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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 21/05/2025
All'udienza del 21/05/2025 sono presenti:
l'avvocato Carmela Buttò, in sostituzione dell'avvocato Antonio Campagna, per parte appellante;
l'avvocato Gaetano Giuliano Bertone, per parte appellata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come da note depositate.
L'avvocato Buttò insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione di in quanto CP_1
la cessione è fondata sulla scrittura privata contestata dalla e perché controparte non ha Pt_1 assolto all'onere della prova in merito alla firma.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della decisione, di seguito indicate:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c.) nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Catania n. 2709/2023 depositata il 9.10.2023, promosso da:
1 con sede legale in Milano, via Bocchetto 6, codice fiscale e Parte_2
partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Campagna, giusta procura in atti Parte_3
appellante contro con sede in Catania, corso Martiri della Libertà 38, codice Controparte_2
fiscale e partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Giuliano Bertone, giusta procura in atti appellato
********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di appello notificato il 9.4.2024, ha proposto impugnazione Parte_2
avverso la sentenza n. 2709/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania in data 9.10.2023, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, è stata condannata al pagamento della somma di euro 1.581,67 oltre interessi, in favore di a titolo di restituzione delle Controparte_2 commissioni non interamente rimborsate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 1803268 del 22.6.2018. L'appellante ha affidato il gravame a due distinti motivi, deducendo:
1) l'errato accertamento della decadenza della convenuta dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, in violazione dell'art. 281 undecies c.p.c., nonché
l'errata applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. in ordine all'efficacia probatoria da attribuire al documento proveniente dal terzo, di cui è contestata l'autenticità; 2)
l'erroneità della statuizione sulle spese di lite, in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 13.7.2024 si è costituita in giudizio Controparte_2
la quale, contestando la fondatezza dei motivi di appello ed invocandone il rigetto, ha
[...]
chiesto la conferma integrale della sentenza appellata, con il favore delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice istruttore ha invitato le parti a discutere la causa ed a precisare le conclusioni, ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, prima di esaminare i motivi di appello appare opportuno soffermarsi sulle circostanze di fatto da cui origina l'odierna impugnazione.
Con il contratto n. 1803268 del 22.6.2018 ha ottenuto, da parte di Persona_1
la concessione di un finanziamento di euro 36.360,00, sotto forma di Parte_2
2 cessione pro solvendo di quote della retribuzione, da restituire in 120 rate mensili di euro 303,00
ciascuna (doc. 4).
Prima della scadenza naturale del contratto, ha chiesto l'estinzione Persona_1
anticipata del finanziamento e, su sua richiesta, la banca ha trasmesso in data 31.7.2022 un conteggio di estinzione dal quale si desumeva la sussistenza di un debito residuo pari ad euro
18.403,74 (doc. 5). Disposto il pagamento, con nota del 9.8.2022 la banca ha informato il contraente dell'intervenuta estinzione del finanziamento con decorrenza dal 31.7.2022 (doc. 6).
Con ricorso ex artt. 316 e 281 undecies c.p.c. depositato il 27.4.2023, Controparte_2
in qualità di cessionaria del credito vantato da (doc. 2), ha agito in Persona_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catania, chiedendo la restituzione della somma di euro
1.581,67 a titolo di rimborso delle commissioni non interamente maturate – segnatamente, per quota parte delle commissioni di intermediazione e per quota parte delle spese di istruttoria – in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Con sentenza n. 2709/2023 il Giudice di Pace di Catania ha accolto la domanda e ha condannato al pagamento della somma di euro 1.581,67 oltre interessi dall'estinzione Parte_2
del contratto di finanziamento sino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese processuali. Il
Giudice di Pace, in particolare, dopo aver accertato la decadenza della convenuta dalle facoltà di cui all'art. 281 undecies c.p.c., ha riconosciuto la ripetibilità di tutti i costi contrattuali non interamente maturati, conformemente a quanto statuito dall'art. 125 sexies t.u.b., come introdotto dal d. lgs. 141/2010 e ha dichiarato la vessatorietà della clausola prevista all'art.
3.1 del contratto di finanziamento. Ha, pertanto, condannato la banca alla restituzione integrale delle somme non rimborsate.
3. Tanto premesso, con riferimento alla contestazione sollevata da in Parte_2
ordine alla mera riproposizione delle difese del giudizio di primo grado nella comparsa avversaria (senza presa di posizione sulle censure alla pronuncia gravata), si osserva che, in conformità al constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mera riproposizione delle difese risulta “utilizzabile, […] e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure,
chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa
anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Cass.
