Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 11/05/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 64/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati:
CO RO Presidente relatore Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere Ivano MALPESI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 24487 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
P.D., nato a omissis il omissis,
residente a omissis, Frazione omissis, Via omissis, cod.
fisc. omissis, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Alvaro del Foro di Locri, con studio in Locri, alla Via Salvatore Furfaro n. 7 con elezione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: avv.giuseppealvaro@pec.it.
Uditi alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Presidente di Sezione CO Pieroni e per il Pubblico Ministero il Vice Procuratore Generale Dott. Carlo Alberto Martini, e l’Avvocato Eleonora Pirri, delegata dall’Avvocato Giuseppe Alvaro in rappresentanza e difesa del convenuto P.D., come da verbale.
Esaminati gli atti.
Ritenuto in
AT
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la Procura contabile ha citato il convenuto P.D. perché se ne accerti e dichiari la responsabilità amministrativo contabile, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno erariale con pagamento della complessiva somma di euro 25.417,38 (venticinquemilaquattrocentodiciassette/38), oltre rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) e interessi legali dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo a favore del Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, università e ricerca).
2. Risulta dagli atti che, con PEC in data 24 febbraio 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA), per il tramite della locale aliquota Carabinieri di Polizia giudiziaria, informava l’Ufficio di Procura presso questa Sezione, ex art. 129 c.p.p., in merito alla richiesta di rinvio a giudizio (emessa in data 12 aprile 2022) nei confronti di centinaia di soggetti, tra cui l’odierno convenuto, per i reati di falso e di truffa aggravata ai danni dell’Amministrazione scolastica, relativamente ai procedimenti penali n. 407/2019 mod. 21 e n. 1778/2021 mod. 21; i procedimenti penali avevano ad oggetto la produzione e l’utilizzo di diplomi falsi per l’accesso all’attività lavorativa presso vari istituti scolastici aventi sede in diverse regioni italiane, tra le quali anche il Piemonte.
2.1. A seguito di richiesta istruttoria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania inviava alla Procura contabile i principali atti di indagine e le sentenze di patteggiamento già emesse nei confronti di alcuni degli indagati.
Dagli atti pervenuti emergeva che i suddetti procedimenti penali avevano tratto origine da una complessa vicenda concernente un’organizzazione criminale operante in Campania, dedita ad intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi (di grado preparatorio, di maturità magistrale, di specializzazione polivalente abilitanti all’insegnamento su posto comune e su sostegno nelle scuole primarie e secondarie, di qualifica professionale con elevato punteggio) da utilizzare per l’inserimento nelle graduatorie degli istituti scolastici al fine di ottenere incarichi presso scuole statali in relazione a diversi profili professionali del personale scolastico.
2.2. Tra i nominativi dei dipendenti pubblici indagati nel p.p. n. 407/2019, risultava anche quello del Signor D.P., destinatario di incarichi di supplenza da parte di istituti scolastici aventi sede nel territorio piemontese; egli, in seguito alla domanda di accesso alle graduatorie del personale ATA per il triennio 2017/2019, aveva dichiarato di essere in possesso, quale titolo di accesso, di diploma di qualifica professionale, apparentemente conseguito proprio presso la Fondazione socio-culturale/Istituto professionale paritario RE, con il punteggio di 100/100 al termine dell’a.s. 2012/2013 nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell’agosto 2013.
Dagli accertamenti effettuati dalla P.G., emergevano, ad avviso della Procura contabile, plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, di seguito riassunti, comprovanti la falsità del diploma di “Operatore dei servizi di ristorazione – Settore cucina” utilizzato dal convenuto quale (unico) titolo di accesso alla graduatoria ATA 2017/2019.
Le indagini penali avevano avuto origine dalla denuncia di un funzionario dell’Ufficio scolastico provinciale di Napoli, responsabile dell’Ufficio reclutamento docenti per la scuola dell’infanzia e primaria, presentata alla Guardia di Finanza di Napoli in data 15 novembre 2018. Il predetto funzionario aveva riscontrato delle irregolarità durante la procedura di verifica di possesso dei titoli per il conferimento dell’incarico di insegnante di sostegno.
