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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/10/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4824/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.11.2024 da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FERSINI Parte_1 C.F._1
RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Frank n. 40;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
LI NA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Strada Nuova n. 88;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Marcignago (PV), in data
24/10/2009, (atto n. 4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
separati consensualmente con sentenza n. 95/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.7.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) La casa ex coniugale, in via Cascina Molino Vecchio n. 3/A a Marcignago (PV) rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig;
CP_1
pag. 1 di 5 2) La sigra da' atto dell'intervenuto proprio trasferimento di residenza, Parte_1 presso il diverso immobile di proprietà del sig. , padre del ricorrente Persona_1
, situato nello stesso compendio della casa ex coniugale (Marcignago- CP_1
Cascina Molino Vecchio n. 3/D primo piano), che è oggetto di specifico atto di comodato gratuito rilasciato dal proprietario alla sig.ra per il periodo di due annualità Parte_1 decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31.12.2026 (doc. 8 ricorso); allo scadere dei due anni la sig.ra qualora decidesse di rimanere presso l'abitazione occupata in forza Pt_1 dell'indicato comodato, avrà la possibilità fin da ora stabilita di stipulare con la proprietà regolare contratto di locazione, diversamente dovrà lasciare l'immobile entro il 31.01.2027;
3) La sig.ra assume il carico esclusivo dalla data del suo ingresso di ogni onere Pt_1 di sistemazione, di spese di utenze e di spese relative alla manutenzione ordinaria dell'abitazione ottenuta in comodato;
4) Le Parti, con accordo privato tra le stesse, danno atto di aver provveduto ad equa divisione dei beni mobili e suppellettili della casa ex coniugale;
5) Le condizioni economiche e reddituali di ciascuno dei coniugi consentono ai medesimi di non prevedere alcun contributo al mantenimento a favore l'uno dell'altro;
6) La figlia della coppia manterrà la propria residenza prevalente presso l'abitazione paterna;
7) Per la stessa viene disposto l'affidamento condiviso;
8) Viene inoltre determinato tra i coniugi, il regime paritario di mantenimento della minore tra madre e padre con elisione di ogni contributo a carico dell'uno o dell'altro genitore;
9) La figlia pertanto sarà accudita e mantenuta in ogni suo bisogno in regime di parità e quindi con imputazione al 50% di ogni spesa alla stessa necessaria e con mantenimento diretto di ciascuno dei genitori per il tempo che la minore trascorrerà con ciascuno di essi;
10) Nello specifico viene stabilito il seguente regime di permanenza della figlia presso ciascun genitore: due fine settimana al mese alternati a ciascun genitore dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagno a scuola oltre due notti alla settimana
(martedì e giovedì) con il padre da fine scuola fino al riaccompagno a scuola della pag. 2 di 5 mattina successiva . Festività Natalizie e Pasquali al 50% del tempo per ciascun genitore.
La figlia potrà trascorrere con il padre e la madre 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra gli ex coniugi entro il 30 giugno di ogni anno;
11) L'eventuale assegno unico INPS se dovuto sarà di competenza di ciascuno dei coniugi in ragione del 50% ;
12) Viene previsto l'addebito al 50% per ciascun coniuge delle spese straordinarie eventualmente necessarie per la minore come definite nel Protocollo Tribunale di Pavia che i ricorrenti dichiarano di avere ricevuto in copia a compendio delle qui definite condizioni (doc. 7 ricorso)
13) Entrambi i genitori si impegnano a trasferire a mani della figlia fino al raggiungimento della maggiore età della stessa (04.12.2025) la somma di € 150,00 ciascuno al mese per le necessità minute della figlia stessa . Di tale versamento dovrà essere data prova da un genitore all'altro anche attraverso versamento diretto da parte di ciascuno su carta pre-pagata in disponibilità della figlia;
14) L'autovettura tg. E5 , di proprietà della sig.ra resterà nella sua Pt_1 esclusiva disponibilità ;
15) Le Parti si rilasciano reciprocamente e rilasciano a favore della figlia minore espresso assenso all'espatrio;
16) Le parti dichiarano di non avere diverse pretese derivanti dal matrimonio e di avere regolamentato in via definitiva tutti gli aspetti economici tra loro scaturenti dall'unione, dichiarando di nulla avere più a che pretendere per tali titoli l'una dall'altro e viceversa;
17) Le spese legali della presente sono tra le parti compensate;
18) Le Parti rinunciano all'impugnazione dell'emittenda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 95/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.7.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pag. 3 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno formulato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare reciprocamente all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Marcignago (PV), in data 24/10/2009, (atto n. 4, parte I, del CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
pag. 4 di 5 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4824/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.11.2024 da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FERSINI Parte_1 C.F._1
RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Frank n. 40;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
LI NA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Strada Nuova n. 88;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Marcignago (PV), in data
24/10/2009, (atto n. 4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
separati consensualmente con sentenza n. 95/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.7.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) La casa ex coniugale, in via Cascina Molino Vecchio n. 3/A a Marcignago (PV) rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig;
CP_1
pag. 1 di 5 2) La sigra da' atto dell'intervenuto proprio trasferimento di residenza, Parte_1 presso il diverso immobile di proprietà del sig. , padre del ricorrente Persona_1
, situato nello stesso compendio della casa ex coniugale (Marcignago- CP_1
Cascina Molino Vecchio n. 3/D primo piano), che è oggetto di specifico atto di comodato gratuito rilasciato dal proprietario alla sig.ra per il periodo di due annualità Parte_1 decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31.12.2026 (doc. 8 ricorso); allo scadere dei due anni la sig.ra qualora decidesse di rimanere presso l'abitazione occupata in forza Pt_1 dell'indicato comodato, avrà la possibilità fin da ora stabilita di stipulare con la proprietà regolare contratto di locazione, diversamente dovrà lasciare l'immobile entro il 31.01.2027;
3) La sig.ra assume il carico esclusivo dalla data del suo ingresso di ogni onere Pt_1 di sistemazione, di spese di utenze e di spese relative alla manutenzione ordinaria dell'abitazione ottenuta in comodato;
4) Le Parti, con accordo privato tra le stesse, danno atto di aver provveduto ad equa divisione dei beni mobili e suppellettili della casa ex coniugale;
5) Le condizioni economiche e reddituali di ciascuno dei coniugi consentono ai medesimi di non prevedere alcun contributo al mantenimento a favore l'uno dell'altro;
6) La figlia della coppia manterrà la propria residenza prevalente presso l'abitazione paterna;
7) Per la stessa viene disposto l'affidamento condiviso;
8) Viene inoltre determinato tra i coniugi, il regime paritario di mantenimento della minore tra madre e padre con elisione di ogni contributo a carico dell'uno o dell'altro genitore;
9) La figlia pertanto sarà accudita e mantenuta in ogni suo bisogno in regime di parità e quindi con imputazione al 50% di ogni spesa alla stessa necessaria e con mantenimento diretto di ciascuno dei genitori per il tempo che la minore trascorrerà con ciascuno di essi;
10) Nello specifico viene stabilito il seguente regime di permanenza della figlia presso ciascun genitore: due fine settimana al mese alternati a ciascun genitore dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagno a scuola oltre due notti alla settimana
(martedì e giovedì) con il padre da fine scuola fino al riaccompagno a scuola della pag. 2 di 5 mattina successiva . Festività Natalizie e Pasquali al 50% del tempo per ciascun genitore.
La figlia potrà trascorrere con il padre e la madre 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra gli ex coniugi entro il 30 giugno di ogni anno;
11) L'eventuale assegno unico INPS se dovuto sarà di competenza di ciascuno dei coniugi in ragione del 50% ;
12) Viene previsto l'addebito al 50% per ciascun coniuge delle spese straordinarie eventualmente necessarie per la minore come definite nel Protocollo Tribunale di Pavia che i ricorrenti dichiarano di avere ricevuto in copia a compendio delle qui definite condizioni (doc. 7 ricorso)
13) Entrambi i genitori si impegnano a trasferire a mani della figlia fino al raggiungimento della maggiore età della stessa (04.12.2025) la somma di € 150,00 ciascuno al mese per le necessità minute della figlia stessa . Di tale versamento dovrà essere data prova da un genitore all'altro anche attraverso versamento diretto da parte di ciascuno su carta pre-pagata in disponibilità della figlia;
14) L'autovettura tg. E5 , di proprietà della sig.ra resterà nella sua Pt_1 esclusiva disponibilità ;
15) Le Parti si rilasciano reciprocamente e rilasciano a favore della figlia minore espresso assenso all'espatrio;
16) Le parti dichiarano di non avere diverse pretese derivanti dal matrimonio e di avere regolamentato in via definitiva tutti gli aspetti economici tra loro scaturenti dall'unione, dichiarando di nulla avere più a che pretendere per tali titoli l'una dall'altro e viceversa;
17) Le spese legali della presente sono tra le parti compensate;
18) Le Parti rinunciano all'impugnazione dell'emittenda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 95/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.7.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pag. 3 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno formulato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare reciprocamente all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Marcignago (PV), in data 24/10/2009, (atto n. 4, parte I, del CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
pag. 4 di 5 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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