11799/2017; Cass. 24685/2017; Cass. 14899/2021; Cass. 14899/2022; Cass. 22673/2022; Cass.
33011/2023; Cass. 33190/2023).
3 4.1 Ciò detto, con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza dui Parte_2
primo grado nella parte in cui il giudice avrebbe violato l'art. 281 undecies c.p.c., accertando l'intervenuta decadenza della convenuta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con particolare riferimento alla carenza di titolarità sostanziale del diritto fatto valere da l'appellante ha, inoltre, lamentato l'erronea Controparte_2
applicazione dell'art. 2697 c.c., con riferimento all'efficacia probatoria da attribuire al contratto di cessione del credito, quale scrittura privata proveniente da terzi, di cui è stata contestata l'autenticità.
Il motivo d'appello non è fondato.
Non è revocabile in dubbio che essendosi costituita tardivamente Parte_2 all'udienza fissata per la comparizione delle parti del 3.10.2023. Tuttavia, la doglianza non è destinata ad assumere rilevanza, dal momento che, al di là del riferimento operato dal primo giudice alla decadenza dalle facoltà di cui all'art. 281 undecies c.p.c., non risulta che la banca abbia sollevato eccezioni in senso stretto.
4.2 In ordine all'asserita invalidità della procura alle liti in quanto rilasciata in data 9.3.2023 a fronte del deposito del ricorso introduttivo del 27.4.2023, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ancorché reso con riferimento al ricorso per cassazione, secondo cui: “il requisito della specialità della procura ai sensi degli artt. 83 comma 3 e 365 c.p.c. è soddisfatto se essa è congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso e se il rilascio della medesima avvenga all'interno di un arco temporale ricompreso tra il momento iniziale di pubblicazione del provvedimento da impugnare e quello finale della notificazione del ricorso, quindi, né anteriormente né successivamente.” (cfr. Cass. n. 2075 del 19.1.2024).
Sicché dal tenore della procura conferita versata in atti è indubbio che la stessa presenti ogni requisito di forma e sostanza prescritto dalla legge ai fini rappresentativi nel giudizio (art. 83
c.p.c.).
4.3 Quanto alla carenza di titolarità sostanziale del diritto fatto valere in giudizio in capo a l'appellante ha dedotto la natura di mera difesa della sollevata Controparte_2
eccezione - non soggetta alla decadenza di cui all'art. 281 undecies c.p.c. – secondo cui il contratto di cessione del credito del 30.1.2023 sarebbe invalido, in difetto di autenticazione della sottoscrizione del cedente ai sensi dell'art. 2703 c.c.
In via preliminare, occorre osservare che, come correttamente dedotto dall'appellante, “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre
e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del
4 diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto
impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]” (Cass. SS. UU. 2951/2016, Cass.
23721/2021, Cass. 26909/2023). Rappresentando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, la titolarità può essere negata dal convenuto con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ai sensi dell'art. 281
undecies c.p.c.
Ciò detto, la cessione del credito è sottratta ad ogni requisito di forma a meno che questa sia richiesta dal negozio che costituisce la causa del trasferimento del credito. In ogni caso, essa si perfeziona, nei rapporti tra creditore-cedente e cessionario, in forza del solo consenso da essi espresso, trattandosi di contratto “ad effetti reali”. A ciò si aggiunga che il cessionario assume la qualità di nuovo titolare della posizione creditoria, unico legittimato a pretendere la prestazione, indipendentemente dalla conoscenza che della cessione abbia il debitore ceduto (art. 1260, comma 1 c.c.) e pur se sia del tutto mancata la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c.
Nel caso di specie, trovando applicazione l'enunciata disciplina civilistica di cui all'art. 1260 e ss. c.c., è stata dimostrata la cessione pro-soluto del credito del 30.1.2023 dalla quale emerge che , a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 1803268 Persona_1
avvenuta il 31.7.2022, abbia ceduto il credito di euro 1.581,67 vantato nei confronti di
[...]
