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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/09/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 592 / 2023 R.G.;
promosso da:
già (c.f. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MERONI MARISA OLGA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO ITALIA 13 20122 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SILVESTRO Controparte_1 P.IVA_2
FLAVIO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO NIZZA N. 10 12100
CUNEO;
- parte appellata
Oggetto: Cessione di crediti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'appello incidentale promosso dal in quanto infondato e, in parziale riforma della Sentenza impugnata, CP_1
così giudicare:
In via principale, nel merito: previa dichiarazione di nullità della Sentenza nella parte in cui Parte ha escluso la sussistenza del diritto di ai crediti per fatture Eni ed DI impagate e ai relativi accessori, e previa autorizzazione alla produzione in causa dei contratti intercorsi tra
DI RG e il e tra Eni e il accertare e dichiarare che, per le ragioni CP_1 CP_1
Parte esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del – oltre agli importi Controparte_1 liquidati in Sentenza – dei seguenti importi:
a. € 7.219,96 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc.
03 primo grado;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
d. € 2.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado;
e. € 604,90 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (c.d. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 primo grado;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
g. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi CP_2
di cui alla precedente lettera e;
2 o dei diversi importi che saranno ritenuti in corso di causa, e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo Controparte_1
Parte pagamento in favore di
Parte In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
a titolo d'indennità per ingiustificato arricchimento, determinata in misura Controparte_1 non inferiore ad € 7.219,96 o nella diversa misura che sarà ritenuta in causa, e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
Parte pro tempore, al relativo pagamento in favore di
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
Nel merito e in via principale:
- respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 206/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 15.03.2023, e per
l'effetto respingere tutte le domande proposte dalla parte appellante, con conseguente conferma sul punto della precitata sentenza di primo grado;
In via incidentale:
- in parziale riforma della suddetta sentenza impugnata, accogliere l'appello formulato in via incidentale dal e quindi, modificare le sole statuizioni in punto di Controparte_1 compensazione delle spese di lite decisa dal Giudice di prime cure, e per l'effetto condannare la all'integrale pagamento delle spese di giudizio di primo Parte_1
grado ex art 91 c.p.c., ovvero, in subordine, disporre la compensazione parziale delle spese di lite condannando la al pagamento, in favore del , della Parte_1 Controparte_1
somma a tale titolo nella misura meglio vista da questo Ill.mo Giudicante, alla luce della virtuale soccombenza della parte attrice, fermo restando la conferma del dispositivo della sentenza n. 206/2023 su tutti gli altri aspetti su cui è stata pronunciata;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e
CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
3 1.1 - agendo quale cessionaria di una serie di crediti di e Parte_1 CP_3
per somministrazione di energia elettrica al , Controparte_4 Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Cuneo l'Ente locale chiedendone la condanna al pagamento delle seguenti somme:
a) € 7.219,96 in linea capitale per i corrispettivi relativi al consumo di energia elettrica, di cui alle fatture elencate al proprio doc. 3;
b) interessi moratori, nella misura di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 sull'importo capitale, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale scaduti dal oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione, al medesimo saggio di cui all'art. 5
d.lgs. 231/2002;
d) € 2.640,00 a titolo di rimborso forfetario ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002;
e) € 813,78 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, del capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli di cui alla lett. CP_1
a), portati dalle fatture (cc.dd. note debito interessi) indicate nell'elenco prodotto al proprio doc. 4;
f) ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 231/2002 in forza del rinvio dell'art. 1284, 4° co., 4 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla lett. e), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g) € 400 ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/02 in ragione di € 40 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell convenuto aveva generato gli interessi CP_2
di cui alla lett. e).
In subordine, chiedeva la condanna del al pagamento delle Pt_1 Controparte_1
diverse somme, dovute per le medesime causali, accertande in corso di causa, ovvero, in via di ulteriore subordine, al pagamento di tutte le somme dovute “anche per ingiustificato arricchimento”.
1.2 - Il si è costituito denunciando la non corretta fatturazione dei consumi Controparte_1
elettrici stimati, superiori a quelli effettivi, circostanza, questa, contestata a EDISON
Parte ENERGIA già nel 2010 (e di cui era stata prontamente informata) e riconosciuta mediante emissione (negli anni 2012 e 2013) di numerose note di credito in favore di esso
Comune; ha rilevato come, a tutto concedere, e considerando corretti i consumi indicati nelle fatture, la somma dovuta ammontava alla diversa cifra di € 4.139,40, anziché di € 7.219,96; ha contestato poi l'applicabilità della normativa del d.lgs. 231/2002 e la genericità della
4 domanda subordinata ex art. 2041 c.c., non avendo la banca attrice neppure dedotto quale sarebbe stato l'impoverimento subito ed il correlato arricchimento.
1.3 - Con sent. n. 206/2023 del 24.03.2023, il Tribunale di Cuneo, in parziale accoglimento della domanda di condannava il al pagamento della somma Pt_1 Controparte_1 di € 208,88 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli stessi interessi moratori che, alla data di notifica della citazione
(5.08.2020), erano scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio previsto dagli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e al saldo effettivo;
condannava, inoltre, il convenuto al pagamento di € CP_1
360 ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2012; dichiarava infine improponibile, per difetto di residualità ex art. 2042 c.c., la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato e compensava integralmente le spese di lite.
Queste le valutazioni espresse dal Tribunale:
- per il combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., incombeva sul preteso creditore di allegare e provare la fonte, legale o negoziale, dell'obbligazione che assumeva inadempiuta, totalmente o parzialmente, mentre spettava al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria;
- nei rapporti con una P.A., il contratto doveva rivestire obbligatoriamente la forma scritta ad substantiam ed il rispetto delle forme del procedimento contabile stabilite dal TUEL;
- rispetto ai crediti vantati da ed elencati ai punti a-d, la banca si era limitata a Pt_1
produrre gli atti di cessione dei crediti da ENI e da EDISON ENERGIA nei confronti del
, omettendo tuttavia di fornire prova del rapporto negoziale intercorso Controparte_1 tra l convenuto e le società fornitrici a fondamento dei crediti azionati;
la domanda CP_2
andava quindi rigettata poiché carente di prova in ordine ad un fatto costitutivo della pretesa;
- a tal fine, non aveva rilievo l'atteggiamento processuale del convenuto e il principio di non contestazione: la fatt. di ENI n. M156087404 faceva riferimento ad una fornitura di gas in favore del ed era emessa a conguaglio per un periodo di Controparte_1
riferimento che andava dal 9.5.2012 al 30.1.2015, e tale rapporto negoziale non era mai stato specificamente menzionato né riconosciuto dal;
riguardo, invece, Controparte_1
al rapporto di fornitura di energia elettrica tra il ed EDISON ENERGIA, Controparte_1
cui si riferivano le ulteriori fatture azionate in linea capitale, il preteso riconoscimento
5 dell'esistenza di detto rapporto da parte del era da ritenersi generico e, in ogni CP_1
caso, come affermato dalla S.C., la prova di contratti per i quali sia prevista la forma scritta a pena di nullità non può essere sostituita dalla non contestazione o dall'ammissione avversaria dell'esistenza dei diritti che su detti contratti si fondano;
- la domanda di arricchimento senza causa era improponibile per difetto di residualità, essendo la domanda principale stata promossa in virtù di un apposito titolo negoziale, di cui non era stata offerta alcuna prova: l'azione di ingiustificato arricchimento poteva essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale avanzata in via principale, soltanto qualora quest'ultima fosse stata rigettata per un difetto ab origine del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui fosse stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento;
- la domanda di di condanna al pagamento dei crediti ai punti e-g, concernenti Pt_1
interessi maturati a fronte del ritardato pagamento di fatture emesse dalle cedenti ENI e
EDISON ENERGIA, doveva essere rigettata con riguardo al ritardato pagamento delle fatture di EDISON ENERGIA ed accolta, invece, per i soli interessi per ritardato pagamento delle fatture emesse da ENI. aveva prodotto l'elenco delle note di Pt_1
debito interessi da cui, mediante raffronto con le singole note di debito interessi prodotte sub doc. 5, emergeva che l'importo complessivamente azionato al punto “e” dell'atto introduttivo, pari ad € 813,78, era frutto della somma degli interessi di mora dovuti per ritardato pagamento di fatture emesse da EDISON ENERGIA e degli interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse da ENI;
rispetto a tali ultimi importi. la pretesa
Parte creditoria risultava infatti provata in ordine ai suoi fatti costitutivi, avendo prodotto copia dei contratti stipulati da ENI con il Comune di in data 26.03.2014, nonché CP_1
le nove fatture oggetto di ritardato pagamento. Su questo punto, il convenuto CP_1 aveva omesso qualsivoglia deduzione in ordine all'intervenuto pagamento, con la conseguenza che la domanda, entro tali limiti, doveva essere accolta e l'Ente locale essere condannato al pagamento di € 208,88 per ritardato pagamento delle nove fatture, di cui alla nota di debito prodotta al doc. 5.01;
- per quanto concerneva la misura degli interessi, i contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati da ENI con il da cui originavano tali crediti, Controparte_1 rientravano nella nozione di “transazione commerciale” di cui all'art. 2, lett. a), d.lgs. Lgs.
231/2001 e, di conseguenza, andava accolta anche la richiesta (al punto f) di applicare su tali importi gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori riconosciuti come
6 dovuti che, alla data di notifica dell'atto di citazione (5.08.2020), erano scaduti da oltre sei mesi;
- la richiesta di condanna al pagamento di € 400, come somma à forfait ex art. 6, co. 2,
d.lgs. 231/2002, andava accolta limitatamente al minor importo di € 360,00, essendo solo nove le fatture per le quali si era riconosciuta fondata la pretesa creditoria afferente al ritardato pagamento: nel concetto di “accessorio” del credito dovesse ricomprendersi anche l'importo forfetario di cui all'art. 6, co. 2, cit., essendo quest'ultimo volto a ristorare il danno che, presuntivamente, il creditore subisce in conseguenza del ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione principale;
il quantum andava quantificato in ragione di ciascuna operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata da una fattura, come stabilito su pregiudiziale interpretativa dalla Corte di Giustizia UE;
- l'accoglimento in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto e l'applicazione di principi di diritto non prospettati dalle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
2. – L'appello principale di Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello principale Pt_1
2.1 - Con il primo motivo, la banca appellante principale contesta la violazione, da parte del primo Giudice, dell'art. 101, 2° co., c.p.c.: era pacifico che il avesse Controparte_1 ammesso l'esistenza dei rapporti contrattuali da cui originavano i crediti ceduti, in particolare, con riferimento al credito ENI portato dalla fatt. n. M156087404, l'Ente locale non aveva svolto alcuna contestazione, mentre con riguardo ai crediti di EDISON ENERGIA, lo stesso Ente territoriale, a pag. 5 della comparsa di risposta, aveva affermato che “I crediti Parte oggetto della cessione in favore della trovano il loro fondamento nel contratto di fornitura di energia elettrica, iniziata con prot. n. 7660 del 15.05.2009, cui il Controparte_1 aveva aderito nell'anno 2009 in forza della convenzione “Consip – RG Elettrica -6”. Il rapporto giuridico sottostante alla pretesa di credito oggi fatta valere dalla società cessionaria era, quindi, intercorso tra l'Ente oggi convenuto e la società Controparte_4
.
[...]
Poiché il Tribunale aveva ritenuto di dover porre a fondamento della propria decisione la questione officiosa della prova del sottostante contratto, soggetto a forma scritta vincolata, avrebbe dovuto prospettare detta questione al contraddittorio delle parti nei modi previsti dall'art. 101, 2° co., c.p.c. assegnando alle parti un termine per contraddire sul punto;
non
7 avendolo fatto, la sentenza di primo grado era nulla nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del diritto di essa banca al pagamento delle fatture ENI ed EDISON ENERGIA, oggetto di cessione, oltre ai relativi accessori.
L'appellante principale, ad ogni buon conto, chiedeva di essere autorizzata a produrre i contratti intercorsi tra EDISON ENERGIA ed ENI e il Comune di . CP_1
Aggiungeva che lo stesso Ente locale aveva riconosciuto di non aver mai pagato Pt_1 gli importi di alcune fatture (cfr. doc. 8 prodd. in primo grado, rubricato come “fatture CP_1 da pagare”), sostenendo che i relativi importi sarebbero errati perché calcolati su consumi stimati e non effettivi;
essa società cessionaria dei crediti aveva, tuttavia, offerto la prova della fornitura effettiva di energia al attraverso la produzione dei dati trasmessi CP_1
dalla società di distribuzione E-DISTRIBUZIONE, relativi alla quantità di energia erogata presso ciascun POD (Point Of Delivery) appartenente all'Ente.
Il motivo, pur se fondato, rimane tuttavia senza conseguenze.
2.1.1 – Per giurisprudenza costante, non mutata pur dopo l'introduzione del principio di non contestazione ad opera della l. 69/2009 (vds. Cass., 18.01.2019, n. 1452, in linea di continuità con tale indirizzo), la prova dell'esistenza dei contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta come requisito essenziale e dei diritti che ne da essi derivano, richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito.
Pacifico essendo che i contratti di fornitura di beni in favore di Enti pubblici territoriali, come
PP.AA. aggiudicatrici agli effetti di quanto previsto dall'art. 11, co. 13, d.lgs. 163/2006
(applicabile ratione temporis: le fatture per cui è processo sono state emesse tra il 2012 e il
2013), siano soggetti a forma scritta ad substantiam, la mancata produzione in giudizio in primo grado dei contratti di somministrazione di energia elettrica da parte di come Pt_1
titoli dai quali originano i crediti da essa banca azionati, non può essere supplita né dalla non contestazione, né dalla ammissione (parziale: con riferimento alle fatture elencate al doc. C-8 prodd. si contesta l'importo delle forniture;
la fatt. n. Controparte_1
Parte M156087404, al doc. 73 prodd. si riferisce, invece, ad un contratto di somministrazione di gas, estraneo alla vicenda per cui è causa) del titolo contrattuale da parte dell'Ente debitore, convenuto per l'adempimento dei crediti che in detto titolo hanno origine.
8 2.1.2 – Resta da vedere, a questo punto, quale siano le conseguenze della rilevazione officiosa di tale omessa produzione, e delle sue conseguenze processuali, da parte del
Giudice di prime cure senza l'osservanza dell'art. 101, 2° co., c.p.c. Sul tema, v. infatti la
Cass., 12.09.2019, n. 22.778, secondo cui “La nullità, per difetto di forma (nella specie, dovuta alla mancanza di prova dell'accettazione dell'ente rispetto al preventivo ricevuto), di un contratto concluso da un integra una questione mista di fatto e di diritto che, CP_1
ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato”.
Ora, la nullità della sentenza per omessa prospettazione al contraddittorio delle parti di una questione rilevata d'ufficio e posta dal Giudicante a base della decisione si traduce, di fatto, in una rimessione in termini delle parti pregiudicate da tale condotta rispetto alle allegazioni assertive e deduttive che sarebbero state altrimenti svolte se la questione fosse stata regolarmente loro sottoposta prima della decisione, con una sostanziale riapertura del contraddittorio che prescinde dalla fase in cui è giunto il processo e dalle preclusioni eventualmente maturate: l'accertamento della violazione dell'art. 101, 2° co., c.p.c. in sede di impugnazione (ex art. 161, 1° co., c.p.c.) consentirà, quindi, lo svolgimento di ogni attività difensiva conseguente al rilievo officioso, mediante l'allegazione di fatti nuovi, la richiesta di nuovi mezzi istruttori e/o la produzione di nuovi documenti, senza peraltro dover ottenere uno specifico provvedimento di rimessione in termini (cfr., per tutte, Cass., 23.05.2014, n.
11.453: “L'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza (cosiddette "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorchè quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato”).
Parte appellante, che si è vista respingere la domanda principale sul rilievo (officioso) dell'omessa produzione dei contratti di fornitura di energia elettrica in cui avevano titolo i crediti rivendicati, senza che la questione fosse stata ritualmente prospettata a norma dell'art. 101, 2° co., c.p.c., è perciò rimessa in termini per effettuare in questa fase
9 processuale le produzioni omesse in primo grado, non valendo per essa la preclusione dell'art. 345 c.p.c.
tuttavia, si è in questo grado di giudizio limitata a chiedere di essere autorizzata Pt_1
a produrre i documenti contrattuali dei contratti di fornitura conclusi dal Controparte_1
con ENI e con EDISON ENERGIA, senza effettuare direttamente la produzione e rimettere poi ogni valutazione sulla sua ritualità, in relazione alla denunciata violazione dell'art. 101 cpv. c.p.c., a questa Corte.
In realtà, il modo con cui vengono effettuate nel processo le produzioni documentali è evidentemente diverso (vds. art. 163, 3° co., n. 5, che distingue tra “i mezzi di prova dei quali
l'attore intende valersi” e “i documenti che offre in comunicazione”, analogamente l'art. 167,
1° co., c.p.c.) da quello con cui vengono richieste le prove costituende, poiché, se per queste ultime si deve passare attraverso un provvedimento di ammissione del giudice, che dovrà poi dar corso al sub-procedimento di assunzione della prova, le prove pre-costituite vengono introdotte nel processo con il semplice inserimento del relativo supporto nel fascicolo di parte (art. 74 disp. att. c.p.c.).
