Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
RG 3640/2024
TRA
(C.F.: ) Ass. Avv.ti COPPA JOANN e FENO Parte_1 C.F._1
SANTINA YLENIA, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 76,
presso lo studio professionale dei difensori
- PARTE RICORRENTE -
E
Controparte_1
(C.F.: Ass. Avv. BENEVENTO ANGELO
[...] P.IVA_1
ASCANIO e STEFFENINO ELISABETTA, elettivamente domiciliato in Torino, via
Avogadro n. 19, presso lo studio professionale del difensore STEFFENINO ELISABETTA
- PARTE CONVENUTA –
E
(C.F.: ) Ass. Avv. Controparte_2 P.IVA_2
CAPRIOLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in Lecce, via Scarambone n. 56, presso lo studio professionale del difensore
1
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso ex artt. 414, 442 cpc, depositato il 28/4/2024, ha allegato: Parte_1
- di avere ricevuto notifica in data 15/4/2024 da , ufficio di Controparte_2
Ragusa, dell'intimazione di pagamento n. 29720249003560958000, con la quale si è intimato il pagamento di € 1.960,51, pari all'omesso versamento del contributo previdenziale CP_1
per l'anno 2012;
- che tale debito previdenziale era stato oggetto di cartella esattoriale n.
29720130007053826000, notificata in data 24.11.2013;
- che dalla data di notifica della cartella esattoriale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento nessun atto relativo al debito previdenziale è stato notificato.
Il ricorrente ha quindi presentato opposizione avverso l'intimazione, per i seguenti motivi:
- prescrizione del credito, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3 co 9 l. 335/1995;
- vizio dell'atto derivante dall'omessa indicazione analitica del sistema di calcolo degli interessi sull'importo dovuto in linea capitale.
Il ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare estinto il debito previdenziale e di dichiarare inesistente il diritto dell'ente creditore a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Si è costituito in giudizio l' ,
contro
-deducendo ed eccependo: CP_1
- il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato passivo l'ente concessionario della riscossione dei contributi, cui è appunto affidata tale attività, rispondendo quindi per eventuale inerzia nell'esazione del credito previdenziale;
2 - l'inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine perentorio di giorni 20 previsto dal combinato disposto dell'art. 29 del dlvo 46/1999 e dell'art. 617 cpc;
per di più, l'eccezione di prescrizione non sarebbe proponibile, in quanto prima dell'intimazione di pagamento qui opposta sono state notificate al ricorrente altre intimazioni, per le quali non ha interposto opposizione, con conseguente inoppugnabilità del credito;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, nel merito;
il termine per l'estinzione del credito
è rimasto sospeso dal 2/1/2014 al 15/6/2014, ex l. 147/2013;
- l'infondatezza anche del motivo di opposizione con il quale il lamenta la mancata Pt_1
indicazione del sistema di conteggio degli interessi.
L , nel chiedere il rigetto dell'opposizione, ha chiesto in subordine, in caso di CP_1
accoglimento della stessa, la compensazione delle spese di lite;
ha poi chiesto autorizzazione alla chiamata in causa di , per vedersi da tale ente manlevato in Controparte_2
caso di propria condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del Pt_1
Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di e ha quindi differito la prima udienza CP_3
di trattazione.
Si è costituita in giudizio ,
contro
-deducendo ed eccependo: Controparte_2
- la mancata opposizione del ricorrente agli atti impositivi notificati in precedenza;
- il proprio difetto di legittimazione passiva in merito all'oggetto della controversia, essendo l'ente ignaro delle vicende che hanno portato alla formazione del titolo;
dovendo essere l'esponente tenuta indenne dall'ente creditore per ogni pretesa del ricorrente, ivi compreso l'eventuale addebito delle spese di causa.
L'efficacia esecutiva dei titoli è stata sospesa con decreto emesso inaudita altera parte, con il quale è stata anche fissata la prima udienza di trattazione.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che parte convenuta non ha presenziato all'odierna CP_1
udienza; ragione per la quale non ha precisato le conclusioni, ma devono comunque tenersi in
3 considerazione le conclusioni presenti in atti (ovvero quelle rassegnate nella memoria di costituzione).
Preliminare alla trattazione del merito dell'opposizione è la verifica della legittimazione passiva dell' (unica parte con la quale il ha rapporto processuale) in merito alle pretese CP_1 Pt_1
del ricorrente;
legittimazione da esaminare anche in relazione alla natura giuridica dei motivi di opposizione.
La doglianza relativa all'intervenuta prescrizione del credito previdenziale successivamente alla notifica della cartella esattoriale, avvenuta nell'anno 2013, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione, posto che mediante la stessa si fa valere da parte del ricorrente l'insussistenza del credito e con essa l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Il motivo di opposizione involge quindi la pretesa estinzione per prescrizione del credito dell' , in forza dell'assunto della mancata notifica di atti interruttivi dopo il 2013 e sino CP_1
all'aprile del 2024
Ora, in relazione a tale doglianza, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far
valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il
maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore,
quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di
proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di
cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione
passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188
c.c.” (Cass. SSUU n. 7514/2022).