“per oneri di qualsiasi natura, per interessi e per rate addebitate erroneamente Parte_2
durante la fase di ammortamento. Il diritto di credito vantato dal cedente trova fondamento
sulla base dei seguenti documenti, trasferiti in originale al cessionario: 1) contratto di prestito;
2) conteggio di estinzione anticipata del contratto;
3) quietanza liberatoria e/o bonifico di estinzione e/o qualsiasi strumento che dimostra l'estinzione del finanziamento” (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado). Risulta documentato, inoltre, che la detta cessione sia stata comunicata a il 9.2.2023 (doc. 3). Parte_2
Per quanto sopra esposto e fermo il principio di libertà delle forme del trasferimento del credito per cui è causa, la doglianza dell'appellante in ordine all'invalidità della cessione del 30.1.2023,
in quanto non risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2703
c.c., non è fondata. Pertanto, essendo la cessione anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, risulta che il credito sia stato già ceduto all'odierna appellata, con la conseguenza che sussiste la prova della titolarità sostanziale del diritto fatto valere in giudizio in capo a
Controparte_2
5 4.4 Quanto all'errata applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., l'appellante ha richiamato il principio di diritto secondo cui le scritture private provenienti da terzi (che non siano parti del processo) possano essere liberamente contestate dalle parti del processo, senza che si renda necessario esperire i rimedi della verificazione di scrittura privata e della querela di falso (Cass. 6650/2020). Ne discende che, in presenza di contestazione dell'autenticità del documento proveniente dal terzo (contratto di cessione del 30.1.2023), la società attrice - quale parte che intende valersene - non avrebbe assolto all'onere, su di essa incombente, di provarne la genuinità.
Anche sotto tale profilo il motivo d'appello è infondato.
È pacifico che sia ammessa la facoltà di disconoscimento della parte contro la quale viene prodotta una scrittura proveniente da soggetto estraneo al giudizio e che tale facoltà possa esercitarsi positivamente al di fuori delle preclusioni di legge. Ed invero, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi
alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è
meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.” (cfr. Cass. 15169 del 2010).
Recentemente la Suprema ha, altresì, affermato che “Se […] una delle parti produce in giudizio un documento sottoscritto da terzi, l'unica questione di cui si può discorrere rispetto a quel documento è se esso sia o non sia una prova attendibile, ma non se sia stato validamente
disconosciuto. Il documento proveniente da un terzo, in quanto non rientrante nella previsione di cui all'art. 214 c.p.c., è utilizzabile anche se “disconosciuto” dalla parte contro cui è prodotto;
” (cfr. Cass. n. 9329 del 8.4.2024).
Pertanto, in caso di contestazione della scrittura proveniente da un terzo, essa può essere valutata con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione,
rimanendo ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa l'attendibilità della scrittura.
Nel caso di specie, ha prodotto in giudizio il contratto di cessione del Controparte_3
30.1.2023 sottoscritto da - soggetto terzo rispetto alle parti processuali Persona_1
- dal quale si evince che la predetta, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n.
1803268 avvenuta il 31.7.2022, abbia ceduto il credito di euro 1.581,67 vantato nei confronti di
Sicché, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti e tenuto conto Parte_2
6 degli elementi probatori acquisiti, il detto documento deve ritenersi attendibile ai fini della prova del trasferimento del credito oggetto di controversia.
Per quanto sopra, non si riscontra alcuna violazione del principio generale di cui all'art. 2697
c.c.
4.5 L'appellante ha, infine, riproposto l'eccezione (non esaminata in primo grado) relativa alla cessazione della materia del contendere derivante dal pagamento dell'importo di euro 1.041,99 eseguito dalla banca in data 17.3.2023 in favore di , con descrizione Controparte_4
“Rimborso costi del credito prt. N.1803268 BP” (cfr. doc. 1.4).
In diritto si rammenta che ai sensi dell'art. 1264 c.c. “La cessione ha effetto nei confronti del
debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche
prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Nel caso di specie, risulta provato che la cessione del credito sia stata notificata a Parte_2
il 9.2.2023 e quindi, in data anteriore al pagamento effettuato al cedente in data 17.3.2023
[...]
(doc. 2 - 3). Sicché tale pagamento non ha efficacia liberatoria nei confronti dell'odierna appellante.
5. Con il secondo motivo di appello, la ha censurato il capo della sentenza Parte_2
relativo alle spese di lite nella parte in cui il giudice ne ha statuito la condanna.
Il motivo di appello non è fondato, avendo il giudice applicato il principio della soccombenza sancito dall'art 91 c.p.c.
Peraltro, in considerazione dell'integrale conferma della sentenza di primo grado, non va riformato il capo sulle spese di lite.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 174 per spese ed euro 850,50 per compensi, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della natura documentale della controversia e della modalità decisoria ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Le somme suindicate vanno corrisposte in favore dell'avvocato Gaetano Giuliano Bertone, difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n. 115 del 2002.
PER QUESTI MOTIVI
7 Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4124/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2709/2023 emessa in Parte_2
data 9.10.2023 dal Giudice di Pace di Catania;
condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_2
in favore dell'avvocato Gaetano Giuliano Bertone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro
174 per spese ed euro 850,50 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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