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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
14087/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Parte_1 n.q. di genitore esercente spedizione in Pt_2 Parte_3 forma esecutiva all'Avv. la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
BIANCA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Walter Gulotta. ______________ ________
- ricorrente -
C O N T R O
Per
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere
cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 3/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il possesso sul minore CP_1
dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di Persona_2
frequenza a decorrere dalla data della visita di revisione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che il minore a causa delle patologie da cui è affetto, è Persona_2
da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della visita di revisione (12/12/2023).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il minore a causa delle patologie Persona_2
da cui è affetto, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della visita di revisione
(12/12/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonio Walter Gulotta che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che il minore a causa delle patologie da cui è affetto, Persona_2
è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della visita di revisione (12/12/2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv.
Antonio Walter Gulotta.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto. Così deciso in Palermo, 16/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
14087/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Parte_1 n.q. di genitore esercente spedizione in Pt_2 Parte_3 forma esecutiva all'Avv. la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
BIANCA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Walter Gulotta. ______________ ________
- ricorrente -
C O N T R O
Per
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere
cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 3/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il possesso sul minore CP_1
dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di Persona_2
frequenza a decorrere dalla data della visita di revisione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che il minore a causa delle patologie da cui è affetto, è Persona_2
da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della visita di revisione (12/12/2023).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il minore a causa delle patologie Persona_2
da cui è affetto, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della visita di revisione
(12/12/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonio Walter Gulotta che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che il minore a causa delle patologie da cui è affetto, Persona_2
è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della visita di revisione (12/12/2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv.
Antonio Walter Gulotta.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto. Così deciso in Palermo, 16/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino