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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/11/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 953/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 953/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Cristian Angelo Sabino DEL VENTO, del Foro di Trani, e dall'Avv.
FA TRIPPUTI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di CP_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Donato BELLASALMA, nel cui studio è elett.te dom.to, nonché dall'Avv. Lorenzo LAMBERTI e dall'Avv. Mario ARANEO;
CONVENUTO avente ad oggetto: promessa del fatto del terzo o, in subordine, risarcimento del danno da fatto illecito
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La raeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1 CP_1 essa aveva ripristinato, a proprie spese, la «vecchia strada per Montemilone», appartenente al dietro la promessa del convenuto, all'epoca assessore nella Giunta Controparte_2
Comunale di Venosa, che la spesa sarebbe stata rimborsata: alla società appartenevano delle
«aree» che da quella strada erano «costeggiate».
In sintesi, la posizione dell'attrice è espressa dai passi seguenti dell'atto di citazione:
1 N. 953/2015 R.G.A.C.
La invocava l'art. 1381 c.c.; in subordine, richiamava l'art. 2043 c.c., Parte_1 perché il avrebbe agito presentandosi come funzionario pubblico, ma fuori dalle regole CP_1 procedurali.
2. Resisteva il , il quale assumeva essere priva l'attrice della legittimazione attiva;
CP_1 essere prescritta la domanda ex art. 2043 c.c.; in subordine, essere infondate ambo le domande;
in estremo subordine, doversi determinare in euro 5.733,00 l'importo della spesa da rifondersi.
3. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 1381 c.c. disciplina l'ipotesi della promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo.
L'attrice, come si può leggere nei brani prima trascritti nel testo di questo provvedimento, qualifica il come persona che si valeva, nel promettere il rimborso CP_1 delle spese di rifacimento della strada, della propria qualità di assessore, e che spendeva un'asserita posizione di delegato del Sindaco.
Sembra corretto, allora, escludere che lo stesso , nella prospettazione della CP_1 società attrice, si presentasse come vero e proprio terzo: la si affidava non Parte_1 all'impegno di un qualunque cittadino, di adoprarsi affinché l'ente adottasse una determinata
2 N. 953/2015 R.G.A.C.
decisione (come nei casi, quasi scolastici, della vendita di un immobile, con la promessa, a vantaggio dell'acquirente, dell'emissione di una pubblica certificazione, o dell'adozione di un provvedimento ampliativo), ma alla promessa di un assessore, che si diceva delegato dal
Sindaco, e che, come ancora si legge nell'atto di citazione, faceva giungere sul posto un tecnico del ed un addetto alla guida di un escavatore, addetto che era, anch'egli, un dipendente CP_2 comunale: così maggiormente dimostrando di agire avvalendosi della propria posizione entro l'amministrazione.
Il tecnico, un geometra, conduceva un sopralluogo e, poi, procedeva a picchettare il limite della strada comunale con le proprietà finitime, mentre l'altro dipendente, col mezzo meccanico, iniziava l'esecuzione dei lavori, per poi desistere.
Ciò corrobora la tesi che l'operato del fosse quello dell'assessore, il quale, sia CP_1 pure fuori da un procedimento amministrativo, induceva la all'esecuzione di Parte_1 lavori, che l'ente non era riuscito a compiere (almeno, in quel momento).
Lo schema legale, allora, considerato dall'art. 1381 c.c., non è integrato dalla fattispecie enunziata nella prospettazione, formulata mediante l'atto di citazione.
Ciò corrisponde, del resto, a quanto esposto, nella medesima citazione, a sostegno della fondatezza della domanda subordinata, quella proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c.:
3 N. 953/2015 R.G.A.C.
2. La domanda risarcitoria è stata proposta oltre il termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 2947, co. 1, c.c.
Dinanzi alla relativa eccezione, sollevata dal convenuto, l'attrice replicava, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., quanto segue: «nel caso che occupa, la lesione concreta derivante dalla condotta serbata dall'odierno convenuto si è verificata allorquando è stato acclarato, financo ad esito del giudizio instaurato (conclusosi nel 2010), che il non CP_2 avrebbe mai restituito le somme spese per i lavori di ripristino, essendo del tutto ingiusto far decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui si è realizzato il fatto illecito e, nella specie, dal giorno in cui è avvenuta la promessa del signor .». CP_1
In realtà, la lesione si è verificata quando la ha subito la perdita Parte_1 patrimoniale, ossia, alla stregua delle deduzioni difensive della parte, nel 2006: non essendo previsto dalla legge che un termine di prescrizione possa essere differito in ragione dell'erronea iniziativa della parte lesa, che abbia, in un primo momento, agito contro un soggetto differente da quello poi ritenuto il vero obbligato (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. II, ord 3.5.2024,
n. 11938: «Esperita un'azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale.»).
3. Non è possibile, in conclusione, accogliere alcuna delle domande dell'attrice, per le ragioni esposte, che assorbono le ulteriori, articolate dalla parte convenuta.
4 N. 953/2015 R.G.A.C.
4. Le spese di lite, in ragione della particolare complessità delle questioni di diritto, così come (alla luce dell'istruttoria condotta, ancor più complicata dagli elementi già raccolti nel precedente giudizio, svoltosi contro il dell'accertamento dei fatti, possono Controparte_2 compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 953/2015 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro ogni diversa domanda, Parte_1 CP_1 eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta ogni domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 30 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 953/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Cristian Angelo Sabino DEL VENTO, del Foro di Trani, e dall'Avv.
