Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 142
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di prova della sussistenza degli effettivi poteri in capo al soggetto firmatario dell'atto

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte conferma la sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Incongruità dell'accertamento induttivo basato sullo spesometro

    La Corte ritiene corretto il calcolo induttivo del reddito a fronte della mancata esibizione della documentazione contabile e della mancata presentazione a fornire chiarimenti. L'Ufficio si è basato sulle fatture emesse non annotate nel registro IVA e sull'incrocio dei dati dello spesometro, che ha evidenziato ricavi non dichiarati. L'Ufficio ha tenuto conto dei costi applicando la percentuale di incidenza media dell'81% determinata con la procedura R.A.D.A.R. L'applicativo spesometro ha individuato 33 clienti per un totale di € 202.381,00 non dichiarati. La Corte ritiene provata l'infedeltà della dichiarazione.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della deducibilità dell'IVA sugli acquisti

    La Corte ribadisce che il mancato riconoscimento deriva dall'atteggiamento non collaborativo del contribuente. L'Ufficio ha legittimamente considerato tutte le operazioni come imponibili e recuperato l'IVA corrispondente. Il contribuente non ha esibito documenti contabili e ha addotto lo smarrimento della documentazione durante un trasferimento di sede, circostanza non ritenuta esimente data la natura obbligatoria della conservazione dei registri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 142
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 142
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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