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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 19 gennaio 2026, ore 11:00, nella seguente composizione collegiale: D'APRILE MARIO VINCENZO - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.529/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 28/7/2020 e
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Difensore_1 - Difeso da - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 11/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 16/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ301T300275 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ301T300275 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avendo rilevato incongruenze tra i dati dello spesometro integrato (operazioni ricostruite sulla base dei dati comunicati da terzi) e quanto dichiarato dal contribuente Ricorrente_1 nella dichiarazione dei redditi MOD. UNICO/2015/PF in relazione all'attività di “Altre attività di servizi per la persona nca”, esercitata dalla omonima impresa individuale, il medesimo veniva invitato ad esibire la contabilità relativa all'anno di imposta 2014. Stante il difetto di riscontro da parte del contribuente, ricorrendo le condizioni per l'accertamento induttivo di cui all'art.39, comma 2, del DPR 600/1973 e considerato che dalle informazioni assunte tramite la procedura spesometro integrato, era emerso che l'impresa aveva effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi per l'importo di € 202.381,00 e che il titolare aveva percepito l'ulteriore imponibile complessivo di € 1.658,00, l'Ufficio accertava maggiori ricavi per € 202.381,00, cui sommava l'importo di Euro 1.658,00 (quali compensi da 770) e di € 299,00, relativo ai redditi da fabbricati dichiarati. L'Ufficio, inoltre, riconosceva costi per € 163.928,61, applicando la percentuale di incidenza media dei costi sui ricavi, determinata utilizzando la procedura “R.A.D.A.R.” ed individuata nella misura dell'81%. Pertanto, con l'avviso di accertamento n. TQ301T300275, veniva accertato un reddito complessivo pari a € 40.409,00. Inoltre, considerato che i ricavi accertati determinati dalla documentazione reperita in A. T. per un importo totale di € 202.381,00 erano relativi ad operazioni imponibili con IVA al 22%, l'Ufficio recuperava, ai sensi dell'art. 55 DPR 633/72, una maggiore IVA pari a € 44.524,00. Ricorrente_1Con rituale ricorso impugnava il predetto atto impositivo, articolando i seguenti motivi:
1. Difetto di prova della sussistenza degli effettivi poteri in capo al soggetto firmatario dell'atto;
2. incongruità dei risultati dell'accertamento induttivo basato sullo “spesometro”, anche in relazione ad altri precedenti accertamenti;
il mancato riconoscimento della deducibilità dell'IVA sugli acquisti. Si costituiva in giudizio l'Ufficio, resistendo a tutte le eccezioni di controparte. La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, con sentenza n.11/2020 respingeva il ricorso, condannando il contribuente alla rifusione delle spese processuali. Avverso la decisione la parte proponeva appello, formulando le seguenti doglianze: 1) Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione e/o valutazione delle norme di legge, nonché della documentazione prodotta dal ricorrente in relazione all'incongruità dell'accertamento induttivo;
2) Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione e/o valutazione delle norme di legge, nonché della documentazione prodotta dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento IVA sugli acquisti. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia chiedeva la conferma della sentenza appellata. All'udienza del 16 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato in relazione ad entrambi i motivi di gravame. Con riferimento alla doglianza relativa al procedimento di accertamento induttivo adottato dall'Ufficio, osserva questa Corte che correttamente il reddito conseguito Ricorrente_1dall'impresa individuale è stato calcolato induttivamente a fronte della mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione contabile (registri IVA, libro giornale, libro inventari, fatture di acquisto e di vendita, libro dei beni ammortizzabili etc…) e della sua mancata presentazione a fornire chiarimenti in ordine alle incongruenze rilevate nelle dichiarazioni presentate. L'Ufficio si è