2.3. In particolare, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania aveva comunicato alla P.G. di avere ricevuto, in data 16/05/2019, dall’Istituto RE una nota, della quale non aveva compreso la finalità, corredata da un elenco nominativo di presunti diplomati (tra cui anche l’odierno convenuto), i quali, secondo quanto rappresentato, avevano conseguito un diploma di qualifica professionale a seguito di una presunta sessione straordinaria di esami tenutasi nell’anno scolastico 2012/2013, precisamente nel mese di agosto 2013; di fianco a ciascun nome, era stato riportato il numero seriale della relativa pergamena di diploma (per l’odierno convenuto il numero risulta essere il 109500-2012).
Tenuto conto che dalle preliminari indagini sino a quel momento esperite (anche mediante l’analisi della documentazione rinvenuta presso la Fondazione/Istituto RE) era emersa la possibilità che il fenomeno illecito non riguardasse la sola emissione di falsi diplomi polivalenti ma anche di altre categorie di diplomi (tra cui quelli di qualifica professionale che in questa sede interessano), la P.G. aveva ritenuto necessario estendere gli accertamenti anche a tali altri titoli qualificativi, al fine di verificare, tra l’altro, se i diplomi di qualifica riportanti i numeri seriali posti a fianco di ciascun candidato, come sopra precisato, quindi anche il n. 109500-2012 attribuito al convenuto, fossero stati effettivamente assegnati all’Istituto professionale RE.
2.4. Nell’ambito di tale ulteriore attività di indagine, era emerso che non fosse stata presentata alcuna richiesta di indizione di una sessione speciale di esami che, invece, l’Istituto RE affermava essere stata tenuta per l’a.s. 2012/2013 (anno e sessione in cui il convenuto risulta avere acquisito il titolo di studio in contestazione). Infatti, la Dirigente dell’ufficio scolastico regionale per la Campania, in data 27/05/2019, aveva dichiarato che agli atti del proprio Ufficio non risultava presente nessuna richiesta in tal senso.
2.5. Inoltre, all’Istituto RE erano stati consegnati, in data 25/07/2013, esclusivamente i diplomi di qualifica in bianco dal n. 109268-2012 al n. 109420-2012, non comprendenti quindi il n. 109500-201,2 attribuito dall’Istituto RE al Signor P. Questa consegna era seguita alla richiesta del RE, datata 24/07/2013, includente l’elenco dei 153 allievi che avevano sostenuto gli esami negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 (tra cui non figura l’odierno convenuto). La citata Dirigente aveva precisato, infatti, che al di fuori delle pergamene suindicate, non erano stati consegnati all’Istituto RE altri stampati.
Da quanto precede, consegue che l’odierno convenuto non avrebbe mai potuto conseguire il diploma di “Operatore dei servizi di ristorazione - Settore cucina”, in quanto il diploma riportante il predetto n. 109500-2012, a lui attribuito dalla più volte citata Scuola RE, non sarebbe mai stato consegnato al suddetto Istituto.
La falsificata pergamena riportante il n. 109500-2012 veniva rinvenuta e sequestrata in sede di perquisizione locale effettuata dai Carabinieri.
2.6. Ulteriore decisivo riscontro della falsità dei diplomi rilasciati dall’Istituto RE (tra i quali anche quello attribuito all’odierno convenuto) risultava dalle successive testimonianze raccolte dagli inquirenti in merito ai soggetti (Preside e membri della commissione d’esame) che avrebbero siglato gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013, gli elenchi riportanti per ciascun candidato gli esiti delle prove d’esame, e anche i verbali della commissione d’esame.
2.6.1. In particolare, il Prof. Raffaele Lucibello, coordinatore didattico dell’Istituto RE da settembre 2012 fino ai primissimi giorni di luglio 2013 (data in cui il rapporto professionale con il RE era definitivamente cessato), estraneo ai fatti di reato, sentito a sommarie informazioni, aveva escluso di avere preso parte alla sessione di esami dell’agosto 2013, in quanto a quella data risultava già dimissionario dall’incarico di Preside presso il predetto Istituto; aveva dichiarato che gli esami, quell’anno, erano terminati ai primi di luglio e aveva escluso che nell’agosto 2013 potesse esservi stata una sessione straordinaria di esami, poiché sarebbe stata necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio scolastico provinciale a fronte di motivate domande dei candidati in corso d’anno, che non erano state presentate.