FA TRIPPUTI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di CP_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Donato BELLASALMA, nel cui studio è elett.te dom.to, nonché dall'Avv. Lorenzo LAMBERTI e dall'Avv. Mario ARANEO;
CONVENUTO avente ad oggetto: promessa del fatto del terzo o, in subordine, risarcimento del danno da fatto illecito
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La raeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1 CP_1 essa aveva ripristinato, a proprie spese, la «vecchia strada per Montemilone», appartenente al dietro la promessa del convenuto, all'epoca assessore nella Giunta Controparte_2
Comunale di Venosa, che la spesa sarebbe stata rimborsata: alla società appartenevano delle
«aree» che da quella strada erano «costeggiate».
In sintesi, la posizione dell'attrice è espressa dai passi seguenti dell'atto di citazione:
1 N. 953/2015 R.G.A.C.
La invocava l'art. 1381 c.c.; in subordine, richiamava l'art. 2043 c.c., Parte_1 perché il avrebbe agito presentandosi come funzionario pubblico, ma fuori dalle regole CP_1 procedurali.
2. Resisteva il , il quale assumeva essere priva l'attrice della legittimazione attiva;
CP_1 essere prescritta la domanda ex art. 2043 c.c.; in subordine, essere infondate ambo le domande;
in estremo subordine, doversi determinare in euro 5.733,00 l'importo della spesa da rifondersi.
3. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 1381 c.c. disciplina l'ipotesi della promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo.
L'attrice, come si può leggere nei brani prima trascritti nel testo di questo provvedimento, qualifica il come persona che si valeva, nel promettere il rimborso CP_1 delle spese di rifacimento della strada, della propria qualità di assessore, e che spendeva un'asserita posizione di delegato del Sindaco.
Sembra corretto, allora, escludere che lo stesso , nella prospettazione della CP_1 società attrice, si presentasse come vero e proprio terzo: la si affidava non Parte_1 all'impegno di un qualunque cittadino, di adoprarsi affinché l'ente adottasse una determinata
2 N. 953/2015 R.G.A.C.
decisione (come nei casi, quasi scolastici, della vendita di un immobile, con la promessa, a vantaggio dell'acquirente, dell'emissione di una pubblica certificazione, o dell'adozione di un provvedimento ampliativo), ma alla promessa di un assessore, che si diceva delegato dal
Sindaco, e che, come ancora si legge nell'atto di citazione, faceva giungere sul posto un tecnico del ed un addetto alla guida di un escavatore, addetto che era, anch'egli, un dipendente CP_2 comunale: così maggiormente dimostrando di agire avvalendosi della propria posizione entro l'amministrazione.
Il tecnico, un geometra, conduceva un sopralluogo e, poi, procedeva a picchettare il limite della strada comunale con le proprietà finitime, mentre l'altro dipendente, col mezzo meccanico, iniziava l'esecuzione dei lavori, per poi desistere.
Ciò corrobora la tesi che l'operato del fosse quello dell'assessore, il quale, sia CP_1 pure fuori da un procedimento amministrativo, induceva la all'esecuzione di Parte_1 lavori, che l'ente non era riuscito a compiere (almeno, in quel momento).
Lo schema legale, allora, considerato dall'art. 1381 c.c., non è integrato dalla fattispecie enunziata nella prospettazione, formulata mediante l'atto di citazione.
Ciò corrisponde, del resto, a quanto esposto, nella medesima citazione, a sostegno della fondatezza della domanda subordinata, quella proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c.:
3 N. 953/2015 R.G.A.C.
2. La domanda risarcitoria è stata proposta oltre il termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 2947, co. 1, c.c.
Dinanzi alla relativa eccezione, sollevata dal convenuto, l'attrice replicava, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., quanto segue: «nel caso che occupa, la lesione concreta derivante dalla condotta serbata dall'odierno convenuto si è verificata allorquando è stato acclarato, financo ad esito del giudizio instaurato (conclusosi nel 2010), che il non CP_2 avrebbe mai restituito le somme spese per i lavori di ripristino, essendo del tutto ingiusto far decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui si è realizzato il fatto illecito e, nella specie, dal giorno in cui è avvenuta la promessa del signor .». CP_1
In realtà, la lesione si è verificata quando la ha subito la perdita Parte_1 patrimoniale, ossia, alla stregua delle deduzioni difensive della parte, nel 2006: non essendo previsto dalla legge che un termine di prescrizione possa essere differito in ragione dell'erronea iniziativa della parte lesa, che abbia, in un primo momento, agito contro un soggetto differente da quello poi ritenuto il vero obbligato (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. II, ord 3.5.2024,
n. 11938: «Esperita un'azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale.»).
3. Non è possibile, in conclusione, accogliere alcuna delle domande dell'attrice, per le ragioni esposte, che assorbono le ulteriori, articolate dalla parte convenuta.
4 N. 953/2015 R.G.A.C.
4. Le spese di lite, in ragione della particolare complessità delle questioni di diritto, così come (alla luce dell'istruttoria condotta, ancor più complicata dagli elementi già raccolti nel precedente giudizio, svoltosi contro il dell'accertamento dei fatti, possono Controparte_2 compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 953/2015 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro ogni diversa domanda, Parte_1 CP_1 eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta ogni domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 30 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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