Ora, se si considera che a fronte della denuncia della violazione dell'art. 101, 2° co., c.p.c. non occorre un formale provvedimento di rimessione in termini, avrebbe dovuto Pt_1 produrre in questa fase d'appello fin da subito i titoli contrattuali omessi in primo grado, proprio come conseguenza della denunciata violazione del contraddittorio da parte del
Giudicante di primo grado, e non invece chiede di essere autorizzata a produrre quei documenti, come se si trattasse di una prova costituenda.
Non avendolo fatto, la rilevazione della nullità della sentenza appellata rimane, di fatto, senza conseguenze.
2.2 - Con il secondo motivo, l'appellante principale contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.: nel momento in cui le parti non hanno fornito la prova del contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, non potrebbe semplicemente ritenersi un difetto di prova (come se la forma scritta fosse richiesta esclusivamente ad probationem), ma (coerentemente con la premessa per cui i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam sono nulli, e quindi giuridicamente irrilevanti, se non rivestono tale forma) dovrebbe ritenersi irrilevante sotto ogni aspetto l'esistenza del contratto, e di conseguenza ammettersi la domanda di ingiustificato arricchimento;
tale domanda, infatti, non risulterebbe proposta per aggirare
10 l'onere della prova del titolo contrattuale, perché tale titolo in realtà non esiste, con il risultato che nulla impedisce di ammettere la domanda proposta in via subordinata.
Il quantum dell'arricchimento senza causa conseguito dal sarebbe pari all'importo CP_1
che lo stesso Ente locale avrebbe speso per approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato;
anzi, poiché per espressa ammissione del le tariffe applicate nelle fatture CP_1 erano quelle previste dalla convenzione CONSIP “RG Elettrica 6”, pacificamente corrispondenti ai prezzi più bassi del mercato, l'importo indicato negli stessi documenti contabili avrebbe costituito un affidabile parametro per determinare la misura dell'indennità per ingiustificato arricchimento, quantificabile in misura non inferiore all'importo capitale di
€ 7.219,96.
Anche questo secondo motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2042 c.c. in ragione del carattere sussidiario (in astratto) dell'azione: la domanda principale, fondata su una responsabilità contrattuale od extra contrattuale, è stata infatti respinta nel merito come non provata, e la domanda di arricchimento ingiustificato proposta in via subordinata non sarebbe, dunque, consentita.
Invero, la sussidiarietà dell'azione prevista dall'art. 2041 c.c. presuppone che il soggetto che ha subito un depauperamento patrimoniale disponga soltanto di tale azione per far valere il suo diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito: dal che si ricava la sua inammissibilità, anche se proposta in via di subordine, quando egli disponga dello specifico rimedio di un'azione contrattuale od extra contrattuale. Nel caso di specie, il primo Giudice ha respinto la domanda principale non già affermando l'inesistenza del titolo contrattuale su cui si fondano i crediti azionati da bensì sulla base di un difetto di prova del contratto Pt_1 stesso – con ciò riconoscendo l'esistenza dello specifico rimedio fondato su quel titolo, che esclude la concorrenza di quello, sussidiario, dell'art. 2041 c.c.
Il mancato raggiungimento della prova della stipulazione dei contratti di somministrazione di energia elettrica con l'Ente locale, per quanto sopra, al § 2.1.1, porta alla reiezione della domanda di condanna al pagamento dei crediti fondati su quei rapporti, ed allo stesso tempo rende inammissibile, in nome del principio di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., la domanda subordinata di arricchimento senza causa, dal momento che proprio la reiezione nel merito della domanda principale presuppone che disponesse di uno specifico Pt_1 rimedio, diverso da quello sussidiario dell'art. 2041 c.c., per recuperare il pregiudizio economico subito.
11 3. – L'appello incidentale del . Controparte_1
Il , oltre a contrastare i motivi di impugnazione della sentenza di primo Controparte_1
grado svolti da ha altresì proposto appello incidentale contro il capo relativo alla Pt_1
compensazione integrale delle spese: dovendosi infatti valutare la soccombenza con riferimento all'esito finale della lite nel suo complesso, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto porre l'integrale pagamento delle spese a carico della banca o tutt'al più disporre una compensazione parziale, condannando al pagamento della parte delle spese Pt_1
non compensata a favore di esso Ente locale.
Anche l'appello incidentale è infondato.
A fronte di una soccombenza reciproca, la compensazione delle spese, in misura totale o parziale, è comunque pur sempre rimessa alla discrezionalità del Giudicante (l'art. 92, 2° co., c.p.c. dice infatti che in tale caso il giudice “può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”) e nella specie, la decisione del Tribunale, a fronte di un accoglimento parziale della domanda di e, soprattutto, del rilievo solo officioso Pt_1 del tema della prova dei sottostanti rapporti contrattuali, in relazione all'obbligo di forma scritta sancito dall'art. 11, co. 13, d.lgs. 163/2006 (quest'ultimo fatto a valere come “grave ed eccezionale ragione” ai sensi di quanto stabilito dalla C. Cost. n. 77/2018), ha del tutto condivisibilmente ritenuto di dover compensare i costi della lite in misura integrale, anziché compensarli solo nella misura corrispondente all'accoglimento della domanda.
4. – Conclusioni e spese.
Entrambi i gravami, principale e incidentale, vanno in conclusione respinti.
La soccombenza reciproca in questo giudizio è motivo per disporre la compensazione per intero delle spese del grado.
Va nondimeno dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il avverso la sent. n. 203/2023 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Cuneo in data 24.03.2023, con atto di citazione notificato in data
12 26.04.2023, e sull'appello incidentale proposto dal contro Controparte_1 Parte_1
con comparsa di risposta depositata in data 14.07.2023:
[...]
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
b) compensare le spese di questo grado di appello per soccombenza reciproca;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 592 / 2023 R.G.;
promosso da:
già (c.f. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MERONI MARISA OLGA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO ITALIA 13 20122 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SILVESTRO Controparte_1 P.IVA_2
FLAVIO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO NIZZA N. 10 12100
CUNEO;
- parte appellata
Oggetto: Cessione di crediti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'appello incidentale promosso dal in quanto infondato e, in parziale riforma della Sentenza impugnata, CP_1
così giudicare:
In via principale, nel merito: previa dichiarazione di nullità della Sentenza nella parte in cui Parte ha escluso la sussistenza del diritto di ai crediti per fatture Eni ed DI impagate e ai relativi accessori, e previa autorizzazione alla produzione in causa dei contratti intercorsi tra
DI RG e il e tra Eni e il accertare e dichiarare che, per le ragioni CP_1 CP_1
Parte esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del – oltre agli importi Controparte_1 liquidati in Sentenza – dei seguenti importi:
a. € 7.219,96 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc.
03 primo grado;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
d. € 2.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado;
e. € 604,90 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (c.d. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 primo grado;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
g. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi CP_2
di cui alla precedente lettera e;
2 o dei diversi importi che saranno ritenuti in corso di causa, e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo Controparte_1
Parte pagamento in favore di
Parte In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
a titolo d'indennità per ingiustificato arricchimento, determinata in misura Controparte_1 non inferiore ad € 7.219,96 o nella diversa misura che sarà ritenuta in causa, e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
Parte pro tempore, al relativo pagamento in favore di
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
Nel merito e in via principale:
- respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 206/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 15.03.2023, e per
l'effetto respingere tutte le domande proposte dalla parte appellante, con conseguente conferma sul punto della precitata sentenza di primo grado;
In via incidentale:
- in parziale riforma della suddetta sentenza impugnata, accogliere l'appello formulato in via incidentale dal e quindi, modificare le sole statuizioni in punto di Controparte_1 compensazione delle spese di lite decisa dal Giudice di prime cure, e per l'effetto condannare la all'integrale pagamento delle spese di giudizio di primo Parte_1
grado ex art 91 c.p.c., ovvero, in subordine, disporre la compensazione parziale delle spese di lite condannando la al pagamento, in favore del , della Parte_1 Controparte_1
somma a tale titolo nella misura meglio vista da questo Ill.mo Giudicante, alla luce della virtuale soccombenza della parte attrice, fermo restando la conferma del dispositivo della sentenza n. 206/2023 su tutti gli altri aspetti su cui è stata pronunciata;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e
CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
3 1.1 - agendo quale cessionaria di una serie di crediti di e Parte_1 CP_3
per somministrazione di energia elettrica al , Controparte_4 Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Cuneo l'Ente locale chiedendone la condanna al pagamento delle seguenti somme:
a) € 7.219,96 in linea capitale per i corrispettivi relativi al consumo di energia elettrica, di cui alle fatture elencate al proprio doc. 3;
b) interessi moratori, nella misura di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 sull'importo capitale, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale scaduti dal oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione, al medesimo saggio di cui all'art. 5
d.lgs. 231/2002;
d) € 2.640,00 a titolo di rimborso forfetario ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002;
e) € 813,78 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, del capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli di cui alla lett. CP_1
a), portati dalle fatture (cc.dd. note debito interessi) indicate nell'elenco prodotto al proprio doc. 4;
f) ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 231/2002 in forza del rinvio dell'art. 1284, 4° co., 4 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla lett. e), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g) € 400 ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/02 in ragione di € 40 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell convenuto aveva generato gli interessi CP_2
di cui alla lett. e).
In subordine, chiedeva la condanna del al pagamento delle Pt_1 Controparte_1
diverse somme, dovute per le medesime causali, accertande in corso di causa, ovvero, in via di ulteriore subordine, al pagamento di tutte le somme dovute “anche per ingiustificato arricchimento”.
1.2 - Il si è costituito denunciando la non corretta fatturazione dei consumi Controparte_1
elettrici stimati, superiori a quelli effettivi, circostanza, questa, contestata a EDISON
Parte ENERGIA già nel 2010 (e di cui era stata prontamente informata) e riconosciuta mediante emissione (negli anni 2012 e 2013) di numerose note di credito in favore di esso
Comune; ha rilevato come, a tutto concedere, e considerando corretti i consumi indicati nelle fatture, la somma dovuta ammontava alla diversa cifra di € 4.139,40, anziché di € 7.219,96; ha contestato poi l'applicabilità della normativa del d.lgs. 231/2002 e la genericità della
4 domanda subordinata ex art. 2041 c.c., non avendo la banca attrice neppure dedotto quale sarebbe stato l'impoverimento subito ed il correlato arricchimento.
1.3 - Con sent. n. 206/2023 del 24.03.2023, il Tribunale di Cuneo, in parziale accoglimento della domanda di condannava il al pagamento della somma Pt_1 Controparte_1 di € 208,88 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli stessi interessi moratori che, alla data di notifica della citazione
(5.08.2020), erano scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio previsto dagli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e al saldo effettivo;
condannava, inoltre, il convenuto al pagamento di € CP_1
360 ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2012; dichiarava infine improponibile, per difetto di residualità ex art. 2042 c.c., la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato e compensava integralmente le spese di lite.