4 Nonostante la massimazione della sentenza appena citata, deve prendersi però in esame anche la motivazione della pronuncia, in quanto la Suprema Corte ha, nel proprio ragionamento,
analizzato in modo più ampio la peculiare materia (lo si può definire un sottosistema) delle opposizioni avverso crediti previdenziali, non fermandosi in realtà ad indicare elementi di diritto in relazione alle sole opposizioni “recuperatorie” (laddove la presente opposizione non
è pacificamente opposizione di tale genere, non essendovi contestazione di elementi precedenti la notifica della cartella esattoriale, e non essendovi quindi richiesta di proposizione di opposizione ex art. 24 dlvo 46/1999).
Si legge nella motivazione di Cass. SSUU n. 7514/2022:
“12.2. Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti
previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39
del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre 1998 n. 337 -
disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre
opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella
di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma
2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002,
ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo
debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al
concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta
all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore,
anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del
ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente
superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato.
5 Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei
crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione),
concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo,
entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione
passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs.
13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia
tributaria [i.e., legittimazione passiva dell'Ente concessionario della riscossione, fatto salvo l'onere, per questo, di chiamata in causa dell'Ente creditore;
N.d.R.]
12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante
ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni
sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la
riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione
necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-
ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in
esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire
esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito
contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente
della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale
declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente
impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili
al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di
quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi
sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del
pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1,
6 soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato
alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007
n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela
dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei
confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere
posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più
parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si
concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito
(positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra
le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel
caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella
per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la
necessità della partecipazione dello stesso al processo.
13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla
riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art.
24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente
impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva
recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato
dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine
prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di
negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19
giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c.,
determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario
medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel
merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del
7 soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in
giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della
riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del
pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato alla
legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15
luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la
riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio
nei confronti esclusivamente del medesimo”.
In buona sostanza, la S.C. ha tratto dalla norma contenuta nell'art. 24 co 5 del dlvo 46/1999 un principio cardine che regola, sul versante della legittimazione passiva, tutte le controversie attinenti al merito della pretesa contributiva, anche con riguardo a vicende successive all'iscrizione a ruolo, ponendosi la norma citata in regime di specialità rispetto a quella,
successiva, contenuta nell'art. 39 del dlvo 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”).
La Suprema Corte è di recente ancora intervenuta in materia di legittimazione passiva nei giudizi di opposizione esecutiva avverso pretese creditorie iscritte a ruolo, ai sensi del DPR
602/1973, e segnatamente laddove sia azionata un'opposizione esecutiva propriamente detta,
non “recuperatoria” (ovvero di recupero di un momento di tutela, vista l'omessa notifica della cartella esattoriale, tutela che non riguarda l'esecuzione forzata ma l'esistenza stessa del credito), con ordinanza n. 3870/2024. Si legge nella massima di tale provvedimento: “In tema
di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione
passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente
della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del
credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione
8 del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio
necessario cd. sostanziale”.
Nonostante che tale arresto sembri revocare in dubbio quanto sinora qui affermato sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite del 2022, la lettura della motivazione dell'ordinanza pronunciata nel corso di quest'anno, dopo aver distinto, appunto, le opposizioni c.d.
recuperatorie da quelle esecutive in senso stretto, ed aver fornito soluzione sulla scorta delle norme (già citate) del DPR 602/1973 e dell'art. 39 del dlvo 112/1999, fa comunque espressamente salve le diverse regole delle opposizioni esattoriali in materia previdenziale,
“per la specialità della disciplina di settore”, richiamando espressamente Cass. SSUU
7514/2022, sopra citata (v. punto 5. dell'ordinanza 3870/2024).
Dalle considerazioni sopra espresse, deve quindi ritenersi che il motivo di opposizione in esame vede quale legittima parte processuale, dal lato passivo, il convenuto . CP_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte convenuta deve essere quindi rigettata.
Per quanto riguarda l'omessa indicazione del sistema di calcolo degli interessi, essa è doglianza che riguarda la struttura formale dell'atto di intimazione, qualificabile come motivo di opposizione ex art. 617 cpc, e legittimata passiva rispetto a tale motivo sarebbe stata
[...]
, che non è stata però convenuta in giudizio (la chiamata di terzo di Controparte_2
tale ente da parte dell' ha costituito rapporto processuale solo tra convenuto e chiamata, CP_1
com'è ovvio). Ma tale difetto di legittimazione passiva non rileva in concreto, essendo fondata l'eccezione di prescrizione.