Il Prof. Lucibello, inoltre, nel rendere spontanee dichiarazioni e nel ribadire l’impossibilità che gli esami di qualifica potessero essersi svolti dal 24 al 27 agosto 2013 (ovvero in un lasso di tempo troppo breve – tenuto conto che il 25 agosto cadeva di domenica – rispetto alle prove da espletare e al numero spropositato di candidati, circa 700, da esaminare), aveva disconosciuto le firme apposte in corrispondenza del suo nominativo in calce agli elenchi dei candidati ammessi a sostenere gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 e in calce ai correlati elenchi riportanti per ciascun candidato gli esiti delle prove d’esame. Il Prof. Lucibello, pertanto, aveva sporto denuncia-querela in relazione alle firme/sigle, apparentemente riconducibili alla sua persona e da lui disconosciute, apposte sugli scrutini d’esame datati agosto 2013, in cui egli veniva individuato come Presidente di commissione, nonostante non fosse più in attività di servizio presso il RE dal mese precedente, e sugli elenchi dei candidati che avrebbero sostenuto gli esami di qualifica nella sessione speciale dell’agosto 2013.
2.6.2. Inoltre, tutti i docenti che avrebbero preso parte alla sessione straordinaria di esami del mese di agosto 2013 in qualità di componenti della commissione esami, ad eccezione di uno solo, avevano negato di essere stati componenti di tale commissione e avevano disconosciuto le firme apposte sui relativi verbali.
3. Per tutto quanto sopra evidenziato, il Signor D.P. veniva rinviato a giudizio dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 06/12/2023 per i reati di cui agli artt. 476 co. 2 e 640 co. 2 n. 1 c.p.
4. Dalla documentazione che la Procura contabile ha acquisito dall’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte in data 3 ottobre 2023 e in risposta a specifico decreto istruttorio, emergeva che l’odierno convenuto aveva presentato, in data 11 ottobre 2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA della provincia di VE, valevoli per il triennio 2017/2019, per il profilo di collaboratore scolastico, ai sensi del d.m. n. 640/2017, nella quale aveva falsamente dichiarato, sotto la propria responsabilità ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso, quale titolo di accesso, del diploma di qualifica “Operatore dei servizi di ristorazione – Settore cucina”, conseguito nell’a.s. 2012/2013 presso l’Istituto paritario RE di San CO di Castellabate con votazione 100/100.
4.1. Nel corso degli accertamenti effettuati, risultava che il Signor D.P.
aveva conseguito le seguenti assegnazioni di supplenza in più istituti scolastici, precisamente:
- dal 08/11/2018 al 23/11/2018 presso IC di VE Intra (VB) (VBIC81500N);
- dal 26/11/2018 al 07/12/2018 presso IC “Rina Monti Stella” di VE (VB) (VBIC813002);
- dal 07/01/2019 al 25/01/2019 presso Scuola primaria Cd “Domodossola I” (VB) (VBEE00200N);
- dal 28/01/2019 al 15/02/2019 presso IS “Maggia” di ST (VB) (VBIS006003);
- dal 22/02/2019 al 06/03/2019 presso IC “Valtoce” di OG (VB) (VBIC80600V);
- dal 11/03/2019 al 22/03/2019 presso IC di VE Intra (VB) (VBIC81500N);
- dal 28/03/2019 al 10/04/2019 presso IC “Valtoce” di OG (VB) (VBIC80600V);
- dal 16/04/2019 al 16/04/2019 presso IC “Fratelli Casetti” di AD (VB) (VBIC80800E;
- dal 13/05/2019 al 13/05/2019 presso IC “Fratelli Casetti” di AD (VB) (VBIC80800E;
- dal 19/09/2019 al 30/06/2020 part-time 18 ore presso IS “Gobetti” di Omegna (VB) (VBIS00100X);
- dal 20/09/2019 al 30/06/2020 part-time 18 ore presso IC “C. Rebora” di ST (VB) (VBIC81100A);
- dal 14/09/2020 al 04/11/2020 presso IS “Gobetti” di Omegna (VB) (VBIS00100X).