dunque legittimamente basato sulle fatture emesse dal contribuente e da lui non annotate nel registro IVA. Inoltre, attraverso l'incrocio dei dati pervenuti nello spesometro, l'Ufficio ha verificato Ricorrente_1che la impresa nell'anno d'imposta 2014 ha dichiarato ricavi che non erano assolutamente congruenti con l'ammontare emerso dai dati comunicati dai clienti. In particolare, dall'analisi incrociata è emerso che la contribuente non ha registrato le fatture emesse, conseguendone che i relativi importi costituiscono ricavi non dichiarati. Pertanto, sulla base della quantificazione dei ricavi operata con metodo induttivo, i l'Ufficio ha rideterminato l'imponibile e le maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2014. Giova evidenziare che, ai fini della rideterminazione dei ricavi, l'Ufficio ha tenuto conto anche delle componenti negativi di reddito, individuati applicando la percentuale di incidenza media dei costi sui ricavi, pari all'81%, determinata utilizzando la procedura
“R.A.D.A.R”. Tale metodo consente di analizzare un campione multimediale di soggetti, utilizzando tutte le informazioni presenti nel sistema informativo, differenziando le stesse in livelli di aggregazione all'interno della categoria economica “Imprese e lavoratori autonomi” – cfr. pag. 6 avviso accertamento. In punto di attendibilità dell'accertamento, alla documentazione utilizzata dall'Agenzia va riconosciuta assoluta efficacia probatoria, dal momento che l'applicativo Ricorrente_1spesometro ha individuato ben 33 clienti dell'impresa , che hanno comunicato di aver ricevuto prestazioni dalla ditta ricorrente, per un totale di € 202.381,00 non dichiarati dall'appellante. In proposito, si vedano i prospetti elaborati dall'appellata e riportati nella memoria di costituzione, alla quale si fa rinvio per brevità espositiva. In definitiva, sulla base delle emergenze documentali analizzate, correttamente l'Ufficio ha sostenuto il carattere infedele della dichiarazione dei redditi Modello Unico/2015/PF presentata per l'anno 2014. Sotto altro profilo, preme a questa Corte rappresentare che nessuna rilevanza assume la circostanza che nei precedenti anni d'imposta l'Ufficio non abbia utilizzato lo spesometro, tale differenza spiegandosi con il fatto che per il precedente periodo l'Ufficio non era in possesso dei dati necessari per effettuare l'analisi incrociata.
*** In ordine alla doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'IVA sugli acquisti, deve ribadirsi che lo stesso trae origine e fondamento proprio nell'atteggiamento non collaborativo assunto dalla contribuente, di tal chè legittimamente l'Ufficio ha considerato tutte le operazioni effettuate dalla società come imponibili e di conseguenza ha recuperato l'imposta corrispondente, pari a € 44.524,00. In tal senso depone l'art.55 del DPR n. 633/1972, il quale prevede la possibilità per l'Ufficio di procedere all'accertamento induttivo quando il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri e le altre scritture contabili obbligatorie, ovvero quando il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse. Nella stessa direzione si attesta uniformemente la giurisprudenza di legittimità, seguita da quella di merito, la quale ha affermato il principio secondo cui, quando il contribuente non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione, spetta al medesimo attivarsi, operando una ricostruzione alternativa fondata sulle fatture emesse, acquisendone copia presso i fornitori. Nel caso di specie, mentre è indiscutibile che nessun documento o registro contabile sono stati esibiti dal ricorrente, non può, al contrario, francamente annettersi efficacia esimente alle circostanze addotte dal contribuente, il quale ha invano tentato di dimostrare di avere tenuto un comportamento incolpevole giustificando le omissioni in cui è incorso asserendo di avere smarrito la documentazione nel corso delle operazioni di trasferimento di sede. Peraltro, trattandosi di documentazione e di registri da istituire e conservare obbligatoriamente, non è chi non veda che il contribuente ha colposamente trascurato i propri doveri di diligenza. Per le considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello, conseguendone la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nell'accluso dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MARIO