Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
Nella persona del Consigliere delegato, dott.ssa Anna Maria Giampaolino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di onorari di avvocato iscritta al n. R.G. 3129/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2024, all'esito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter, comma 1, D.L. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020 modificato dall'art. 1 del D.L. n. 150 del 23/7/2021, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1 medesima ex art. 86 c.p.c..
Ricorrente
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso ex artt. 170 DPR 115/2002, l'avvocato conveniva in Parte_1 giudizio il chiedendo l'annullamento o la revoca del decreto del 20.5.2024 Controparte_1 con il quale la Corte di Appello di Roma - IV Sezione Civile, ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso, depositata dal medesimo avvocato per il patrocinio svolto nel giudizio dinanzi la Corte di
Appello di Roma RG.1195/2023. In particolare, la Corte di Appello con decreto del 20.5.2024 rigettava l'istanza ritenendo quanto segue:“Letti gli atti del procedimento n. 1195/2023, avente ad oggetto l'opposizione contro il provvedimento con cui, il 10 febbraio 2023, la settima sezione civile della Corte di appello di Roma ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma il 16 dicembre 2013 in favore della signora RO IN;
-considerato che, con sentenza depositata il 13 febbraio 2024, l'opposizione è stata rigettata, confermando l'ordinanza che ha revocato il beneficio;
-vista l'istanza con cui l'avv. , quale procuratrice della signora IN Parte_1 costituita in questo giudizio ha chiesto la liquidazione degli onorari per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
-ritenuto che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato continua a produrre i suoi effetti fino a quando il giudice non disponga la revoca dell'ammissione, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 136 del d.P.R. n. 115 del 2002; cosicché, avendo la revoca effetto dal momento
2.- Il ricorrente Avv. propone reclamo per il seguente motivo: Parte_1
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136 e 82 D.P.R. 115/2002
La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la delibera di ammissione a patrocinio a spese dello stato, in forza della quale è stata chiesta la liquidazione del compenso, sarebbe successiva e pertanto basata su presupposti reddituali diversi rispetto alla delibera presentata per il precedente procedimento poi revocata con decreto dell'8.2.2023. Al riguardo precisa che per il giudizio RG.691/2013 la sua assistita signora IN era stata ammessa al patrocinio con delibera del 16.12.2013, poi revocata l'ammissione con decreto dell'8.2.2023 dalla Corte di Appello. Per quanto riguarda, invece, il giudizio di opposizione, la signora IN era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del 2.3.2023, e tale ammissione non è stata revocata dalla Corte di Appello.
3.- Il motivo è fondato. Per il giudizio di opposizione alla revoca dell'ammissione al beneficio, in effetti, IN RO è stata ammessa al beneficio in virtù della delibera del COA del 2.3.2023, successiva alla revoca dell'8.2.2023 e che non risulta a sua volta revocata. Secondo l'orientamento della Suprema Corte (da ultimo, Cass. n. 1624 del 2022): «il potere di disporre la revoca del beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio (che, perciò, continua a produrre i suoi effetti fino a quando non intervenga la revoca stessa, oltretutto contemplata nell'esclusivo interesse dello Stato: cfr. Cass. n. 10187/2019) spetta al solo giudice del procedimento per il quale vi sia stata l'ammissione e che è legittimato a provvedere alla relativa liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio in virtù del combinato disposto degli artt. 112 e 136 del d.P.R. n. 115/2002 (prevedendosi specificamente, al secondo comma di quest'ultimo articolo, che "con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione..."). La revoca è, quindi, pronunciabile solo nell'interesse dello Stato e non dell'avvocato e non è più ammissibile dopo l'esaurimento del giudizio. In tema di revoca d'ufficio, poi, da parte del giudice, dell'ammissione al gratuito patrocinio per i non abbienti, il citato art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 limita l'esercizio di tale potere di autotutela ai soli casi ivi previsti, da interpretarsi in senso restrittivo, senza che all'autorità giudiziaria, che ha assunto il provvedimento di ammissione, sia riservato il potere di rimozione dell'atto ove ne ravvisi l'illegittimità per altra causa, né tale intervento può configurarsi quando 9 il provvedimento abbia esaurito i suoi effetti e nessuna impugnazione sia stata formulata. Da ciò consegue che la revoca non può essere chiesta, nemmeno in via incidentale, ad altro giudice dinanzi al quale penda un diverso giudizio anche se riguarda il riconoscimento dei compensi in favore del difensore che assista colui che sia stato formalmente ammesso - ancorché in via provvisoria - al gratuito patrocinio, ove il legale ritenga che non ne sussistevano i relativi presupposti (cfr. la citata Cass. n. 10669/2020)».
4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, visto l'art. 82 TUSG, spetta all'avvocato la somma di Euro 650,oo considerata la natura dell'attività espletata nel procedimento di Parte_1 opposizione e l'esito della lite. 5.- Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dall'Avv. ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002, ogni diversa istanza, Parte_1 deduzione o eccezione disattese, così provvede: - Determina il compensa dovuto all'avv. in relazione al procedimento Parte_1 concluso con la sentenza della Corte di appello di Roma, sez. IV, n. 999 del 2024 in euro 650,00 oltre Iva e cassa come per legge;
- Condanna il al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in Controparte_1 euro 450 oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, 16.1.2025
Il Consigliere delegato