4.2. La Procura richiedeva quindi all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di trasmettere i documenti relativi ai contratti stipulati dal convenuto con le singole scuole nonché i giustificativi delle somme in conseguenza percepite.
Dall’analisi della documentazione pervenuta all’Ufficio di Procura, veniva rilevato che l’importo complessivo delle retribuzioni indebitamente percepite dall’ex collaboratore scolastico è quantificabile nell’importo di euro 25.417,38 così come risulta dal prospetto sottostante, riepilogativo dei cedolini pervenuti:
| PERIODO | IMPORTO |
| dal 08/11/2018 al 23/11/2018 (doc. 9, sub cedolini 2018) | 1.130,64 |
| dal 26/11/2018 al 07/12/2018 (doc. 9, sub cedolini 2018) | 444,22 |
| dal 07/01/2019 al 25/01/2019 (doc. 9, cedolini 2019) | 1.049,06 |
| dal 28/01/2019 al 15/02/2019 (doc. 9, sub cedolini 2019) | 1.166,72 |
| dal 22/02/2019 al 06/03/2019 (doc. 9, sub cedolini 2019) | 344,79 |
| dal 11/03/2019 al 22/03/2019 (doc. 9, sub cedolini 2019) | 978,38 |
| dal 28/03/2019 al 10/04/2019 (doc. 9, sub cedolini 2019) | 915,50 |
| dal 16/04/2019 al 16/04/2019 (doc. 9, sub cedolini 2019) | 51,44 |
| dal 13/05/2019 al 13/05/2019 (doc. 9, sub cedolini 2019) | |
| dal 19/09/2019 al 30/06/2020 (doc. 9, sub cedolini 2019 e cedolini 2020) | 15.093,92 |
| dal 20/09/2019 al 30/06/2020 (doc. 9, sub cedolini 2019 e cedolini 2020) | |
| dal 14/09/2020 al 04/11/2020 (doc. 9, sub cedolini 2020 e cedolini 2021) | 4.242,71 |
| TOTALE | 25.417,38 |
4.3. La Procura, in considerazione di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, ritenendo sussistente la responsabilità dell’odierno convenuto, ha notificato invito a dedurre, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 174/2016.
Il convenuto non ha depositato deduzioni difensive, né ha chiesto l’audizione personale prevista ai sensi del comma 2 dell’art. 67 C.G.C.
Al termine dell’attività istruttoria, la Procura, non ritenendo superate le motivazioni poste a fondamento dell’invito a dedurre notificato, ha ritenuto di procedere, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella parte motivazionale del presente atto, con la citazione in giudizio del Sig. D.P.
5. Prima di passare al merito, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento, concernente i requisiti di ammissione per i collaboratori scolastici.
5.1. Con d.m. n. 430 del 13/12/2000, il MIUR ha emanato il Regolamento che disciplina le modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del predetto Regolamento, il Dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, costituisce apposite graduatorie (cd. graduatorie di Circolo e di Istituto), in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola (assistente amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico), sulla base delle domande prodotte dagli aspiranti alle supplenze.
L’art. 8 del predetto Regolamento rinvia ad apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione la definizione dei termini e delle modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, la formazione delle graduatorie medesime e l'individuazione dei destinatari delle supplenze.
I titoli di studio per l'inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validità dei titoli previsti nel precedente ordinamento.
Ai fini del conferimento di supplenze temporanee, i dirigenti scolastici attingono alle graduatorie di Circolo e di Istituto di cd. terza fascia, che hanno validità triennale e vengono redatte a seguito di indizione di concorso con apposito decreto ministeriale.
5.2. Con d.m. 640 del 30/08/2017, come modificato dal d.m. n. 947 dell’1/12/2017, è stato disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie di Circolo e d’Istituto di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, prorogate anche per l’a.s. 2020/2021, con indicazione dei requisiti di ammissione – sia specifici che generali – che gli aspiranti devono possedere, le modalità e i termini per la presentazione delle domande.