VINCENZO D'APRILE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 19 gennaio 2026, ore 11:00, nella seguente composizione collegiale: D'APRILE MARIO VINCENZO - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.529/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 28/7/2020 e
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Difensore_1 - Difeso da - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 11/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 16/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ301T300275 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ301T300275 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avendo rilevato incongruenze tra i dati dello spesometro integrato (operazioni ricostruite sulla base dei dati comunicati da terzi) e quanto dichiarato dal contribuente Ricorrente_1 nella dichiarazione dei redditi MOD. UNICO/2015/PF in relazione all'attività di “Altre attività di servizi per la persona nca”, esercitata dalla omonima impresa individuale, il medesimo veniva invitato ad esibire la contabilità relativa all'anno di imposta 2014. Stante il difetto di riscontro da parte del contribuente, ricorrendo le condizioni per l'accertamento induttivo di cui all'art.39, comma 2, del DPR 600/1973 e considerato che dalle informazioni assunte tramite la procedura spesometro integrato, era emerso che l'impresa aveva effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi per l'importo di € 202.381,00 e che il titolare aveva percepito l'ulteriore imponibile complessivo di € 1.658,00, l'Ufficio accertava maggiori ricavi per € 202.381,00, cui sommava l'importo di Euro 1.658,00 (quali compensi da 770) e di € 299,00, relativo ai redditi da fabbricati dichiarati. L'Ufficio, inoltre, riconosceva costi per € 163.928,61, applicando la percentuale di incidenza media dei costi sui ricavi, determinata utilizzando la procedura “R.A.D.A.R.” ed individuata nella misura dell'81%. Pertanto, con l'avviso di accertamento n. TQ301T300275, veniva accertato un reddito complessivo pari a € 40.409,00. Inoltre, considerato che i ricavi accertati determinati dalla documentazione reperita in A. T. per un importo totale di € 202.381,00 erano relativi ad operazioni imponibili con IVA al 22%, l'Ufficio recuperava, ai sensi dell'art. 55 DPR 633/72, una maggiore IVA pari a € 44.524,00. Ricorrente_1Con rituale ricorso impugnava il predetto atto impositivo, articolando i seguenti motivi:
1. Difetto di prova della sussistenza degli effettivi poteri in capo al soggetto firmatario dell'atto;
2. incongruità dei risultati dell'accertamento induttivo basato sullo “spesometro”, anche in relazione ad altri precedenti accertamenti;
il mancato riconoscimento della deducibilità dell'IVA sugli acquisti. Si costituiva in giudizio l'Ufficio, resistendo a tutte le eccezioni di controparte. La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, con sentenza n.11/2020 respingeva il ricorso, condannando il contribuente alla rifusione delle spese processuali. Avverso la decisione la parte proponeva appello, formulando le seguenti doglianze: 1) Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione e/o valutazione delle norme di legge, nonché della documentazione prodotta dal ricorrente in relazione all'incongruità dell'accertamento induttivo;
2) Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione e/o valutazione delle norme di legge, nonché della documentazione prodotta dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento IVA sugli acquisti. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia chiedeva la conferma della sentenza appellata. All'udienza del 16 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato in relazione ad entrambi i motivi di gravame. Con riferimento alla doglianza relativa al procedimento di accertamento induttivo adottato dall'Ufficio, osserva questa Corte che correttamente il reddito conseguito Ricorrente_1dall'impresa individuale è stato calcolato induttivamente a fronte della mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione contabile (registri IVA, libro giornale, libro inventari, fatture di acquisto e di vendita, libro dei beni ammortizzabili etc…) e della sua mancata presentazione a fornire chiarimenti in ordine alle incongruenze rilevate nelle dichiarazioni presentate. L'Ufficio si è dunque legittimamente basato sulle fatture emesse dal contribuente e da lui non annotate nel registro IVA. Inoltre, attraverso l'incrocio dei dati pervenuti nello spesometro, l'Ufficio ha verificato Ricorrente_1che la impresa nell'anno d'imposta 2014 ha dichiarato ricavi che non erano assolutamente congruenti con l'ammontare emerso dai dati comunicati dai clienti. In particolare, dall'analisi incrociata è emerso che la contribuente non ha registrato le fatture emesse, conseguendone che i relativi importi costituiscono ricavi non dichiarati. Pertanto, sulla base della quantificazione dei ricavi operata con metodo induttivo, i l'Ufficio ha rideterminato l'imponibile e le maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2014. Giova evidenziare che, ai fini della rideterminazione dei ricavi, l'Ufficio ha tenuto conto anche delle componenti negativi di reddito, individuati applicando la percentuale di incidenza media dei costi sui ricavi, pari all'81%, determinata utilizzando la procedura
“R.A.D.A.R”. Tale metodo consente di analizzare un campione multimediale di soggetti, utilizzando tutte le informazioni presenti nel sistema informativo, differenziando le stesse in livelli di aggregazione all'interno della categoria economica “Imprese e lavoratori autonomi” – cfr. pag. 6 avviso accertamento. In punto di attendibilità dell'accertamento, alla documentazione utilizzata dall'Agenzia va riconosciuta assoluta efficacia probatoria, dal momento che l'applicativo Ricorrente_1spesometro ha individuato ben 33 clienti dell'impresa , che hanno comunicato di aver ricevuto prestazioni dalla ditta ricorrente, per un totale di € 202.381,00 non dichiarati dall'appellante. In proposito, si vedano i prospetti elaborati dall'appellata e riportati nella memoria di costituzione, alla quale si fa rinvio per brevità espositiva. In definitiva, sulla base delle emergenze documentali analizzate, correttamente l'Ufficio ha sostenuto il carattere infedele della dichiarazione dei redditi Modello Unico/2015/PF presentata per l'anno 2014. Sotto altro profilo, preme a questa Corte rappresentare che nessuna rilevanza assume la circostanza che nei precedenti anni d'imposta l'Ufficio non abbia utilizzato lo spesometro, tale differenza spiegandosi con il fatto che per il precedente periodo l'Ufficio non era in possesso dei dati necessari per effettuare l'analisi incrociata.
*** In ordine alla doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'IVA sugli acquisti, deve ribadirsi che lo stesso trae origine e fondamento proprio nell'atteggiamento non collaborativo assunto dalla contribuente, di tal chè legittimamente l'Ufficio ha considerato tutte le operazioni effettuate dalla società come imponibili e di conseguenza ha recuperato l'imposta corrispondente, pari a € 44.524,00. In tal senso depone l'art.55 del DPR n. 633/1972, il quale prevede la possibilità per l'Ufficio di procedere all'accertamento induttivo quando il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri e le altre scritture contabili obbligatorie, ovvero quando il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse. Nella stessa direzione si attesta uniformemente la giurisprudenza di legittimità, seguita da quella di merito, la quale ha affermato il principio secondo cui, quando il contribuente non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione, spetta al medesimo attivarsi, operando una ricostruzione alternativa fondata sulle fatture emesse, acquisendone copia presso i fornitori. Nel caso di specie, mentre è indiscutibile che nessun documento o registro contabile sono stati esibiti dal ricorrente, non può, al contrario, francamente annettersi efficacia esimente alle circostanze addotte dal contribuente, il quale ha invano tentato di dimostrare di avere tenuto un comportamento incolpevole giustificando le omissioni in cui è incorso asserendo di avere smarrito la documentazione nel corso delle operazioni di trasferimento di sede. Peraltro, trattandosi di documentazione e di registri da istituire e conservare obbligatoriamente, non è chi non veda che il contribuente ha colposamente trascurato i propri doveri di diligenza. Per le considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello, conseguendone la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nell'accluso dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MARIO VINCENZO D'APRILE