Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. 522/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 10/03/2020 promossa da
GIA' (C.F. ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FINZI ANDREA e dell'avv. VISCONTI MAURIZIO;
- parte appellante - contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. LONGANESI CATTANI ROBERTO;
; Controparte_2
; ; ; CP_3 Controparte_4 CP_5
- parte appellata -
Avente a oggetto: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA -
Appello avverso la sentenza del tribunale di Venezia n. 1785/2019 pubblicata in data
02/08/2019.-
Motivi della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1785/2019 con la quale il Parte_1
tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, ha respinto la impugnazione della deliberazione dell'assemblea dei soci di (società Controparte_6
incorporata in corso di causa da da essa Controparte_1 Parte_1
proposta.
2. Si è costituita in causa opponendosi all'accoglimento dell'appello Controparte_1
e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
-1-
3. Espletata c.t.u., la causa è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 23-1-2025.
4. In data 21 marzo 2025, nelle more del deposito degli scritti conclusionali, la parte appellante ha dimesso in via telematica una nota nella quale ha fatto presente che, a seguito della cessione della sua partecipazione in alla Controparte_1
società in data 26-2-2025, riteneva di aver perso ogni Controparte_7 legittimazione e comunque non aveva più interesse a coltivare l'impugnativa della delibera del 5-12-2024 e, dando atto di aver raggiunto intese transattive con
[...]
ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia Controparte_1
del contendere a spese compensate fra le parti limitatamente a quelle della presente fase di appello e con suddivisione paritaria fra le due parti delle spese inerenti alla c.t.u. espletata in questo grado.
5. Con nota depositata in pari data anche ha dato atto Controparte_1 dell'intesa transattiva raggiunta e, richiamato il contenuto della nota dimessa dall'appellante, ha dichiarato di aderire a quanto ivi espresso, chiedendo anch'essa la declaratoria di cessazione della materia del contendere alle stesse condizioni rappresentate nella nota della Parte_1
6. Non sussistono motivi per non dare atto delle intese transattive raggiunte e di constatare, alla stregua delle congiunte istanze delle parti, il sopravvenire di un fatto che priva di interesse alla prosecuzione della controversia. In conformità con il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, nell'ipotesi in cui le parti siano d'accordo, «il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti» (conf. Cass., Sez. Un., 11.4.2018, n. 8980; Cass.,
26.11.2019, n. 30728).
7. Va pure constatato l'accordo delle parti in ordine alla ripartizione delle spese del presente grado di giudizio, così come delle spese inerenti alla c.t.u. espletata in corso di causa, già liquidate in separato provvedimento.
8. Non sussistono i presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
dato atto della concorde volontà delle parti di conseguire una pronuncia di
-2- cessazione della materia del contendere, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere fra le parti in ordine alle domande oggetto di causa;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali;
pone le spese inerenti alla c.t.u. espletata nel presente grado di appello, come liquidate in distinto provvedimento, a carico di ciascuna delle parti per la giusta metà; dà atto che non sussistono i presupposti procedimentali per l'applicazione della previsione di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 1 aprile 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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