La disciplina dettata dal d.m. n. 640/2017, unitamente alle tabelle di valutazione dei titoli di cultura e di servizio ad esso allegate, costituisce “lex specialis” ai fini della formazione delle graduatorie degli aspiranti alle supplenze e del conferimento delle stesse, trattandosi di concorso per soli titoli.
L’art. 2, c. 5, del d.m. n. 640/2017 indica per ciascun profilo professionale i titoli di studio per l’accesso, così come ridefiniti dalla sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritto in data 25 luglio 2008, tenuto conto della normativa intervenuta in materia di riordino degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali (d.P.R. n. 87/2010 e d.P.R. n. 88/2010).
5.3. Con riguardo al profilo professionale di collaboratore scolastico, i titoli di studio previsti dalla norma in esame (art. 2, c. 5, lett. g) sono i seguenti: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi professionali di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
La tabella A/5, allegata al decreto, riporta i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie per il profilo professionale di collaboratore scolastico; con riguardo ai titoli di studio per l’accesso a tale profilo professionale, è stabilita la possibilità di valutare un solo titolo (ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti, è prevista la valutazione di quello più favorevole); è previsto, inoltre, che per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10, indipendentemente dalla durata del percorso formativo (triennale per i diplomi di qualifica, quinquennale per i diplomi di maturità).
5.4. Inoltre, gli artt. 7 e 8 del d.m. n. 640/2017 dispongono l’esclusione dalle graduatorie degli aspiranti che abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false, nonché la decadenza in caso di inserimento nelle stesse.
6. Orbene, ciò premesso, secondo la prospettazione della Procura, la condotta illecita del convenuto, consistita nell’aver attestato falsamente il possesso del titolo di studio utilizzato per l’accesso alla graduatoria di III fascia del personale ATA, avrebbe cagionato un pregiudizio erariale al Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, università e ricerca), quantificato nell’importo di euro 25.417,38.
Il suo nominativo, infatti, è riportato nell’elenco dei candidati che avrebbero sostenuto gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 e nel registro dei diplomi acquisito dalla P.G. presso l’Istituto RE, la cui veridicità è stata, invece, esclusa, tra l’altro, dal Preside uscente, dai docenti indicati come componenti della ipotetica commissione degli esami, nonché dai riscontri riguardanti i numeri di serie delle pergamene consegnate al RE.
Alla luce dei suddetti plurimi riscontri delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, sarebbe quindi assolutamente non verosimile che il convenuto abbia conseguito la qualifica di “Operatore dei servizi di ristorazione – Settore cucina” all’esito delle prove d’esame della sessione speciale dell’agosto 2013, con la votazione di 100/100 e che gli sia stata attribuita la pergamena di diploma n. 109500-2012, che non risulta essere mai stata consegnata all’Istituto RE.
6.1. Le somme percepite dal convenuto in relazione ai periodi di lavoro presso le varie scuole statali come collaboratore scolastico, in assenza del titolo di studio dichiarato in sede di domanda di inclusione nelle graduatorie, e positivamente valutato per l’accesso al profilo professionale in parola, sarebbero, quindi, da ritenersi indebite e causa di danno erariale.
6.2. Altrettanto palese sarebbe la rilevanza eziologica della condotta dolosa dell’odierno convenuto, che, mediante l’attestazione del titolo di studio del quale non era legittimamente in possesso e l’utilizzo dello stesso per la domanda di cui sopra, ha conseguito indebitamente il conferimento degli incarichi di supplenza.
Tale condotta sarebbe, pertanto, da ritenersi causa immediata e diretta del danno patrimoniale subito dal Ministero dell’istruzione, che ha erogato somme per remunerare la prestazione lavorativa resa da un soggetto che ha attestato falsamente il possesso del titolo professionale indicato in domanda.
Infatti, secondo la Procura contabile, premesso che l’art. 2 c. 5 lett. g) del d.m. n. 640/2017 richiede, quale requisito di accesso alle graduatorie per il profilo professionale di collaboratore scolastico, il possesso di almeno uno dei seguenti diplomi: “Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionali, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”, e stabilito che il convenuto nella propria domanda indica, quale titolo di accesso, un diploma falso perché, tra l’altro, mai conseguito, in quanto l’esame finale non si è mai tenuto, ne deriva che tale falsità esclude la possibilità di accesso alle graduatorie.
Il legislatore, infatti, ha previsto espressamente l’esclusione dalle graduatorie degli aspiranti di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e/o la decadenza dalle graduatorie in caso di inserimento nelle stesse (art. 8 del d.m. n. 640/2017).
L’esplicazione dell’attività lavorativa mediante la dichiarazione mendace del possesso del titolo di accesso utilizzato per l’inserimento in graduatoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Sezione giurisdizionale Lombardia, sent. n. 138/2023), comporta la violazione delle norme imperative e di ordine pubblico, espressione di precetti costituzionali e fondamentali in materia di buon andamento dell’attività amministrativa, ed è suscettibile di comportare la radicale nullità del contratto di lavoro stipulato per illiceità della causa o dell’oggetto.
Ai sensi dell’art. 1343 del c.c., infatti, “la causa del contratto è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico od al buon costume”.
Ne consegue, secondo la Procura, che, come ricordato anche nella sentenza sopra richiamata, non può riconoscersi al lavoratore neanche la tutela derivante dal combinato disposto degli artt. 2126 c. 1 c.c. e 36 Cost., in virtù della quale, proprio per compensare l’utilità ricevuta dall’attività lavorativa, devono essere retribuite le prestazioni effettivamente svolte (cc.dd. prestazioni di fatto) durante il periodo di esecuzione del rapporto di lavoro, poiché la stessa disposizione esclude l’operatività della tutela qualora il contratto sia nullo per illiceità dell’oggetto o della causa, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento (Corte cost., sent. n. 296/1990).
La retribuzione conseguita, in quanto indebita, andrebbe, dunque, restituita e nessuna utilità sarebbe da riconoscere.
Non sarebbero invero compensabili le utilità derivanti da condotte contra legem, in quanto, tra l’altro, l’utilità di fatto non può diventare utilità di diritto, altrimenti si eluderebbe il divieto normativo (Corte conti, Sezione giurisdizionale Lombardia n. 263/2022).
7. La suddetta illiceità della condotta, che non consentirebbe di ritenere utile la prestazione resa, si applica sia laddove sia stato dichiarato un titolo di studio falso, essenziale e imprescindibile per l’accesso al profilo professionale, sia laddove sia stato dichiarato un titolo di studio falso che ha contribuito all’attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello che sarebbe stato attribuito a un diverso titolo di studio.
La stessa giurisprudenza contabile ha, d’altronde, equiparato il caso di falsa attestazione di titolo imprescindibile a quello di falsa attestazione di titolo che ha contribuito ad una valutazione del punteggio maggiore. Al riguardo, la medesima giurisprudenza ha, infatti, evidenziato che “è tuttavia agevole rilevare che proprio il conseguimento di tali punteggi ha consentito l'inserimento nella graduatoria che ha consentito, scavalcando titolati meritevoli aspiranti (che potrebbero persino dolersi in sede civile di tale scavalco foriero di un lucro cessante), il remunerato insegnamento” (Corte conti, sez. Lombardia, sent. n. 263/2022).
Secondo la Procura, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, nessuna utilità può riconoscersi, indipendentemente dal fatto che la prestazione di lavoro attenga ad una “qualifica professionale inferiore di collaboratore scolastico assunto quale supplente dalle graduatorie del personale A.T.A. di terza fascia, in quanto lo svolgimento dell’attività all’interno di un Istituto Comprensivo implica l’esposizione del personale ai quotidiani contatti con i minori inseriti nel processo educativo e quindi presuppone, ai fini del suo proficuo svolgimento, il possesso di requisiti culturali minimi derivanti dal titolo di studio prescritto ex lege” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Toscana, sent. n. 23/2023).
In definitiva, quanto all’elemento soggettivo, ritiene la Procura che il convenuto avrebbe agito con dolo, avvalendosi di un titolo di accesso falso perché, tra l’altro, conseguito senza aver mai svolto il necessario esame finale (che non si è mai tenuto) e spendendolo per conseguire la stipula dei contratti di lavoro.
8. In conclusione, la Procura ravvisa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno erariale arrecato all’Amministrazione scolastica, corrispondente all’importo complessivo degli emolumenti indebitamente percepiti dall’odierno convenuto, pari ad euro 25.417,38 (venticinquemilaquattrocentodiciassette/38).
9. Il convenuto Signor P.D., costituitosi nel giudizio, chiede:
in via preliminare, la sospensione ex art. 106 c.g.c. del procedimento in attesa della definizione di quello penale;
nel merito, il rigetto della domanda della Procura contabile in considerazione: i) dell’insussistenza dell’elemento psicologico in quanto egli non avrebbe partecipato all’ideazione della asserita operazione di falsificazione del diploma utilizzato per essere collocato in graduatoria;
ii) del possesso di altro diploma n. 019774 di qualifica professionale per operatore meccanico termico;
iii) dell’inconsapevole impiego di falso diploma conseguito;
iv) del carattere routinario e, comunque, di minima complessità dell’attività prestata;
v) del vantaggio comunque conseguito da parte dell’amministrazione.
10. Nel corso dell’udienza le parti si sono riportate alle memorie in atti.
Considerato in
IT
1. La Procura contabile, come esposto in narrativa, chiede, a titolo di responsabilità amministrativo contabile, la condanna del Signor P.D.
al risarcimento del danno erariale della complessiva somma di euro 25.417,38 (venticinquemilaquattrocentodiciassette/38), oltre rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) e interessi legali dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo a favore del Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, università e ricerca), assumendo l’utilizzo intenzionale di falso diploma, da parte del convenuto medesimo, per accedere nella pubblica amministrazione, nella specie, per svolgere attività di supplenza in più istituti scolastici (cfr. precedente punto 4.1. del fatto).
2. La domanda della Procura è fondata.
2.1. In via preliminare, da rigettare è la richiesta di sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del giudizio penale, in quanto il principio dell’autonomia e indipendenza del giudizio per danno all’erario rispetto alle altre tipologie di giudizi, anche quando investano un medesimo fatto materiale, è pacificamente acquisito dalla giurisprudenza (cfr. Cass., sez. un., n. 5848 del 2015; Corte conti, Sez. riun., n. 2/2018, n. 11/2018 e n. 6/2018; Sezione I n. 18/2012; Sezione II n. 187/2020; n. 56/2022), con l’unico limite del divieto di duplicazioni risarcitorie (Corte Cost. n. 773/1988; Corte dei conti, Sez. Riun. n. 3/1997; Sez. II App. n. 295/2015 e Sez. App. sic. n. 12/2016).
2.2. Venendo all’esame del merito, la domanda si fonda sull’asserita falsità del diploma di qualificazione professionale conseguito dal convenuto Signor D.P., presso l’Istituto Passarelli di San CO di Castellabate, nella sessione di esame dell’agosto 2013, e sul suo utilizzo per l’inserimento nelle per l’inserimento nelle graduatorie degli istituti scolastici al fine di ottenere incarichi presso scuole statali in relazione a diversi profili professionali del personale scolastico.
2.3. Gli incontrovertibili elementi indiziari versati in atti (cfr., diffusamente, precedente punto 6 del fatto) dimostrano, oltre ogni dubbio, la falsità del titolo conseguito dal convenuto e sulla consapevolezza di tale falsità in capo allo stesso.
2.3.1. Vanno richiamati gli elementi indiziari risultanti dalle informative della polizia giudiziaria presso il Tribunale di Vallo della Lucania (nr. 349/2019 e sotto numerazioni; copia dell’informativa “Athena” della medesima Sezione di PG, copia dei verbali di interrogatorio di persone informate dei fatti) ed in particolare:
- il rinvenimento, a seguito di perquisizione, di un archivio nascosto presso l’istituto Passarelli all’interno del quale si trovavano oltre 50 pergamene di diplomi di qualifica professionale in bianco, con timbro a secco, recanti l’intestazione Repubblica Italiana - Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca - Istituto Professionale;
- la circostanza, accertata dalla stessa P.G., che le pergamene vennero consegnate dall’Ufficio scolastico solo a seguito di richiesta del singolo istituto di istruzione con indicati i nomi dei candidati che avrebbero superato l’esame finale, tra cui il convenuto;
- le dichiarazioni del Presidente della commissione di esame dell’agosto 2013 (dott. Lucibello Raffaele), il quale ha escluso di aver mai presenziato alcuna sessione d’esame in quel periodo ed ha disconosciuto le firme sui verbali delle sedute;
- le dichiarazioni di altri otto docenti che hanno escluso di aver partecipato alla medesima sessione di esame dell’agosto 2013, disconoscendo le rispettive sottoscrizioni sui verbali delle sedute.
2.3.2. Gli elementi richiamati, anche con prudente valutazione, inducono a ritenere più che probabile la falsità del diploma conseguito dal convenuto P. ed utilizzato per l’inserimento nelle graduatorie per partecipare all’assegnazione di incarichi di supplenza, in concreto ottenuti e svolti dal convenuto medesimo.
2.3.3. Parimenti, gli stessi elementi indiziari inducono a ritenere la piena consapevolezza di tale falsità in capo al convenuto il quale, evidentemente, non può aver svolto un esame finale che non si è mai tenuto e non può che esserne pienamente consapevole.
2.3.4. Sulla base degli elementi puntualmente rappresentati nell’atto citazione della Procura, sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di danno erariale: i) il rapporto di servizio, trattandosi di dipendente della pubblica amministrazione; ii) il danno contestato, pari agli emolumenti ottenuti sine titulo; iii) il nesso causale tra l’attività di docenza in qualità di supplente svolta dal convenuto e l’evento dannoso, costituito dalle lezioni tenute sine titulo; iv) l’intenzionale utilizzo del titolo inesistente per accedere in graduatoria.
3. In ordine alla quantificazione del danno, va in primo luogo rilevato che l’importo percepito a titolo retributivo risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla Procura (contratti di assunzione e cedolini stipendiali).
3.1. Sotto altro profilo, va considerata la previsione di cui all’articolo 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, secondo cui “nella quantificazione del danno deve tenersi conto […] dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”.
Tale previsione attiene all’oggettiva determinazione del danno, attività imposta all’organo giudicante.
3.2. Nel caso all’esame, il convenuto era, dunque, privo del titolo di abilitazione professionale all’insegnamento nelle pubbliche scuole attestante il possesso, da parte dell’insegnante, nella specie, supplente abilitato delle specifiche competenze didattiche, pedagogiche e relazionali, segnatamente nelle peculiari dinamiche del gruppo scolastico.
3.3. Ebbene, detto titolo di insegnamento, nella specie utilizzato per svolgere attività di supplenza, è da ritenere, in radice, non surrogabile.
Esso, infatti, costituisce piena garanzia del rispetto del valore costituzionale dell’insegnamento nei pubblici istituti (art. 33 Cost.) a tutela dei destinatari, “parte debole”, dell’esercizio di detta attività.
Se ne deve concludere che lo svolgimento di prestazione didattica (nella specie di supplenza) sine titulo (come nella specie) non può ritenersi foriera di alcuna pubblica utilitas, eventualmente compensabile in relazione al danno contestato (come rilevato in fattispecie diverse, connotate da “marginalità”: cfr. Corte conti, Sez. giur. Reg. Piemonte, sent. n. 38/2026, punto 7.3. del diritto).
Di qui l’insussistenza di qualsiasi vantaggio “comunque conseguit[o] dall'amministrazione di appartenenza”, eventualmente utile a ridurre il danno ascritto ai sensi del citato articolo 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994.
3.4. La domanda della Procura va, dunque, accolta con condanna risarcitoria del convenuto della somma integrale contestata, pari ad euro 25.417,38.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a carico del convenuto, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, condanna il Signor D.P., al pagamento, in favore del Ministero dell’istruzione e del merito di complessivi euro 25.417,38 (venticinquemilaquattrocentodiciasette/38), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, liquidate in euro 580,93 (cinquecentoottanta/93).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Torino nella Camera di consiglio della Sezione regionale in data 11 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
CO RO Presidente relatore Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere Ivano MALPESI Consigliere Il Presidente estensore
CO RO
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 11/05/2026 Il Direttore della Segreteria
TE UG
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Il Presidente
CO RO
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 11/05/2026 Il Direttore della Segreteria
TE UG
F.to digitalmente
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