Ordinanza cautelare 9 novembre 2021
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 18/03/2025, n. 5538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5538 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05538/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10242/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10242 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del D.D. dell’1 ottobre 2021, con cui il Ministero ha comunicato l’esclusione della ricorrente dal concorso per l’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria in qualità di allievo agente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 marzo 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.D. dell’11 febbraio 2019, il Ministero della Giustizia bandiva un concorso pubblico a n. 302 posti (poi elevati a 376) per l’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria in qualità di allievo agente.
La sig.ra -OMISSIS-, odierna ricorrente, partecipava alla procedura ma veniva giudicata non idonea in quanto la Commissione medica rilevava una “ percentuale di grasso corporeo -OMISSIS-superiore ai limiti previsti compresa la tolleranza del 10% ai sensi dell’articolo 3 punto I comma c. lett. a) del D.P.R. 17 settembre 2015, n. 207 ”.
In conseguenza, con D.D. dell’1 ottobre 2021, il Ministero le comunicava l’esclusione.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, notificato il 18 ottobre 2021 e depositato il 21 ottobre 2021, la sig.ra -OMISSIS-, lamentando l’inattendibilità della misurazione compiuta dalla Commissione medica.
Resiste al ricorso il Ministero della Giustizia, deducendone l’infondatezza nel merito.
Alla udienza straordinaria del 7 marzo 2025, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In tema di procedure di selezione concorsuale, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che:
- “ in sede di arruolamento del personale l’accertamento sulla idoneità psico-fisica dei canditati è irripetibile ”;
- in particolare, “ L’insussistenza della condizione di inidoneità al reclutamento per eccesso di massa grassa non può essere accertata mediante una verificazione, espletata a…mesi di distanza dalla visita in sede di procedura concorsuale, in quanto i requisiti di idoneità vanno valutati - pena la violazione della par condicio tra i candidati - al momento della visita medica ” (Consiglio di Stato sez. IV, 2 dicembre 2020, n. 7634).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’esclusione della ricorrente non sia inficiata da vizi logico-valutativi, essendo il giudizio d’inidoneità formulato all’esito di due accertamenti: il primo, compiuto dalla Commissione medica di prima istanza; il secondo, eseguito su richiesta della stessa candidata ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d. lgs. n. 443/1992.
La ricorrente, da parte sua, si limita a dedurre un errore nella misurazione della massa grassa, senza fornire alcun principio di prova al riguardo.
Né può assumere rilevanza l’accertamento compiuto dal-OMISSIS-sulla composizione corporea della ricorrente, posta l’irrilevanza delle valutazioni medico legali espresse da organismi sanitari anche pubblici (o da pareri pro veritate di medici di fiducia) diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da rilevanti e manifeste abnormità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 117 /2020 e n. 1640/2016; con riferimento ai reclutamenti nelle FF.AA. e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1720/2020; n. 5615/2017; n. 4038/2016; n. 2870/2016).
Il Collegio esclude, in ultimo, la possibilità di una verificazione, posto che “ se si fondasse l’ammissione alla procedura su tale dato si metterebbe in crisi l’intero sistema di reclutamento - fondato sul criterio “della infungibilità”, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti - che sarebbe permanentemente “esposto” ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato; ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorché l’Amministrazione ne promuove l’accertamento. Del resto è notorio che alcuni parametri fisici - e quelli influenzati dal peso in particolare - sono soggetti nel tempo a continue modificazioni ” (Cons. Stato, Sez. IV, 1 luglio 2020, n. 4228).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.