Deve infatti rilevarsi nel merito che, sebbene sia parte convenuta sia parte terza chiamata abbiano astrattamente menzionato nei loro atti difensivi asseriti atti notificati in precedenza rispetto all'intimazione dell'aprile del 2024, qui opposta, non vi è evidenza documentale di
9 alcun atto interruttivo della prescrizione dalla notifica della cartella esattoriale, avvenuta pacificamente nel novembre del 2013.
L'art. 3 co 9 l. 335/1995 prevede che la prescrizione dei contributi previdenziali si compie in anni 5; ha osservato la Corte di Cassazione che anche laddove il credito iscritto a ruolo sia compreso in cartella esattoriale notificata al contribuente non si ha novazione del termine prescrizionale, il quale rimane quello originariamente previsto per la tipologia di credito, non essendo il titolo rappresentato dal ruolo esattoriale paragonabile a titolo giudiziale (v. ex multis
Cass. n. 25028/2020).
Nel caso di specie, contando il termine quinquennale dalla notifica della cartella esattoriale, ne risulta che il credito di si è prescritto in data 24/11/2018. Non è infatti applicabile alla CP_1
fattispecie in esame la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 1 co 623 l. 147/2013, dal gennaio del 2014 al 15 giugno dello stesso anno;
tale sospensione è stata resa necessaria dalla sospensione delle attività di riscossione forzata da parte dell'ente concessionario, funzionale a rendere possibile ai contribuenti l'eventuale adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ed “emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni”, prevista dal comma 618 dell'art. 1 cit., fattispecie però aliena a quella in esame, dal momento che l' , cassa di previdenza di natura privatistica, non rientra nella definizione appena CP_1
riportata.
L'accoglimento del motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito è dirimente e comporta l'accoglimento dell'opposizione.
3. Le spese di lite tra parte ricorrente ed seguono la soccombenza;
esse sono liquidate CP_1
in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, tenendo conto del valore di causa (euro
1.960,51) e della relativa semplicità dell'oggetto della controversia, e con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, antistatari.
10 4. Deve essere quindi esaminata la domanda di garanzia impropria formulata da nei CP_1
confronti di . CP_3
La domanda ha ad oggetto la manleva di quanto possa essere costretta a versare in CP_1
considerazione di condanna al pagamento delle spese di lite, in caso di vittoria del ricorrente.
La domanda è fondata, posto che dal momento della consegna del ruolo da parte dell'Ente
creditore al concessionario della riscossione, è questo a doversi occupare delle conseguenti attività, in considerazione di quanto previsto dalla convenzione siglata da e dall'allora CP_1
ente concessionario (poi confluito in , divenuta nell'anno CP_4 CP_5 CP_3
2016) in data 26/2/2001 (doc. 2 ). Tale convenzione costituisce pacificamente un CP_1
contratto di mandato, in relazione al quale l'ente concessionario si è reso inadempiente, non curando la riscossione del credito qui oggetto di contenzioso, lasciandolo addirittura prescrivere con palese negligenza (si ribadisce che dal 2013 al 2024 nessun atto di rivendicazione del credito è stato notificato al . Conseguente all'inadempimento contrattuale è il diritto di Pt_1
al risarcimento del danno, costituito nel caso di specie dall'addebito delle spese di lite CP_1
per la vittoria processuale del Si deve quindi emettere condanna di Pt_1 Controparte_2
al pagamento in favore di di euro 1.500,00 oltre a rimborso forfettario al
[...] CP_1
15%, iva e cpa, ovvero della somma che deve rifondere ai difensori di parte ricorrente. CP_1
Non risultano pertinenti quindi le eccezioni di , relative all'oggetto principale di causa, CP_3
rispetto al quale l'ente non è contraddittore, laddove non vi sono invece eccezioni relative alla domanda di garanzia impropria, se non un'irrituale richiesta di di essere tenuta indenne CP_3
dalle spese di lite da parte di (laddove, come si è visto, la pronuncia deve essere di CP_1
segno diametralmente opposto).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza anche nel rapporto processuale tra ed CP_1
; esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore di causa (euro 2.188,68) e CP_3
della relativa semplicità dell'oggetto della controversia.
11
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visti gli artt. 429, 442 cpc:
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito vantato da nei confronti di CP_1
parte ricorrente, di cui all'intimazione di pagamento n. 29720249003560958000, e l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per CP_1
la riscossione di tale credito;
- visti gli art. 91 e 93 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_1
procuratori di;
spese liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre a rimborso Parte_1
forfettario al 15%, iva e cpa;
- dichiara tenuta e condanna e tenere indenne di Controparte_2 CP_1
quanto deve pagare in forza della condanna di cui al punto precedente;
CP_1
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di Controparte_2
lite in favore di;
spese liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre a rimborso CP_1
forfettario al 15%, iva e cpa.
Torino, 26/3/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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