Art. 2. (Funzioni dei magistrati di Tribunale).
I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.
((Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio))
I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.
((Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio))