2 sottostante e deve dunque essere condannato al pagamento della somma di € 16.000,00 a favore del ricorrente (così rideterminata la somma oggetto della domanda trattandosi di otto assegni da €
2.000,00 ciascuno).
Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio ordinario di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data delle singole scadenze degli assegni sino alla notifica del ricorso e al saggio maggiorato di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della notifica del ricorso al saldo.
La domanda attorea deve invece essere rigettata nei confronti di Controparte_2
atteso che quest'ultima non risulta traente né girante degli assegni e, pertanto, la
[...] presunzione di cui all'art. 1988 c.c. non può assumere alcuna valenza nei suoi confronti.
5. Deve inoltre essere accolta la domanda formulata in via riconvenzionale da Parte_2
[...]
ha chiesto la condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo Parte_2 di € 10.000,00, deducendo di aver pagato tale somma a quale anticipo sul Parte_1
Pag. 6 di 8 complessivo prezzo di vendita, inizialmente stabilito in € 150.000,00 e rideterminato in € 120.000,00 in sede di rogito, che veniva integralmente pagato dalla moglie, con la conseguenza che il pagamento di € 10.000,00 risulterebbe privo di causa.
Parte ricorrente ha invece sostenuto che il versamento della somma di € 10.000,00 concorreva al pagamento del prezzo di vendita come originariamente stabilito in € 150.000,00.
Orbene, si deve osservare che in tema di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., il riparto dell'onere probatorio segue la consueta regola sancita dall'art. 2697 c.c., per la quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, colui che allega di aver effettuato un pagamento privo di causa o la cui causa sia venuta meno, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento.
Nel caso di specie, è pacifico il pagamento da parte di a favore di Parte_2 dell'importo di € 10.000,00, come rappresentato anche dal ricorrente. Parte_1
Risulta inoltre documentalmente che il prezzo originariamente pattuito in € 150.000,00, è stato in sede di rogito modificato nel minor importo di € 120.000,00 e che tale importo è stato interamente pagato mediante gli assegni circolari di cui al doc. 4 di parte ricorrente. Di conseguenza, effettivamente, rimane privo di giustificazione il pagamento effettuato dal convenuto, non avendo parte ricorrente, a sua volta, dimostrato che le parti intendevano in realtà mantenere il prezzo di vendita come originariamente stabilito.
Il ricorrente deve quindi essere condannato alla restituzione di € 10.000,00 nei confronti di
[...]
. Parte_2
6. Dal tenore della presente decisione deriva il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti, non risultando che il ricorrente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave né che abbia abusato dello strumento processuale.
7. In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 della somma di € 16.000,00, oltre agli interessi al saggio ordinario di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla scadenza dei singoli assegni sino alla data di notifica del ricorso (07/01/2022) nonché agli interessi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di notifica del ricorso (07/01/2022) al saldo;
Pag. 7 di 8 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da condanna al pagamento in favore di Parte_1
10.000,00 per i motivi di cui al § 5;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lodi, 05/11/2025
, Parte_2
di € Parte_2
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3082/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del Commissario Liquidatore Parte_1 C.F._1
Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ferrari, con domicilio eletto come in CP_1 atti
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Nicola Campana, con domicilio eletto come in atti
- parte resistente -
e di
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Nicola Campana, con domicilio eletto come in atti
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare: in via preliminare
-Rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla sig.ra Controparte_2
, per le ragioni esposte in narrativa.
[...]
-Rigettare l'istanza di estromissione dal giudizio della sig.ra . Controparte_2 nel merito:
Pag. 1 di 8 -Rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal sig. in quanto Parte_2 infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
-Rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla sig.ra Parte_3
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
[...]
- Accertare e dichiarare che i signori e Parte_2 Parte_3 hanno contratto un debito verso il sig. di € 18.000,00, per le causali descritte in
[...] Pt_1 narrativa, e pertanto condannarli in solido al pagamento di tale importo, oltre interessi legali da ogni scadenza dei titoli al saldo, con saggio maggiorato ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c.;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2 D.M.
55/2014 e successive modifiche, I.V.A. e C.P.A.”
Conclusioni per : Parte_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa,
Nel merito:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere le domande ex adverso formulate nei confronti del sig. e, conseguentemente, Parte_2
- condannare il sig a risarcire il sig. dei Parte_1 Parte_2 danni da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
In via riconvenzionale:
- Accertato l'indebito arricchimento del sig. , per un importo di € 10.000,00, Parte_1 ai danni del sig. , condannare il sig. a Parte_2 Parte_1 restituire al sig. , l'importo di € 10.000,00. Parte_2
In via istruttoria:
Tutto ciò considerato, la presente difesa insta, senza inversione dell'onere della prova, per
l'ammissione,
- della prova testimoniale sui seguenti capitoli e contraria su quelli eventualmente ex adverso dedotti:
1) Vero che, prima di essere venduto alla signora , Controparte_2
l'appartamento sito in Paullo (MI), via Grieco n. 5 era parte di un complesso immobiliare poi sottoposto a frazionamento dal sig. ; Parte_1
2) Vero che, a inizio gennaio 2022, la signora , si occupò del Controparte_2 rifacimento degli impianti idraulico e di riscaldamento dell'appartamento dalla stessa acquistato dal sig. ; Parte_1
Pag. 2 di 8 3) Vero che, i lavori di rifacimento degli impianti idraulico e di riscaldamento nell'immobile compravenduto, vennero eseguiti direttamente dai familiari della signora Controparte_2
;
[...]
- di CTU volta a stabilire e quantificare il valore delle opere eseguite sugli impianti idraulico e di riscaldamento nell'appartamento acquistato dalla signora . Controparte_2
Si indicano a testimoni:
- il sig. (C.F.: ), domiciliato in Milano Parte_4 C.F._4
(MI), via Manduria n. 102, parente della signora , che ha CP_2 Controparte_2 eseguito i lavori nell'appartamento;
- il sig. (C.F. ), residente in [...] C.F._5
Lorenteggio n. 157, cugino della signora . Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario”
Conclusioni per : Controparte_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa,
In via preliminare:
- accertato il difetto di legittimazione passiva in capo alla signora Controparte_2
dichiarare l'estromissione della stessa dal presente giudizio.
[...]
Nel merito:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere le domande ex adverso formulate nei confronti della signora e, conseguentemente, Controparte_2
- condannare il sig. a risarcire la signora Parte_1 Controparte_2 dei danni da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
[...]
In via istruttoria:
Tutto ciò considerato, la presente difesa insta, senza inversione dell'onere della prova, per
l'ammissione,
- della prova testimoniale sui seguenti capitoli e contraria su quelli eventualmente ex adverso dedotti:
1) Vero che, prima di essere venduto alla signora , Controparte_2
l'appartamento sito in Paullo (MI), via Grieco n. 5 era parte di un complesso immobiliare poi sottoposto a frazionamento dal sig. ; Parte_1
2) Vero che, a inizio gennaio 2022, la signora , si occupò del Controparte_2 rifacimento degli impianti idraulico e di riscaldamento dell'appartamento dalla stessa acquistato dal sig. ; Parte_1
Pag. 3 di 8 3) Vero che, i lavori di rifacimento degli impianti idraulico e di riscaldamento nell'immobile compravenduto, vennero eseguiti, a inizio gennaio 2022, direttamente dai familiari della signora
; Controparte_2
- di CTU volta a stabilire e quantificare il valore delle opere eseguite sugli impianti idraulico e di riscaldamento nell'appartamento acquistato dalla signora . Controparte_2
Si indicano a testimoni:
- il sig. (C.F.: ), domiciliato in Milano Parte_4 C.F._4
(MI), via Manduria n. 102, parente della signora , che ha Controparte_2 eseguito i lavori nell'appartamento:
- il sig. (C.F. ), residente in [...] Testimone_1 C.F._5
Lorenteggio n. 157, cugino della signora . Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 domandando che venga accertato e dichiarato il debito di € 18.000,00 contratto nei suoi confronti da e e pertanto che i convenuti Parte_2 Parte_3 vengano condannati, in solido tra loro, al pagamento di tale importo, oltre interessi legali da ogni scadenza degli assegni a lui consegnati dai resistenti al saldo, con saggio maggiorato ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c.
Con comparse depositate il 15.02.2023 si sono costituiti i convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva in capo a e chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande di controparte, la condanna di parte attrice al risarcimento del danno 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale, accertato l'indebito arricchimento di per l'importo di € Parte_1
10.000,00, la condanna di a restituire a Parte_1 Parte_2
l'importo di € 10.000,00.
All'esito della prima udienza il Giudice ha assegnato termine al ricorrente per l'introduzione della procedura di negoziazione assistita.
Esperita la detta procedura, convertito il rito nelle forme ordinarie e depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta la natura documentale della causa, il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Pag. 4 di 8 A seguito di rinvii per esigenze di riorganizzazione del ruolo, rinunciati i termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2025.
3. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a
[...]
. Controparte_2
La convenuta ha allegato di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento nei confronti del ricorrente, avendo corrisposto interamente, a mezzo di assegni circolari consegnati al rogito, il prezzo convenuto per la compravendita dell'immobile di e di non dover null'altro Parte_1 in favore di questi.
L'eccezione è infondata.
Deve infatti distinguersi la legittimazione processuale, attiva o passiva, dalla titolarità del diritto, anche passiva, del rapporto giuridico fatto valere in giudizio. La prima attiene alla titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore. La titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso riguarda invece il merito della causa e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio delle parti. Ne consegue che il difetto di legittimazione attiva o passiva può configurare una autonoma questione solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, o pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la estraneità al rapporto controverso (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 30/05/2008, n. 14468).
Pertanto, nel caso in esame, avuto riguardo alla formulazione della domanda e ai fatti allegati dal ricorrente, non sussiste la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta, le cui argomentazioni attengono più propriamente all'accertamento dei fatti di causa e pertanto al merito della controversia.
4. La domanda di parte ricorrente è in parte fondata e pertanto deve essere accolta nei termini che seguono.
A fondamento delle proprie domande l'attore ha allegato di aver ricevuto da Controparte_2
, all'atto del rogito di compravendita del proprio immobile sito in Paullo via
[...]
Grieco n. 5 e ad integrazione del prezzo di vendita pattuito con contratto preliminare, n. 10 assegni di € 2.000,00 ciascuno per un totale di € 20.000,00 tratti sulla Banca Centro Padana con scadenza nei mesi da gennaio a ottobre 2022, che l'attore avrebbe dovuto presentare ogni mese al marito della signora per ricevere il pagamento. I primi due assegni di gennaio e febbraio venivano CP_2 presentati a , che li pagava, stracciando il titolo mentre gli altri non Parte_2 venivano pagati né potevano essere riscossi per mancanza di fondi sufficienti.
Pag. 5 di 8 I convenuti hanno sostenuto che dopo la prima pattuizione in sede di preliminare di € 150.000,00 quale prezzo della compravendita, nel contratto definitivo le parti si accordavano per il minor prezzo di € 120.000,00, che veniva interamente pagato a mezzo di assegni circolari (cfr. doc. 4 fascicolo di parte ricorrente) e che gli assegni prodotti da parte ricorrente, siglati dal sig. non sarebbero Pt_2 affatto riconducibili all'operazione di compravendita immobiliare citata.
Risulta documentalmente ed è d'altra parte incontestata, la dazione a di otto Parte_1 assegni siglati da di € 2.000,00 ciascuno, la cui autenticità non è Parte_2 stata messa in discussione dai convenuti.