Queste le valutazioni espresse dal Tribunale:
- per il combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., incombeva sul preteso creditore di allegare e provare la fonte, legale o negoziale, dell'obbligazione che assumeva inadempiuta, totalmente o parzialmente, mentre spettava al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria;
- nei rapporti con una P.A., il contratto doveva rivestire obbligatoriamente la forma scritta ad substantiam ed il rispetto delle forme del procedimento contabile stabilite dal TUEL;
- rispetto ai crediti vantati da ed elencati ai punti a-d, la banca si era limitata a Pt_1
produrre gli atti di cessione dei crediti da ENI e da EDISON ENERGIA nei confronti del
, omettendo tuttavia di fornire prova del rapporto negoziale intercorso Controparte_1 tra l convenuto e le società fornitrici a fondamento dei crediti azionati;
la domanda CP_2
andava quindi rigettata poiché carente di prova in ordine ad un fatto costitutivo della pretesa;
- a tal fine, non aveva rilievo l'atteggiamento processuale del convenuto e il principio di non contestazione: la fatt. di ENI n. M156087404 faceva riferimento ad una fornitura di gas in favore del ed era emessa a conguaglio per un periodo di Controparte_1
riferimento che andava dal 9.5.2012 al 30.1.2015, e tale rapporto negoziale non era mai stato specificamente menzionato né riconosciuto dal;
riguardo, invece, Controparte_1
al rapporto di fornitura di energia elettrica tra il ed EDISON ENERGIA, Controparte_1
cui si riferivano le ulteriori fatture azionate in linea capitale, il preteso riconoscimento
5 dell'esistenza di detto rapporto da parte del era da ritenersi generico e, in ogni CP_1
caso, come affermato dalla S.C., la prova di contratti per i quali sia prevista la forma scritta a pena di nullità non può essere sostituita dalla non contestazione o dall'ammissione avversaria dell'esistenza dei diritti che su detti contratti si fondano;
- la domanda di arricchimento senza causa era improponibile per difetto di residualità, essendo la domanda principale stata promossa in virtù di un apposito titolo negoziale, di cui non era stata offerta alcuna prova: l'azione di ingiustificato arricchimento poteva essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale avanzata in via principale, soltanto qualora quest'ultima fosse stata rigettata per un difetto ab origine del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui fosse stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento;
- la domanda di di condanna al pagamento dei crediti ai punti e-g, concernenti Pt_1
interessi maturati a fronte del ritardato pagamento di fatture emesse dalle cedenti ENI e
EDISON ENERGIA, doveva essere rigettata con riguardo al ritardato pagamento delle fatture di EDISON ENERGIA ed accolta, invece, per i soli interessi per ritardato pagamento delle fatture emesse da ENI. aveva prodotto l'elenco delle note di Pt_1
debito interessi da cui, mediante raffronto con le singole note di debito interessi prodotte sub doc. 5, emergeva che l'importo complessivamente azionato al punto “e” dell'atto introduttivo, pari ad € 813,78, era frutto della somma degli interessi di mora dovuti per ritardato pagamento di fatture emesse da EDISON ENERGIA e degli interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse da ENI;
rispetto a tali ultimi importi. la pretesa
Parte creditoria risultava infatti provata in ordine ai suoi fatti costitutivi, avendo prodotto copia dei contratti stipulati da ENI con il Comune di in data 26.03.2014, nonché CP_1
le nove fatture oggetto di ritardato pagamento. Su questo punto, il convenuto CP_1 aveva omesso qualsivoglia deduzione in ordine all'intervenuto pagamento, con la conseguenza che la domanda, entro tali limiti, doveva essere accolta e l'Ente locale essere condannato al pagamento di € 208,88 per ritardato pagamento delle nove fatture, di cui alla nota di debito prodotta al doc. 5.01;
- per quanto concerneva la misura degli interessi, i contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati da ENI con il da cui originavano tali crediti, Controparte_1 rientravano nella nozione di “transazione commerciale” di cui all'art. 2, lett. a), d.lgs. Lgs.
231/2001 e, di conseguenza, andava accolta anche la richiesta (al punto f) di applicare su tali importi gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori riconosciuti come
6 dovuti che, alla data di notifica dell'atto di citazione (5.08.2020), erano scaduti da oltre sei mesi;
- la richiesta di condanna al pagamento di € 400, come somma à forfait ex art. 6, co. 2,
d.lgs. 231/2002, andava accolta limitatamente al minor importo di € 360,00, essendo solo nove le fatture per le quali si era riconosciuta fondata la pretesa creditoria afferente al ritardato pagamento: nel concetto di “accessorio” del credito dovesse ricomprendersi anche l'importo forfetario di cui all'art. 6, co. 2, cit., essendo quest'ultimo volto a ristorare il danno che, presuntivamente, il creditore subisce in conseguenza del ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione principale;
il quantum andava quantificato in ragione di ciascuna operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata da una fattura, come stabilito su pregiudiziale interpretativa dalla Corte di Giustizia UE;
- l'accoglimento in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto e l'applicazione di principi di diritto non prospettati dalle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
2. – L'appello principale di Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello principale Pt_1
2.1 - Con il primo motivo, la banca appellante principale contesta la violazione, da parte del primo Giudice, dell'art. 101, 2° co., c.p.c.: era pacifico che il avesse Controparte_1 ammesso l'esistenza dei rapporti contrattuali da cui originavano i crediti ceduti, in particolare, con riferimento al credito ENI portato dalla fatt. n. M156087404, l'Ente locale non aveva svolto alcuna contestazione, mentre con riguardo ai crediti di EDISON ENERGIA, lo stesso Ente territoriale, a pag. 5 della comparsa di risposta, aveva affermato che “I crediti Parte oggetto della cessione in favore della trovano il loro fondamento nel contratto di fornitura di energia elettrica, iniziata con prot. n. 7660 del 15.05.2009, cui il Controparte_1 aveva aderito nell'anno 2009 in forza della convenzione “Consip – RG Elettrica -6”. Il rapporto giuridico sottostante alla pretesa di credito oggi fatta valere dalla società cessionaria era, quindi, intercorso tra l'Ente oggi convenuto e la società Controparte_4
.
[...]
Poiché il Tribunale aveva ritenuto di dover porre a fondamento della propria decisione la questione officiosa della prova del sottostante contratto, soggetto a forma scritta vincolata, avrebbe dovuto prospettare detta questione al contraddittorio delle parti nei modi previsti dall'art. 101, 2° co., c.p.c. assegnando alle parti un termine per contraddire sul punto;
non
7 avendolo fatto, la sentenza di primo grado era nulla nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del diritto di essa banca al pagamento delle fatture ENI ed EDISON ENERGIA, oggetto di cessione, oltre ai relativi accessori.
L'appellante principale, ad ogni buon conto, chiedeva di essere autorizzata a produrre i contratti intercorsi tra EDISON ENERGIA ed ENI e il Comune di . CP_1
Aggiungeva che lo stesso Ente locale aveva riconosciuto di non aver mai pagato Pt_1 gli importi di alcune fatture (cfr. doc. 8 prodd. in primo grado, rubricato come “fatture CP_1 da pagare”), sostenendo che i relativi importi sarebbero errati perché calcolati su consumi stimati e non effettivi;
essa società cessionaria dei crediti aveva, tuttavia, offerto la prova della fornitura effettiva di energia al attraverso la produzione dei dati trasmessi CP_1
dalla società di distribuzione E-DISTRIBUZIONE, relativi alla quantità di energia erogata presso ciascun POD (Point Of Delivery) appartenente all'Ente.
Il motivo, pur se fondato, rimane tuttavia senza conseguenze.
2.1.1 – Per giurisprudenza costante, non mutata pur dopo l'introduzione del principio di non contestazione ad opera della l. 69/2009 (vds. Cass., 18.01.2019, n. 1452, in linea di continuità con tale indirizzo), la prova dell'esistenza dei contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta come requisito essenziale e dei diritti che ne da essi derivano, richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito.
Pacifico essendo che i contratti di fornitura di beni in favore di Enti pubblici territoriali, come
PP.AA. aggiudicatrici agli effetti di quanto previsto dall'art. 11, co. 13, d.lgs. 163/2006
(applicabile ratione temporis: le fatture per cui è processo sono state emesse tra il 2012 e il
2013), siano soggetti a forma scritta ad substantiam, la mancata produzione in giudizio in primo grado dei contratti di somministrazione di energia elettrica da parte di come Pt_1
titoli dai quali originano i crediti da essa banca azionati, non può essere supplita né dalla non contestazione, né dalla ammissione (parziale: con riferimento alle fatture elencate al doc. C-8 prodd. si contesta l'importo delle forniture;
la fatt. n. Controparte_1
Parte M156087404, al doc. 73 prodd. si riferisce, invece, ad un contratto di somministrazione di gas, estraneo alla vicenda per cui è causa) del titolo contrattuale da parte dell'Ente debitore, convenuto per l'adempimento dei crediti che in detto titolo hanno origine.
8 2.1.2 – Resta da vedere, a questo punto, quale siano le conseguenze della rilevazione officiosa di tale omessa produzione, e delle sue conseguenze processuali, da parte del
Giudice di prime cure senza l'osservanza dell'art. 101, 2° co., c.p.c. Sul tema, v. infatti la
Cass., 12.09.2019, n. 22.778, secondo cui “La nullità, per difetto di forma (nella specie, dovuta alla mancanza di prova dell'accettazione dell'ente rispetto al preventivo ricevuto), di un contratto concluso da un integra una questione mista di fatto e di diritto che, CP_1
ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato”.
Ora, la nullità della sentenza per omessa prospettazione al contraddittorio delle parti di una questione rilevata d'ufficio e posta dal Giudicante a base della decisione si traduce, di fatto, in una rimessione in termini delle parti pregiudicate da tale condotta rispetto alle allegazioni assertive e deduttive che sarebbero state altrimenti svolte se la questione fosse stata regolarmente loro sottoposta prima della decisione, con una sostanziale riapertura del contraddittorio che prescinde dalla fase in cui è giunto il processo e dalle preclusioni eventualmente maturate: l'accertamento della violazione dell'art. 101, 2° co., c.p.c. in sede di impugnazione (ex art. 161, 1° co., c.p.c.) consentirà, quindi, lo svolgimento di ogni attività difensiva conseguente al rilievo officioso, mediante l'allegazione di fatti nuovi, la richiesta di nuovi mezzi istruttori e/o la produzione di nuovi documenti, senza peraltro dover ottenere uno specifico provvedimento di rimessione in termini (cfr., per tutte, Cass., 23.05.2014, n.
11.453: “L'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza (cosiddette "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorchè quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato”).
Parte appellante, che si è vista respingere la domanda principale sul rilievo (officioso) dell'omessa produzione dei contratti di fornitura di energia elettrica in cui avevano titolo i crediti rivendicati, senza che la questione fosse stata ritualmente prospettata a norma dell'art. 101, 2° co., c.p.c., è perciò rimessa in termini per effettuare in questa fase
9 processuale le produzioni omesse in primo grado, non valendo per essa la preclusione dell'art. 345 c.p.c.
tuttavia, si è in questo grado di giudizio limitata a chiedere di essere autorizzata Pt_1
a produrre i documenti contrattuali dei contratti di fornitura conclusi dal Controparte_1
con ENI e con EDISON ENERGIA, senza effettuare direttamente la produzione e rimettere poi ogni valutazione sulla sua ritualità, in relazione alla denunciata violazione dell'art. 101 cpv. c.p.c., a questa Corte.
In realtà, il modo con cui vengono effettuate nel processo le produzioni documentali è evidentemente diverso (vds. art. 163, 3° co., n. 5, che distingue tra “i mezzi di prova dei quali
l'attore intende valersi” e “i documenti che offre in comunicazione”, analogamente l'art. 167,
1° co., c.p.c.) da quello con cui vengono richieste le prove costituende, poiché, se per queste ultime si deve passare attraverso un provvedimento di ammissione del giudice, che dovrà poi dar corso al sub-procedimento di assunzione della prova, le prove pre-costituite vengono introdotte nel processo con il semplice inserimento del relativo supporto nel fascicolo di parte (art. 74 disp. att. c.p.c.).
Ora, se si considera che a fronte della denuncia della violazione dell'art. 101, 2° co., c.p.c. non occorre un formale provvedimento di rimessione in termini, avrebbe dovuto Pt_1 produrre in questa fase d'appello fin da subito i titoli contrattuali omessi in primo grado, proprio come conseguenza della denunciata violazione del contraddittorio da parte del
Giudicante di primo grado, e non invece chiede di essere autorizzata a produrre quei documenti, come se si trattasse di una prova costituenda.
Non avendolo fatto, la rilevazione della nullità della sentenza appellata rimane, di fatto, senza conseguenze.
2.2 - Con il secondo motivo, l'appellante principale contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.: nel momento in cui le parti non hanno fornito la prova del contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, non potrebbe semplicemente ritenersi un difetto di prova (come se la forma scritta fosse richiesta esclusivamente ad probationem), ma (coerentemente con la premessa per cui i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam sono nulli, e quindi giuridicamente irrilevanti, se non rivestono tale forma) dovrebbe ritenersi irrilevante sotto ogni aspetto l'esistenza del contratto, e di conseguenza ammettersi la domanda di ingiustificato arricchimento;
tale domanda, infatti, non risulterebbe proposta per aggirare
10 l'onere della prova del titolo contrattuale, perché tale titolo in realtà non esiste, con il risultato che nulla impedisce di ammettere la domanda proposta in via subordinata.
Il quantum dell'arricchimento senza causa conseguito dal sarebbe pari all'importo CP_1
che lo stesso Ente locale avrebbe speso per approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato;
anzi, poiché per espressa ammissione del le tariffe applicate nelle fatture CP_1 erano quelle previste dalla convenzione CONSIP “RG Elettrica 6”, pacificamente corrispondenti ai prezzi più bassi del mercato, l'importo indicato negli stessi documenti contabili avrebbe costituito un affidabile parametro per determinare la misura dell'indennità per ingiustificato arricchimento, quantificabile in misura non inferiore all'importo capitale di
€ 7.219,96.
Anche questo secondo motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2042 c.c. in ragione del carattere sussidiario (in astratto) dell'azione: la domanda principale, fondata su una responsabilità contrattuale od extra contrattuale, è stata infatti respinta nel merito come non provata, e la domanda di arricchimento ingiustificato proposta in via subordinata non sarebbe, dunque, consentita.
Invero, la sussidiarietà dell'azione prevista dall'art. 2041 c.c. presuppone che il soggetto che ha subito un depauperamento patrimoniale disponga soltanto di tale azione per far valere il suo diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito: dal che si ricava la sua inammissibilità, anche se proposta in via di subordine, quando egli disponga dello specifico rimedio di un'azione contrattuale od extra contrattuale. Nel caso di specie, il primo Giudice ha respinto la domanda principale non già affermando l'inesistenza del titolo contrattuale su cui si fondano i crediti azionati da bensì sulla base di un difetto di prova del contratto Pt_1 stesso – con ciò riconoscendo l'esistenza dello specifico rimedio fondato su quel titolo, che esclude la concorrenza di quello, sussidiario, dell'art. 2041 c.c.
Il mancato raggiungimento della prova della stipulazione dei contratti di somministrazione di energia elettrica con l'Ente locale, per quanto sopra, al § 2.1.1, porta alla reiezione della domanda di condanna al pagamento dei crediti fondati su quei rapporti, ed allo stesso tempo rende inammissibile, in nome del principio di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., la domanda subordinata di arricchimento senza causa, dal momento che proprio la reiezione nel merito della domanda principale presuppone che disponesse di uno specifico Pt_1 rimedio, diverso da quello sussidiario dell'art. 2041 c.c., per recuperare il pregiudizio economico subito.
11 3. – L'appello incidentale del . Controparte_1
Il , oltre a contrastare i motivi di impugnazione della sentenza di primo Controparte_1
grado svolti da ha altresì proposto appello incidentale contro il capo relativo alla Pt_1
compensazione integrale delle spese: dovendosi infatti valutare la soccombenza con riferimento all'esito finale della lite nel suo complesso, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto porre l'integrale pagamento delle spese a carico della banca o tutt'al più disporre una compensazione parziale, condannando al pagamento della parte delle spese Pt_1
non compensata a favore di esso Ente locale.
Anche l'appello incidentale è infondato.
A fronte di una soccombenza reciproca, la compensazione delle spese, in misura totale o parziale, è comunque pur sempre rimessa alla discrezionalità del Giudicante (l'art. 92, 2° co., c.p.c. dice infatti che in tale caso il giudice “può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”) e nella specie, la decisione del Tribunale, a fronte di un accoglimento parziale della domanda di e, soprattutto, del rilievo solo officioso Pt_1 del tema della prova dei sottostanti rapporti contrattuali, in relazione all'obbligo di forma scritta sancito dall'art. 11, co. 13, d.lgs. 163/2006 (quest'ultimo fatto a valere come “grave ed eccezionale ragione” ai sensi di quanto stabilito dalla C. Cost. n. 77/2018), ha del tutto condivisibilmente ritenuto di dover compensare i costi della lite in misura integrale, anziché compensarli solo nella misura corrispondente all'accoglimento della domanda.
4. – Conclusioni e spese.
Entrambi i gravami, principale e incidentale, vanno in conclusione respinti.
La soccombenza reciproca in questo giudizio è motivo per disporre la compensazione per intero delle spese del grado.
Va nondimeno dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il avverso la sent. n. 203/2023 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Cuneo in data 24.03.2023, con atto di citazione notificato in data
12 26.04.2023, e sull'appello incidentale proposto dal contro Controparte_1 Parte_1
con comparsa di risposta depositata in data 14.07.2023:
[...]
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
b) compensare le spese di questo grado di appello per soccombenza reciproca;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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