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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/12/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
OL IO nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.sa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 978 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale.
, C.F. , nato a [...], il [...] e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...], il [...], entrambi residenti a [...] ed C.F._2 elettivamente domiciliati a Nuoro, in Vico Jean Paul Sartre n°4, presso lo Studio dell'Avv. Caterina Zoroddu che li rappresenta e difende, giusta nomina in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti: “
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, assegnando la casa coniugale alla moglie che è parte contraente del contratto di locazione ed alla quale di fatto sono intestate tutte le utenze domestiche;
3. i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano a reciproche richieste di mantenimento, non avendo nulla da pretendere l'uno dall'altra ed avendo già provveduto alla divisione dei propri beni mobili e personali;
4. i coniugi si impegnano, qualora fosse necessario, a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle necessità economiche del figlio;
CP_1
5. Nulla sulle spese.”
Conclusioni del PM: è presente il visto sul decreto di fissazione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22/10/2025, e hanno esposto di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a RA (NU) il 26.02.2000; di essere lavoratori dipendenti a tempo indeterminato presso, rispettivamente, l'RS (azienda regionale trasporti pubblici) e la Cooperativa di Vigilanza “La Nuorese”;
1
N. R.G. V.G. 978/2025 che dall'unione in data 8.7.2000 è nato , maggiorenne non completamente indipendente sul piano CP_1 economico;
che, nel tempo, è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 2.12.2025, le parti, presenti personalmente, hanno confermato il ricorso.
***
1. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso e confermato in prima udienza le parti non si vogliono riconciliare ed è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
2. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico pertanto va omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
3. Nulla sulle spese di lite, poiché i ricorrenti sono rappresentati del medesimo procuratore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (matrimonio contratto a RA (NU) il 26.02.2000 e trascritto nel registro
[...] dello Stato Civile del Comune di RA (NU), atto n°1, parte II, serie A, anno 2000), alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) nulla sulle spese di lite in quanto le parti sono rappresentate del medesimo procuratore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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