Articolo 2 della Legge 24 maggio 1951, n. 392
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 luglio 1951
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Versione
23 maggio 1952
Art. 2. (Funzioni dei magistrati di Tribunale).

I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.
((Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio))
Entrata in vigore il 23 maggio 1952