Come noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, salvo che sia privo dell'indicazione del beneficiario, l'assegno bancario deve ritenersi una promessa di pagamento, la quale, in forza di quanto disposto dall'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
10/07/2024, n. 18831; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/10/2023, n. 28141; Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 08/08/2023, n. 24092; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 16/09/2013, n. 21098; Cass. civ., Sez.
I, Sentenza, 29/09/2011, n. 19929; Cass. civ., Sez. I, 08/02/2006, n. 2816).
Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che gli otto assegni posti a fondamento della domanda di pagamento sono stati emessi a favore di da Parte_1 [...]
. Le sottoscrizioni apposte sugli assegni non sono state disconosciute e Parte_2 devono quindi ritenersi autentiche.
, inoltre, non ha fornito alcuna prova dell'inesistenza del rapporto Parte_2 sottostante e deve dunque essere condannato al pagamento della somma di € 16.000,00 a favore del ricorrente (così rideterminata la somma oggetto della domanda trattandosi di otto assegni da €
2.000,00 ciascuno).
Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio ordinario di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data delle singole scadenze degli assegni sino alla notifica del ricorso e al saggio maggiorato di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della notifica del ricorso al saldo.
La domanda attorea deve invece essere rigettata nei confronti di Controparte_2
atteso che quest'ultima non risulta traente né girante degli assegni e, pertanto, la
[...] presunzione di cui all'art. 1988 c.c. non può assumere alcuna valenza nei suoi confronti.
5. Deve inoltre essere accolta la domanda formulata in via riconvenzionale da Parte_2
[...]
ha chiesto la condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo Parte_2 di € 10.000,00, deducendo di aver pagato tale somma a quale anticipo sul Parte_1
Pag. 6 di 8 complessivo prezzo di vendita, inizialmente stabilito in € 150.000,00 e rideterminato in € 120.000,00 in sede di rogito, che veniva integralmente pagato dalla moglie, con la conseguenza che il pagamento di € 10.000,00 risulterebbe privo di causa.
Parte ricorrente ha invece sostenuto che il versamento della somma di € 10.000,00 concorreva al pagamento del prezzo di vendita come originariamente stabilito in € 150.000,00.
Orbene, si deve osservare che in tema di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., il riparto dell'onere probatorio segue la consueta regola sancita dall'art. 2697 c.c., per la quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, colui che allega di aver effettuato un pagamento privo di causa o la cui causa sia venuta meno, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento.
Nel caso di specie, è pacifico il pagamento da parte di a favore di Parte_2 dell'importo di € 10.000,00, come rappresentato anche dal ricorrente. Parte_1
Risulta inoltre documentalmente che il prezzo originariamente pattuito in € 150.000,00, è stato in sede di rogito modificato nel minor importo di € 120.000,00 e che tale importo è stato interamente pagato mediante gli assegni circolari di cui al doc. 4 di parte ricorrente. Di conseguenza, effettivamente, rimane privo di giustificazione il pagamento effettuato dal convenuto, non avendo parte ricorrente, a sua volta, dimostrato che le parti intendevano in realtà mantenere il prezzo di vendita come originariamente stabilito.
Il ricorrente deve quindi essere condannato alla restituzione di € 10.000,00 nei confronti di
[...]
. Parte_2
6. Dal tenore della presente decisione deriva il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti, non risultando che il ricorrente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave né che abbia abusato dello strumento processuale.
7. In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 della somma di € 16.000,00, oltre agli interessi al saggio ordinario di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla scadenza dei singoli assegni sino alla data di notifica del ricorso (07/01/2022) nonché agli interessi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di notifica del ricorso (07/01/2022) al saldo;
Pag. 7 di 8 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da condanna al pagamento in favore di Parte_1
10.000,00 per i motivi di cui al § 5;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lodi, 05/11/2025
, Parte_2
di € Parte_2
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
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