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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2874 / 2024
Il giudice IN Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 20/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 20.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2874/2024
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ME SCARNA' e dall'abogado CALOGERO SIDDHARTA CO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI RL, giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.09.2024, il ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità,
sin dalla domanda amministrativa (22.02.2023). Con condanna alle spese del giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, dott. che prestava giuramento e Persona_1
accettava l'incarico conferito.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU - di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Concludendo avendo valutato le infermità evidenziate, sia
singolarmente, che complessivamente, nella loro attuale espressività clinico1obiettiva, nonchè la
capacità del soggetto di utilizzare, in senso produttivo, la propria idoneità psico-fisica, per cui
l'eventuale riduzione della capacità lavorativa è da riferire ad un danno biologico che rapportato alla
qualifica lavorativa ed al tipo di lavoro consequenzialmente svolto, si può affermare che il ricorrente
signor è un soggetto affetto da patologie che in atto nel complesso non determinano Parte_1
una riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo ai sensi della legge 222/1984 sin dalla data
dell'istanza amministrativa”.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti alle osservazioni di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese del giudizio sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le CP_1
fasi del giudizio, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell in quanto irripetibili;
CP_1
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 20/11/2025.
IL GIUDICE
IN Di VO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2874 / 2024
Il giudice IN Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 20/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 20.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2874/2024
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ME SCARNA' e dall'abogado CALOGERO SIDDHARTA CO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI RL, giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.09.2024, il ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità,
sin dalla domanda amministrativa (22.02.2023). Con condanna alle spese del giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, dott. che prestava giuramento e Persona_1
accettava l'incarico conferito.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU - di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Concludendo avendo valutato le infermità evidenziate, sia
singolarmente, che complessivamente, nella loro attuale espressività clinico1obiettiva, nonchè la
capacità del soggetto di utilizzare, in senso produttivo, la propria idoneità psico-fisica, per cui
l'eventuale riduzione della capacità lavorativa è da riferire ad un danno biologico che rapportato alla
qualifica lavorativa ed al tipo di lavoro consequenzialmente svolto, si può affermare che il ricorrente
signor è un soggetto affetto da patologie che in atto nel complesso non determinano Parte_1
una riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo ai sensi della legge 222/1984 sin dalla data
dell'istanza amministrativa”.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti alle osservazioni di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese del giudizio sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le CP_1
fasi del giudizio, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell in quanto irripetibili;
CP_1
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 20/11/2025.
IL GIUDICE
IN Di VO