Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2024, proposto da
RI TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Danni Livio AG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Cartano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NN UI UI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria in data 30/01/2024 (pratica n.2022/84114 – a seguito di istanza di rilascio di PdC in sanatoria presentata in data 12/12/2022 al n. di prot. 84114) a firma dell''Arch. Daniele Fiore (doc. 01, notificato il giorno 01.02.2024);
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, esecutivo o comunque connesso e conseguente, ancorché non conosciuto o menzionato, ed in particolare del preavviso di rigetto del 22.12.2023 richiamato (o meglio “confermato” nelle sue motivazioni) nel doc. 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il dott. Marco DI e uditi per le parti i difensori AG e Cartano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato, con cui il Comune di Bassano del Grappa ha denegato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto dalla ricorrente in relazione a un manufatto - “muretto di laterizio (misure: spessore m 0,15 – altezza m 2,10 – larghezza m 2,7 a nord e m 0.7 a ovest)” posto “sul terrazzo soprastante la cucina”- realizzato senza titolo abilitativo,
Il ricorso merita accoglimento, risultando fondate le censure con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Il preavviso di rigetto comunicato alla ricorrente prefigurava, infatti, le ragioni del diniego di permesso di costruire in sanatoria nel contrasto dell’opera con le norme in tema di distanza dai confini (art. 15 NTO, rubricato appunto “distanza dai confini di proprietà e di zona”), mentre nel provvedimento finale, emanato a seguito delle osservazioni dell’interessata, viene contestata la violazione della distanza tra fabbricati (art. 16, co 2, NTO).
Tale diniego è illegittimo.
L’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte (fatte salve alcune eccezioni, qui non ricorrenti) il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti; la comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo; infine, dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni deve darsi ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il c.d. preavviso di rigetto, nel caso di procedimento iniziato a seguito di istanza di parte, riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato; la richiamata disposizione mira a dar luogo ad un contraddittorio endoprocedimentale a carattere necessario, anticipando di fatto il meccanismo dialettico che ha luogo nel processo (arg. ex T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 marzo 2015, n. 397).
In particolare, la comunicazione prevista dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è finalizzata all’instaurazione di una ulteriore fase di contraddittorio procedimentale, che consente al richiedente di articolare fino ad un momento prima del provvedimento negativo, ulteriori ragioni a sostegno della propria posizione di interesse legittimo e permette, al tempo stesso, una utile rimeditazione della vicenda all’Amministrazione procedente alla quale vengono forniti nuovi elementi di valutazione; l’istituto del c.d. preavviso di diniego, sorto con il chiaro intento di potenziare la dialettica procedimentale in un’ottica di favore per il privato, finisce con l’assicurare che ogni momento del procedimento immediatamente precedente l’adozione del provvedimento sia utile all’Amministrazione per pervenire alla scelta discrezionale migliore (arg. ex T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 87).
Ciò posto, il Collegio non intende discostarsi dal pacifico orientamento giurisprudenziale che reputa illegittimo, per violazione dell'art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato. In particolare, è stato evidenziato come, anche se non deve sussistere un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale, dato che altrimenti l'interessato non potrebbe interloquire con l'amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dell'ufficio. (T.A.R. Veneto, sez. III, 21/01/2019, n.72; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 12/01/2016, n. 49; T.A.R. Liguria, sez. I, 25/02/2015, n.232).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale reputa che il contegno tenuto dalla P.A. nella presente vicenda - enunciazione nel provvedimento di diniego di ragioni giustificative diverse (violazione delle distanze tra fabbricati) rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostatici all’accoglimento dell’istanza (violazione delle distanze dai confini) - sia contrario alla lettera e allo spirito dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 e determini, pertanto, l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Non risulta applicabile l’art. 21 octies, comma 2, primo periodo l. n. 241/90 in quanto, nel caso di specie, non è “palese” che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’accoglimento del motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 10 bis assume, nel caso di specie, carattere assorbente ed esime il G.A. dallo scrutinio e degli ulteriori profili di illegittimità dedotti con il ricorso. La necessità, infatti, per il Giudicante di ritenere concluso il proprio sindacato dopo la positiva definizione delle censure relative alla violazione dell’art. 10 bis va rinvenuta nel fatto che un esame degli ulteriori motivi di ricorso, individuando profili di legittimità o di illegittimità del provvedimento impugnato, finirebbe per vanificare l’obbligo, incombente jussu iudicis sull’Amministrazione, di reiterare il procedimento ed esplicitare tutte le possibili ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, instaurando il contraddittorio endoprocedimentale, valutando le osservazioni presentate dal privato e dando conto di tale effettiva valutazione nella motivazione del provvedimento (Consiglio di Stato Sezione III, sentenza 15 ottobre 2019, n. 7019).
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA FL, Presidente
Marco DI, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco DI | IA FL |
IL SEGRETARIO